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SCHEDE DI DEPOSITO
DOMANDE PIÙ FREQUENTI (FAQ)
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1. Quale delle schede presenti sul sito della Consob va utilizzata per l’operazione di deposito?
2. Come deve essere compilata la scheda di deposito?
3. Dove deve essere inoltrata la scheda di deposito e la relativa documentazione?
4. Cosa è possibile consegnare in Consob con la scheda di deposito?
5. È possibile alterare una qualsiasi parte della scheda (ad esempio l’indirizzo al quale deve essere inviata la scheda con la documentazione di offerta)?
6. È possibile effettuare una operazione di deposito unitamente ad una istanza di nuova commercializzazione?
7. Cosa va indicato nei campi "Società di gestione/SICAV" nella sezione I – Informazioni Generali"?
8. Cosa va indicato nel campo "Denominazione del Prospetto"?
9. Cosa va indicato nel campo "Tipologia di deposito"?
10. È possibile depositare con una scheda più prospetti completi di OICR di diritto estero ovvero prospetti di SGR/SICAV di diritto italiano?
11. Quando deve essere compilato il campo "Nulla Osta/Presa d’atto"?
12. Cosa va indicato nella Sezione II – Tipologia della Documentazione Depositata?
13. Nella Sezione II – Tipologia della Documentazione Depositata, su quali documenti vanno riportate le date di validità e di deposito?
14. Quali tipi di file si devono utilizzare per il deposito?
15. Quali supporti di memorizzazione si devono utilizzare per il deposito?
16. Cosa si intende per modulo di sottoscrizione di OICR esteri?
17. Dove e come deve essere trasmesso il modulo di sottoscrizione?
18. Quando deve essere compilato, nella Sezione III – Anagrafica Prodotti, il campo "Data di Efficacia"?
19. Come devono essere rappresentate le operazioni indicate nella sezione III nel campo "Tipologia di operazione"?
20. Nel caso in cui non siano previste deleghe di gestione, quali dati devono essere inseriti nella tavola C.11.2 ?
21. Quali regole devono essere seguite per il deposito del "Supplemento" al prospetto completo e al prospetto semplificato per la commercializzazione di OICR aperti di diritto italiano o di diritto estero non armonizzati predisposto a seguito di modifiche fiscali?
22. Quali regole devono essere seguite per il deposito del "Supplemento" al modulo di sottoscrizione per la commercializzazione di OICR armonizzati di diritto estero predisposto a seguito di modifiche fiscali?
23. Quali regole devono essere seguite per adeguare la Documentazione d’offerta alle novità introdotte con la Direttiva 2009/65/EC (c.d. Direttiva UCITS IV) ed effettuare la transizione dal Prospetto semplificato al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID)?
24. In caso di aggiornamento della documentazione d’offerta, è necessario effettuare la comunicazione dell’aggiornamento anche mediante email?
25. Quale delle schede presenti sul sito della Consob va utilizzata per l’operazione di primo deposito del prospetto semplificato di un OICR estero che alla data del 1° luglio 2011 risulta in corso d’offerta nel Paese d’origine (potendo, quindi, avvalersi della relativa disciplina transitoria) ma non ancora offerto in
Italia?
1. Quale delle schede presenti sul sito della Consob va utilizzata per l’operazione di deposito?
Devono essere utilizzati i file in formato Word – disponibili nelle sezioni dedicate alle "Schede per il deposito" – e non i file in formato PDF contenenti le "Istruzioni Operative per il deposito della Documentazione d’offerta".
Si rappresenta che a partire dal 1° luglio 2011 sono disponibili 5 distinte schede di deposito. Ogni scheda è stata specializzata per le operazioni di deposito della Documentazione d’offerta relativa ad una specifica tipologia di prodotti:
OICR aperti
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OICR aperti di diritto italiano o di diritto estero le cui quote o azioni sono offerte al pubblico dal 1° luglio 2011;
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OICR aperti di diritto italiano o di diritto estero non armonizzati le cui quote o azioni sono in corso di offerta alla data del 1° luglio 2011;
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OICR aperti armonizzati di diritto estero le cui quote o azioni sono in corso di offerta alla data del 1° luglio 2011;
OICR chiusi
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Fondi chiusi di diritto italiano o di OICR chiusi di diritto estero non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie;
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OICR chiusi di diritto estero rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie.
