|
|
|
Gli intermediari abilitati ad offrire servizi d'investimento sono:
-
società di intermediazione mobiliare (sim) italiane: possono essere autorizzate dalla Consob ad offrire tutti i servizi di investimento. La verifica può essere fatta nella sezione Intermediari del sito Consob;
-
banche italiane: possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ad offrire tutti i servizi di investimento; la verifica può essere fatta sul sito www.bancaditalia.it nella sezione Funzioni di Vigilanza;
-
società di gestione del risparmio (sgr) italiane: possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di gestione individuale di patrimoni; la verifica può essere fatta sul sito www.bancaditalia.it nella sezione Funzioni di Vigilanza;
-
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo Unico bancario e tenuto dalla Banca d'Italia: possono essere autorizzati solo alla negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari derivati e al collocamento; la verifica può essere fatta sul sito www.bancaditalia.it nella sezione Funzioni di Vigilanza;
-
banche di paesi comunitari: possono offrire i servizi per i quali sono state autorizzate dall'autorità di vigilanza del paese d'origine; la verifica può essere fatta presso gli uffici della Banca d'Italia;
-
imprese di investimento di paesi comunitari: possono offrire i servizi per i quali sono state autorizzate dall'autorità di vigilanza del paese d'origine; la verifica può esser fatta nella sezione Intermediari di questo sito;
-
banche extracomunitarie: possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ad offrire tutti i servizi di investimento; la verifica può essere fatta presso gli uffici della Banca d'Italia;
-
agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero del tesoro: possono svolgere l'attività di negoziazione per conto terzi, collocamento, gestione individuale e ricezione e trasmissione di ordini nonchè mediazione; la verifica può essere fatta presso il Ministero del tesoro (www.dgt.tesoro.it).
I soggetti abilitati operano normalmente presso le loro sedi e dipendenze, dove il risparmiatore si reca per effettuare investimenti. A volte, però, la promozione ed il collocamento di servizi di investimento o prodotti finanziari viene svolta "fuori sede" e quindi anche presso il domicilio del risparmiatore. Il nostro ordinamento ha ritenuto che in questi casi il
risparmiatore deve essere particolarmente tutelato, prevedendo che:
-
i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari che, dopo aver superato un esame di abilitazione, vengono iscritti in un albo (tenuto dal 1° gennaio 2009 dall'Organismo per la tenuta dell'albo e consultabile anche su questo sito nella sezione Intermediari) nel
quale il risparmiatore può verificare l'effettiva iscrizione del promotore;
-
il risparmiatore ha 7 giorni di tempo dalla sottoscrizione per esercitare la facoltà di ripensamento e recedere dal contratto senza spese.
|
|
|
|