Intestazione_Novita op

Novità

Sezione relativa alle Novità sui servizi interattivi.


Sistema on-line per l’invio di segnalazioni di operazioni ed ordini sospetti di costituire abuso di mercato (STOR)

Si comunica che a partire dal giorno 23 febbraio 2024 sarà disponibile una versione aggiornata del sistema. Si prega di prendere visione del nuovo “Manuale Utente – Guida Operativa per utenti esterni” in cui sono evidenziate le nuove funzionalità.

 

--------------------------------------

 

Guida Operativa CONSOB in materia di Algo trading e HFT: Definizione e Obblighi Informativi - 23/06/2023

La CONSOB ha pubblicato sul sito internet la Guida Operativa che si rivolge alle imprese di investimento che svolgono attività di negoziazione algoritmica ("algo-trading") o implementano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza ("HFT").

Finalità della Guida Operativa è quella di fornire un ausilio nella sistematizzazione organica degli obblighi previsti dalla disciplina europea di Livello 1, 2 o 3, delle indicazioni fornite dall'ESMA nella forma di Q&A e delle comunicazioni che le Sim e le banche italiane che effettuano negoziazioni algoritmiche, nonché i soggetti di cui all'articolo 67-ter, comma 8, TUF, devono trasmettere alla Consob. A tal fine, all'interno della Guida, sono stati predisposti degli schemi documentali utili per l'invio alla Consob delle informazioni e dei dati di vigilanza.

 

--------------------------------------

 

Nuova disciplina delle modalità di messa a disposizione dei KID e dei relativi dati sui PRIIPs commercializzati nel territorio italiano – aggiornate le istruzioni operative, le specifiche tecniche con gli schemi XSD ed il manuale dell'Interfaccia Web.

Il 25 ottobre 2022 sono state pubblicate le nuove versioni delle istruzioni operative, delle specifiche tecniche, degli schemi XSD per la codifica dei dati strutturati in formato XML e del manuale dell'Interfaccia Web che recepiscono le modifiche al Regolamento Delegato (UE) 2017/653.

Le modifiche sono già disponibili in ambiente di collaudo SFTP ed entreranno in produzione a far data dal 01/01/2023.

Tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito internet della Consob, all'interno della sezione dedicata alla comunicazione KID PRIIPS.

 

--------------------------------------

 

 

 Comunicazione n. 9/2020 del 24 novembre 2020 - Modalità di deposito del prospetto d'offerta e/o di ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'art. 9, co. 1, del Regolamento Emittenti

 Comunicazione n. 10/2020 del 24 novembre 2020 - Revoca della Comunicazione Consob n. 0061982 del 24 luglio 2014 relativa alla trasmissione d'informazioni alla Consob con riferimento a offerte al pubblico di prodotti non-equity emessi da banche e termine di trasmissione dei risultati dell'offerta ai sensi degli artt. 97, comma 1 e 115, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 58/1998

Il manuale e la nuova versione del DEPROEM saranno pubblicati il 26 novembre 2020.

Le due comunicazioni saranno pubblicate a breve anche in lingua inglese.

 

--------------------------------------

 

Aggiornata la procedura di rilascio delle credenziali per gli Emittenti azioni (Sistema SAIVEQ) e per i componenti degli Organi di Controllo (Sistema SAIVIC)

 

--------------------------------------

 

Disponibile la nuova versione del Sistema di Approvazione dei Prospetti degli Emittenti (SIPROEM) e del Sistema di Deposito dei Prospetti degli Emittenti (DEPROEM)

Si comunica che, a partire dal 21 aprile 2020, è disponibile la versione aggiornata dei sistemi di gestione dei Prospetti:

Sono aggiornati anche i relativi Manuali.

Le modifiche introdotte fanno riferimento all'entrata in vigore del Regolamento UE 2017/1129 e del Regolamento 2019/980. 

 

--------------------------------------

 

Aggiornata la scheda di controllo delle società di revisione sulle relazioni finanziarie annuali per recepire le modifiche normative introdotte all'art. 123-ter comma 8 del TUF in tema di relazioni sulle remunerazioni

La Consob richiede alle società di revisione l'invio di una scheda di controllo, riassuntiva dei principali dati e informazioni acquisiti nel corso dell'attività di controllo legale dei conti, composta da due documenti: una sezione generale e un quadro riassuntivo (comunicazione 95002349 del 22 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni).