Le Schede di deposito di cui ai precedenti punti 2 e 3 possono essere utilizzate esclusivamente per le operazioni di "Aggiornamento" o "Rettifica" della Documentazione d’offerta depositata prima del 1° luglio 2011 – qualora l’offerente intenda avvalersi della disciplina transitoria o, limitatamente agli OICR esteri armonizzati, qualora
l’offerente intenda avvalersi dell’eventuale disciplina transitoria stabilita dal proprio Stato membro di origine – ovvero per la "Chiusura" dell’offerta.
La Scheda di deposito di cui al precedente punto 1, relativa agli "OICR aperti italiani ed esteri le cui quote o azioni sono offerte al pubblico dal 1° luglio 2011", recepisce le modifiche alla Documentazione d’offerta introdotte con la Direttiva 2009/65/CE (c.d. Direttiva UCITS IV) e dal Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione Europea. La Scheda 1 deve essere
quindi utilizzata, dal 1° luglio 2011, per le operazioni di "Primo deposito" della Documentazione d’offerta degli OICR aperti,
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di diritto italiano;
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di diritto estero (comunitari od extracomunitari) non armonizzati;
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comunitari armonizzati.
Cfr. anche Domanda Frequente n. 23.
2. Come deve essere compilata la scheda di deposito?
Nella scheda, ogni sezione prevede che il soggetto effettui delle scelte alternative (come da regole di compilazione).
3. Dove deve essere inoltrata la scheda di deposito e la relativa documentazione?
Unicamente a Consob – Divisione Amministrazione e Finanza Ufficio Amministrazione di Roma – Archivio Prospetti.
4. Quali operazioni è possibile effettuare con la scheda di deposito?
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depositare la documentazione di offerta di OICR Italiani ed Esteri;
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trasmettere il modulo di sottoscrizione. Qualora una società, avendo più collocatori, predisponga diversi moduli di sottoscrizione, deve trasmettere, tramite la scheda di deposito, tutti i diversi moduli di sottoscrizione utilizzati;
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depositare tempestivamente, ogni qualvolta un documento di offerta subisca una modifica, la versione aggiornata dello stesso. Per "modifica di documento" deve intendersi una qualsiasi variazione, anche minima, al contenuto del documento di offerta (ad esempio una variazione al frontespizio del documento stesso);
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rettificare informazioni trasmesse con una scheda di deposito precedente in caso di errori di trasmissione, di trascrizione e/o di traduzione.
5. È possibile alterare una qualsiasi parte della scheda (ad esempio l’indirizzo al quale deve essere inviata la scheda con la documentazione di offerta)?
No. La scheda di deposito non deve essere assolutamente modificata ad uso e consumo del soggetto che la compila. Ad esempio:
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non vanno eliminate quelle sezioni e/o sottosezioni della scheda che non sono oggetto di compilazione;
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non vanno aggiunti punti non esistenti sulla scheda originale (ad esempio aggiunta nella sezione II di un documento non contemplato);
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non vanno aggiunte note e/o tipologie di documenti non previste nella "Sezione II – TIPOLOGIA DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA".
Unica deroga al su indicato divieto è presente nella scheda di deposito degli "OICR aperti di diritto italiano o di diritto estero non armonizzati" alla "Sezione III, Parte C – Informazioni sulla Proposta d’investimento"; in tale Sezione, infatti, dovrà essere inserita una scheda per ogni Proposta d'investimento oggetto di nuova
commercializzazione in Italia.
6. È possibile effettuare una operazione di deposito unitamente ad una istanza di nuova commercializzazione?
No, occorre effettuare due operazioni distinte; un’operazione di deposito, utilizzando l’apposita scheda di deposito da inviare alla CONSOB - Archivio Prospetti di Roma e un’operazione di istanza per la commercializzazione di nuovi prodotti, utilizzando la scheda d’istanza (scheda 3) da inviare alla CONSOB - Ufficio "Vigilanza SGR e OICR" di Milano.
7. Quali informazioni devono essere indicate nei campi "Società di gestione/SICAV" nella sezione I – Informazioni Generali"?
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Per il deposito della documentazione di offerta di una Società di gestione del risparmio di diritto italiano va indicata esclusivamente la denominazione della SGR.
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Per il deposito di documentazione di offerta di OICR di diritto estero gestiti da Società di gestione va indicata esclusivamente la Società di gestione.
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Per il deposito di documentazione di offerta di Sicav va indicata esclusivamente la Sicav anche in caso di eterogestione.
