Delibera n. 17808
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico di contratti di investimento in scommesse sportive proposti dalle società Betexp Corporation e Winners Trend
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");
RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, sono state acquisite evidenze circa lo svolgimento, da parte delle società BetExp Corporation (con sede negli USA - "BetExp") e Winners Trend (con sede in Portogallo) di un'attività che si sostanzia nel proporre anche a soggetti residenti in Italia di investire il proprio denaro in
contratti di investimento aventi ad oggetto scommesse sportive ("contratti di investimento");
RILEVATO in particolare che, dagli accertamenti svolti sul sito internet www.betexp.com, redatto in cinque lingue, tra cui l'italiano, è risultato che:
- la BetExp, che si presentava come una società specializzata nel campo delle scommesse sportive e partner con diversi enti del gioco on line, stava promuovendo sul proprio sito la possibilità di investire nel mercato delle scommesse mediante l'utilizzo di un sistema, denominato "metodo Betexp", che "non è un gioco, ma un
sistema a rischio zero" in quanto "le scommesse sono applicate in brokers diversi, coprendo in tal modo tutti i risultati possibili". In particolare, nella home page del sito in questione si leggeva: "guadagna danaro in questo settore finanziario da oggi! e senza rischi!";
- la partecipazione in tale attività sarebbe avvenuta seguendo tre fasi:
1) apertura di due "conti" a nome del cliente presso due diversi bookmakers, dove versare le somme da investire;
2) applicazione del "metodo Betexp", di cui nel sito veniva fornito un esempio, ai conti accesi dai clienti "con il nostro pieno sostegno per la gestione delle scommesse sportive";
3) possibilità di visualizzare on line, dal proprio account personale, lo stato degli investimenti decidendo ulteriori impieghi di capitale;
- nel sito in questione veniva, inoltre, prospettato l'invito ad "entrare nel gruppo ristretto di individui che fanno soldi con questa attività ... tramite un piccolo investimento e/o un'azione per promuovere i vantaggi del nostro sistema";
RILEVATO, inoltre, che la suddetta attività risultava promossa dalla BetExp - congiuntamente con la Winners Trend - anche tramite forum di discussione presenti sul web e sul programma Skype nonché nell'ambito di presentazioni aperte al pubblico organizzate sul territorio nazionale. Più specificamente, veniva prospettata agli investitori la
possibilità di aderire all'investimento in scommesse sportive mediante la sottoscrizione di un contratto e il versamento di una somma minima pari a 3.000 euro da effettuarsi con bonifico bancario. Tale investimento, definito come "sicuro" e con un "rendimento estremamente alto", avrebbe garantito un "rendimento mensile ... del 18-19%
netto: senza rischi x per il capitale ...". Sarebbe stata prevista, inoltre, la possibilità di guadagnare anche mediante la presentazione di altri clienti, in proporzione alle quote versate da questi ultimi, secondo un meccanismo di tipo "piramidale";
CONSIDERATO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un
investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";
CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico rilevante ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto uno o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari", che "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere un determinato o più determinati prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;
c) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta anche al pubblico residente in Italia;
CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;
CONSIDERATO che i risparmiatori che avessero deciso di sottoscrivere i contratti d'investimento sopra rappresentati, avrebbero perseguito l'intento di percepire un rendimento, assumendosi anche il rischio della perdita del capitale medesimo, benché l'investimento venisse presentato come "privo di rischio" e con garanzia di restituzione del capitale
impiegato;
RILEVATO in particolare che, secondo quanto risulta dal complesso degli elementi acquisiti, l'investimento in questione sarebbe avvenuto mediante la conclusione di un contratto e l'apertura di conti presso due diversi bookmakers con un versamento iniziale pari a 3.000 euro. Le somme versate su tali conti sarebbero poi state impiegate dalla società in un sistema di
arbitraggio sulle quote relative agli eventi sportivi, con la conseguente corresponsione al cliente (al netto del corrispettivo spettante alla società) del rendimento riveniente da tale attività;
CONSIDERATO che il cliente non avrebbe avuto alcuna autonomia nelle scelte di gestione della società, ma solo la possibilità di monitorare lo stato del proprio investimento tramite la consultazione dell'account personale disponibile sul sito e di aumentarlo mediante il reimpiego dei suddetti rendimenti ovvero l'incremento del capitale versato;
CONSIDERATO che era altresì prevista la possibilità di guadagni ulteriori derivanti non dall'investimento di capitale proprio ma dal procacciamento di nuovi clienti, in misura proporzionale rispetto alle quote versate da questi ultimi, secondo un meccanismo di tipo "piramidale";
RITENUTO pertanto che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", i citati contratti d'investimento in esame avessero le caratteristiche di un "investimento di natura finanziaria";
RILEVATO che nel sito internet della società BetExp era riscontrabile una comunicazione contenente una rappresentazione delle caratteristiche dei contratti di investimento idonea a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa; inoltre, veniva fatto espresso rinvio alla possibilità di contattare "via Live Chat" la
società per ricevere le indicazioni circa l'apertura dei conti presso i bookmakers; inoltre, risultava che rappresentanti per l'Italia della società stessero raccogliendo adesioni al programma anche nel corso di presentazioni pubbliche;
RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO, inoltre, che sussistevano indizi chiari precisi e concordanti in ordine alla circostanza che l'offerta in esame fosse rivolta anche al pubblico residente in Italia, come si evinceva dal sito internet www.betexp.com, disponibile anche in lingua italiana, dalle evidenze tratte da alcuni forum di discussione presenti sul web e sul programma
Skype nonché dal fatto che l'attività della società fosse promossa anche tramite presentazioni pubbliche organizzate sul territorio nazionale;
RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta anche al pubblico residente in Italia;
CONSIDERATO che l'art. 94 del Tuf, al comma 1, stabilisce che: "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti
finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";
RILEVATO che, in relazione alla descritta offerta, non risultava essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risultava essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
CONSIDERATO, pertanto, che, per tutto quanto sopra esposto, la Commissione ha ritenuto sussistere il fondato sospetto circa la promozione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione alla predetta normativa;
VISTA la Delibera n. 17696 del 15 marzo 2011, con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del Tuf, ha provveduto a sospendere in via cautelare, per un periodo di novanta giorni, l'offerta al pubblico residente in Italia dei riferiti contratti d'investimento in scommesse sportive posta in essere dalle società BetExp Corporation e Winners Trend;
CONSIDERATO che, in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione, devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;
RITENUTA, quindi, accertata la promozione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione alla predetta normativa;
VISTO l'art. 99, comma 1, lett. d), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)".
D E L I B E R A:
E' vietata l'offerta al pubblico residente in Italia di contratti di investimento in scommesse sportive posta in essere dalla BetExp Corporation e dalla Winners Trend e da qualunque altro soggetto.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
Roma, 8 giugno 2011
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas