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DOMANDE FREQUENTI – REGIME CONTRIBUTIVO

1. Su quale Gazzetta Ufficiale sono pubblicati i provvedimenti inerenti il Regime contributivo 2011?

I provvedimenti che definiscono il regime contributivo per l’anno 2011 sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 3.2.2011.

2. Quali sono le modalità ed i termini di versamento del contributo di vigilanza?

Le modalità ed i termini di versamento del contributo di vigilanza sono indicati nella delibera n. 17602 del 28.12.2010. Di seguito si riporta un quadro riepilogativo - suddiviso per categorie di soggetti vigilati:

Soggetto tenuto al versamento del Contributo di vigilanza

Modalità

Termini

Riferimento provvedimento modalità e termini

Borsa Italiana s.p.a., Mts s.p.a.,  Monte Titoli s.p.a., Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a., Organismo promotori finanziari

Bonifico bancario

28 febbraio 2011

Art. 1, commi 4, 5, 6, 7

Sim e Fiduciarie, Banche italiane, Intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B., Agenti di cambio, S.G.R., Sicav, Imprese di assicurazione, Emittenti con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, Emittenti titoli diffusi, Offerenti, Gestori di sistemi multilaterali di negoziazione, Internalizzatori sistematici

(Soggetti residenti)

MAV bancario spedito all'indirizzo dei contribuenti entro il 15 marzo 2011
ovvero, nei casi di mancata ricezione del MAV:

a partire dal 25 marzo 2011, stampa su locale del MAV tramite rete Internet

ovvero

a partire dal 5 aprile 2011, versamento presso sportelli del gruppo Unicredit

15 aprile 2011

Art. 1, commi 1, 2, 3

OIC esteri armonizzati e non armonizzati, Emittenti esteri con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, Offerenti esteri

(Soggetti esteri)

Bonifico bancario a seguito avviso di pagamento inviato ai contribuenti entro il 15 marzo 2011

15 aprile 2011

Art. 1, commi 10 e 11

Società di revisione

Bonifico bancario

Entro il 28 febbraio 2011, qualora il bilancio chiuso nel 2010 sia stato approvato non più tardi del 30° giorno antecedente alla pubblicazione in G.U.R.I. del provvedimento
ovvero,
entro il 30° giorno dall'approvazione del bilancio chiuso nel 2010, negli altri casi

Art. 1, commi 8 e 9

Agenzie di rating

Bonifico bancario

Entro il quindicesimo giorno dalla data di notifica del provvedimento di registrazione di cui all’art. 18 del regolamento (CE) n. 1060/2009

Art. 1, comma 12

I soggetti residenti in Italia pagano il contributo di vigilanza tramite il modulo MAV, che viene spedito all’indirizzo della sede legale del soggetto stesso.

I soggetti giuridici residenti che non dovessero ricevere il modulo MAV, nei 10 giorni che precedono la scadenza, possono ristampare il modulo MAV dal sito Unicredit Banca

(https://online-retail.unicredit.it/ibx/web/public/consobTaxes.jsp), inserendo il proprio codice fiscale.

3. A che data di riferimento viene calcolato il contributo di vigilanza?

Per il calcolo del contributo di vigilanza si prende a riferimento la situazione in essere alla data del 2 gennaio di ciascun anno per ogni categoria di soggetto vigilato, fatta eccezione per gli offerenti per i quali il calcolo del contributo si basa sulle sollecitazioni all’investimento ovvero all’offerte pubbliche di acquisto o scambio conclusesi nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2010 ed il 1° gennaio 2011 (delibera n. 17600 del 28.12.2010), mentre per le società di revisione il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio di esercizio chiuso nel 2010 (delibera n. 17601 del 28.12.2010).

In caso di eventi societari intercorsi precedentemente alla data del 2.1.2011 ma non ancora propriamente segnalati alla Consob (ad es. quali fusioni, scissioni, incorporazioni o la revoca dell’autorizzazione all’esercizio di uno o più servizi d’investimento, etc.) che determinano una variazione della base imponibile, gli stessi fatti dovranno essere tempestivamente comunicati alla Consob, rispettivamente alla Divisione operativa di riferimento e per opportuna conoscenza all’Ufficio Programmazione Finanziaria e Bilancio (cfr. sezione Contatti).

4. Cosa accade se non si rispetta il termine di pagamento del contributo di vigilanza?

Il pagamento per ogni categoria di soggetto vigilato deve avvenire entro il termine tassativo riportato nella tabella di cui sopra.

In caso di tardivo pagamento il versamento del contributo di vigilanza dovrà essere maggiorato degli interessi di mora nella misura legale (pari al 1,5 % in ragione d'anno) per il periodo intercorrente tra la data di scadenza di pagamento del contributo e la data di effettuazione del pagamento (per il calcolo dei giorni si applica il metodo dell’anno civile).

Il mancato pagamento del contributo di vigilanza entro il termine stabilito comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

5. In caso di chiarimenti e/o richiesta informazioni in merito ai provvedimenti sul Regime contributivo come è possibile inoltrarli alla struttura competente?

È possibile rivolgersi all'Ufficio Programmazione Finanziaria e Bilancio per chiedere informazioni e chiarimenti sull’ammontare e sulle modalità di versamento del contributo di vigilanza contattando la linea di help-desk dedicata 06/84.77.788 (attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00) o inviando una richiesta on line tramite il SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno - compilando l'apposito form: persone giuridiche / persone fisiche.

Risposte alle domande più frequenti sul regime contributivo
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