Comunicazione n. DEM/1025564

Comunicazione n. DEM/1025564

Comunicazione n. DEM/1025564 del 6-4-2001

inviata ai collegi sindacali delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani

Oggetto: Comunicazione sui contenuti della relazione del collegio sindacale all'assemblea di cui agli artt. 2429, comma 3, del codice civile e 153, comma 1, del d.lgs. 58/98 - Scheda riepilogativa dell'attività di controllo svolta dai collegi sindacali(1)

1. Premessa

Il mercato mobiliare italiano è caratterizzato dalla presenza di società con assetti proprietari fortemente concentrati nonché dall'esistenza di gruppi composti da più società quotate facenti capo ad un medesimo azionista di riferimento.

In tale contesto è frequente il compimento di operazioni atipiche rispetto all'ordinaria attività di gestione ovvero di operazioni che sono realizzate con società infragruppo o con soggetti a vario titolo collegati agli azionisti o al management dell'emittente stesso La necessità di verificare la loro effettiva rispondenza all'interesse sociale si pone, dunque, con particolare evidenza.

Il rischio che tali operazioni siano compiute in conflitto di interessi esige perciò che il mercato disponga di una puntuale informazione in ordine alle loro caratteristiche ed alle effettive motivazioni sottostanti.

A tal fine la Consob, già con la comunicazione del 20 febbraio 1997, n. DAC/RM/97001574, in materia di controlli societari, aveva raccomandato che in presenza di operazioni "critiche" - operazioni atipiche e/o inusuali, infragruppo e con parti correlate - fosse resa un'informazione puntuale e particolarmente qualificata.

In quest'ottica, significativa rilevanza assumeva il ruolo del collegio sindacale (la cui attività era allora disciplinata esclusivamente dalle norme del codice civile), chiamato a svolgere le proprie funzioni di controllo con massima efficacia e trasparenza. Pertanto, con la citata comunicazione, erano state fornite raccomandazioni soprattutto in ordine ai contenuti della relazione al bilancio d'esercizio ed era stato raccomandato ai collegi di esprimere valutazioni e commenti sulle operazioni infragruppo, su quelle con parti correlate e su quelle atipiche ed inusuali, auspicando che la relazione fornisse una valutazione sulla completezza delle informazioni rese dagli amministratori in ordine alle operazioni in questione.

A distanza di oltre quattro anni da quella comunicazione appare opportuno tornare sull'argomento, sia perché l'esame delle relazioni dei collegi sindacali ha messo in luce la necessità di un ulteriore notevole miglioramento della qualità dell'informazione resa agli azionisti ed al mercato; sia perché, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 58/1998 (di seguito: «TUF»), è significativamente mutato il quadro normativo di riferimento. Non solo, infatti, I'art. 149, comma 3°, di detto decreto richiede ai sindaci di dialogare direttamente con la Consob nell'esercizio dei doveri di vigilanza loro attribuiti dalla legge, ma il successivo 152, comma 2° legittima la stessa Consob a rivolgersi al tribunale per denunciare il fondato sospetto di gravi irregolarità nel funzionamento dell'organo sindacale.

Le indicazioni che seguono valgono quindi anche ad indicare le linee guida cui la Consob ritiene di doversi attenere nel dialogo che si auspica sempre fruttuoso - con i collegi sindacali delle società quotate, nonché gli orientamenti di massima cui farà riferimento qualora - nei casi estremi in cui ogni altro rimedio apparisse inadeguato dovesse avvalersi dei poteri di denuncia al tribunale previsti dalla citata disposizione dell'art. 152.

Il TUF ha focalizzato l'attività di sorveglianza del collegio sindacale sulla gestione della società, come si evince anche dall'attribuzione in via esclusiva a revisori esterni dei compiti di verifica in materia contabile Le modifiche apportate, dunque, consentono al collegio sindacale di far uso di poteri particolarmente penetranti su un ambito di intervento ben identificato.

L'art 149 del TUF, in particolare, richiede che il collegio stesso vigili sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura amministrativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione nonché sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie alla controllante per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

Il successivo art. 153, comma 1, inoltre, prevede che il collegio sindacale riferisca all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati. Le valutazioni dei sindaci contenute nella relazione dovrebbero consentire all'assemblea una corretta percezione della situazione economico-finanziaria dell'emittente, anche in virtù della costante collaborazione con i revisori, che costituisce uno dei principali presupposti per il corretto funzionamento del sistema dei controlli societari.