8. Cosa va indicato nel campo "Denominazione del Prospetto" (Schede 2, 3, 4, 5) / "Denominazione della Documentazione d’offerta" (Scheda 1)?
Questo campo deve essere obbligatoriamente compilato seguendo una delle regole previste dalle apposite note di chiarimento inserite nelle schede. Ne consegue che nei depositi successivi, riguardanti uno stesso prospetto, dovrà essere riportata la stessa denominazione indicata nel primo deposito effettuato tramite la scheda di deposito.
9. Cosa va indicato nel campo "Tipologia di deposito"?
Per ogni scheda di deposito deve essere selezionata una sola tra le opzioni disponibili, tra cui, a seconda della Scheda, "Primo Deposito", "Aggiornamento", "Rettifica", "Chiusura offerta", "Annullamento"..
-
L’opzione "Primo deposito" va selezionata solo nel caso di "prima commercializzazione". Si precisa che le Schede 2 e 3 non possono essere utilizzate per operazioni di "Primo deposito";
-
L’opzione di "Rettifica" va selezionata nel caso in cui, per l’ultima operazione di deposito effettuata, la società depositante abbia riscontrato eventuali errori e voglia rettificarli. In questo caso deve essere compilata la scheda - che sostituirà la precedente - in ogni sua parte, selezionando l’opzione rettifica. Non devono essere trasmesse,
allegandole alla scheda, ulteriori note di spiegazione dell’operazione di rettifica stessa. Devono essere allegati alla scheda i supporti cartacei ed i file elettronici interessati dalla rettifica; questi dovranno essere depositati nella loro interezza anche se la modifica si riferisce ad una sola pagina.
10. È possibile depositare con una scheda più prospetti completi di OICR di diritto estero ovvero prospetti di SGR/SICAV di diritto italiano?
No, deve essere predisposta una scheda per ogni prospetto. In caso di operazione di riorganizzazione della gamma dei prodotti offerti da una stessa società di gestione - che riguarda più prospetti informativi - devono essere depositate tante schede per quanti sono i prospetti interessati dall’operazione.
11. Quando deve essere compilato il campo "Nulla Osta/Presa d’atto"?
Per quanto riguarda:
- i fondi chiusi di diritto italiano o gli OICR chiusi di diritto estero non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie (Scheda 4);
- gli OICR chiusi di diritto estero rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie (Scheda 5);
il campo “Nulla Osta/Presa d’atto” deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui l’operazione di deposito, a cui la scheda si riferisce, viene eseguita successivamente al rilascio del "nulla osta/presa d’atto" da parte della Consob.
Per le ulteriori operazioni di deposito/aggiornamento della documentazione di offerta per le quali non deve essere rilasciato il preventivo "nulla osta/presa d’atto" da parte della Consob, il campo "nulla osta/presa d’atto" non deve essere compilato. Per le suddette operazioni non deve essere riportato un "nulla osta/ presa d’atto" precedente
ricevuto.
12. Cosa va indicato nella Sezione II – Tipologia della Documentazione Depositata?
Nella sezione II sono indicati i documenti da depositare in formato cartaceo e le modalità di deposito dei medesimi in formato elettronico.
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Per i documenti da depositare: devono essere selezionati i documenti oggetto di deposito e per ognuno deve essere riportata la data di validità e la denominazione del file pdf.
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Per i documenti da sostituire o chiudere (per fine utilizzo) deve essere selezionato il campo "Chiusura" e dovranno essere riportate le date di deposito di tali documenti. La denominazione del file dovrà essere uguale a quella associata al documento nei depositi precedenti.
Si precisa che dovranno essere trasmessi tanti file pdf quanti sono i documenti selezionati nella sezione II. A tale regola fanno eccezione i documenti per i quali viene selezionata l’opzione chiusura.
Per il deposito dei documenti per i quali sono state riportate delle righe "in grigio", si precisa che la tabella della Sezione II potrà essere adattata alle esigenze di deposito/compilazione attraverso l’inserimento di ulteriori righe (e.g. nel caso di deposito di n. 5 moduli di sottoscrizione dovranno essere compilate n. 5 righe).
13. Nella Sezione II – Tipologia della Documentazione Depositata, su quali documenti vanno riportate le date di validità e di deposito?
Su tutti i documenti indicati nella sezione II delle quattro schede di deposito. Unica eccezione alla suddetta regola è rappresentata dal modulo di sottoscrizione degli OICR di diritto italiano, sul cui frontespizio dovrà essere riportata unicamente la data di validità.
