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Verificare le autorizzazioni richieste
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Se qualcuno propone un investimento, occorre verificare che sia un soggetto autorizzato.
Nel nostro paese, chi offre investimenti finanziari deve essere autorizzato a norma di legge, e questo costituisce un'importante tutela per i risparmiatori. L'autorizzazione, infatti, viene rilasciata solo in presenza dei requisiti richiesti e, una volta autorizzati, gli intermediari finanziari sono sottoposti ad una costante attività
di vigilanza.
Verificare, poi, non è particolarmente impegnativo: se si dispone di internet è possibile addirittura accedere direttamente alle informazioni possedute dalle autorità di vigilanza; altrimenti si possono contattare le autorità stesse con i mezzi tradizionali.
Analizziamo nel dettaglio i vari tipi di autorizzazione previsti dall'ordinamento.
In primo luogo, chiunque proponga (o promuova) un servizio di investimento deve essere autorizzato. L'autorizzazione è rilasciata dalla
Consob o dalla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dal Testo Unico della finanza (d.lgs. n. 58 del 1998).
Gli intermediari abilitati ad offrire servizi d'investimento sono:
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società di intermediazione mobiliare (sim) italiane: possono essere autorizzate dalla Consob ad offrire tutti i servizi di investimento. La verifica può essere fatta nella sezione "Intermediari " del sito Consob (www.consob.it);
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banche italiane: possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ad offrire tutti i servizi di investimento; la verifica può essere fatta sul sito www.bancaditalia.it/Funzioni di vigilanza/Vigilanza sulle
banche;
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società di gestione del risparmio (sgr
) italiane: possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di
gestione individuale di patrimoni; la verifica può essere fatta sul sito www.bancaditalia.it/Funzioni di vigilanza/Vigilanza sugli altri intermediari;
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intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo Unico bancario e tenuto dalla Banca d'Italia: possono essere autorizzati solo alla negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari derivati e al collocamento; la verifica può essere fatta sul sito www.bancaditalia.it/Funzioni di vigilanza/Vigilanza sugli altri intermediari ;
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banche di paesi comunitari: possono offrire i servizi per i quali sono state autorizzate dall'autorità di vigilanza del paese d'origine; la verifica può essere fatta presso gli uffici della Banca d'Italia;
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imprese di investimento di paesi comunitari: possono offrire i servizi per i quali sono state autorizzate dall'autorità di vigilanza del paese d'origine; la verifica può esser fatta nella sezione Intermediari del sito Consob;
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banche extracomunitarie: possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ad offrire tutti i servizi di investimento; la verifica può essere fatta presso gli uffici della Banca d'Italia;
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agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero del tesoro: possono svolgere l'attività di negoziazione per conto terzi, collocamento, gestione individuale e ricezione e trasmissione di ordini nonchè mediazione; la verifica può essere fatta presso il Ministero del tesoro (www.dgt.tesoro.it).
I soggetti abilitati operano normalmente presso le loro sedi e dipendenze, dove il risparmiatore si reca per effettuare investimenti. A volte, però, la promozione ed il collocamento di servizi di investimento o prodotti finanziari viene svolta "fuori sede"e quindi anche presso il domicilio del risparmiatore. Il nostro ordinamento ha ritenuto che in
questi casi il risparmiatore deve essere particolarmente tutelato, prevedendo che:
Queste regole si applicano anche alle sottoscrizioni presso i cosiddetti "negozi finanziari". Si tratta, generalmente, degli uffici dei promotori finanziari, strutture dove questi si "appoggiano" per svolgere la propria attività.
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Acquisire le informazioni necessarie
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L'informazione è il presupposto di un buon investimento.
Chi investe deve acquisire una conoscenza quanto più possibile estesa dei prodotti offerti, anche attraverso l'attenta lettura della documentazione disponibile.
In questo processo informativo un ruolo importante è svolto dagli intermediari abilitati (e dai promotori finanziari), i quali devono:
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informare in modo adeguato, e prima della sottoscrizione, sulle caratteristiche dell'investimento e sui relativi rischi;
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consegnare la documentazione contrattuale e il "documento sui rischi" predisposto secondo lo schema Consob, che ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi alle varie forme di investimento;
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I promotori finanziari devono anche consegnare copia di una dichiarazione dell'intermediario da cui dipendono contenente elementi identificativi dell'intermediario e del promotore stessi, nonche' copia di un documento che illustra le principali regole di comportamento che il promotore deve osservare nei confronti degli investitori.
Il risparmiatore deve pretendere che l'intermediario adempia ai propri obblighi informativi. D'altra parte, però, deve anche partecipare attivamente a questo processo informativo, fornendo all'intermediario o al promotore informazioni sulla propria esperienza e situazione finanziaria, sugli obiettivi da conseguire e propensione
al rischio.
L'intermediario ha l'obbligo di chiedere tutte queste informazioni. D'altra parte, l'investitore potrebbe anche rifiutarsi di comunicarle. Questo rifiuto, però, può pregiudicare la migliore prestazione del servizio d'investimento. Un completo scambio informativo, infatti, permetterà all'intermediario di meglio
calibrare l'investimento in relazione alle esigenze del risparmiatore ed al suo profilo rischio/rendimento.
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Diffidare delle proposte "improbabili"
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Nessuno dà nulla per nulla: diffidare di proposte di investimento che assicurano un rendimento molto alto e non in linea con quelli di mercato o " a rischio zero". Alla promessa di alti rendimenti corrispondono di regola rischi molto elevati o, in alcuni casi, addirittura tentativi di truffa.
Diffidare delle "catene di santantonio" cioè di quelle proposte che promettono guadagni legati alla successiva adesione di altri soggetti, che spesso
devono essere convinti dallo stesso investitore ad aderire. Queste "operazioni", infatti, non possono assicurare nessun tipo di rendimento, essendo di norma alimentate esclusivamente dalla continuità delle adesioni. In altre parole, nel momento in cui le nuove adesioni non sono più sufficienti a pagare gli "interessi" ai precedenti sottoscrittori, le
iniziative sono destinate al fallimento.
Diffidare anche delle proposte di investimento vaghe e generiche, per le quali non sono dettagliatamente illustrate le modalità di impiego dei soldi raccolti (che tipo di titoli verranno acquistati, a quali prezzi, su quali mercati, con quali profili di rischio - di tasso di interesse, di cambio o di controparte - e se e quali strumenti di copertura verranno
utilizzati a fronte di tali rischi).
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Considerare con attenzione i prodotti rischiosi
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Esistono dei prodotti oggettivamente rischiosi. E' bene quindi:
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