Come previsto dalla comunicazione più recente pubblicata in materia il 15 marzo 2012, il firmatario della relazione di revisione deve trasmettere alla Consob la predetta scheda entro il ventesimo giorno successivo alla data di emissione della relazione sui bilanci d'esercizio e consolidato (comunicazione del 15 marzo 2012).

La scheda di controllo relativa alla revisione contabile dei bilanci degli esercizi chiusi a partire dal 31 dicembre 2019 è stata adeguata per l'introduzione dell'art. 123-ter, comma 8-bis, del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF") che richiede alle società di revisione la verifica dell'avvenuta predisposizione, da parte degli amministratori delle società con azioni quotate, della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui al citato articolo.

E' stato pertanto inserito nella sezione "Altre informazioni" del quadro riassuntivo uno specifico riferimento a tali verifiche. La nuova versione è disponibile sul sito internet della Consob, nella sezione del sito "Servizi per gli operatori/Servizi interattivi/Adempimenti/Società di revisione", dal giorno 6 aprile 2019.

I revisori che hanno già trasmesso la scheda di controllo sui bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2019, potranno aggiornare la scheda trasmessa attraverso la funzionalità "Rettifica Scheda", seguendo le istruzioni contenute nel Manuale Utente disponibile sul sito internet della Consob all'indirizzo sopra indicato, e ricompilando la sezione completa delle "Altre informazioni".

 

--------------------------------------

 

Guide Operative CONSOB in materia di internalizzatori sistematici e derivati su commodities - 01/08/2019

CONSOB ha pubblicato sul sito internet le seguenti Guide Operative in materia di internalizzatori sistematici e limiti alle posizioni in derivati su commodities:

Gli internalizzatori sistematici: definizione e obblighi di quotazione

Derivati  su merci: Esenzioni, Limiti di Posizione e Position Reporting

 

--------------------------------------

 

EMIR REGULATORY FITNESS AND PERFORMANCE PROGRAMME (REFIT): pubblicate le modulistiche per la segnalazione relativa alla soglia di clearing e per la notifica dell'esenzione dall'obbligo di reporting dei contratti derivati infragruppo - 21 giugno 2019:

Notifica alla CONSOB dell'esenzione dall'obbligo di segnalazione dei contratti derivati conclusi infragruppo ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR), modificato dal Regolamento UE n. 834/2019 (REFIT).

Notifica alla CONSOB sul monitoraggio della soglia di clearing ai sensi dell'art. 4-bis e dell'art. 10 del Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR), modificato dal Regolamento UE n. 834/2019 (REFIT).

 

--------------------------------------

 

CONSOB aggiorna la scheda di controllo delle società di revisione sulle relazioni finanziarie annuali - 11 marzo 2019

La Consob richiede alle società di revisione l'invio di una scheda di controllo, riassuntiva dei principali dati e informazioni acquisiti nel corso dell'attività di controllo legale dei conti, composta da due documenti: una sezione generale e un quadro riassuntivo (comunicazione 95002349 del 22 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni).

Come previsto dalla comunicazione più recente pubblicata in materia il 15 marzo 2012, il firmatario della relazione di revisione deve trasmettere alla Consob la predetta scheda entro il ventesimo giorno successivo alla data di emissione della relazione sui bilanci d'esercizio e consolidato (comunicazione del 15 marzo 2012).

La scheda di controllo relativa alla revisione contabile sui bilanci degli esercizi chiusi a partire dal 31 dicembre 2018 è stata aggiornata rispetto allo scorso anno; la nuova versione è disponibile sul sito internet della Consob, nella sezione del sito "Servizi per gli operatori/Servizi interattivi/Adempimenti/Società di revisione", dal giorno 11 marzo 2019.

Con tale versione della scheda di controllo la Consob ha modificato il quadro riassuntivo, aggiornando, in primo luogo, alcuni riferimenti terminologici nella sezione dei "Dati Statistici" al fine di uniformare gli stessi alle modifiche normative intervenute di recente in relazione alle singole tipologie di giudizi del revisore.

In secondo luogo, è stata integrata la sezione della scheda precedentemente denominata "Nuovi Ifrs e Dnf", ora sostituita dalla nuova sezione denominata "Altre informazioni", con l'introduzione di richieste specifiche relative: (i) agli "Aspetti chiave della revisione contabile (Key audit matters)" previsti dall'Isa Italia 701, e (ii) alle "Informazioni relative al possesso della qualifica di Pmi" ai sensi dell'articolo 2-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti").

Più in particolare, con riguardo al primo profilo introdotto, è richiesto al revisore di indicare gli "Aspetti chiave della revisione contabile", che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati maggiormente significativi nell'ambito della revisione contabile del bilancio in esame, riportando il titolo di ciascun aspetto chiave indicato nella relazione di revisione.

