Consob - www.consob.it

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI IN MATERIA DI VENDITE ALLO SCOPERTO

 - >  Versione aggiornata al 30 novembre 2009 con riferimento alla delibera n. 17078 del 26 novembre 2009

1. In quali circostanze si applica il divieto di vendite allo scoperto?
2. Su quali strumenti finanziari si applica il divieto di vendite allo scoperto?
3. Qual è il regime applicabile alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati?
4. Cosa si intende per vendita allo scoperto?
5. Qual'è il periodo di applicazione del divieto?
6. Esistono casi particolari che non si qualificano come vendite allo scoperto?
7. E’ previsto un regime di disclosure?
8. I market maker, gli specialist e i liquidity provider possono effettuare vendite allo scoperto?
9. Sono previsti vincoli all’operatività dei prestatori di titoli?
10. E’ fatto obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito?
- > Titoli soggetti al divieto di vendite allo scoperto (versione aggiornata al 2 marzo 2010) 


1. In quali circostanze si applica il divieto di vendite allo scoperto?

Il divieto si applica alle vendite effettuate sui mercati regolamentati italiani. Al contrario, il divieto non si applica alle vendite effettuate fuori dai mercati regolamentati italiani.

2. Su quali strumenti finanziari si applica il divieto di vendite allo scoperto?

Il divieto si applica alle vendite di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani di società oggetto di aumenti di capitale "deliberati" entro il 30 novembre 2009.

Il divieto non si applica alle vendite di exchange-traded funds, diritti di opzione o altri strumenti finanziari.

3. Qual é il regime applicabile alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati?

Il divieto di vendite allo scoperto non si applica alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati (per esempio, vendite di opzioni call o di future, acquisto di opzioni put), siano esse eseguite sui mercati regolamentati o al di fuori di essi.

La Delibera contiene comunque una disposizione in base alla quale la società di gestione di cui all’articolo 70 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 adotta "ogni misura per prevenire manovre speculative che possono avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni". Tale disposizione è indirizzata in maniera precipua alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati.

4. Cosa si intende per vendita allo scoperto?

Per vendita allo scoperto si deve intendere una vendita non supportata dal "diritto a ricevere", entro la data di regolamento della vendita medesima, i titoli oggetto della vendita. Il "diritto a ricevere" i titoli si può acquisire con una delle seguenti modalità (la lista non è necessariamente esaustiva):

  • Previa ricezione della conferma dell’esecuzione di un ordine di acquisto, anche se eseguito fuori mercato;

  • Tramite esercizio della facoltà di recall (nei confronti del prenditore) di titoli precedentemente dati a prestito, purché il richiamo (nei confronti del prenditore) sia effettuato nella medesima giornata di negoziazione;

  • Previo esercizio di stock options;

  • Previo esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili in azioni;

  • Previa richiesta di consegna delle azioni sottostanti, da parte del possessore di American Depositary Receipt o di analoghi certificati rappresentativi di azioni.

Al contrario, il "diritto a ricevere" i titoli non si può acquisire previa stipula di un contratto di prestito titoli, né previo esercizio del diritto di opzione.

Si ribadisce la necessità, al fine di non incorrere nella fattispecie di vendita allo scoperto, che le suddette modalità attribuiscano il "diritto a ricevere" i titoli entro la data di regolamento della vendita medesima.

5. Qual è il periodo di applicazione del divieto?

Il divieto si applica sino al giorno di chiusura dell’operazione di aumento di capitale(1).

Il divieto si applica a partire dal giorno successivo a quello in cui l’operazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione.

Ai fini del punto precedente, si considera la riunione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione che ha approvato: (i) la proposta di delibera assembleare di aumento di capitale; (ii) la richiesta di delega ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, limitatamente alle operazioni che risultano compiutamente definite nel loro sviluppo e nella loro tempistica e per le quali, dunque, sussiste al momento della loro approvazione una ragionevole certezza in merito all’effettivo esercizio della delega da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione.

Diversamente, in relazione alle operazioni di aumento di capitale ex articolo 2443 del codice civile per le quali non sussista alcuna certezza riguardo al fatto se e quando la delega venga effettivamente esercitata, si considera la riunione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione in cui è stato deliberato l’aumento di capitale in attuazione della delega attribuita dallo statuto agli amministratori.

Per data di approvazione dell’operazione di aumento di capitale si considera la data in cui la riunione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione ha avuto inizio, anche qualora la riunione si concluda dopo la mezzanotte.

Non sono soggetti al divieto le operazioni di aumento di capitale:

a) che non comportano un afflusso monetario, per esempio gli aumenti di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, ai sensi dell’articolo 2440 del codice civile, o gli aumenti di capitale al servizio di piani di compensi a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 114-bis, comma 1 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;

b) sottostanti una emissione di warrant o di obbligazioni convertibili.

_______________
Nota:

1. Nel caso di aumenti di capitale con diritto di opzione, con esclusione del periodo di offerta nei mercati regolamentati ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del codice civile.

6. Esistono casi particolari che non si qualificano come vendite allo scoperto?

La lista che segue non è necessariamente esaustiva.

a) L’obbligo di consegna delle azioni sottostanti - da parte del venditore di un’opzione call - non è conseguenza di una vendita, bensì dipende dall’esercizio della facoltà, insita nel contratto, da parte del compratore della call. In tale circostanza (vendita di opzioni call), dunque, non si configura un’ipotesi di vendita allo scoperto.

b) Gli stessi ragionamenti valgono, mutatis mutandis, per l’acquisto di opzioni put e per la negoziazione di altri strumenti finanziari derivati da cui derivi un obbligo o una facoltà di consegna delle azioni sottostanti.

c) Non si considerano vendite allo scoperto le vendite dei titoli sottostanti effettuate in esecuzione di strategie di copertura dinamica (cosiddetto delta hedging) dei rischi assunti su strumenti finanziari derivati, relativamente a contratti stipulati, con riferimento a ciascuna azione prevista al precedente punto 2, prima dell’entrata in vigore del divieto.

7. E’ previsto un regime di disclosure?

La Delibera prevede un divieto di vendite allo scoperto nei mercati regolamentati italiani, di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, nei termini sopra descritti.

Non è previsto alcun regime di comunicazione (al mercato o all’Autorità) delle vendite allo scoperto.

8. I market maker, gli specialist e i liquidity provider possono effettuare vendite allo scoperto?

La Delibera esplicitamente prevede che il divieto non si applichi all’attività posta in essere dai market maker, limitatamente all’attività posta in essere nello svolgimento della funzione. Va peraltro ribadito che la figura di market maker non corrisponde a quella prevista dall'articolo 1, comma 5-quater del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, per ciò che concerne la limitazione ivi contenuta ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione.

Il concetto di market maker, dunque, ai soli fini del divieto di vendite allo scoperto, non è limitato all’attività effettuata sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, ma comprende altresì l’operatività "fuori mercato".

Analogamente, il divieto non si applica agli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., e agli intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider), purché l’attività sia posta in essere nello svolgimento della loro funzione nei mercati regolamentati.

9. Sono previsti vincoli all’operatività dei prestatori di titoli?

No. Non è previsto alcun divieto nella concessione di prestiti di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani.

10. E’ fatto obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito?

Come già detto, l’esercizio della facoltà di recall di titoli precedentemente dati a prestito, entro la giornata di negoziazione, permette la vendita dei titoli. In generale, però, non esiste un obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito.

Titoli soggetti al divieto di vendite allo scoperto

(versione aggiornata al 2 marzo 2010)

Codice ISIN

Società

IT0001276408 CLASS EDITORI S.p.A.
IT0003918635 MERIDIANA FLY S.p.A.
IT0001054904 GIOVANNI CRESPI S.p.A.
IT0003081475 I VIAGGI DEL VENTAGLIO S.p.A.
IT0004103294 OMNIA NETWORK S.p.A.
IT0001280947 RICHARD GINORI 1735 S.p.A.


