Delibera n. 17129
Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico avente ad oggetto programmi di investimento standardizzati svolta dalla società Stable Interest
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni (“Tuf”);
RILEVATO che, in base all'attività di vigilanza svolta dalla Consob, sono state acquisite evidenze del fatto che la società Stable Interest sta svolgendo un'attività che si sostanzia nel proporre anche ai risparmiatori italiani di investire il proprio denaro in programmi di investimento standardizzati;
RILEVATO, a seguito di accertamenti svolti su internet, che l'offerta dei menzionati programmi di investimento si starebbe svolgendo per il tramite del sito www.stableinterest.com;
RILEVATE, in particolare, con riferimento alle pagine del predetto sito redatte in lingua italiana:
- la presenza di una pagina contenente la proposta di quattro distinti programmi di investimento denominati "Prime", "Supreme", "Mayor" e "Royal" configuranti schemi di investimento standardizzati diversificati per "capitale investibile", "rendimento" e "durata"
dell'immobilizzazione della liquidità;
- l'assenza di qualsivoglia rappresentazione in ordine alle strategie di investimento sottostanti ai programmi proposti e di riferimenti circa la possibilità per l'investitore che decide di aderirvi di impartire istruzioni o di esprimere preferenze in merito alle operazioni effettuate a monte;
- la possibilità per i risparmiatori di aderire ai programmi in discorso mediante la registrazione on-line e la scelta del programma più rispondente alle proprie esigenze;
RILEVATO, inoltre:
- che l'investimento presuppone il trasferimento, mediante un bonifico bancario, del denaro che si intende impiegarvi presso un conto i cui estremi risultano visualizzabili solo dopo la registrazione;
- che, oltre all'investimento diretto, è prospettata anche la possibilità di guadagnare senza alcun impiego di capitale proprio, limitandosi a procacciare nuovi clienti secondo una logica riconducibile al "guadagno su base piramidale";
CONSIDERATO, quindi, che, tramite il predetto sito la società Stable Interest sta svolgendo un'offerta di programmi di investimento in diversi settori, tra i quali, le valute, l'agricoltura e l'energia aventi contenuto standardizzato;
CONSIDERATO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari cosi da mettere un
investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";
CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico rilevante ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto un determinato o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari", che "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere un determinato o più determinati prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;
c) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta anche al pubblico residente in Italia;
CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;
CONSIDERATO che i risparmiatori che decidono di aderire ai programmi di investimento in oggetto impiegano il loro capitale per una "causa finanziaria", nell'intento, cioè, di percepire un rendimento, assumendosi anche il rischio della perdita del capitale medesimo;
RITENUTO che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", i programmi di investimento in questione, per quanto detto, siano tali, sub specie di "forme di investimento di natura finanziaria";
RILEVATO, altresì, che nel sito www.stableinterest.com è riscontrabile una comunicazione che contiene la rappresentazione delle caratteristiche e delle condizioni essenziali dell'investimento corrispondente al programma di investimento descritto e che, nell'ambito dello stesso, è presente, per ciascun programma, l'indicazione del capitale investibile, della
redditività mensile scaturente dalla relativa adesione e la durata dell'investimento;
CONSIDERATO che questi elementi sono potenzialmente idonei a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno ad uno dei programmi di investimento proposti e di scegliere quello ritenuto più confacente alle proprie esigenze;
RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO, poi, che le condizioni dell'investimento sono disciplinate dai "programmi" disponibili sul sito in questione aventi rendimenti e durata predefiniti e che l'investitore che decide di aderire alle linee di investimento prospettate negli stessi non pare poter, in alcun modo, intervenire, nelle scelte che ne sono a monte;
RILEVATO, quindi, che le caratteristiche dell'offerta si presentano prestabilite in modo da proporre alla clientela l'adesione a "pacchetti" predefiniti di investimento e da non consentire al cliente di contribuire alla definizione dei contenuti del contratto posto in essere con detta società, né di continuare a gestire il denaro versato al momento
dell'adesione;
RILEVATO, inoltre, che l'offerta medesima è "rivolta al pubblico"; ciò, sia perché posta in essere mediante lo strumento telematico, attraverso il sito www.stableinterest.com, il che la rende all'evidenza "permanente e rivolta alla generalità del pubblico", sia per la previsione di un meccanismo di diffusione della stessa sulla
base di un "multilevel marketing" che consente la sua estensione nei confronti di un numero di soggetti potenzialmente illimitato;
RILEVATO, infine, che il sito in questione è redatto in lingua italiana e che risulta che l'offerta è altresì pubblicizzata presso siti redatti in italiano;
RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta anche al pubblico residente in Italia;
RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere dalla Stable Interest, volta alla promozione dei descritti programmi di investimento, configuri un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;
CONSIDERATO che l'art. 94 del Tuf, al comma 1, stabilisce che: "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti
finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";
RILEVATO che in relazione alla descritta attività non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
CONSIDERATO, pertanto, che sussiste il fondato sospetto circa la promozione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione alla predetta normativa;
RILEVATO che l'offerta al pubblico dei prodotti finanziari in argomento risulta tuttora in corso di svolgimento;
VISTO l'art. 99. comma 1, lett. b), del Tuf, in base al quale la Consob: "può sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) [ovvero strumenti finanziari comunitari n.d.r.], in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o
delle relative norme di attuazione".
D E L I B E R A
E' sospesa, in via cautelare, per un periodo di novanta giorni, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia dei descritti programmi di investimento posta in essere dalla Stable Interest.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
Roma, 12 gennaio 2010
IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia