Delibera n. 17070
Sospensione, ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 58/1998, dell'attività pubblicitaria delle offerte al pubblico di programmi di investimento svolte dalle società Vandior Incorporation e Nano Money Corporation posta in essere da Roberto Falischia
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");
RILEVATO che, in base all'attività di vigilanza svolta dalla Consob, sono state acquisite evidenze del fatto che le società Vandior Incorporation, con sede dichiarata a Panama, e Nano Money Corporation, con sede dichiarata ad Hong Kong, stanno svolgendo in Italia un'attività di offerta al pubblico di programmi standardizzati di investimento, la prima nel Forex
Market, la seconda nel settore dell'alta tecnologia;
RITENUTO che l'attività posta in essere dalle predette società configuri un'offerta al pubblico di prodotti finanziari ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf;
RILEVATO che in relazione alla predette offerte non risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione così come richiesto dall'art. 94 del Tuf;
RILEVATO peraltro che, nell'ambito delle offerte svolte dalle predette società, oltre alla possibilità di effettuare un investimento diretto, è prospettata anche l'opportunità di guadagnare senza alcun impiego di capitale proprio, limitandosi a procacciare nuovi clienti secondo una logica riconducibile al "guadagno su base piramidale";
RILEVATO che sono state acquisite evidenze del fatto che il Sig. Roberto Falischia sta svolgendo un'attività che si sostanzia nel pubblicizzare, tramite il proprio sito www.robertofalischia.it, le offerte svolte dalle società Vandior Incorporation e Nano Money Corporation;
RILEVATE, in particolare, nell'ambito del sito in questione:
- la rappresentazione dell'opportunità di effettuare investimenti "diversificati" con società che offrirebbero rendimenti particolarmente allettanti;
- l'indicazione dell'indirizzo e-mail del Sig. Falischia;
- la prospettazione della possibilità di ricevere informazioni di dettaglio sui predetti investimenti attraverso l'inserimento di una password acquisibile da chiunque, previa richiesta da inviare al suddetto indirizzo e-mail del Sig. Falischia;
RILEVATO poi che l'inserimento della password fornita dal Sig. Falischia consente l'accesso ad ulteriori pagine del medesimo sito;
RILEVATO, tra l'altro, che nelle pagine in questione:
- vengono fornite informazioni su Vandior Incorporation e sui programmi di investimento nel Forex Market offerti dalla stessa, nonché su Nano Money Corporation e sui programmi di investimento nel settore dell'alta tecnologia offerti dalla stessa;
- sono presenti appositi links telematici di collegamento ai siti principali delle società in questione, ovvero www.vanfunds.com e www.nanomoneycorp.com;
- sono fornite specifiche informazioni volte a dimostrare la convenienza economica delle offerte in parola;
- sussistono espliciti inviti ad aderire alle stesse cliccando sui links di collegamento al fine della registrazione presso i siti principali e della scelta del programma più confacente alle proprie esigenze;
CONSIDERATO quindi che, tramite il sito www.robertofalischia.it, il Sig. Roberto Falischia sta svolgendo un'attività pubblicitaria delle offerte al pubblico dei programmi di investimento svolte dalla Vandior Incorporation e dalla Nano Money Corporation in relazione alle quali non è stato pubblicato il relativo prospetto informativo;
CONSIDERATO che l'art. 101, comma 2, del Tuf dispone che "Prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari";
CONSIDERATO, pertanto, che sussiste il fondato sospetto circa lo svolgimento di un'attività pubblicitaria in violazione alla predetta normativa;
RILEVATO che l'attività pubblicitaria in questione risulta tuttora in corso di svolgimento sul sito www.robertofalischia.it;
VISTO l'art. 101, comma 4, lett. b), del Tuf, in base al quale la Consob può "sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un' offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) [ ovvero strumenti finanziari
comunitari n.d.r.] , in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione".
D E L I B E R A:
E' sospesa, in via cautelare, per un periodo di novanta giorni, la pubblicità delle offerte al pubblico di programmi di investimento svolte dalle società Vandior Incorporation e Nano Money Corporation posta in essere dal Sig. Roberto Falischia.
La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
Milano, 18 novembre 2009
IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia