Final Terms

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Condizioni definitive per offerte al pubblico in Italia relative a prospetti di base approvati da altre autorità competenti

Ai sensi dell'art. 25, par. 4, del Regolamento (UE) 2017/1129 (Regolamento Prospetto), "se le condizioni definitive di un prospetto di base precedentemente notificato non sono incluse né nel prospetto di base né in un supplemento, non appena possibile successivamente al loro deposito l'autorità competente dello Stato membro di origine le comunica per via elettronica all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti e all'ESMA".

Ai sensi dell'art. 8, par. 5, del summenzionato Regolamento Prospetto, "se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse né nel prospetto di base né in un supplemento, l'emittente le mette a disposizione del pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 21, e le deposita presso l'autorità competente dello Stato membro di origine, non appena possibile al momento dell'offerta dei titoli al pubblico e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta pubblica dei titoli o dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato".

Il Regolamento Prospetto non prevede un obbligo di comunicazione delle condizioni definitive da parte dell'emittente all'autorità competente dello Stato membro ospitante e la Consob, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, non richiede alcuna comunicazione a tal riguardo.