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Dal 1° gennaio 2009 l'albo dei promotori finanziari non è più tenuto dalla Consob, bensì dall'Organismo per la tenuta dell’albo unico dei promotori finanziari che è stato costituito in forma di associazione tra l'Associazione Nazionale delle società di collocamento di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento (Assoreti), l'Associazione Nazionale Promotori Finanziari (Anasf) e l’Associazione Bancaria Italiana (Abi).

L'Organismo è competente:

  • a deliberare le iscrizioni, le cancellazioni dall’albo dei promotori finanziari e le variazioni dei dati in esso contenute e a rilasciare i relativi attestati;

  • ad indire e ad organizzare lo svolgimento delle prove valutative per l’accesso all'albo dei promotori finanziari;

  • ad aggiornare tempestivamente l'albo sulla base dei provvedimenti adottati nei confronti dei promotori dall'Autorità giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo;

  • a verificare la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all’albo. 

L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con il regolamento 16190 del 29 ottobre 2007 dalla Consob e sotto la vigilanza della medesima.

La Consob è competente:

  • a verificare che i comportamenti dei promotori finanziari nei confronti dei risparmiatori siano diligenti, corretti e trasparenti;

  • ad adottare sospensioni cautelari dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di 60 giorni o, in casi determinati, anche di un anno;

  • a disporre radiazioni o sospensioni sanzionatorie da uno a quattro mesi dall'albo;

  • ad irrogare altre sanzioni quali il richiamo scritto e la sanzione amministrativa pecuniaria.  
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