[ torna all'elenco delle faq ]


- >  Versione aggiornata al 31 luglio 2009 con riferimento alla delibera n. 16971 del 28 luglio 2009

1. In quali circostanze si applica il divieto di vendite allo scoperto?
2. Su quali strumenti finanziari si applica il divieto di vendite allo scoperto?
3. Qual é il regime applicabile alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati?
4. Cosa si intende per vendita allo scoperto?
5. Quando e in quali circostanze si applica il divieto?
6. Esistono casi particolari che non si qualificano come vendite allo scoperto?
7. E’ previsto un regime di disclosure?
8. I market maker, gli specialist e i liquidity provider possono effettuare vendite allo scoperto?
9. Sono previsti vincoli all’operatività dei prestatori di titoli?
10. E’ fatto obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito?
- > Titoli soggetti al divieto di vendite allo scoperto (versione aggiornata al 30 novembre 2009) 


1. In quali circostanze si applica il divieto di vendite allo scoperto?

Il divieto si applica alle vendite effettuate sui mercati regolamentati italiani. Al contrario, il divieto non si applica alle vendite effettuate fuori dai mercati regolamentati italiani.

2. Su quali strumenti finanziari si applica il divieto di vendite allo scoperto?

Il divieto si applica alle vendite di azioni di società oggetto di aumenti di capitale quotate nei mercati regolamentati italiani.

Il divieto non si applica alle vendite di exchange-traded funds, diritti di opzione o altri strumenti finanziari.

3. Qual é il regime applicabile alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati?

Il divieto di vendite allo scoperto non si applica alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati (per esempio, vendite di opzioni call o di future, acquisto di opzioni put), siano esse eseguite sui mercati regolamentati o al di fuori di essi.

La Delibera contiene comunque una disposizione in base alla quale la società di gestione di cui all’articolo 70 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 adotta "ogni misura per prevenire manovre speculative che possono avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni". Tale disposizione è indirizzata in maniera precipua alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati.

4. Cosa si intende per vendita allo scoperto?

Per vendita allo scoperto si deve intendere una vendita non supportata dal "diritto a ricevere", entro la data di regolamento della vendita medesima, i titoli oggetto della vendita. Il "diritto a ricevere" i titoli si può acquisire con una delle seguenti modalità (la lista non è necessariamente esaustiva):

  • Previa ricezione della conferma dell’esecuzione di un ordine di acquisto, anche se eseguito fuori mercato;

  • Tramite esercizio della facoltà di recall (nei confronti del prenditore) di titoli precedentemente dati a prestito, purché il richiamo (nei confronti del prenditore) sia effettuato nella medesima giornata di negoziazione;

  • Previo esercizio di stock options;

  • Previo esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili in azioni;

  • Previa richiesta di consegna delle azioni sottostanti, da parte del possessore di American Depositary Receipt o di analoghi certificati rappresentativi di azioni.

Fatta eccezione per le azioni di società oggetto di aumenti di capitale che rientrino nel regime transitorio di cui al successivo punto 5, Al contrario, il "diritto a ricevere" i titoli non si può acquisire altresì previa stipula di un contratto di prestito titoli. In tal caso, le singole operazioni di prestito titoli devono essere effettuate prima dell’immissione degli ordini di vendita o contestualmente ad essi. A tal fine, è sufficiente che il prestatore abbia data conferma della disponibilità dei titoli e che gli stessi siano nella disponibilità esclusiva del prenditore.

Si ribadisce la necessità, al fine di non incorrere nella fattispecie di vendita allo scoperto, che le suddette modalità attribuiscano il "diritto a ricevere" i titoli entro la data di regolamento della vendita medesima.

Per ciò che concerne le operazioni di aumento di capitale Con riferimento specifico alle azioni rivenienti dalle operazioni di aumento di capitale, considerato che l’emittente si impegna a consegnare le azioni rivenienti consegnarle entro un determinato numero di giorni (di solito dieci) dalla "chiusura dell’operazione", rientrano nella fattispecie di vendita allo scoperto tutte le vendite effettuate prima della consegna da parte dell’emittente, eccezion fatta per le vendite con data di regolamento a partire dall’ultimo giorno di consegna contrattualmente previsto.

A titolo di esempio, nel caso in cui il periodo di consegna delle azioni rivenienti sia di dieci giorni di mercato aperto, rientrano nella fattispecie di vendita allo scoperto tutte le vendite effettuate, prima della consegna da parte dell’emittente, fino al sesto giorno successivo alla "chiusura dell’operazione". Al contrario, non rientrano nella fattispecie di vendita allo scoperto tutte le vendite effettuate, a prescindere dalla consegna da parte dell’emittente, a partire dal settimo giorno successivo alla "chiusura dell’operazione".

5. Quando e in quali circostanze si applica  il divieto?

Si riporta il testo delle risposta valida fino al 31 maggio 2009.Con riferimento alle azioni di società oggetto di aumenti di capitale, il regime più restrittivo di Il divieto si applica a partire dal giorno successivo a quello in cui l’operazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione.

Ai fini del punto precedente, si considera la riunione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione che ha approvato: (i) la proposta di delibera assembleare di aumento di capitale; (ii) la richiesta di delega ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, limitatamente alle operazioni che risultano compiutamente definite nel loro sviluppo e nella loro tempistica e per le quali, dunque, sussiste al momento della loro approvazione una ragionevole certezza in merito all’effettivo esercizio della delega da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione.

Diversamente, in relazione alle operazioni di aumento di capitale ex articolo 2443 del codice civile per le quali non sussista alcuna certezza riguardo al fatto se e quando la delega venga effettivamente esercitata, si considera la riunione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione in cui è stato deliberato l’aumento di capitale in attuazione della delega attribuita dallo statuto agli amministratori.

Ai fini dell’applicazione del regime più restrittivo di divieto, per Per data di approvazione dell’operazione di aumento di capitale si considera la data in cui la riunione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione ha avuto inizio, anche qualora la riunione si concluda dopo la mezzanotte.

Il regime più restrittivo di divieto si applica sino al giorno di chiusura dell’operazione di aumento di capitale(1).

Non sono soggetti al regime più restrittivo di divieto le operazioni di aumento di capitale:

a) che non comportano un afflusso monetario, per esempio gli aumenti di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, ai sensi dell’articolo 2440 del codice civile, o gli aumenti di capitale al servizio di piani di compensi a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 114-bis, comma 1 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;

b) sottostanti una emissione di warrant o di obbligazioni convertibili.

In considerazione delle difficoltà oggettive di considerare ex ante tutte le fattispecie potenzialmente rilevanti ai fini dell’applicazione del regime più restrittivo di divieto e, in particolare, con riferimento alle operazioni di aumento di capitale ex articolo 2443 del codice civile, delle difficoltà di individuare con certezza le operazioni che presentino i requisiti di cui al precedente punto (ii), è opportuno che le società quotate contattino i competenti uffici della Consob prima della riunione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di approvazione della proposta di delibera assembleare o della richiesta di delega ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile.

Ciò al fine di garantire un’adeguata pubblicità del regime applicabile, contestualmente alla diffusione del comunicato stampa relativo all’approvazione dell’operazione da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione.

* * *

La Delibera n. 16904 del 27 maggio 2009, al punto 6, ha introdotto un regime transitorio in base al quale ciascuna operazione di aumento di capitale per la quale al 1° giugno 2009 si applichi il regime più restrittivo di divieto di vendite allo scoperto, di cui al punto 2 della Delibera n. 16813 del 26 febbraio 2009, continua ad essere soggetta al medesimo regime restrittivo sino alla data di "chiusura dell’operazione" (nel caso di aumenti di capitale con diritto di opzione, con esclusione del periodo di offerta nei mercati regolamentati ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del codice civile).

L’elenco delle società soggette al regime più restrittivo è fornito in allegato.

Il divieto si applica alle operazioni approvate dal 1°  marzo al 30 novembre 2009 e fino al giorno di “chiusura dell’operazione” (nel caso di aumento di capitale con diritto di opzione, con esclusione del periodo di offerta nei mercati regolamentati ai sensi dell’art. 2441, comma 3 del codice civile) anche quando quest’ultima sia successiva al 30 novembre 2009 (vedi elenco in allegato).

_________
Nota:

1. Nel caso di aumenti di capitale con diritto di opzione, con esclusione del periodo di offerta nei mercati regolamentati ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del codice civile.

