La prestazione di un servizio di investimento va pattuita in forma scritta, salvo le eccezioni previste da regolamenti Consob (ad esempio, per il servizio di collocamento). Non è una questione solamente formale: l'esistenza di un contratto scritto consente di provare in ogni momento il reale contenuto del rapporto; la firma di un modulo, poi, consente di
prestare la dovuta attenzione al contenuto delle clausole (ovviamente se lette attentamente prima della firma).
Per l'adesione ad operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio (sottoscrizione di azioni, obbligazioni, quote di fondi, ecc.) la forma scritta può essere sostituita da modalità equivalenti, ad esempio, come vedremo, l'acquisto on-line via internet.
Può sembrare incredibile, ma a volte capita che risparmiatori rilascino moduli firmati "in bianco" delegando l'intermediario a riempirli.
E' una prassi pericolosissima, che apre la possibilità ad operatori disonesti di commettere abusi (e del resto chi mai si sognerebbe di consegnare un assegno con la cifra in bianco?)