Con riferimento al secondo profilo introdotto, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2-ter del Regolamento Emittenti, gli emittenti devono riportare, nell'ambito della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall'articolo 123-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), le informazioni relative all'acquisto e al mantenimento della qualifica di Pmi.

In tale sezione della scheda di controllo si richiede al revisore di indicare l'ammontare del fatturato rilevante ai fini della qualifica di "Pmi", in conformità ai criteri previsti dall'articolo 2-ter, comma 1 lettera b), del Regolamento Emittenti.

 

--------------------------------------

 

OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI GESTORI

In relazione alle modifiche apportate all'Allegato II.24, segnalazione relativa alla composizione del portafoglio dei fondi immobiliari, la documentazione tecnica verrà resa disponibile, tramite la pubblicazione sul sito web della Consob (Teleraccolta), nel corso del mese di marzo 2019.

 

--------------------------------------

 

AGGIORNAMENTO SISTEMA DEPROF

Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore una nuova versione del manuale operativo DEPROF al fine di facilitarne la compilazione e migliorarne la funzionalità.

Si evidenziano pertanto le seguenti variazioni rispetto alla versione precedente.

CAMPI DI NUOVA INTRODUZIONE/MODIFICA:

1) Commissioni di collocamento[1] [per gli OICR domiciliati in Italia]: indicare se sono previste/non previste per l'OICR e nel caso in cui siano previste indicare qual è la percentuale che verrà applicata al termine del periodo sottoscrizione e il numero di anni (non superiore a 5) del periodo di ammortamento[2].

2) ELTIF: inserimento di una nuova tipologia relativa agli OICR chiusi domiciliati in Italia o all'estero.

3) Costi di performance [obbligatorio per tutti gli OICR, domiciliati in Italia o all'estero]: indicare se sono previsti o meno scegliendo tra 3 opzioni: i) Non previsti, ii) Non percepiti durante l'anno passato, iii) Percepiti durante l'anno passato.

Nel caso iii) in cui i costi sono stati percepiti è necessario indicare la percentuale applicata, relativa all'importo effettivo prelevato nel corso dell'ultimo esercizio dell'OICR e indicato nel KIID.

Inoltre nei casi ii) e iii) in cui i costi di performance sono previsti è necessario indicare:

- nel campo Note il metodo di calcolo così come riportato nel KIID;

- la tempistica di cristallizzazione[3] espressa in mesi (ad es. frequenza annuale=12 mesi). 

Ai fini di una corretta trasmissione delle informazioni si rammentano, inoltre, le seguenti regole di compilazione:

Denominazione dell'OICR: in caso di cambio di denominazione è sempre necessario effettuare un aggiornamento del deposito per modificare gli attributi del prodotto;

Leva [obbligatorio per gli OICR domiciliati in Italia e per gli OICR domiciliati all'estero che presentano tale valore nella documentazione d'offerta]: deve sempre essere espressa in multipli di 1 ed è ammessa la possibilità di inserire fino a 2 decimali. Se invece non si fa ricorso alla leva deve essere inserito 1. Il valore deve pertanto esprimere il valore moltiplicativo rispetto al patrimonio del fondo (es. 100% = 2).

Costi di sottoscrizione e rimborso [obbligatorio per tutti gli OICR, domiciliati in Italia o all'estero]: se previsti, devono essere inseriti in termini percentuali e devono rappresentare l'aliquota massima che può essere prelevata, come indicato sul KIID, se non previsti il campo viene alimentato con zero;

Costi ricorrenti [obbligatorio per tutti gli OICR, domiciliati in Italia o all'estero]: indicare il valore percentuale delle "on going charges" presente sul KIID (ad esempio se i costi sono pari all'1% indicare 1 e non 0.01);

Costi di conversione [opzionale]: se previsti devono essere indicati coerentemente con la documentazione d'offerta in percentuale oppure in euro.

Per ulteriori chiarimenti si faccia riferimento al manuale disponibile sul sito:

/web/area-operativa-interattiva/sgr-sicav1


[1] Come previste dal Titolo V, Capitolo I, Sezione II del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato da Banca d'Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015 e successivamente modificato.

[2] Ad esempio commissioni di collocamento pari al 4% ammortizzate linearmente in 4 anni.

[3] Cfr Good Practice 3 definita dalle Good Practice for Fees and Expenses of Collective Investment Schemes emanate dallo IOSCO (FR09/16 - IOSCOPD543).