6. Esistono casi particolari che non si qualificano come vendite allo scoperto?

La lista che segue non è necessariamente esaustiva.

a) L’obbligo di consegna delle azioni sottostanti - da parte del venditore di un’opzione call - non è conseguenza di una vendita, bensì dipende dall’esercizio della facoltà, insita nel contratto, da parte del compratore della call. In tale circostanza (vendita di opzioni call), dunque, non si configura un’ipotesi di vendita allo scoperto.

b) Gli stessi ragionamenti valgono, mutatis mutandis, per l’acquisto di opzioni put e per la negoziazione di altri strumenti finanziari derivati da cui derivi un obbligo o una facoltà di consegna delle azioni sottostanti.

c) Non si considerano vendite allo scoperto le vendite dei titoli sottostanti effettuate in esecuzione di strategie di copertura dinamica (cosiddetto delta hedging) dei rischi assunti su strumenti finanziari derivati, relativamente a contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della Delibera n. 16645 - ossia, fino alle 13:59 del 1° ottobre 2008 - o prima dell’entrata in vigore della Delibera n. 16652 - ossia, fino alle 13:59 del 10 ottobre 2008 (per le azioni di banche e imprese di assicurazione quotate nei mercati regolamentati italiani e per tutte le altre azioni oggetto del divieto ai sensi del punto 2 della Delibera, rispettivamente).

In tale circostanza, si sottolinea la necessità che le suddette vendite allo scoperto siano supportate da operazioni di prestito titoli sin dal momento della trasmissione dell’ordine di vendita.

Al contrario, salvo quando previsto al successivo punto 8, si considerano vendite allo scoperto le vendite dei titoli sottostanti effettuate a copertura delle posizioni assunte su strumenti finanziari derivati, relativamente a contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della Delibera n. 16645 e successivamente all’entrata in vigore della Delibera n. 16652 (per le azioni di banche e imprese di assicurazione quotate nei mercati regolamentati italiani e per tutte le altre azioni oggetto del divieto ai sensi del punto 2 della Delibera, rispettivamente.

d) Le esenzioni di cui alla precedente lettera c) si applicano anche alle vendite dei titoli sottostanti effettuate allo scopo di sostituire, nell’ambito di strategie di copertura dinamica, posizioni corte in strumenti finanziari derivati, conseguentemente alla risoluzione di contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della Delibera n. 16645 e prima dell’entrata in vigore della Delibera n. 16652 (per le azioni di banche e imprese di assicurazione quotate nei mercati regolamentati italiani e per tutte le altre azioni oggetto del divieto ai sensi del punto 2 della Delibera, rispettivamente);

e) Le esenzioni di cui alla precedente lettera c) e alla precedente lettera d) si applicano altresì alle posizioni in essere al 31 luglio 2009, con riferimento alle azioni di società oggetto di aumenti di capitale approvati dal 1° giugno al 31 luglio 2009, al giorno precedente il giorno a partire dal quale si applica il regime più restrittivo di divieto circostanziato al precedente punto 5.

7. E’ previsto un regime di disclosure?

La Delibera prevede un divieto di vendite allo scoperto nei mercati regolamentati italiani, di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, nei termini sopra descritti.

Non è previsto alcun regime di comunicazione (al mercato o all’Autorità) delle vendite allo scoperto.

8. I market maker, gli specialist e i liquidity provider possono effettuare vendite allo scoperto?

La Delibera esplicitamente prevede che il divieto non si applichi all’attività posta in essere dai market maker, limitatamente all’attività posta in essere nello svolgimento della funzione. Va peraltro ribadito che la figura di market maker non corrisponde a quella prevista dall'articolo 1, comma 5-quater del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, per ciò che concerne la limitazione ivi contenuta ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione.

Il concetto di market maker, dunque, ai soli fini del divieto di vendite allo scoperto, non è limitato all’attività effettuata sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, ma comprende altresì l’operatività "fuori mercato".

Analogamente, il divieto non si applica agli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., e agli intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider), purché l’attività sia posta in essere nello svolgimento della loro funzione nei mercati regolamentati.

9. Sono previsti vincoli all’operatività dei prestatori di titoli?

No. Non è previsto alcun divieto nella concessione di prestiti di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani.

10. E’ fatto obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito?

Come già detto, l’esercizio della facoltà di recall di titoli precedentemente dati a prestito, entro la giornata di negoziazione, permette la vendita dei titoli. In generale, però, non esiste un obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito.

Titoli soggetti al divieto di vendite allo scoperto

(versione aggiornata al 30 novembre 2009)

Codice ISIN

Società

IT0000226503 BANCA ITALEASE S.p.A.
IT0001276408 CLASS EDITORI S.p.A.
IT0003918635 EUROFLY S.p.A.
IT0001054904 GIOVANNI CRESPI S.p.A.
IT0003081475 I VIAGGI DEL VENTAGLIO S.p.A.
IT0004103294 OMNIA NETWORK S.p.A.
IT0001280947 RICHARD GINORI 1735 S.p.A.
IT0003430813 SAFILO GROUP S.p.A.
IT0000064854 UNICREDIT S.p.A.
IT0000064839 UNICREDIT RISP


* LOTTOMATICA S.p.A. - Le azioni della società non sono soggette al divieto previsto dalla delibera 16971 del 28 luglio 2009 su specifica istanza della stessa società, ai sensi della delibera 17034 del 14 ottobre 2009


- > Versione aggiornata al 4 giugno 2009 con riferimento alla delibera n. 16904 del 27 maggio 2009 (modifica dell'elenco dei titoli soggetti al regime transitorio)

1.

In quali circostanze si applica il divieto di vendite allo scoperto?

2.

Su quali strumenti finanziari si applica il divieto di vendite allo scoperto?

3.

Qual é il regime applicabile alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati?

4.

Cosa si intende per vendita allo scoperto?

5.

Quando e in quali circostanze si applica il regime più restrittivo di divieto di vendite allo scoperto per le azioni di società oggetto di aumenti di capitale?

6.

Esistono casi particolari che non si qualificano come vendite allo scoperto?

7.

E’ previsto un regime di disclosure?

8.

I market maker, gli specialist e i liquidity provider possono effettuare vendite allo scoperto?

9.

Sono previsti vincoli all’operatività dei prestatori di titoli?

10.

E’ fatto obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito?



1. In quali circostanze si applica il divieto di vendite allo scoperto?

Il divieto si applica alle vendite effettuate sui mercati regolamentati italiani. Al contrario, il divieto non si applica alle vendite effettuate fuori dai mercati regolamentati italiani.

2. Su quali strumenti finanziari si applica il divieto di vendite allo scoperto?

Il divieto si applica alle vendite di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani. Tuttavia, la Delibera prevede un regime differenziato e più restrittivo per le azioni di banche e imprese di assicurazioni o delle relative holding (come da allegato alla Delibera medesima) e per le azioni di società oggetto di aumenti di capitale.

Il divieto non si applica alle vendite di exchange-traded funds, diritti di opzione o altri strumenti finanziari.

3. Qual é il regime applicabile alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati?

Il divieto di vendite allo scoperto non si applica alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati (per esempio, vendite di opzioni call o di future, acquisto di opzioni put), siano esse eseguite sui mercati regolamentati o al di fuori di essi.

La Delibera contiene comunque una disposizione in base alla quale la società di gestione di cui all’articolo 70 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 adotta "ogni misura per prevenire manovre speculative che possono avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni". Tale disposizione è indirizzata in maniera precipua alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati.

4. Cosa si intende per vendita allo scoperto?

Per vendita allo scoperto si deve intendere una vendita non supportata dal "diritto a ricevere", entro la data di regolamento della vendita medesima, i titoli oggetto della vendita. Il "diritto a ricevere" i titoli si può acquisire con una delle seguenti modalità (la lista non è necessariamente esaustiva):

  • Previa ricezione della conferma dell’esecuzione di un ordine di acquisto, anche se eseguito fuori mercato;

  • Tramite esercizio della facoltà di recall (nei confronti del prenditore) di titoli precedentemente dati a prestito, purché il richiamo (nei confronti del prenditore) sia effettuato nella medesima giornata di negoziazione;

  • Previo esercizio di stock options;

  • Previo esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili in azioni;

  • Previa richiesta di consegna delle azioni sottostanti, da parte del possessore di American Depositary Receipt o di analoghi certificati rappresentativi di azioni.

Limitatamente alle azioni quotate nei mercati regolamentati italiani diverse dalle azioni di banche e imprese di assicurazioni o delle relative holding e dalle azioni di società oggetto di aumenti di capitale Fatta eccezione per le azioni di società oggetto di aumenti di capitale che rientrino nel regime transitorio di cui al successivo punto 5, il "diritto a ricevere" i titoli si può acquisire altresì previa stipula di un contratto di prestito titoli. In tal caso, le singole operazioni di prestito titoli devono essere effettuate prima dell’immissione degli ordini di vendita o contestualmente ad essi. A tal fine, è sufficiente che il prestatore abbia data conferma della disponibilità dei titoli e che gli stessi siano nella disponibilità esclusiva del prenditore.