14. Quali tipi di file si devono utilizzare per il deposito?
Esclusivamente file in formato PDF non protetti da password. Nel caso di OICR di diritto italiano e di diritto estero non armonizzati è richiesta anche la versione della Scheda di deposito in formato Word.
15. Quali supporti di memorizzazione si devono utilizzare per il deposito?
Esclusivamente CD ROM e DVD ROM.
16. Cosa si intende per modulo di sottoscrizione di OICR esteri?
Il modulo di sottoscrizione è composto dal modulo stesso e dall’allegato al modulo. Queste due parti devono essere inserite in un documento unico. Qualora intervenga una modifica ad una di queste due parti non è possibile depositare solo la parte modificata. Ne consegue che:
17. Dove e come deve essere trasmesso il modulo di sottoscrizione?
Unicamente a Consob – Divisione Amministrazione e Finanza Ufficio Amministrazione di Roma – Archivio Prospetti, utilizzando la scheda di deposito.
18. Quando deve essere compilato, nella Sezione III – Anagrafica Prodotti, il campo "Data di Efficacia"?
Per quanto riguarda:
- i fondi chiusi di diritto italiano o gli OICR chiusi di diritto estero non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie (Scheda 4);
- gli OICR armonizzati di diritto estero (Scheda 3);
- gli OICR aperti italiani ed esteri (Scheda 1)
- gli OICR chiusi di diritto estero rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie (Scheda 5);
la data di efficacia è obbligatoria per qualsiasi tipologia di operazione riportata nella Sezione – Anagrafica Prodotti, ivi compresa l’inizio della commercializzazione di un prodotto.
19. Come devono essere rappresentate le operazioni indicate nella sezione III nel campo "Tipologia di operazione"?
Per quanto riguarda:
- i fondi chiusi di diritto italiano o gli OICR chiusi di diritto estero non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie (Scheda 4);
- gli OICR armonizzati di diritto estero (Scheda 3);
- gli OICR aperti italiani ed esteri (Scheda 1)
- gli OICR chiusi di diritto estero rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie (Scheda 5);
ogni operazione di finanza straordinaria inerente a due prodotti deve essere riportata su due righe distinte e deve essere separata rispetto alle altre operazioni lasciando una riga bianca. Di seguito si riportano alcuni esempi di compilazione:
-
un’operazione di fusione di due fondi deve essere comunicata indicando su di una riga il codice ISIN e la denominazione del prodotto incorporato e nella colonna "Tipologia di operazione" il riferimento alfanumerico corrispondente a prodotto incorporato (nella scheda degli OICR aperti di diritto italiano o di diritto estero non armonizzati B1) e sulla riga sottostante il
codice ISIN, la denominazione del prodotto incorporate e il riferimento alfanumerico corrispondente a prodotto incorporante (nella scheda degli OICR aperti di diritto italiano o di diritto estero non armonizzati B2).
-
se un OICR, invece, viene acquisito da un altro prospetto, cambia denominazione e cambia grado di rischio, tali variazioni dovranno essere riportate compilando una riga della tabella indicando il codice ISIN del prodotto che subisce le su dette variazioni, la nuova denominazione, il nuovo grado di rischio nella colonna "Tipologia di operazione" dovranno essere riportati i codici
alfanumerici relativi alle su dette variazioni separati da un punto e virgola (nella scheda degli OICR aperti di diritto italiano o di diritto estero non armonizzati A;D1;H);
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se un OICR di diritto estero che viene incorporato in un prodotto non commercializzato in Italia tale variazione deve essere comunicata indicando in una riga codice ISIN e la denominazione del prodotto e riportando nella colonna tipologia di operazione il codice alfanumerico corrispondente a "prodotto liquidato/non commercializzato".
20. Nel caso in cui non siano previste deleghe di gestione, quali dati devono essere inseriti nella tavola C.11.2 ?
Nel caso in cui la SGR non conferisca alcuna delega, parziale o totale, ad altra società per la gestione dei propri OICR non è necessario ripetere i dati della Società di gestione nella tavola C.11.2.
21. Quali regole devono essere seguite per il deposito del "Supplemento" al prospetto completo e al prospetto semplificato per la commercializzazione di OICR aperti di diritto italiano o di diritto estero non armonizzati predisposto a seguito di modifiche fiscali?
