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A norma dell'art. 1, comma 5, del Testo Unico della finanza, per servizi e attività di investimento si intendono le seguenti attività quando hanno ad oggetto strumenti finanziari (descritti all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 58/1998):

a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.


 

 

 

 

 

 

 


 

 

Cos'è un servizio di investimento
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