 

--------------------------------------

 

Con la delibera in oggetto, relativamente alle società quotate PMI è stato stabilito che "La Consob pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle PMI, sulla base dei valori della capitalizzazione e del fatturato da essa calcolati" (art. 1, comma 1.5) e che "In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, le PMI effettuano una comunicazione alla Consob entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera, contenente le seguenti informazioni: a) l'indicazione del possesso della qualifica di PMI, unitamente all'esercizio di decorrenza della stessa; b) i valori della capitalizzazione e del fatturato, con precisazione delle componenti che hanno concorso a determinare il valore del fatturato, anche riferiti agli esercizi successivi a quello di decorrenza della qualifica" (art. 1, comma 2).

A tal fine, gli emittenti interessati dovranno procedere alla comunicazione dei dati prescritti tramite l'impiego del file excel standard scaricabile dal sito da trasmettersi all'indirizzo pec istituzionale consob@pec.consob.it con oggetto "emittenti azioni quotate PMI".

In merito, si rammenta che l'adempimento in questione dovrà essere effettuato entro il 24 dicembre 2018.

 

--------------------------------------

 

    • --------------------------------------

      • Con l'avvio del nuovo sito CONSOB, la sezione relativa ai Servizi interattivi contiene il collegamento alle applicazioni software, per gli adempimenti regolamentari e per i procedimenti amministrativi, messe a disposizione degli Operatori (11 maggio 2015).

      •  

    Aggiornamento della scheda di controllo Consob compilata dai Revisori sulle relazioni annuali delle società quotate - Sezione "Nuovi IFRS e DNF" (Dichiarazione Non Finanziaria) del quadro riassuntivo - 15 marzo 2018
    • Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della delibera Consob n. 20267 del 18 gennaio 2018, si è completato il processo di recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva 22 ottobre 2014, n. 2014/95/UE, recante modifica della Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, iniziato con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 254 del 2016 (di seguito "Decreto").

    • Alla luce di quanto previsto dal Decreto, "Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario". Il Regolamento Consob di attuazione specifica che "Il revisore incaricato indica in un'apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio l'avvenuta approvazione da parte dell'organo amministrativo della dichiarazione non finanziaria" (art. 4).

    • La domanda riportata nella sezione "Nuovi IFRS e DNF" si riferisce alle informazioni in merito all'adempimento da parte delle società quotate degli obblighi introdotti dal D.Lgs. n. 254 del 2016.

    • - Documenti nel formato .docx per il Sistema Scheda Revisori:

    • --------------------------------------

      Proroga del termine per la notifica alla CONSOB dei KID dei PRIIPs la cui commercializzazione nel territorio italiano sia stata avviata prima del 1° gennaio 2018

    Tenuto conto delle problematiche emerse in sede di prima applicazione della nuova disciplina europea in tema di PRIIPs e dell'opportunità di approfondire tali questioni anche attraverso il confronto in sede europea, il termine entro il quale effettuare la notifica dei KID alla CONSOB per i prodotti messi a disposizione degli investitori al dettaglio in Italia prima del 1° gennaio 2018, che continuano ad essere messi a disposizione di tali investitori dopo tale data (anche mediante negoziazione su una piattaforma di negoziazione), viene prorogato al 31 marzo 2018.

     

     

    --------------------------------------

     

    Si informano gli operatori del mercato che, a far data dal 1° gennaio 2018, saranno attive le modalità predisposte per la notifica alla Consob dei KID dei PRIIPs commercializzati nel territorio italiano.

    Si rammenta che l'art. 4-decies del TUF ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2018, un obbligo di notifica ex ante dei KID dei PRIIPs alla Consob a carico dell'ideatore di PRIIP, o della persona che vende PRIIP.

    In occasione dell'entrata in vigore del suddetto obbligo, la Consob ha predisposto una casella di posta elettronica dedicata (priips@pec.consob.it) per la trasmissione della documentazione in oggetto.

    Si evidenzia che al fine di poter effettuare la notifica dei KID a partire dal 1° gennaio 2018 è necessario utilizzare l'indirizzo di posta elettronica  istituzionale del soggetto che procede. I soggetti che ne siano provvisti, sono tenuti ad utilizzare l'indirizzo aziendale di posta elettronica certificata (pec). A tal fine, si invitano gli operatori del mercato interessati ad inoltrare tempestivamente una comunicazione di tale indirizzo per l'identificazione, secondo le modalità indicate nelle apposite istruzioni operative.

    Si precisa che i documenti trasmessi con modalità di comunicazione difformi da quelle sopra indicate saranno ritenuti irricevibili.

