Delibera n. 18086
Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1 lett. b), del d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico effettuata dalla società "Keroimballi srl", nella persona del legale rappresentante Sig. Dario Romano, avente ad oggetto contratti di investimento
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
RILEVATO che, all'esito dell'attività istruttoria svolta dalla scrivente, è emerso che la "Keroimballi S.r.l.", nella persona del suo rappresentante legale Sig. Dario Romano, avrebbe in corso di svolgimento un'offerta al pubblico, consistente in proposte di investimento diffuse mediante internet, attraverso il
sito web www. seiconme.it, nonché mediante messaggi pubblicitari radiofonici;
RILEVATO che le proposte contrattuali in argomento prevedono che l'investitore conferisca una somma di denaro, per un ammontare e un un lasso di tempo predefiniti al momento dell'instaurazione del rapporto contrattuale, alla "Keroimballi S.r.l" che si impegna, a sua volta, a corrispondere all'investitore un
rendimento su base annua e per un importo dedotto in contratto, a titolo di remunerazione per l'impiego del capitale conferito dall'investitore, nonché a restituire a quest'ultimo, alla scadenza del contratto, il capitale originariamente investito;
RILEVATO, inoltre, che, dalle informazioni presenti nel richiamato sito web, l'operazione è dichiaratamente presentata come una forma di investimento;
CONSIDERATO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t) del D.lgs. n. 58/1998, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti
così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";
CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico, rilevante ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto "prodotti finanziari", categoria che comprende – ex art. 1, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 58/1998 - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari", sia "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;
c) la circostanza che la comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia;
CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale;
CONSIDERATO che i risparmiatori che decidono di aderire alla proposta di investimento in discorso impiegano i propri capitali, per un importo di investimento e per una durata predefiniti al momento dell'instaurazione del rapporto contrattuale, allo scopo di ottenere un rendimento consistente in un profitto annuo in cui è insito un potenziale rischio finanziario;
RILEVATO, in particolare, che il summenzionato rendimento verrebbe corrisposto dalla "Keroimballi S.r.l." a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore sulla base di un contratto di "associazione in partecipazione";
CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale del contratto da stipulare con la "Keroimballi S.r.l." è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo (che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle
disponibilità investite, "finalità di investimento");
RITENUTO, pertanto, che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", i contratti di investimento in esame, sulla base di quanto rappresentato, sembrano possedere le caratteristiche di "un investimento di natura finanziaria";
RILEVATO che nel sito internet www.seiconme.it è riscontrabile una comunicazione che contiene una rappresentazione delle caratteristiche delle proposte di investimento idonea a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;
RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO, inoltre, che sussistono elementi inequivocabili circa il fatto che l'offerta in esame sia rivolta al pubblico residente in Italia. Difatti, a mero titolo esemplificativo, si evidenzia che il soggetto proponente l'investimento è italiano, la documentazione contrattuale relativa all'operazione e il materiale pubblicitario (tra cui i messaggi trasmessi mediante
"Radio 24") sono redatti in lingua italiana e fanno riferimento a disposizioni normative dell'ordinamento nazionale, il sito web mediante il quale è veicolata l'offerta è registrato in capo al medesimo soggetto proponente, di nazionalità italiana.
RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;
RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere dalla "Keroimballi S.r.l.", nella persona del suo legale rappresentante Sig. Dario Romano, volta alla promozione di contratti di investimento, configuri un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;
VISTO l'art. 94, comma 1, del D.lgs. n. 58/98, ai sensi del quale "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti
finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";
RILEVATO che, in relazione all'attività posta in essere dalla "Keroimballi S.r.l.", nella persona del suo legale rappresentante Sig. Dario Romano, non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
CONSIDERATO, pertanto,che sussiste il fondato sospetto circa la promozione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia;
VISTE le comunicazioni fatte pervenire, via fax, in data 17 e 18 gennaio 2012, a fronte della richiesta di informazioni della scrivente del 13 gennaio 2012, con cui i legali del Sig. Dario Romano hanno, tra l'altro, precisato che, al fine di verificare la "bontà dell'iniziativa" in questione, sarebbe stata sospesa "ogni attività di
promozione pubblicitaria";
RILEVATO che, diversamente da quanto affermato dai summenzionati legali del Sig. Dario Romano, l'offerta al pubblico di detti prodotti finanziari risulta, a tutt'oggi, in corso di svolgimento;
VISTO l'art. 99, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 58/98 in base al quale la Consob "può sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) [ovvero strumenti finanziari comunitari], in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del
presente capo [che disciplina l'offerta al pubblico di prodotti finanziari] o delle relative norme di attuazione";
CONSIDERATO che, stante la sussistenza dei suddetti presupposti, si ravvisa l'urgenza di adottare il provvedimento sopra individuato;
D E L I B E R A:
E' sospesa in via cautelare, per il periodo di novanta giorni, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia effettuata dalla società "Keroimballi S.r.l.", nella persona del suo rappresentante legale Sig. Dario Romano ed avente ad oggetto contratti di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
Milano, 25 gennaio
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas