Risposte alle domande più frequenti per i consulenti finanziari

Risposte alle domande più frequenti per i consulenti finanziari

 

A partire dall'anno 2009 i contributi annuali da versare per il mantenimento dell'iscrizione all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari "OCF" sono 2: il contributo di vigilanza Consob e il contributo della quota annuale OCF.

1. Chi è tenuto a pagare il contributo di vigilanza?

Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti nell'apposita sezione dell'Albo alla data del 3 gennaio 2018, anche se non operativi. La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro con l'intermediario, la chiusura della partita IVA o la cancellazione dal Registro delle Imprese sono adempimenti distinti e non comportano la cancellazione dall'Albo Consulenti Finanziari. A tal fine occorre presentare una istanza di cancellazione seguendo le modalità indicate dall'Organismo (www.organismocf.it).

I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che vengono iscritti all'Albo dopo il 3 gennaio dell'anno di riferimento non sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza per l'annualità in cui è avvenuta l'iscrizione.

Al contrario, i soggetti che vengono cancellati dopo il 3 gennaio dell'anno di riferimento sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza riferito all'anno in cui è avvenuta la cancellazione (per l'intero importo). Infatti la contribuzione a carico dei soggetti che risultano iscritti alla data di riferimento del 3 gennaio, non è in alcun modo correlata al periodo di effettiva permanenza nell'Albo ed è dovuta per l'intero importo.

Si specifica, infine, che il contributo di vigilanza richiesto dalla Consob costituisce adempimento distinto dal contributo annuale a favore dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari "OCF". Ogni consulente iscritto riceve due bollettini precompilati MAV: uno per il pagamento del contributo di vigilanza alla Consob; un altro per il pagamento del contributo annuale all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari "OCF". Entrambi devono essere corrisposti entro la scadenza tassativa del 15 aprile dell'anno di riferimento della contribuzione richiesta.

2. Quali sono le modalità per pagare il contributo di vigilanza?

Il contributo si paga tramite il modulo MAV che viene spedito a ciascun consulente all'indirizzo di residenza riportato nell'Albo. Pertanto, si consiglia di verificare i dati anagrafici presenti nell'Albo. Si ricorda che i consulenti finanziari hanno l'obbligo di comunicare senza indugio all'Organismo, fra l'altro, le variazioni anagrafiche (art. 103, comma 1, del Regolamento Intermediari approvato con la delibera n. 16190/2007 e successive modificazioni) acquisibile dal sito dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari "OCF" nel link servizi - modulistica (https://www.organismocf.it/web/area_pubblica/base/home) e va presentato alla Sezione territoriale di competenza.

Coloro che non ricevono il modulo Mav possono stampare il modulo Mav dal sito Banca Popolare di Sondrio (https://servizi.popso.it/consob);

ovvero utilizzare il servizio di ristampa indicato nella apposita sezione del Regime contributivo/contributi di vigilanza/"modalità di pagamento".

3. Quale è il termine di pagamento del contributo di vigilanza?

Il termine tassativo per il pagamento del contributo di vigilanza è il 15 aprile di ciascun anno.

4. Cosa accade se non rispetto il termine di pagamento del contributo di vigilanza?

Il pagamento deve avvenire come detto entro il termine tassativo del 15 aprile.

Come ribadito nella Comunicazione n. DIN/DAF/9022277 del 12-3-2009, decorsi 45 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del pagamento, la Consob accerta il mancato pagamento del contributo di vigilanza di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 102 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007, e ne dà comunicazione all'Organismo, che procede senza indugio alla cancellazione. Il mancato pagamento del contributo comporterà inoltre l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale nonché l'addebito delle maggiori somme previste dalla normativa.

Si osserva, inoltre, che il termine di quarantacinque giorni indicato dal citato art. 102, comma 3, costituisce un termine perentorio, ulteriore rispetto a quello di scadenza (fissato per il 15 aprile di ciascun anno), decorso il quale il mancato pagamento del contributo determina, in ogni caso la cancellazione del consulente dall'Albo, e ciò indipendentemente dalla circostanza che questi abbia o meno provveduto al pagamento in un momento successivo.

5. La cancellazione dall'Albo per mancato pagamento del contributo di vigilanza fa venir meno l'obbligo di versamento del contributo stesso?

No. Il mancato pagamento del contributo di vigilanza comporta, come detto, la cancellazione dall'Albo consulenti e l'attivazione della procedura di riscossione coattiva tramite ruolo del credito contributivo che, pertanto, dovrà essere pagato anche nell'ipotesi di intervenuta cancellazione.

Nel caso di mancata regolarizzazione della posizione contributiva anche dopo il termine ulteriore contenuto nel sollecito di pagamento, la Consob procede con la predisposizione del ruolo relativo ai soggetti inadempienti e demanda le attività di recupero dei relativi crediti all'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. In tal caso la regolarizzazione della posizione contributiva deve avvenire utilizzando le modalità riportate nella cartella di pagamento.

6. La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro con l'intermediario, la chiusura della partita IVA o la cancellazione dal Registro delle Imprese è sufficiente per essere cancellati dall'Albo?

No. La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro con l'intermediario, la chiusura della partita IVA o la cancellazione dal Registro delle Imprese sono adempimenti distinti e non comportano la cancellazione dall'Albo Consulenti Finanziari.

7. Cosa devo fare se voglio cancellarmi dall'Albo Consulenti Finanziari?

Per essere cancellati dall'Albo Consulenti Finanziari, si deve presentare all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari "OCF" una apposita domanda di cancellazione. Il relativo modulo è acquisibile dal sito dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari "OCF"(https://www.organismocf.it/web/area_pubblica/base/home) e va presentato alla Sezione territoriale di competenza. Ai fini dell'esclusione dal pagamento delle contribuzioni annuali, la domanda deve essere presentata entro il termine definito da apposita comunicazione (cfr Comunicazione OCF n. 27140 del 9 ottobre 2015).

8. Cosa posso fare per re-iscrivermi all'Albo dei Consulenti dopo essere stato cancellato per "mancato pagamento" del contributo di vigilanza?

I consulenti cancellati per "mancato pagamento" del contributo di vigilanza possono, previa regolarizzazione della posizione contributiva, re-iscriversi all'Albo dei Consulenti senza sostenere un nuovo esame e purché siano rimasti in possesso degli altri requisiti prescritti dalla normativa. La modulistica è acquisibile dal sito dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari "OCF" nel link servizi - modulistica (https://www.organismocf.it/web/area_pubblica/base/home).

9. Cosa occorre fare nel caso di erroneo versamento del contributo di vigilanza Consob?

In caso di versamento erroneo del contributo di vigilanza Consob è possibile presentare una istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa, compilando l'apposito form acquisibile dal sito Consob: /web/area-operativa-interattiva/modulistica-per-richieste-varie.