Delibera n. 17167
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. D), del d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico avente ad oggetto programmi di investimento proposta dalla società Nano Money Corporation
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni (“Tuf”);
RILEVATO che, in base agli accertamenti svolti dalla Consob, sono state acquisite evidenze di un'attività, posta in essere dalla società Nano Money Corporation, con sede dichiarata a Hong Kong, consistente nel proporre ai risparmiatori italiani di investire il proprio denaro in programmi di investimento standardizzati;
RILEVATO, a seguito di accertamenti svolti su internet, che l'offerta dei menzionati programmi di investimento era svolta per il tramite del sito www.nanomoneycorp.com;
RILEVATE, in particolare, con riferimento alle pagine del predetto sito redatte in lingua italiana:
- la presenza di una pagina contenente la proposta di tre distinti programmi di investimento nel settore dell'alta tecnologia, denominati "Pool Program", "Venture Program" e "Fund Program" e configuranti schemi di investimento standardizzati diversificati per "capitale investibile", "rendimento" e
"durata" dell'immobilizzazione della liquidità;
- l'assenza di qualsivoglia rappresentazione in ordine alle strategie di investimento sottostanti ai programmi proposti e di riferimenti circa la possibilità per l'investitore che decide di aderirvi di impartire istruzioni o di esprimere preferenze in merito alle operazioni effettuate a monte;
- la possibilità per i risparmiatori di aderire ai programmi in discorso mediante la registrazione on-line e la scelta del programma più rispondente alle proprie esigenze;
RILEVATO, inoltre:
- che l'investimento presupponeva il trasferimento, mediante un bonifico bancario, del denaro che si intendeva impiegarvi presso un conto i cui estremi risultavano visualizzabili solo dopo la registrazione;
- che, oltre all'investimento diretto, era prospettata anche la possibilità di guadagnare senza alcun impiego di capitale proprio, limitandosi a procacciare nuovi clienti secondo una logica riconducibile al "guadagno su base piramidale";
CONSIDERATO, quindi, che tramite il predetto sito, la società Nano Money Corporation stava svolgendo un'offerta di programmi di investimento aventi contenuto standardizzato nel settore dell'alta tecnologia;
CONSIDERATO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un
investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";
CONSIDERATO che, nella fattispecie in esame, gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico rilevante ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l'attività avesse ad oggetto un determinato o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari", che "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere un determinato o più determinati prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;
c) la circostanza che la suddetta offerta fosse rivolta al pubblico residente in Italia;
CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;
CONSIDERATO che i risparmiatori che decidevano di aderire ai suddetti programmi di investimento in oggetto impiegavano il loro capitale per una "causa finanziaria", nell'intento, cioè, di percepire un rendimento, assumendosi anche il rischio della totale perdita del capitale medesimo;
RITENUTO che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", i programmi di investimento in questione, per quanto detto, fossero tali, sub specie di "forme di investimento di natura finanziaria";
RILEVATO, altresì, che nel sito www.nanomoneycorp.com era riscontrabile una comunicazione contenente la rappresentazione delle caratteristiche e delle condizioni essenziali dell'investimento corrispondente al programma di investimento descritto e che, nell'ambito dello stesso, era presente, per ciascun programma, l'indicazione del capitale investibile, della
redditività mensile scaturente dalla relativa adesione e la durata dell'investimento;
CONSIDERATO che questi elementi erano potenzialmente idonei a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno ad uno dei programmi di investimento proposti e di scegliere quello ritenuto più confacente alle proprie esigenze;
RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO, poi, che le condizioni dell'investimento erano disciplinate dai "programmi" disponibili sul sito in questione aventi rendimenti e durata standardizzati e che l'investitore che decideva di aderire alle linee di investimento prospettate negli stessi non poteva in alcun modo intervenire nelle scelte a monte;
RILEVATO, quindi, che le caratteristiche dell'offerta si presentavano prestabilite in modo da proporre alla clientela l'adesione a "pacchetti" predefiniti di investimento tali da non consentire al cliente di contribuire alla definizione dei contenuti del contratto posto in essere con detta società, né di continuare a gestire il denaro versato al momento
dell'adesione;
RILEVATO, inoltre, che l'offerta medesima era "rivolta al pubblico"; ciò, sia perché posta in essere mediante lo strumento telematico, attraverso il sito www.nanomoneycorp.com, il che la rendeva all'evidenza "permanente e rivolta alla generalità del pubblico", sia per la previsione di un meccanismo di diffusione della stessa sulla base di
un "multilevel marketing" che consentiva la sua estensione nei confronti di un numero di soggetti potenzialmente illimitato;
RILEVATO, infine, che il sito in questione era redatto anche in lingua italiana e che l'offerta era altresì pubblicizzata presso siti redatti in italiano;
RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta anche al pubblico residente in Italia;
RILEVATO, infine, che, in relazione alla descritta offerta, non risultava essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risultava essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
CONSIDERATO che, per tutto quanto sopra esposto, la Commissione ha ritenuto sussistere il fondato sospetto circa la promozione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione alla predetta normativa;
VISTA la Delibera n. 17069 del 18 novembre 2009, con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del Tuf, ha provveduto a sospendere in via cautelare, per un periodo di novanta giorni, l'offerta al pubblico residente in Italia dei riferiti programmi di investimento standardizzati nel mercato dell'alta tecnologia posta in essere dalla Nano Money
Corporation;
CONSIDERATO che, in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione, devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;
RITENUTA, quindi, accertata la promozione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione alla predetta normativa;
VISTO l'art. 99, comma 1, lett. d), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)".
D E L I B E R A
E' vietata l'offerta al pubblico residente in Italia dei programmi di investimento nel settore dell'alta tecnologia posta in essere dalla Nano Money Corporation.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
Roma, 10 febbraio 2010
p. IL PRESIDENTE
Paolo di Benedetto