Dal 1° luglio 2011 per la trasmissione all’Archivio Prospetti della CONSOB del Supplemento per l’aggiornamento dell’informativa fiscale, riportata sul Prospetto Completo e sui Prospetti Semplificati degli OICR aperti di diritto italiano o di diritto estero non armonizzati, dovranno essere seguite le seguenti regole di compilazione della scheda di deposito:
In "TIPOLOGIA DI DEPOSITO" dovrà essere selezionata l’opzione "AGGIORNAMENTO".
Nella "SEZIONE II – TIPOLOGIA DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA" dovranno essere aggiornati il Prospetto completo e i Prospetti semplificati tramite il deposito del supplemento:
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selezionare la lettera lettera H;
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indicare come data di validità del documento depositato la data di validità del supplemento.
È stata inserita sul sito una scheda di deposito ad hoc con dei campi precompilati.
22. Quali regole devono essere seguite per il deposito del "Supplemento" al modulo di sottoscrizione per la commercializzazione di OICR armonizzati di diritto estero predisposto a seguito di modifiche fiscali?
Dal 1° luglio 2011 per la trasmissione all’Archivio Prospetti della CONSOB del Supplemento per l’aggiornamento dell’informativa fiscale, riportata sul Modulo di Sottoscrizione degli OICR armonizzati di diritto estero, dovranno essere seguite le seguenti regole di compilazione della scheda di deposito:
In "TIPOLOGIA DI DEPOSITO" dovrà essere selezionata l’opzione "AGGIORNAMENTO".
Nella "SEZIONE II – TIPOLOGIA DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA" dovrà essere aggiornato il modulo di sottoscrizione standard, pertanto si dovrà:
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selezionare la lettera F;
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indicare come data di validità la data di validità del supplemento;
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riportare come denominazione del file MS;
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il file PDF trasmesso sarà dato dalla somma del modulo standard ultimo depositato presso l’Archivio Prospetti – il quale conserverà la sua data di deposito e di validità – seguito dal supplemento che invece riporterà la data di deposito e di validità aggiornate.
È stata inserita sul sito una scheda di deposito ad hoc con dei campi precompilati.
23. Quali regole devono essere seguite per adeguare la Documentazione d’offerta alle novità introdotte con la Direttiva 2009/65/EC (c.d. Direttiva UCITS IV) ed effettuare la transizione dal Prospetto semplificato al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID)?
Si precisa che, al fine di effettuare la transizione dal Prospetto semplificato al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID):
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per le offerte al pubblico di quote o azioni di OICR italiani ed esteri non armonizzati in corso al 1° luglio 2011, gli offerenti devono sostituire il Prospetto semplificato con il KIID entro il 30 giugno 2012;
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per le offerte al pubblico di quote o azioni di OICR comunitari armonizzati in corso al 1° luglio 2011, gli offerenti sostituiscono il Prospetto semplificato con il KIID entro il termine eventualmente stabilito dal proprio Stato membro di origine e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012.
A tale riguardo, si rappresenta che per la sostituzione del Prospetto semplificato con il KIID è necessario effettuare un deposito completo di tutta la Documentazione d’offerta (e quindi non dei soli Prospetti semplificati) utilizzando la Scheda di deposito 1 (relativa agli "OICR aperti italiani ed esteri le cui quote o azioni sono offerte al pubblico dal 1°
luglio 2011") e selezionando "Primo deposito" quale Tipo di deposito.
Tale deposito può essere effettuato in qualunque data compresa:
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tra il 1° luglio 2011 e il 30 giugno 2012 per gli OICR aperti di diritto italiano ed esteri non armonizzati;
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tra il 1° luglio 2011 e l’eventuale termine stabilito dal proprio Stato membro di origine (e comunque non oltre il 30 giugno 2012) per gli OICR esteri armonizzati.
24. In caso di aggiornamento della documentazione d’offerta, è necessario effettuare la comunicazione dell’aggiornamento anche mediante email ?
In caso di aggiornamento esclusivamente della documentazione d’offerta, l’offerente è tenuto alla pubblicazione della stessa mediante l’usuale procedura di deposito. L’offerente è tuttavia esonerato dal comunicare alla CONSOB mediante mail – tramite l’indirizzo di posta
elettronica UCITS-UPDATE@CONSOB.IT – l’aggiornamento della documentazione già trasmessa con la procedura di deposito.
