Gli Esposti
La CONSOB è destinataria di esposti con i quali soggetti appartenenti a varie categorie (azionisti di società quotate, clienti di intermediari, associazioni e comitati di tutela dei risparmiatori, intermediari, promotori finanziari) segnalano fatti (esposti-segnalazione) o denunciano disfunzioni o scorrettezze (esposti-reclamo) nei rapporti con i soggetti vigilati.
Gli esposti sono per la CONSOB una fonte d'informazione utile per lo svolgimento della sua attività di vigilanza e possono concorrere ad accertare e correggere comportamenti e pratiche irregolari.
L'esposto non comporta di per sé l'apertura di un procedimento amministrativo, né l'instaurazione di un contradditorio tra la CONSOB e l'esponente. Il procedimento di accertamento si attiva soltanto quando i fatti segnalati rientrano tra le competenze istituzionali e sono sufficientemente circostanziati.
Dell'eventuale apertura di un procedimento e degli accertamenti di vigilanza in corso la Consob non può dare informativa all'esponente in quanto attività coperta dal segreto d'ufficio.
La CONSOB non può dare immediata e diretta tutela ai diritti - patrimoniali e non - del singolo esponente, che per questo deve pertanto rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. I suoi accertamenti mirano infatti a verificare eventuali comportamenti irregolari o scorretti e a sanzionarli, nel più generale interesse della tutela del pubblico risparmio.
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L'esposto deve essere inoltrato per iscritto e indirizzato a:
CONSOB - Divisione Tutela del Consumatore - Ufficio Consumer Protection,
Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma.
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E' necessario che l'esponente:
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a.
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indichi il proprio nome e cognome, indirizzo e numero di telefono per eventuali chiarimenti su quanto segnalato;
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b.
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riassuma in modo chiaro e conciso l'accaduto, il motivo del reclamo e il soggetto di cui si lamenta l'operato;
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c.
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alleghi fotocopia di ogni documento riguardante il fatto contestato (per es. copia del contratto di investimento sottoscritto, rendiconti della gestione patrimoniale, ecc.);
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d.
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alleghi il reclamo già inviato al soggetto di cui si lamenta l'operato e la risposta ricevuta; ai sensi dell'art. 17, comma 1, del regolamento Banca d'Italia/Consob del 29.10.2007 gli intermediari adottano procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti al dettaglio o dai potenziali clienti al dettaglio. Le modalità
e i tempi di trattazione dei reclami sono preventivamente comunicate ai clienti.
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