Al contrario, una vendita di azioni di banche e imprese di assicurazioni o delle relative holding e di azioni di società oggetto di aumenti di capitale supportata da titoli presi a prestito, anche qualora siano verificate le condizioni previste al capoverso precedente, è da considerarsi una vendita alla scoperto.

Si ribadisce la necessità, al fine di non incorrere nella fattispecie di vendita allo scoperto, che le suddette modalità attribuiscano il "diritto a ricevere" i titoli entro la data di regolamento della vendita medesima.

Per ciò che concerne le operazioni di aumento di capitale, considerato che l’emittente si impegna a consegnare le azioni rivenienti entro un determinato numero di giorni (di solito dieci) dalla "chiusura dell’operazione", rientrano nella fattispecie di vendita allo scoperto tutte le vendite effettuate:

a) entro il giorno di chiusura dell’operazione;

b) prima della consegna da parte dell’emittente, eccezion fatta per le vendite con data di regolamento precedente a partire dall’ultimo giorno di consegna contrattualmente previsto.

A titolo di esempio, nel caso in cui il periodo di consegna delle azioni rivenienti sia di dieci giorni di mercato aperto, rientrano nella fattispecie di vendita allo scoperto tutte le vendite effettuate, prima della consegna da parte dell’emittente, fino al sesto giorno successivo alla "chiusura dell’operazione". Al contrario, non rientrano nella fattispecie di vendita allo scoperto tutte le vendite effettuate, a prescindere dalla consegna da parte dell’emittente, a partire dal settimo giorno successivo alla "chiusura dell’operazione".

5. Quando e in quali circostanze si applica il regime più restrittivo di divieto di vendite allo scoperto per le azioni di società oggetto di aumenti di capitale?

Si riporta il testo delle risposta valida fino al 31 maggio 2009.

Con riferimento alle azioni di società oggetto di aumenti di capitale, il regime più restrittivo di divieto si applica a partire dal giorno successivo a quello in cui l’operazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione.

Ai fini del punto precedente, si considera la riunione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione che ha approvato: (i) la proposta di delibera assembleare di aumento di capitale; (ii) la richiesta di delega ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, limitatamente alle operazioni che risultano compiutamente definite nel loro sviluppo e nella loro tempistica e per le quali, dunque, sussiste al momento della loro approvazione una ragionevole certezza in merito all’effettivo esercizio della delega da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione.

Diversamente, in relazione alle operazioni di aumento di capitale ex articolo 2443 del codice civile per le quali non sussista alcuna certezza riguardo al fatto se e quando la delega venga effettivamente esercitata, si considera la riunione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione in cui è stato deliberato l’aumento di capitale in attuazione della delega attribuita dallo statuto agli amministratori.

Conseguentemente, a far data dal 17 marzo 2009, le operazioni di aumento di capitale approvate dai consigli di ENEL S.p.A. e SNAM RETE GAS S.p.A. in data 11 marzo 2009 e 12 febbraio 2009, rispettivamente, sono soggette al regime più restrittivo di divieto di vendite allo scoperto.

Ai fini dell’applicazione del regime più restrittivo di divieto, per data di approvazione dell’operazione di aumento di capitale si considera la data in cui la riunione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione ha avuto inizio, anche qualora la riunione si concluda dopo la mezzanotte.

Il regime più restrittivo di divieto si applica sino al giorno di chiusura dell’operazione di aumento di capitale.(1)

Non sono soggetti al regime più restrittivo di divieto le operazioni di aumento di capitale:

a) che non comportano un afflusso monetario, per esempio gli aumenti di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, ai sensi dell’articolo 2440 del codice civile, o gli aumenti di capitale al servizio di piani di compensi a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 114-bis, comma 1 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;

b) sottostanti una emissione di warrant o di obbligazioni convertibili.

In considerazione delle difficoltà oggettive di considerare ex ante tutte le fattispecie potenzialmente rilevanti ai fini dell’applicazione del regime più restrittivo di divieto e, in particolare, con riferimento alle operazioni di aumento di capitale ex articolo 2443 del codice civile, delle difficoltà di individuare con certezza le operazioni che presentino i requisiti di cui al precedente punto (ii), è opportuno che le società quotate contattino i competenti uffici della Consob prima della riunione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di approvazione della proposta di delibera assembleare o della richiesta di delega ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile.

Ciò al fine di garantire un’adeguata pubblicità del regime applicabile, contestualmente alla diffusione del comunicato stampa relativo all’approvazione dell’operazione da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione.

* * *

La Delibera n. 16904 del 27 maggio 2009, al punto 6, ha introdotto un regime transitorio in base al quale ciascuna operazione di aumento di capitale per la quale al 1° giugno 2009 si applichi il regime più restrittivo di divieto di vendite allo scoperto, di cui al punto 2 della Delibera n. 16813 del 26 febbraio 2009, continua ad essere soggetta al medesimo regime restrittivo sino alla data di "chiusura dell’operazione" (nel caso di aumenti di capitale con diritto di opzione, con esclusione del periodo di offerta nei mercati regolamentati ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del codice civile).

L’elenco delle società soggette al regime più restrittivo è fornito in allegato.

6. Esistono casi particolari che non si qualificano come vendite allo scoperto?

La lista che segue non è necessariamente esaustiva.

a) L’obbligo di consegna delle azioni sottostanti - da parte del venditore di un’opzione call - non è conseguenza di una vendita, bensì dipende dall’esercizio della facoltà, insita nel contratto, da parte del compratore della call. In tale circostanza (vendita di opzioni call), dunque, non si configura un’ipotesi di vendita allo scoperto.

b) Gli stessi ragionamenti valgono, mutatis mutandis, per l’acquisto di opzioni put e per la negoziazione di altri strumenti finanziari derivati da cui derivi un obbligo o una facoltà di consegna delle azioni sottostanti.

c) Non si considerano vendite allo scoperto le vendite dei titoli sottostanti effettuate in esecuzione di strategie di copertura dinamica (cosiddetto delta hedging) dei rischi assunti su strumenti finanziari derivati, relativamente a contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della Delibera n. 16645 - ossia, fino alle 13:59 del 1° ottobre 2008 - o prima dell’entrata in vigore della Delibera n. 16652 - ossia, fino alle 13:59 del 10 ottobre 2008 (per le azioni di banche e imprese di assicurazione quotate nei mercati regolamentati italiani e per tutte le altre azioni oggetto del divieto ai sensi del punto 2 della Delibera, rispettivamente).

In tale circostanza, si sottolinea la necessità che le suddette vendite allo scoperto siano supportate da operazioni di prestito titoli sin dal momento della trasmissione dell’ordine di vendita.

Al contrario, salvo quando previsto al successivo punto 8, si considerano vendite allo scoperto le vendite dei titoli sottostanti effettuate a copertura delle posizioni assunte su strumenti finanziari derivati, relativamente a contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della Delibera n. 16645 e successivamente all’entrata in vigore della Delibera n. 16652 (per le azioni di banche e imprese di assicurazione quotate nei mercati regolamentati italiani e per tutte le altre azioni oggetto del divieto ai sensi del punto 2 della Delibera, rispettivamente.

d) Le esenzioni di cui alla precedente lettera c) si applicano anche alle vendite dei titoli sottostanti effettuate allo scopo di sostituire, nell’ambito di strategie di copertura dinamica, posizioni corte in strumenti finanziari derivati, conseguentemente alla risoluzione di contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della Delibera n. 16645 e prima dell’entrata in vigore della Delibera n. 16652 (per le azioni di banche e imprese di assicurazione quotate nei mercati regolamentati italiani e per tutte le altre azioni oggetto del divieto ai sensi del punto 2 della Delibera, rispettivamente);

e) Le esenzioni di cui alla precedente lettera c) si applicano altresì alle posizioni in essere, con riferimento alle azioni di società oggetto di aumento di capitale, al giorno precedente il giorno a partire dal quale si applica il regime più restrittivo di divieto circostanziato al precedente punto 5.

7. E’ previsto un regime di disclosure?

La Delibera prevede un divieto di vendite allo scoperto nei mercati regolamentati italiani, di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, nei termini sopra descritti.