D'altronde, il momento assembleare della discussione sul bilancio di esercizio continua ad essere, anche dopo l'emanazione del TUF, I'occasione in cui l'organo sindacale, nel riferire sulla propria attività, esprime le valutazioni anche sull'operato degli amministratori. Tale sede appare quindi la più idonea per illustrare soprattutto quelle operazioni che, più di altre, impongono di verificare la sussistenza di un effettivo interesse della società al loro compimento, con particolare riferimento alle operazioni in cui il rischio di conflitto di interesse esige una specifica attenzione e per le quali la qualità dell'informazione resa al mercato è risultata finora non sempre soddisfacente.

In considerazione di quanto sopra, di seguito appare utile fornire talune indicazioni per la redazione della relazione prevista dall'art. 2429, comma 3, del codice civile, tenendo altresì conto che un ulteriore importante punto di riferimento è costituito al riguardo dal documento "6. Relazione del collegio sindacale all'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 153, D.Lgs. 58/98 e dell'art. 2429, comma 3, c.c.", allegato ai Principi di comportamento del Collegio sindacale nelle società di capitali con azioni quotate nei mercati regolamentati redatti a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali.

Si raccomanda inoltre la predisposizione e l'invio alla Consob di una scheda riepilogativa dell'attività di controllo, che può costituire un valido ausilio per i sindaci al fine della predisposizione della relazione all'assemblea.

2. Indicazioni per la redazione della relazione per l'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio

1. Considerazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e sulla loro conformità alla legge e all'atto costitutivo. Specifiche osservazioni ove tali operazioni siano ritenute manifestamente imprudenti o azzardate, in potenziale conflitto di interessi, in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea o tali da compromettere l'integrità del patrimonio aziendale;

2. Indicazione dell'eventuale esistenza di operazioni atipiche e/o inusuali (2), comprese quelle infragruppo (3) o con parti correlate (4); inoltre,

2.1 Per le operazioni atipiche e/o inusuali effettuate con parti correlate ovvero in grado di incidere in maniera significativa sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della società, sintetica descrizione delle operazioni rilevate con l'indicazione:

- delle caratteristiche delle operazioni,
- dei soggetti coinvolti e della loro correlazione con l'emittente;
- delle modalità di determinazione del prezzo;
- degli effetti economici e patrimoniali;
- delle valutazioni del collegio circa la loro congruità (5) e rispondenza all'interesse della società;

2.2. per le operazioni atipiche e/o inusuali con terzi o con società infragruppo, sintetica indicazione:

- delle caratteristiche delle operazioni;
- delle valutazioni del collegio circa la loro congruità e rispondenza all'interesse della società;

2. 3. per le operazioni infragruppo e con parti correlate di natura ordinaria, sintetica indicazione:

- delle caratteristiche delle operazioni, fornendo per le sole operazioni con parti correlate gli effetti economici;
- delle valutazioni del collegio circa la loro congruità e rispondenza all'interesse della società;

3. Valutazione circa l'adeguatezza delle informazioni rese, nella relazione sulla gestione degli amministratori, in ordine alle operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle infragruppo e con parti correlate;

4. Osservazioni e proposte sui rilievi ed i richiami d'informativa contenuti nella relazione della società di revisione;

5. Indicazione dell'eventuale presentazione di denuncie ex art. 2408 c.c., delle eventuali iniziative intraprese e dei relativi esiti;

6. Indicazione dell'eventuale presentazione di esposti, delle eventuali iniziative intraprese e dei relativi esiti;

7. Indicazione dell'eventuale conferimento di ulteriori incarichi alla società di revisione e dei relativi costi;

8. Indicazione dell'eventuale conferimento di incarichi a soggetti legati alla società incaricata della revisione da rapporti continuativi e dei relativi costi;

9. Indicazione dell'esistenza di pareri rilasciati ai sensi di legge nel corso dell'esercizio;

10. Indicazione della frequenza e del numero delle riunioni del CdA, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale;

11. Osservazioni sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

12. Osservazioni sull'adeguatezza della struttura organizzativa;

13. Osservazioni sull'adeguatezza del sistema di controllo interno, in particolare sull'attività svolta dai preposti al controllo interno, ed evidenziazione di eventuali azioni correttive intraprese e/o di quelle ancora da intraprendere;

14. Osservazioni sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sulla affidabilità di questo a rappresentare correttamente i fatti di gestione;

15. Osservazioni sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2, D.Lgs. 58/1998;

16. Osservazioni sugli eventuali aspetti rilevanti emersi nel corso delle riunioni tenutesi con i revisori ai sensi dell'art.150, comma 2, del D.Lgs. 58/1998;

