Aggiornamento della documentazione d'offerta

Aggiornamento della documentazione d'offerta (art. 21 del Regolamento Emittenti)

Ove non diversamente previsto nel presente punto, le modifiche e gli aggiornamenti ai documenti di cui all'art. 93, par. 2, della direttiva 2009/65/CE devono essere comunicati dall'offerente alla CONSOB mediante mail tramite l'indirizzo di posta elettronica UCITS-UPDATE@CONSOB.IT.

Tale notifica deve essere espletata anche nel caso in cui l'offerta in Italia delle quote o azioni dell'OICR sia riservata a investitori qualificati.

La comunicazione alla CONSOB degli aggiornamenti alla documentazione contabile si intende assolta mediante la loro messa a disposizione sul sito internet dell'offerente.

Le modifiche di cui all'art. 93, par. 8, della direttiva 2009/65/CE devono essere notificate alla CONSOB utilizzando la medesima mail di cui al presente punto.

L'offerente è esonerato dal comunicare alla CONSOB via mail l'aggiornamento dei documenti secondo la procedura descritta nel presente punto ove tale aggiornamento si traduca in una modifica della documentazione d'offerta da pubblicare mediante deposito di cui alla precedente lettera b). In tale caso, il deposito vale anche ai fini della comunicazione di cui al presente punto.

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