Non è previsto alcun regime di comunicazione (al mercato o all’Autorità) delle vendite allo scoperto.

8. I market maker, gli specialist e i liquidity provider possono effettuare vendite allo scoperto?

La Delibera esplicitamente prevede che il divieto non si applichi all’attività posta in essere dai market maker, limitatamente all’attività posta in essere nello svolgimento della funzione. Va peraltro ribadito che la figura di market maker non corrisponde a quella prevista dall'articolo 1, comma 5-quater del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, per ciò che concerne la limitazione ivi contenuta ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione.

Il concetto di market maker, dunque, ai soli fini del divieto di vendite allo scoperto, non è limitato all’attività effettuata sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, ma comprende altresì l’operatività "fuori mercato".

Analogamente, il divieto non si applica agli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., e agli intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider), purché l’attività sia posta in essere nello svolgimento della loro funzione nei mercati regolamentati.

9. Sono previsti vincoli all’operatività dei prestatori di titoli?

No. Non è previsto alcun divieto nella concessione di prestiti di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani.

10. E’ fatto obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito?

Come già detto, l’esercizio della facoltà di recall di titoli precedentemente dati a prestito, entro la giornata di negoziazione, permette la vendita dei titoli. In generale, però, non esiste un obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito.

_____________________
Nota:

1. Nel caso di aumenti di capitale con diritto di opzione, con esclusione del periodo di offerta nei mercati regolamentati ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del codice civile.

* * *

Titoli soggetti al regime transitorio in materia di vendite allo scoperto

Codice ISIN

Società

IT0000074028 AEDES S.p.A.
IT0001479523 B.E.E. TEAM S.p.A. (già DATASERVICE S.p.A.)
IT0001007209 BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A.
IT0003128367 ENEL S.p.A.
IT0003081475 I VIAGGI DEL VENTAGLIO S.p.A.
IT0003056386 PININFARINA S.p.A.
IT0003270615 PIRELLI & C REAL ESTATE S.p.A.
IT0001453924 TISCALI S.p.A.
IT0004375389 UNI LAND S.p.A.



 - > Versione aggiornata al 14 aprile 2009 con riferimento alle delibere n. 16781 del 29 gennaio 2009 e n. 16813 del 26 febbraio 2009 

1.

In quali circostanze si applica il divieto di vendite allo scoperto?

2.

Su quali strumenti finanziari si applica il divieto di vendite allo scoperto?

3.

Qual é il regime applicabile alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati?

4.

Cosa si intende per vendita allo scoperto?

5.

Quando e in quali circostanze si applica il regime più restrittivo di divieto di vendite allo scoperto per le azioni di società oggetto di aumenti di capitale?

6.

Esistono casi particolari che non si qualificano come vendite allo scoperto?

7.

E’ previsto un regime di disclosure?

8.

I market maker, gli specialist e i liquidity provider possono effettuare vendite allo scoperto?

9.

Sono previsti vincoli all’operatività dei prestatori di titoli?

10.

E’ fatto obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito?


1. In quali circostanze si applica il divieto di vendite allo scoperto?

Il divieto si applica alle vendite effettuate sui mercati regolamentati italiani. Al contrario, il divieto non si applica alle vendite effettuate fuori dai mercati regolamentati italiani.

2. Su quali strumenti finanziari si applica il divieto di vendite allo scoperto?

Il divieto si applica alle vendite di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani. Tuttavia, la Delibera prevede un regime differenziato e più restrittivo per le azioni di banche e imprese di assicurazioni o delle relative holding (come da allegato alla Delibera medesima) e per le azioni di società oggetto di aumenti di capitale.

Il divieto non si applica alle vendite di exchange-traded funds, diritti di opzione o altri strumenti finanziari.

3. Qual é il regime applicabile alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati?

Il divieto di vendite allo scoperto non si applica alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati (per esempio, vendite di opzioni call o di future, acquisto di opzioni put), siano esse eseguite sui mercati regolamentati o al di fuori di essi.

La Delibera contiene comunque una disposizione in base alla quale la società di gestione di cui all’articolo 70 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 adotta "ogni misura per prevenire manovre speculative che possono avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni". Tale disposizione è indirizzata in maniera precipua alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati.

4. Cosa si intende per vendita allo scoperto?

Per vendita allo scoperto si deve intendere una vendita non supportata dal "diritto a ricevere", entro la data di regolamento della vendita medesima, i titoli oggetto della vendita. Il "diritto a ricevere" i titoli si può acquisire con una delle seguenti modalità (la lista non è necessariamente esaustiva):

  • Previa ricezione della conferma dell’esecuzione di un ordine di acquisto, anche se eseguito fuori mercato;

  • Tramite esercizio della facoltà di recall (nei confronti del prenditore) di titoli precedentemente dati a prestito, purché il richiamo (nei confronti del prenditore) sia effettuato nella medesima giornata di negoziazione;

  • Previo esercizio di stock options;

  • Previo esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili in azioni;

  • Previa richiesta di consegna delle azioni sottostanti, da parte del possessore di American Depositary Receipt o di analoghi certificati rappresentativi di azioni.

Limitatamente alle azioni quotate nei mercati regolamentati italiani diverse dalle azioni di banche e imprese di assicurazioni o delle relative holding e dalle azioni di società oggetto di aumenti di capitale, il "diritto a ricevere" i titoli si può acquisire altresì previa stipula di un contratto di prestito titoli. In tal caso, le singole operazioni di prestito titoli devono essere effettuate prima dell’immissione degli ordini di vendita o contestualmente ad essi. A tal fine, è sufficiente che il prestatore abbia data conferma della disponibilità dei titoli e che gli stessi siano nella disponibilità esclusiva del prenditore.

Al contrario, una vendita di azioni di banche e imprese di assicurazioni o delle relative holding e di azioni di società oggetto di aumenti di capitale supportata da titoli presi a prestito, anche qualora siano verificate le condizioni previste al capoverso precedente, è da considerarsi una vendita alla scoperto.

Si ribadisce la necessità, al fine di non incorrere nella fattispecie di vendita allo scoperto, che le suddette modalità attribuiscano il "diritto a ricevere" i titoli entro la data di regolamento della vendita medesima.

Per ciò che concerne le operazioni di aumento di capitale, considerato che l’emittente si impegna a consegnare le azioni rivenienti entro un determinato numero di giorni (di solito dieci) dalla chiusura dell’operazione, rientrano nella fattispecie di vendita allo scoperto tutte le vendite effettuate:

a) prima della consegna da parte dell’emittente, con data  di regolamento precedente all’ultimo giorno di consegna contrattualmente previsto;

b) entro il giorno di chiusura dell’operazione.

5. Quando e in quali circostanze si applica il regime più restrittivo di divieto di vendite allo scoperto per le azioni di società oggetto di aumenti di capitale?

Con riferimento alle azioni di società oggetto di aumenti di capitale, il regime più restrittivo di divieto si applica a partire dal giorno successivo a quello in cui l’operazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione. e fino al giorno di consegna delle azioni rivenienti .

Ai fini del punto precedente, si considera la riunione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione che ha approvato: (i) la proposta di delibera assembleare di aumento di capitale; (ii) la richiesta di delega ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, limitatamente alle operazioni che risultano compiutamente definite nel loro sviluppo e nella loro tempistica e per le quali, dunque, sussiste al momento della loro approvazione una ragionevole certezza in merito all’effettivo esercizio della delega da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione.

Diversamente, in relazione alle operazioni di aumento di capitale ex articolo 2443 del codice civile per le quali non sussista alcuna certezza riguardo al fatto se e quando la delega venga effettivamente esercitata, si considera la riunione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione in cui è stato deliberato l’aumento di capitale in attuazione della delega attribuita dallo statuto agli amministratori.

Conseguentemente, a far data dal 17 marzo 2009, le operazioni di aumento di capitale approvate dai consigli di ENEL S.p.A. e SNAM RETE GAS S.p.A. in data 11 marzo 2009 e 12 febbraio 2009, rispettivamente, sono soggette al regime più restrittivo di divieto di vendite allo scoperto.

Ai fini dell’applicazione del regime più restrittivo di divieto, per data di approvazione dell’operazione di aumento di capitale si considera la data in cui la riunione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione ha avuto inizio, anche qualora la riunione si concluda dopo la mezzanotte.