L’offerente dovrà comunque provvedere a comunicare alla CONSOB via mail tramite l’indirizzo di posta elettronica UCITS-UPDATE@CONSOB.IT tutte quelle modifiche che non si traducano in un aggiornamento della documentazione d’offerta da pubblicare mediante deposito o del modulo di
sottoscrizione da depositare (ad esempio, modifiche al regolamento o all’atto costitutivo, alle informazioni concernenti gli accordi di commercializzazione comunicate nella lettera di notifica o l’offerta di una classe di quote o azioni riservata).
Ne consegue che nei casi in cui tale aggiornamento:
-
consista esclusivamente in modifiche della documentazione d’offerta da pubblicare mediante deposito o del modulo di sottoscrizione da depositare, il predetto deposito vale anche come comunicazione alla CONSOB della modifica stessa e l’offerente non è quindi tenuto ad inviare alcuna email all’indirizzo UCITS-UPDATE@CONSOB.IT;
-
consista in modifiche della documentazione d’offerta da pubblicare mediante deposito o del modulo di sottoscrizione da depositare e in modifiche/aggiornamenti di ulteriori informazioni o documenti inviati alla CONSOB tramite la lettera di notifica (cfr. supra) il predetto deposito esonera l’offerente dal comunicare via mail le modifiche alla documentazione depositata.
L’offerente è comunque tenuto ad inviare un’email all’indirizzo UCITS-UPDATE@CONSOB.IT ai fini della comunicazione delle ulteriori modifiche per cui è richiesta la comunicazione alla CONSOB.;
-
riguardi OICR la cui offerta è riservata a investitori qualificati, non essendo prevista la pubblicazione della documentazione d’offerta né il deposito del modulo di sottoscrizione, l’offerente è tenuto ad inviare un’email all’indirizzo UCITS-UPDATE@CONSOB.IT ai fini
della comunicazione alla Consob anche degli aggiornamenti che riguardano la documentazione d’offerta (KIID o prospetto) oltreché delle modifiche agli altri documenti per cui è richiesta la comunicazione tramite mail.
25. Quale delle schede presenti sul sito della Consob va utilizzata per l’operazione di primo deposito del prospetto semplificato di un OICR estero che alla data del 1° luglio 2011 risulta in corso d’offerta nel Paese d’origine (potendo, quindi, avvalersi della relativa disciplina transitoria) ma
non ancora offerto in Italia?
La direttiva 2009/65/CE:
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consente a ciascuno Stato membro d’origine di dettare una disciplina transitoria che permetta agli OICR armonizzati in corso d’offerta al 1° luglio 2011 di continuare ad utilizzare il prospetto semplificato sino al 30 giugno 2012;
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impone alle autorità competenti degli stati membri ospitanti di continuare ad accettare i prospetti semplificati nel caso di offerta nel proprio territorio di OICR armonizzati esteri, ove questi ultimi abbiano inteso avvalersi della disciplina transitoria dettata nello stato d’origine.
In conformità con tale disciplina normativa la CONSOB, in qualità di autorità competente dello stato membro ospitante, dovrà consentire agli OICR armonizzati esteri di avvalersi, per la commercializzazione transfrontaliera delle proprie quote o azioni, del prospetto semplificato approvato o depositato presso l’Autorità del Paese d’origine
prima del 1° luglio 2011, anche se a tale data i predetti OICR non risultavano ancora offerti nel territorio italiano.
Pertanto, ai fini della pubblicazione in Italia mediante deposito della documentazione d’offerta, rientrano nella casistica di “OICR aperti esteri le cui quote o azioni sono in corso d’offerta alla data del 1° luglio 2011” anche quegli OICR esteri armonizzati che, seppur non ancora offerti in Italia, alla data del 1° luglio 2011 risultano
già in corso d’offerta nel paese d’origine e, quindi, legittimati ad avvalersi della disciplina transitoria ivi prevista.
Tali OICR, quindi, laddove intendano avvalersi della disciplina transitoria stabilita dal proprio Stato d’origine, potranno utilizzare la scheda di deposito relativa agli OICR di diritto estero armonizzati le cui quote o azioni sono in corso di offerta alla data del 1° luglio 2011 anche per l’operazione di primo deposito.
Resta fermo che tali OICR entro il termine stabilito dal proprio Stato membro di origine e comunque non oltre il 30 giugno 2012 dovranno sostituire il prospetto semplificato con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori effettuando un deposito completo di tutta la Documentazione d'offerta utilizzando la Scheda di deposito relativa agli "OICR
aperti italiani ed esteri le cui quote o azioni sono offerte al pubblico dal 1° luglio 2011" e selezionando "Primo deposito" quale Tipologia di deposito.