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La Consob ha, fra i propri compiti, quello di tutelare il pubblico risparmio. Nel nostro ordinamento, però, non è il solo soggetto cui è attribuito il compito di proteggere gli interessi dei risparmiatori. E’ importante, quindi, sapere ciò che la Consob fa e ciò che invece è attribuito alla competenza di altri organismi.
La Consob:
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regolamenta la prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle società quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio;
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autorizza la pubblicazione dei prospetti informativi relativi ad offerte pubbliche di vendita e dei documenti d'offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto, l'esercizio dei mercati regolamentati, le iscrizioni agli Albi delle imprese di investimento e delle società di revisione;
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vigila sulle società di gestione dei mercati e sulla trasparenza e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni nonché sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari e dei promotori finanziari;
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sanziona i soggetti vigilati;
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controlla le informazioni fornite al mercato dai soggetti che fanno appello al pubblico risparmio nonché le informazioni contenute nei documenti contabili delle società quotate;
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accerta eventuali andamenti anomali delle contrattazioni su titoli quotati e compie ogni altro atto di verifica di violazioni delle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e di manipolazione del mercato;
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comunica con gli operatori e il pubblico degli investitori per un più efficace svolgimento dei suoi compiti e per lo sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori;
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collabora con le altre autorità nazionali e internazionali preposte all’organizzazione e al funzionamento dei mercati finanziari.
La Consob non:
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dirime controversie fra risparmiatori e soggetti vigilati, né condanna questi ultimi a risarcimenti nei confronti dei risparmiatori. Per questo, occorre rivolgersi all’autorità giudiziaria;
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ammette a quotazione gli emittenti che ne facciano richiesta, né sospende o cancella le società dal listino. Questi atti sono di competenza delle società autorizzate all’esercizio dei singoli mercati;
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assicura la bontà di nessun investimento;
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entra nel merito delle scelte operative delle società quotate, ma assicura loro la necessaria trasparenza in modo che siano conosciute e valutate dal mercato.
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Per saperne di più consulta la brochure "La CONSOB...".
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