Il regime più restrittivo di divieto si applica sino al giorno di chiusura dell’operazione di aumento di capitale.

Non sono soggetti al regime più restrittivo di divieto le operazioni di aumento di capitale:

a) che non comportano un afflusso monetario, per esempio gli aumenti di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, ai sensi dell’articolo 2440 del codice civile, o gli aumenti di capitale al servizio di piani di compensi a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 114-bis, comma 1 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;

b) sottostanti una emissione di warrant o di obbligazioni convertibili.

In considerazione delle difficoltà oggettive di considerare ex ante tutte le fattispecie potenzialmente rilevanti ai fini dell’applicazione del regime più restrittivo di divieto e, in particolare, con riferimento alle operazioni di aumento di capitale ex articolo 2443 del codice civile, delle difficoltà di individuare con certezza le operazioni che presentino i requisiti di cui al precedente punto (ii), è opportuno che le società quotate contattino i competenti uffici della Consob prima della riunione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di approvazione della proposta di delibera assembleare o della richiesta di delega ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile.

Ciò al fine di garantire un’adeguata pubblicità del regime applicabile, contestualmente alla diffusione del comunicato stampa relativo all’approvazione dell’operazione da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione.

6. Esistono casi particolari che non si qualificano come vendite allo scoperto?

La lista che segue non è necessariamente esaustiva.

a) L’obbligo di consegna delle  azioni sottostanti - da parte del venditore di un’opzione call - non è conseguenza di una vendita, bensì dipende dall’esercizio della facoltà, insita nel contratto, da parte del compratore della call. In tale circostanza (vendita di opzioni call), dunque, non si configura un’ipotesi di vendita allo scoperto.

b) Gli stessi ragionamenti valgono, mutatis mutandis, per l’acquisto di opzioni put e per la negoziazione di altri strumenti finanziari derivati da cui derivi un obbligo o una facoltà di consegna delle azioni sottostanti.

c) Non si considerano vendite allo scoperto le vendite dei titoli sottostanti effettuate in esecuzione di strategie di copertura dinamica (cosiddetto delta hedging) dei rischi assunti su strumenti finanziari derivati, relativamente a contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della Delibera n. 16645 - ossia, fino alle 13:59 del 1° ottobre 2008 - o prima dell’entrata in vigore della Delibera n. 16652 - ossia, fino alle 13:59 del 10 ottobre 2008 (per le azioni di banche e imprese di assicurazione quotate nei mercati regolamentati italiani e per tutte le altre azioni oggetto del divieto ai sensi del punto 2 della Delibera, rispettivamente).

In tale circostanza, si sottolinea la necessità che le suddette vendite allo scoperto siano supportate da operazioni di prestito titoli sin dal momento della trasmissione dell’ordine di vendita.

Al contrario, salvo quando previsto al successivo punto 8, si considerano vendite allo scoperto le vendite dei titoli sottostanti effettuate a copertura delle posizioni assunte su strumenti finanziari derivati, relativamente a contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della Delibera n. 16645 e successivamente all’entrata in vigore della Delibera n. 16652 (per le azioni di banche e imprese di assicurazione quotate nei mercati regolamentati italiani e per tutte le altre azioni oggetto del divieto ai sensi del punto 2 della Delibera, rispettivamente).

d) Le esenzioni di cui alla precedente lettera c) si applicano anche alle vendite dei titoli sottostanti effettuate allo scopo di sostituire, nell’ambito di strategie di copertura dinamica,  posizioni corte in strumenti finanziari derivati, conseguentemente alla risoluzione di contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della Delibera n. 16645 e prima dell’entrata in vigore della Delibera n. 16652 (per le azioni di banche e imprese di assicurazione quotate nei mercati regolamentati italiani e per tutte le altre azioni oggetto del divieto ai sensi del punto 2 della Delibera, rispettivamente);

e) Le esenzioni di cui alla precedente lettera c) si applicano altresì alle posizioni in essere, con riferimento alle azioni di società oggetto di aumento di capitale, al giorno precedente il giorno a partire dal quale si applica  il regime più restrittivo di divieto circostanziato al precedente punto 5.

7. E’ previsto un regime di disclosure?

La Delibera prevede un divieto di vendite allo scoperto nei mercati regolamentati italiani, di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, nei termini sopra descritti.

Non è previsto alcun regime di comunicazione (al mercato o all’Autorità) delle vendite allo scoperto.

8. I market maker, gli specialist e i liquidity provider possono effettuare vendite allo scoperto?

La Delibera esplicitamente prevede che il divieto non si applichi all’attività posta in essere dai market maker, limitatamente all’attività posta in essere nello svolgimento della funzione. Va peraltro ribadito che la figura di market maker non corrisponde a quella prevista dall'articolo 1, comma 5-quater del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, per ciò che concerne la limitazione ivi contenuta ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione.

Il concetto di market maker, dunque, ai soli fini del divieto di vendite allo scoperto, non è limitato all’attività effettuata sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, ma comprende altresì l’operatività "fuori mercato".

Analogamente, il divieto non si applica agli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., e agli intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider), purché l’attività sia posta in essere nello svolgimento della loro funzione nei mercati regolamentati.

9. Sono previsti vincoli all’operatività dei prestatori di titoli?

No. Non è previsto alcun divieto nella concessione di prestiti di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani.

10. E’ fatto obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito?

Come già detto, l’esercizio della facoltà di recall di titoli precedentemente dati a prestito, entro la giornata di negoziazione, permette la vendita dei titoli. In generale, però, non esiste un obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito.


 - > Versione aggiornata al 13 gennaio 2009 con riferimento alla delibera n. 16765 del 30 dicembre 2008

1. In quali circostanze si applica il divieto di vendite allo scoperto?
2. Su quali strumenti finanziari si applica il divieto di vendite allo scoperto?
3. Qual é il regime applicabile alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati?
4. Cosa si intende per vendita allo scoperto?
5. Quando si applica il divieto di vendite allo scoperto per le azioni di società oggetto di aumenti di capitale?
6. Esistono casi particolari che non si qualificano come vendite allo scoperto?
7. E’ previsto un regime di disclosure?
8. I market maker, gli specialist e i liquidity provider possono effettuare vendite allo scoperto?
9. Sono previsti vincoli all’operatività dei prestatori di titoli?
10. E’ fatto obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito?


1. In quali circostanze si applica il divieto di vendite allo scoperto?

Il divieto si applica alle vendite effettuate sui mercati regolamentati italiani. Al contrario, il divieto non si applica alle vendite effettuate fuori dai mercati regolamentati italiani.

2. Su quali strumenti finanziari si applica il divieto di vendite allo scoperto?

Il divieto si applica alle vendite di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani. Tuttavia, la Delibera prevede un regime differenziato e più restrittivo per le azioni di banche e imprese di assicurazioni o delle relative holding (come da allegato alla Delibera medesima) e per le azioni di società oggetto di aumenti di capitale.

Il divieto non si applica alle vendite di exchange-traded funds, diritti di opzione o altri strumenti finanziari.

3. Qual é il regime applicabile alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati?

Il divieto di vendite allo scoperto non si applica alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati (per esempio, vendite di opzioni call o di future, acquisto di opzioni put), siano esse eseguite sui mercati regolamentati o al di fuori di essi.

La Delibera contiene comunque una disposizione in base alla quale la società di gestione di cui all’articolo 70 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 adotta "ogni misura per prevenire manovre speculative che possono avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni". Tale disposizione è indirizzata in maniera precipua alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati.

4. Cosa si intende per vendita allo scoperto?

Per vendita allo scoperto si deve intendere una vendita non supportata dal "diritto a ricevere", entro la data di regolamento della vendita medesima, i titoli oggetto della vendita. Il "diritto a ricevere" i titoli si può acquisire con una delle seguenti modalità (la lista non è necessariamente esaustiva):

  • Previa ricezione della conferma dell’esecuzione di un ordine di acquisto, anche se eseguito fuori mercato;

  • Tramite esercizio della facoltà di recall (nei confronti del prenditore) di titoli precedentemente dati a prestito, purché il richiamo (nei confronti del prenditore) sia effettuato nella medesima giornata di negoziazione;

  • Previo esercizio di stock options;

  • Previo esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili in azioni;

  • Previa richiesta di consegna delle azioni sottostanti, da parte del possessore di American Depositary Receipt o di analoghi certificati rappresentativi di azioni.

