Consob - www.consob.it

La Consob ha, fra i propri compiti, quello di tutelare il pubblico risparmio. Nel nostro ordinamento, però, non è il solo soggetto cui è attribuito il compito di proteggere gli interessi dei risparmiatori. E’ importante, quindi, sapere ciò che la Consob fa e ciò che invece è attribuito alla competenza di altri organismi.

 La Consob:

  • regolamenta la prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle società quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio;
  • autorizza la pubblicazione dei prospetti informativi relativi ad offerte pubbliche di vendita e dei documenti d'offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto, l'esercizio dei mercati regolamentati, le iscrizioni agli Albi delle imprese di investimento e delle società di revisione;
  • vigila sulle società di gestione dei mercati e sulla trasparenza e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni nonché sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari e dei promotori finanziari;
  • sanziona i soggetti vigilati;
  • controlla le informazioni fornite al mercato dai soggetti che fanno appello al pubblico risparmio  nonché le informazioni contenute nei documenti contabili delle società quotate;
  • accerta eventuali andamenti anomali delle contrattazioni su titoli quotati e compie ogni altro atto di verifica di violazioni delle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e di  manipolazione del mercato;
  • comunica con gli operatori e il pubblico degli investitori per un più efficace svolgimento dei suoi compiti e per lo sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori;
  • collabora con le altre autorità nazionali e internazionali preposte all’organizzazione e al funzionamento dei mercati finanziari.

 La Consob non:

  • dirime controversie fra risparmiatori e soggetti vigilati, né condanna questi ultimi a risarcimenti nei confronti dei risparmiatori. Per questo, occorre rivolgersi all’autorità giudiziaria;
  • ammette a quotazione gli emittenti che ne facciano richiesta, né sospende o cancella le società dal listino. Questi atti sono di competenza delle società autorizzate all’esercizio dei singoli mercati; 
  • assicura la bontà di nessun investimento;
  • entra nel merito delle scelte operative delle società quotate, ma assicura loro la necessaria trasparenza in modo che siano conosciute e valutate dal mercato.
Per saperne di più consulta la brochure "La CONSOB...".


© All rights reserved - Consob - Risoluzione 800x600