Dal 1° gennaio 2009 l'albo dei promotori finanziari non è più tenuto dalla
Consob, bensì dall'Organismo per la
tenuta dell’albo unico dei promotori finanziari che è stato
costituito in forma di associazione tra l'Associazione Nazionale delle società
di collocamento di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento (Assoreti),
l'Associazione Nazionale Promotori Finanziari (Anasf) e l’Associazione Bancaria
Italiana (Abi).
L'Organismo è competente:
- a deliberare le iscrizioni, le cancellazioni dall’albo dei promotori
finanziari e le variazioni dei dati in esso contenute e a rilasciare i
relativi attestati;
- ad indire e ad organizzare lo svolgimento delle prove valutative per
l’accesso all'albo dei promotori finanziari;
- ad aggiornare tempestivamente l'albo sulla base dei provvedimenti adottati
nei confronti dei promotori dall'Autorità giudiziaria, dalla Consob e dallo
stesso Organismo;
- a verificare la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione
all’albo.
L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con il regolamento
16190 del 29 ottobre 2007 dalla Consob e sotto la vigilanza della
medesima.
La Consob è competente:
- a verificare che i comportamenti dei promotori finanziari nei confronti
dei risparmiatori siano diligenti, corretti e trasparenti;
- ad adottare sospensioni cautelari dall'esercizio dell'attività per un
periodo massimo di 60 giorni o, in casi determinati, anche di un anno;
- a disporre radiazioni o sospensioni sanzionatorie da uno a
quattro mesi dall'albo;
- ad irrogare altre sanzioni quali il richiamo scritto e la sanzione
amministrativa pecuniaria.