Limitatamente alle azioni quotate nei mercati regolamentati italiani diverse dalle azioni di banche e imprese di assicurazioni o delle relative holding e dalle azioni di società oggetto di aumenti di capitale, il "diritto a ricevere" i titoli si può acquisire altresì previa stipula di contratti di prestito titoli.

Al contrario, una vendita di azioni di banche e imprese di assicurazioni o delle relative holding e di azioni di società oggetto di aumenti di capitale supportata da un contratto di prestito titoli, anche se stipulato prima dell’immissione dell’ordine di vendita, è da considerarsi una vendita alla scoperto.

Si ribadisce la necessità, al fine di non incorrere nella fattispecie di vendita allo scoperto, che le suddette modalità attribuiscano il "diritto a ricevere" i titoli entro la data di regolamento della vendita medesima.

5. Quando si applica il divieto di vendite allo scoperto per le azioni di società oggetto di aumenti di capitale?

Con riferimento alle azioni di società oggetto di aumenti di capitale, il divieto si applica a partire dal giorno successivo a quello in cui la proposta di delibera assembleare è stata approvata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione e fino al giorno di consegna delle azioni rivenienti.

Per ciò che concerne gli aumenti di capitale ex articolo 2443 del codice civile, si considera la riunione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione in cui è stato deliberato l’aumento di capitale in attuazione della delega attribuita dallo statuto agli amministratori.

6. Esistono casi particolari che non si qualificano come vendite allo scoperto? La lista che segue non è necessariamente esaustiva.

a) L’obbligo di consegna delle azioni sottostanti - da parte del venditore di un’opzione call - non è conseguenza di una vendita, bensì dipende dall’esercizio della facoltà, insita nel contratto, da parte del compratore della call. In tale circostanza (vendita di opzioni call), dunque, non si configura un’ipotesi di vendita allo scoperto.

b) Gli stessi ragionamenti valgono, mutatis mutandis, per l’acquisto di opzioni put e per la negoziazione di altri strumenti finanziari derivati da cui derivi un obbligo o una facoltà di consegna delle azioni sottostanti.

7. E’ previsto un regime di disclosure?

La Delibera prevede un divieto di vendite allo scoperto nei mercati regolamentati italiani, di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, nei termini sopra descritti.

Non è previsto alcun regime di comunicazione (al mercato o all’Autorità) delle vendite allo scoperto.

8. I market maker, gli specialist e i liquidity provider possono effettuare vendite allo scoperto?

La Delibera esplicitamente prevede che il divieto non si applichi all’attività posta in essere dai market maker, limitatamente all’attività posta in essere nello svolgimento della funzione. Va peraltro ribadito che la figura di market maker non corrisponde a quella prevista dall'articolo 1, comma 5-quater del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, per ciò che concerne la limitazione ivi contenuta ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione.

Il concetto di market maker, dunque, ai soli fini del divieto di vendite allo scoperto, non è limitato all’attività effettuata sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, ma comprende altresì l’operatività "fuori mercato".

Analogamente, il divieto non si applica agli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., e agli intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider), purché l’attività sia posta in essere nello svolgimento della loro funzione nei mercati regolamentati.

9. Sono previsti vincoli all’operatività dei prestatori di titoli?

No. Non è previsto alcun divieto nella concessione di prestiti di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani.

10. E’ fatto obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito?

Come già detto, l’esercizio della facoltà di recall di titoli precedentemente dati a prestito, entro la giornata di negoziazione, permette la vendita dei titoli. In generale, però, non esiste un obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito.


 - > Versione aggiornata all'11 novembre 2008 con riferimento alla delibera n. 16670 del 29 ottobre 2008

1. In quali circostanze si applica il divieto di vendite allo scoperto?
2. Su quali strumenti finanziari si applica il divieto di vendite allo scoperto?
3. Qual é il regime applicabile alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati?
4. Cosa si intende per vendita allo scoperto?
5. Esistono casi particolari che non si qualificano come vendite allo scoperto?
6. I market maker e gli specialist possono effettuare vendite allo scoperto?
7. Sono previsti vincoli all'operatività dei prestatori di titoli?
8 E' fatto obbligo di richiamo anticipato dei titoli dati a prestito?
9. E' previsto un regime di disclosure ?


1. In quali circostanze si applica il divieto di vendite allo scoperto ?

Il divieto si applica alle vendite effettuate sui mercati regolamentati italiani. Al contrario, il divieto non si applica alle vendite effettuate fuori dai mercati regolamentati italiani.

2. Su quali strumenti finanziari si applica il divieto di vendite allo scoperto?

Il divieto si applica alle vendite di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani.

Il divieto non si applica alle vendite di exchange-traded funds, diritti di opzione o altri strumenti finanziari.

3. Qual é il regime applicabile alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati?

Il divieto di vendite allo scoperto non si applica alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati (per esempio, vendite di opzioni call o di future, acquisto di opzioni put), siano esse eseguite sui mercati regolamentati o al di fuori di essi.

La Delibera contiene comunque una disposizione in base alla quale la società di gestione di cui all'articolo 70 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 adotta "ogni misura per prevenire manovre speculative che possono avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni". Tale disposizione è indirizzata in maniera precipua alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati.

4. Cosa si intende per vendita allo scoperto?

Per vendita allo scoperto si deve intendere una vendita non supportata dal "diritto a ricevere", entro la data di regolamento della vendita medesima, i titoli oggetto della vendita. Il "diritto a ricevere" i titoli si può acquisire con una delle seguenti modalità (la lista non è necessariamente esaustiva):

  • Previa ricezione della conferma dell'esecuzione di un ordine di acquisto, anche se eseguito fuori mercato;
  • Previo esercizio della facoltà di recall di titoli precedentemente dati a prestito;
  • Previo esercizio di stock options;
  • Previo esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili in azioni;
  • Previa richiesta di consegna delle azioni sottostanti, da parte del possessore di American Depositary Receipt o di analoghi certificati rappresentativi di azioni.

Si ribadisce la necessità, al fine di non incorrere nella fattispecie di vendita allo scoperto, che le suddette modalità attribuiscano il "diritto a ricevere" i titoli entro la data di regolamento della vendita medesima.

Il "diritto a ricevere" i titoli si può altresì acquisire previo conferimento ad un intermediario dell'istruzione di sottoscrizione di un aumento di capitale o dell'istruzione di esercizio di warrant. In tali casi, però, considerato che l'emittente si impegna a consegnare le azioni rivenienti entro un determinato numero di giorni (per gli aumenti di capitale di solito dieci) dalla chiusura dell'operazione, rientrano nella fattispecie di vendita allo scoperto tutte le vendite, effettuate prima della consegna da parte dell'emittente, con data di regolamento precedente all'ultimo giorno di consegna contrattualmente previsto.

Al contrario, il "diritto a ricevere" i titoli non si acquisisce tramite il prestito titoli. Dunque, una vendita supportata da un'operazione di prestito titoli è da considerarsi una vendita alla scoperto.

5. Esistono casi particolari che non si qualificano come vendite allo scoperto?

La lista che segue non è necessariamente esaustiva.

a) L'obbligo di consegna delle azioni sottostanti – da parte del venditore di un'opzione call – non è conseguenza di una vendita, bensì dipende dall'esercizio della facoltà, insita nel contratto, da parte del compratore della call. In tale circostanza (vendita di opzioni call), dunque, non si configura un'ipotesi di vendita allo scoperto.

b) Non si considerano vendite allo scoperto le vendite dei titoli sottostanti effettuate in esecuzione di strategie di copertura dinamica (cosiddetto delta hedging) dei rischi assunti su strumenti finanziari derivati, relativamente a contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Delibera n. 16645 – ossia, fino alle 13:59 del 1° ottobre 2008 – e prima dell'entrata in vigore della Delibera n. 16652 – ossia, fino alle 13:59 del 10 ottobre 2008 (per le azioni di banche e imprese di assicurazione quotate nei mercati regolamentati italiani e per tutte le azioni quotate nei mercati regolamentati italiani diverse dalle azioni di banche e imprese di assicurazione, rispettivamente).

In tale circostanza, si sottolinea la necessità che le suddette vendite allo scoperto siano supportate da operazioni di prestito titoli sin dal momento della trasmissione dell'ordine di vendita.