     

    --------------------------------------

     

    Dal 1° gennaio 2018 il sistema DEPROF risulterà aggiornato come di seguito indicato:

    1. - introduzione di un field volto ad identificare per ogni classe di OICR commercializzata in Italia se trattasi o meno di classe PIR compliant (secondo la Legge di Bilancio per il 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232);
    2. - in riferimento alla "SEZIONE COSTI" sostituzione dell'informazione "COMMISSIONI DI GESTIONE" con l'informazione "ONGOING CHARGES" presente sul KIID UCITS;
    3. - estensione della "SEZIONE COSTI"  anche agli OICR ESTERI commercializzati in Italia.

     

    --------------------------------------

     

    La Consob e la Banca d'Italia, ad esito della consultazione con il mercato avviata lo scorso mese di giugno (v. "Consob Informa" n. 21/17) hanno modificato gli obblighi di comunicazione di dati e notizie dei gestori previsti: dalla Delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010 - Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati; dalle circolari della Banca d'Italia: n. 189 del 21 ottobre 1993; n. 286 del 17 dicembre 2013 e n. 154 del 22 novembre 1991.

    Le nuove disposizioni previste dal Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati così come modificate dalla Delibera Consob n. 20197 del 22 novembre 2017, si applicano dal 1° gennaio 2018, con le seguenti eccezioni:

    - le disposizioni relative alla segnalazione sulla commercializzazione di Oicr da parte di Sgr, Sicav e Sicaf e alle sottoscrizioni in assenza di commercializzazione (allegato II.19), e le disposizioni derivanti dall'introduzione delle comunicazioni di cui all'articolo 45, commi 1 e 2 del Tuf (I.14.DE.l; I.14.DS.v; I.15.DE.i; I.15.DS.n e Allegato II.28) si applicano dal 1° aprile 2018;

    - le disposizioni relative alle segnalazioni sui fondi immobiliari (allegato II.22 e II.24) e le disposizioni relative alle comunicazioni di inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei singoli servizi ed attività (allegato II.26) si applicano dal 1° luglio 2018.

     

    --------------------------------------

     

    APERTURA DEL SISTEMA RINVIATA AL 9 OTTOBRE p.v.

    Si fa riferimento alla segnalazione dei dati e delle informazioni finalizzati al computo dei contributi di vigilanza di SGR, SICAV, SICAF e OICR in conformità alla Comunicazione n. 12094970 del 5 dicembre 2012.

    Il sistema al momento non risulta disponibile a motivo di aggiornamenti in corso. La segnalazione da trasmettere entro il 15 di ottobre potrà essere trasmessa a far data dal 9 ottobre p.v. (il sistema per la ricezione della segnalazione rimarrà aperto fino 31 ottobre p.v.).

    L'aggiornamento in fase di implementazione riguarda le SGR, SICAV, SICAF e le succursali di società di gestione UE e GEFIA UE che prestano il servizio di commercializzazione ai sensi degli artt. 76-bis, 76-ter e 77 del Regolamento Intermediari. In relazione alla prestazione di tale attività, sarà richiesta la trasmissione del dato relativo al controvalore in euro delle sottoscrizioni raccolte da investitori al dettaglio (cioè, esclusi gli investitori professionali e le categorie di investitori equiparate agli investitori professionali dal regolamento ministeriale) nel periodo gennaio-giugno 2017.

     

    --------------------------------------

     

     

    --------------------------------------

     

    Sono state pubblicate le istruzioni operative relative all'avvio della segnalazione (8 giugno 2015).

     

    --------------------------------------

     

    Si comunica che, a far data dal 3 giugno 2015, è disponibile una versione aggiornata del Sistema di Deposito dei Prospetti degli Emittenti (DEPROEM).

    Le modifiche introdotte attengono un'implementazione delle funzionalità del sistema DEPROEM concernenti l'acquisizione di dati e informazioni relativi alle offerte/ammissioni a negoziazione di titoli non rappresentativi di capitale emessi da enti creditizi, imprese di assicurazione e intermediari non bancari.

    Dette funzionalità, attive dal 6 maggio 2013, consentono l'immissione dei suddetti dati e informazioni all'atto del deposito delle Condizioni Definitive emesse a valere su un Prospetto Base ovvero di un Prospetto d'Offerta, nonché dei relativi avvisi.

    Nessuna modifica è stata introdotta nella procedura informatica di accesso.

    3 giugno 2015

     

Vedi_anche_Cnsb_2

VEDI ANCHE