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Delibera n. 17165

Divieto, ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett. C), del d.lgs. n. 58/1998, nei confronti del sig. Roberto Falischia per l'attività pubblicitaria svolta in merito alle offerte di programmi di investimento poste in essere dalle società Vandior Incorporation e Nano Money Corporation

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni (“Tuf”);

RILEVATO che, in base agli accertamenti svolti dalla Consob, sono state acquisite evidenze del fatto che le società Vandior Incorporation, con sede dichiarata a Panama, e Nano Money Corporation, con sede dichiarata ad Hong Kong, stavano svolgendo in Italia un'attività di offerta al pubblico di programmi standardizzati di investimento, la prima nel Forex Market, la seconda nel settore dell'alta tecnologia;

RITENUTO che l'attività posta in essere dalle predette società configurasse un'offerta al pubblico di prodotti finanziari ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf;

RILEVATO che in relazione alle predette offerte non risultava essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione così come richiesto dall'art. 94 del Tuf;

RILEVATO, peraltro, che, nell'ambito delle offerte svolte dalle predette società, oltre alla possibilità di effettuare un investimento diretto, era prospettata anche l'opportunità di guadagnare senza alcun impiego di capitale proprio, limitandosi a procacciare nuovi clienti secondo una logica riconducibile al "guadagno su base piramidale";

RILEVATO che erano state acquisite evidenze del fatto che il Sig. Roberto Falischia stesse svolgendo un'attività consistente nel pubblicizzare, tramite il proprio sito www.robertofalischia.it, le offerte promosse dalle suddette società Vandior Incorporation e Nano Money Corporation;

RILEVATE, in particolare, nell'ambito del sito in questione:

- la rappresentazione dell'opportunità di effettuare investimenti "diversificati" con società che avrebbero offerto rendimenti particolarmente allettanti;

- l'indicazione dell'indirizzo e-mail del Sig. Falischia;

- la prospettazione della possibilità di ricevere informazioni di dettaglio sui predetti investimenti attraverso l'inserimento di una password acquisibile da chiunque, previa richiesta da inviare al suddetto indirizzo e-mail del Sig. Falischia;

RILEVATO poi che l'inserimento della password fornita dal Sig. Falischia consentiva l'accesso ad ulteriori pagine del medesimo sito;

RILEVATO, tra l'altro, che nelle pagine in questione:

- venivano fornite informazioni su Vandior Incorporation e sui programmi di investimento nel Forex Market offerti dalla stessa, nonché su Nano Money Corporation e sui programmi di investimento nel settore dell'alta tecnologia offerti dalla stessa;

- erano presenti appositi links telematici di collegamento ai siti principali delle società in questione, ovvero www.vanfunds.com e www.nanomoneycorp.com;

- erano fornite specifiche informazioni volte a dimostrare la convenienza economica delle offerte in parola;

- sussistevano espliciti inviti ad aderire alle stesse cliccando sui links di collegamento al fine della registrazione presso i siti principali e della scelta del programma più confacente alle proprie esigenze;

CONSIDERATO quindi che, tramite il sito www.robertofalischia.it, il Sig. Roberto Falischia stava svolgendo un'attività pubblicitaria delle offerte al pubblico dei programmi di investimento effettuate dalla Vandior Incorporation e dalla Nano Money Corporation in relazione alle quali non era stato pubblicato il relativo prospetto informativo;

CONSIDERATO che l'art. 101, comma 2, del Tuf dispone che "Prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari";

CONSIDERATO che la Commissione ha ritenuto sussistere il fondato sospetto circa lo svolgimento di un'attività pubblicitaria in violazione alla predetta normativa;

VISTA la Delibera n. 17070 del 18 novembre 2009, con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett. b), del Tuf, ha provveduto a sospendere in via cautelare per un periodo di novanta giorni, l'attività pubblicitaria posta in essere dal Sig. Roberto Falischia in merito alle offerte suddette;

RILEVATO che il Sig. Roberto Falischia non ha presentato alcuna deduzione in merito a quanto esposto nella menzionata Delibera;

CONSIDERATO che, in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione, devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;

RITENUTO, quindi, accertato lo svolgimento di un'attività pubblicitaria di offerte al pubblico di programmi di investimento in violazione della predetta normativa;

VISTO l'art. 101, comma 4, lett. c), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)";

D E L I B E R A

E' vietata l'ulteriore diffusione della pubblicità relativa alle offerte al pubblico di programmi di investimento, svolte dalle società Vandior Incorporation e Nano Money Corporation, posta in essere dal Sig. Roberto Falischia.

La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Roma, 10 febbraio 2010

p. IL PRESIDENTE
Paolo di Benedetto

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