Se si ritiene che l'intermediario abbia violato gli impegni contrattuali, o abbia comunque posto in essere comportamenti non corretti, inoltrare un reclamo scritto, indicandone dettagliatamente i motivi. L'intermediario deve rispondere per iscritto, di regola entro novanta giorni.
Se si ritiene che l'intermediario o il promotore abbiano violato regole di correttezza o di comportamento, è anche possibile inoltrare un esposto alla Consob (Comunicare con la Consob), allegando il reclamo già inviato all'intermediario e la risposta
ricevuta.
L'esposto non comporta di per sè l'apertura di un procedimento amministrativo, né l'instaurazione di un contraddittorio tra la Consob e l'esponente ma, quando i fatti segnalati rientrano tra le competenze istituzionali e sono sufficientemente circostanziati, determina l'attivazione di un appropriato strumento di vigilanza.
Inoltre, la Consob non può dare immediata e diretta tutela ai diritti - patrimoniali e non - del singolo esponente, che per questo deve pertanto rivolgersi all'Autorità Giudiziaria (unica autorità, nel nostro ordinamento, a poter definire controversie fra privati). Gli accertamenti della Consob, infatti, mirano a verificare eventuali comportamenti
irregolari o scorretti e a sanzionarli, nel più generale interesse alla tutela del pubblico risparmio.