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Bollettino


Delibera n. 21730

Autorizzazione di OPPENHEIMER EUROPE Limited all'esercizio, in Italia in regime di libera prestazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, di servizi di investimento e servizi accessori

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche in Italia senza stabilirvi succursali nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali (come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF) in mancanza di una decisione della Commissione Europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del TUF e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari") e, in particolare, la Parte V che definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;

CONSIDERATO che il Regno Unito ha assunto, a far data dal 1° febbraio 2020, la condizione di Stato non UE e che, in data 31 dicembre 2020, si è concluso il periodo di transizione durante il quale la normativa europea ha continuato ad applicarsi nel Regno Unito ed al Regno Unito come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato Membro;

VISTO lo "European Union Withdrawal Act 2018" britannico, in particolare le sezioni 2 e 3;

VISTI i protocolli d'intesa ("MoUs") tra l'Autorità europea dei valori mobiliari ("ESMA") e le Autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, tra cui la Consob, con la Financial Conduct Authority del Regno Unito, sottoscritti in data 30 gennaio 2019;

VISTO il comunicato pubblicato dall'ESMA in data 17 luglio 2020 con il quale è stato rappresentato che la stessa ESMA, le autorità nazionali e la Financial Conduct Authority del Regno Unito hanno confermato che i citati MoUs siglati nel 2019 rimangono validi anche dopo la conclusione del periodo di transizione;

VISTE le notifiche pervenute dalla Financial Conduct Authority in base alle quali, ai sensi dell'art. 34 della direttiva 2014/65 UE (c.d. "MiFID II"), Oppenheimer Europe Limited, fino alla data di conclusione del periodo di transizione (31 dicembre 2020), è risultata autorizzata a svolgere in Italia, attraverso l'utilizzo del passaporto europeo, in regime di libera prestazione, i servizi di investimento di: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti ed i servizi accessori numeri 3 e 5 di cui all'allegato 1, sezione B, del TUF, la cui vigilanza, per l'operatività nei confronti della clientela italiana, in base ai principi comunitari, era attribuita, in via diretta, alle competenti Autorità del Regno Unito;

VISTA la nota pervenuta il 29 ottobre 2020, successivamente integrata con nota pervenuta il 25 novembre 2020, con le quali Oppenheimer Europe Limited – in vista della conclusione del periodo di transizione – ha presentato alla Consob, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del TUF, istanza di autorizzazione per poter continuare ad operare in Italia, dopo il periodo di transizione, come impresa di paese terzo nei confronti esclusivamente di controparti qualificate e di investitori professionali di diritto, nella modalità della libera prestazione relativamente ai servizi e attività di investimento di: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c-bis), e) e f) del TUF ed ai servizi accessori numeri 3 e 5 di cui all'allegato 1, sezione B, del medesimo TUF;

VISTO l'art. 22 del d.l. n. 183/2020 (c.d. "Milleproroghe"), comma 2, in base al quale gli intermediari britannici che hanno presentato, entro il 31 dicembre 2020, alle Autorità competenti un'istanza per operare in Italia come intermediari di paesi terzi possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti, fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2021;

CONSIDERATO che Oppenheimer Europe Limited, avendo presentato alla Consob l'istanza di autorizzazione come impresa di paese terzo entro il 31 dicembre 2020, è legittimata, ai sensi del menzionato art. 22 del Milleproroghe, a continuare a prestare i servizi sul territorio della Repubblica, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti, fino al rilascio dell'autorizzazione (e comunque non oltre il 30 giugno 2021);

VISTE le informazioni integrative trasmesse, da ultimo in data 2 febbraio 2021, da Oppenheimer Europe Limited in relazione alla menzionata istanza di autorizzazione;

VISTE le informazioni fornite dalla Financial Conduct Authority, nella sua qualità di Autorità del Paese di origine competente a vigilare sulla Oppenheimer Europe Limited;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RITENUTO che sussistono allo stato i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da Oppenheimer Europe Limited;

D E L I B E R A:

Oppenheimer Europe Limited è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del TUF, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e/o di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF, i servizi di investimento e i servizi accessori indicati nell'allegato.

Oppenheimer Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d'investimento di paesi terzi ai sensi del TUF ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.

La presente delibera verrà portata a conoscenza della Oppenheimer Europe Limited nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

24 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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ALLEGATO

Servizi e attività di investimento (di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c-bis, e) e f) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998)1

- negoziazione per conto proprio;

- esecuzione di ordini per conto dei clienti;

- collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;

- ricezione e trasmissione di ordini;

- consulenza in materia di investimenti.

Servizi accessori (di cui ai nn. 3 e 5 dell'allegato 1, sezione B, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998)

- consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;

- ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.

___

(1) Con le seguenti modalità operative: senza detenzione, neanche temporanea, degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela.

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