17. Indicazione dell'eventuale adesione della società al codice di autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance delle società quotate;

18. Valutazioni conclusive in ordine all'attività di vigilanza svolta nonché in ordine alle eventuali omissioni, fatti censurabili o irregolarità rilevate nel corso della stessa;

19. Indicazione di eventuali proposte da rappresentare all'assemblea ai sensi dell'art. 153, comma 2, del D.Lgs. 58/98.

Nella relazione all'assemblea dovrebbero essere inserite le informazioni sopra riportate anche se di contenuto negativo. Ad esempio, se non è stata rilevata nel corso delle verifiche alcuna operazione atipica e/o inusuale o non è pervenuto alcun esposto, è bene indicare, rispettivamente, che non sono state rilevate operazioni di quel genere e che non sono pervenuti esposti.

Sarà opportuno che delle presenti indicazioni si tenga conto già in occasione delle relazioni per le assemblee che si terranno a partire dal 31.5.2001, ferme restando, comunque, le indicazioni della precedente raccomandazione del 20.2.97 non sostituite dalla presente Comunicazione.

3. Scheda riepilogativa dell'attività di controllo

La "scheda riepilogativa dell'attività di controllo", allegata alla presente comunicazione, è composta da tre riquadri:

Riquadro I - Attività di controllo svolta dai sindaci
Riquadro II - Informazioni sull'adesione al Codice di autodisciplina
Riquadro III - Relazione del Collegio sindacale

Nella scheda è stata prevista la compilazione di alcune "note di commento" utili per una descrizione più dettagliata di alcune tipologie di controlli.

p.IL PRESIDENTE
Salvatore Bragantini

ALLEGATI:

- Guida alla compilazione della scheda riepilogativa dell'attività di controllo  (sostituita con comunicazione n. 6031329 del 7.4.2006) 

Programma per la compilazione della sheda riepilogativa dell'attività di controllo  (sostituito con comunicazione n. 6031329 del 7.4.2006) 

_____________________________
note:

1. La scheda riepilogativa è stata sostituita dapprima con comunicazione n. 3021582 del 4.4.2003 e poi nel testo vigente con comunicazione n. 6031329 del 7.4.2006.

2. Per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono tutte quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione (anche in relazione alla gestione ordinaria), modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica di accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono da luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto di interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza Le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, OPA aumenti e/o abbattimenti di capitale, conferimenti, ecc.), di per sé, non costituiscono operazioni atipiche.

3. Per società infragruppo si intendono le società i cui bilanci vengono consolidati nel bilancio consolidato della capogruppo con il metodo line by line(pertanto tutte le transazioni con società controllate che non vengono consolidate con il metodo ora descritto dovranno in ogni caso essere considerate come se effettuate con parti correlate).

4. Per la definizione di parti correlate occorre fare riferimento alle previsioni contenute nell'art. 2359 c.c. nonché a quanto indicato nel principio contabile internazionale IAS 24 relativo ad operazioni tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo; sono quindi considerate parti correlate anche:

- le imprese che direttamente o indirettamente controllano, sono controllate o sono soggette a controllo comune da parte dell'impresa che redige il bilancio (incluse le società controllanti, controllate e collegate);

- le società collegate, anche in qualità di beneficial owner;

- le persone fisiche che, anche in qualità di beneficial owner, hanno direttamente o indirettamente una partecipazione nel potere di voto dell'impresa che redige il bilancio che conferisca loro un'influenza dominante sull'impresa e i loro stretti familiari;

- i dirigenti con responsabilità strategiche, cioè coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'impresa che redige il bilancio compresi amministratori e funzionari della società e i familiari di tali persone;

- le imprese delle quali è posseduta direttamente o indirettamente una rilevante partecipazione nel potere di voto da qualunque persona fisica descritta nei punti precedenti o sulle quali tale persona fisica è in grado di esercitare un'influenza significativa, anche in qualità di beneficial owner. Questo caso comprende le imprese possedute dagli amministratori o dai maggiori azionisti dell'impresa che redige il bilancio e le imprese che hanno un membro della direzione strategica in comune con l'impresa che redige il bilancio.

Per parti correlate devono intendersi anche le società quotate appartenenti al medesimo gruppo (multiquotato).


Per la definizione di "parti correlate" v. anche regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni (art. 2, lett. h).

5.Per la valutazione di congruità dell'operazione si potrà tenere in considerazione il valore del corrispettivo pattuito in relazione ai valori di mercato, ai valori corrisposti in operazioni simili, alle eventuali garanzie, accordi collaterali o impegni con essi all'operazione principale.

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