Al contrario, si considerano vendite allo scoperto le vendite dei titoli sottostanti effettuate a copertura delle posizioni assunte su strumenti finanziari derivati, relativamente a contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Delibera n. 16645 e successivamente all'entrata in vigore della Delibera n. 16652 (per le azioni di banche e imprese di assicurazione quotate nei mercati regolamentati italiani e per tutte le azioni quotate nei mercati regolamentati italiani diverse dalle azioni di banche e imprese di assicurazione, rispettivamente).

c) Le esenzioni di cui alla precedente lettera b) si applicano anche alle vendite dei titoli sottostanti effettuate allo scopo di sostituire, nell'ambito di strategie di copertura dinamica, posizioni in strumenti finanziari derivati, conseguentemente alla risoluzione di contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Delibera n. 16645 e prima dell'entrata in vigore della Delibera n. 16652 (per le azioni di banche e imprese di assicurazione quotate nei mercati regolamentati italiani e per tutte le azioni quotate nei mercati regolamentati italiani diverse dalle azioni di banche e imprese di assicurazione, rispettivamente).

6. I market maker e gli specialist possono effettuare vendite allo scoperto?

La Delibera esplicitamente prevede che il divieto non si applichi all'attività posta in essere dai market maker. Va peraltro ribadito che la figura di market maker deve corrispondere a quella prevista dall'articolo 1, comma 5-quater del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e che l'esenzione è valida limitatamente all'attività posta in essere nell'ambito dello svolgimento di tale funzione.

Il concetto di market maker, dunque, è limitato all'attività effettuata sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, e non comprende l'operatività "fuori mercato".

Analogamente, il divieto non si applica agli specialisti e ai liquidity provider, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e purché l'attività sia posta in essere nello svolgimento della loro funzione nei mercati regolamentati.

7. Sono previsti vincoli all'operatività dei prestatori di titoli?

No. Non è previsto alcun divieto nella concessione di prestiti di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani.

8. E' fatto obbligo di richiamo anticipato dei titoli dati a prestito?

Come già detto, l'esercizio della facoltà di recall di titoli precedentemente dati a prestito permette la successiva vendita dei titoli. Detto altrimenti, la vendita di titoli precedentemente dati a prestito si configura come una vendita allo scoperto se non è preceduta dall'esercizio della facoltà di recall.

In generale, però, non esiste un obbligo di richiamo anticipato dei titoli dati a prestito.

9. E' previsto un regime di disclosure?

La Delibera prevede un divieto di vendite allo scoperto nei mercati regolamentati italiani, di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, nei termini sopra descritti.

Non è previsto alcun regime di comunicazione (al mercato o all'Autorità) delle vendite allo scoperto.


- > Versione aggiornata al 9 ottobre 2008 con riferimento alla delibera n. 16645 del 1° ottobre 2008

1.

In quali circostanze si applica il divieto di vendite allo scoperto di azioni di banche e imprese di assicurazioni?

2. Qual é il regime applicabile alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati?
3. Cosa si intende per vendite allo scoperto?
4. Esistono casi particolari che non si qualificano come vendite allo scoperto?
5. I market maker e gli specialist possono effettuare vendite allo scoperto? 
6. I conglomerati finanziari rientrano nell’ambito di applicazione del divieto di vendite allo scoperto?
7. E' fatto obbligo di richiamo anticipato dei titoli dati a prestito?
8. E' previsto un regime di disclosure?


1. In quali circostanze si applica il divieto di vendite allo scoperto di azioni di banche e imprese di assicurazioni?

Il divieto si applica alle vendite allo scoperto, effettuate sui mercati regolamentati italiani, di azioni di banche e imprese di assicurazioni quotate nei mercati regolamentati italiani medesimi. Al contrario, il divieto non si applica alle vendite allo scoperto effettuate fuori dai mercati regolamentati italiani.

2. Qual é il regime applicabile alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati?

Il divieto previsto dalla Delibera n. 16645 (la "Delibera") non si applica alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati (per esempio, vendite di opzioni call o di future, acquisto di opzioni put), siano esse eseguite sui mercati regolamentati o al di fuori di essi.

La Delibera contiene comunque una disposizione in base alla quale "la società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia adotta ogni misura per prevenire manovre speculative che possono avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni di società bancarie e assicurative". Tale disposizione è indirizzata in maniera precipua alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati.

3. Cosa si intende per vendite allo scoperto?

Per vendita allo scoperto si deve intendere una vendita non supportata dal "diritto a ricevere", entro la data di regolamento della vendita medesima, i titoli oggetto della vendita. Il "diritto a ricevere" i titoli si può acquisire con una delle seguenti modalità (la lista non è necessariamente esaustiva):

  • Previa ricezione della conferma dell’esecuzione di un precedente ordine di acquisto, anche eseguito fuori mercato;
  • Previo esercizio della facoltà di recall di titoli precedentemente dati a prestito;
  • Previo esercizio di stock options.

Si ribadisce la necessità, al fine di non incorrere nella fattispecie di vendita allo scoperto, che le suddette modalità attribuiscano il "diritto a ricevere" i titoli entro la data di regolamento della vendita medesima.

Al contrario, il "diritto a ricevere" i titoli non si acquisisce tramite il prestito titoli. Dunque, una vendita supportata da un’operazione di prestito titoli è da considerarsi una vendita alla scoperto.

4. Esistono casi particolari che non si qualificano come vendite allo scoperto?

La lista che segue non è necessariamente esaustiva.

a) L’obbligo di consegna delle azioni sottostanti – da parte del venditore di un’opzione call – non è conseguenza di una vendita, bensì dipende dall’esercizio della facoltà insita nel contratto da parte del compratore della call. In tale circostanza (vendita di opzioni call), dunque, non si configura un’ipotesi di vendita allo scoperto.

b) Non si considerano vendite allo scoperto le vendite dei titoli sottostanti effettuate in esecuzione di strategie di copertura dinamica (cosiddetto delta hedging) dei rischi assunti su strumenti finanziari derivati prima dell’entrata in vigore della Delibera – ossia, fino alle 13:59 del 1° ottobre 2008.

In tale circostanza, si sottolinea la necessità che le suddette vendite allo scoperto siano supportate da operazioni di prestito titoli sin dal momento della trasmissione dell’ordine di vendita.

Al contrario, si considerano vendite allo scoperto le vendite dei titoli sottostanti effettuate a copertura delle posizioni assunte su strumenti finanziari derivati a partire dalle 14:00 del 1° ottobre 2008.

5. I market maker e gli specialist possono effettuare vendite allo scoperto?

La Delibera esplicitamente prevede che il divieto non si applichi all’attività posta in essere dai market maker. Va peraltro ribadito che la figura di market maker deve corrispondere a quella prevista dall'articolo 1, comma 5-quater del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e che l’esenzione è valida limitatamente all’attività posta in essere nell’ambito dello svolgimento di tale funzione.

Il concetto di market maker, dunque, è limitato all’attività effettuata sui mercati regolamentati italiani e sui sistemi multilaterali di negoziazione italiani, e non comprende l’operatività "fuori mercato".

Analogamente, il divieto non si applica agli specialisti e ai liquidity provider, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e purché l’attività sia posta in essere nello svolgimento della loro funzione nei mercati regolamentati.

6. I conglomerati finanziari rientrano nell’ambito di applicazione del divieto di vendite allo scoperto?

I conglomerati finanziari a prevalente componente bancaria, per esempio "Banco Desio e Brianza" o "Generali", e quelli a prevalente componente assicurativa, per esempio "Azimut" o "Mediolanum", rientrano nell’ambito di applicazione del divieto di vendite allo scoperto.

7. E’ fatto obbligo di richiamo anticipato dei titoli dati a prestito?

Come già detto, l’esercizio della facoltà di recall di titoli precedentemente dati a prestito permette la successiva vendita dei titoli. Detto altrimenti, la vendita di titoli precedentemente dati a prestito si configura come una vendita allo scoperto se non è preceduta dall’esercizio della facoltà di recall.

In generale, però, non esiste un obbligo di richiamo anticipato dei titoli dati a prestito.

8. E’ previsto un regime di disclosure?

La Delibera prevede un divieto tout court di vendite allo scoperto nei mercati regolamentati italiani, di azioni di banche e imprese di assicurazioni quotate nei mercati regolamentati italiani, nei termini sopra descritti.

Non è previsto alcun regime di comunicazione (al mercato o all’Autorità) delle vendite allo scoperto.

 

© All rights reserved - Consob - Risoluzione 800x600