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Bollettino


Delibera n. 21765

Autorizzazione di Cirdan Capital Management Ltd all'esercizio, in Italia in regime di libera prestazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, di servizi di investimento e accessori

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche in Italia senza stabilirvi succursali nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali (come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF) in mancanza di una decisione della Commissione Europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del TUF e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari") e, in particolare, la Parte V che definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;

CONSIDERATO che il Regno Unito ha assunto, a far data dal 1° febbraio 2020, la condizione di Stato non UE e che, in data 31 dicembre 2020, si è concluso il periodo di transizione durante il quale la normativa europea ha continuato ad applicarsi nel Regno Unito ed al Regno Unito come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato Membro;

VISTO lo "European Union Withdrawal Act 2018" britannico, in particolare le sezioni 2 e 3;

VISTI i protocolli d'intesa ("MoUs") tra l'Autorità europea dei valori mobiliari ("ESMA") e le Autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, tra cui la Consob, con la Financial Conduct Authority del Regno Unito, sottoscritti in data 30 gennaio 2019;

VISTO il comunicato pubblicato dall'ESMA in data 17 luglio 2020 con il quale è stato rappresentato che la stessa ESMA, le autorità nazionali e la Financial Conduct Authority del Regno Unito hanno confermato che i citati MoUs siglati nel 2019 rimangono validi anche dopo la conclusione del periodo di transizione;

VISTE le notifiche pervenute dalla Financial Conduct Authority in base alle quali, ai sensi dell'art. 34 della direttiva 2014/65 UE (c.d. "MIFID II"), Cirdan Capital Management Ltd, fino alla data di conclusione del periodo di transizione (31 dicembre 2020), è risultata autorizzata a svolgere in Italia, attraverso l'utilizzo del passaporto europeo, in regime di libera prestazione, i servizi di investimento di: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), d), e) ed f) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed i servizi accessori di cui ai punti (4), (5), (6) e (7) dell'allegato 1. Sezione B, del TUF, la cui vigilanza, per l'operatività nei confronti della clientela italiana, in base ai principi comunitari, era attribuita, in via diretta, alle competenti Autorità del Regno Unito;

VISTE le note pervenute in data 13 novembre 2020 e 20 novembre 2020, con le quali Cirdan Capital Management Ltd – in vista della conclusione del periodo di transizione – ha chiesto alla Consob, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del TUF, di essere autorizzata in Italia, dopo il periodo di transizione, come impresa di paese terzo nei confronti esclusivamente di controparti qualificate e di investitori professionali di diritto, nella modalità della libera prestazione relativamente ai servizi di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e di ricezione e trasmissione di ordini di cui all'art. 1, comma 5, lettere b), c-bis) ed e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed al servizio accessorio di cui al punto (4) dell'Allegato 1, sezione B, del medesimo TUF;

VISTA la nota pervenuta in data 4 febbraio 2021 con la quale Cirdan Capital Management Ltd ha richiesto alla Consob di non tenere conto della richiesta di autorizzazione relativa al servizio di investimento di ricezione e trasmissione di ordini che era da intendersi, quindi, formalmente ritirata dall'istanza;

VISTO l'art. 22, comma 2, del d.l. n. 183/2020 (c.d. "Milleproroghe"), convertito con legge n. 21 del 26 febbraio 2021, in base al quale gli intermediari britannici che hanno presentato, entro il 31 dicembre 2020, alle Autorità competenti un'istanza per operare in Italia come intermediari di paesi terzi possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti, fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2021;

CONSIDERATO che Cirdan Capital Management Ltd, avendo presentato alla Consob istanza di autorizzazione come impresa di paese terzo entro il 31 dicembre 2020, è legittimata, ai sensi del menzionato art. 22 del Milleproroghe, a prestare i servizi sul territorio della Repubblica, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti, fino al rilascio dell'autorizzazione (e comunque non oltre il 30 giugno 2021);

VISTE le informazioni integrative trasmesse da Cirdan Capital Management Ltd da ultimo in data 9 marzo 2021;

VISTE le informazioni fornite dalla Financial Conduct Authority, nella sua qualità di Autorità del Paese di origine competente a vigilare su Cirdan Capital Management Ltd;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RITENUTO che sussistono allo stato i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da Cirdan Capital Management Ltd;

D E L I B E R A:

Cirdan Capital Management Ltd è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del TUF, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e/o di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF, i servizi di investimento e i servizi accessori indicati nell'allegato.

Cirdan Capital Management Ltd è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d'investimento di paesi terzi ai sensi del TUF ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.

La presente delibera verrà portata a conoscenza di Cirdan Capital Management Ltd nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

17 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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ALLEGATO

 Servizi e attività di investimento (di cui all'art. 1, comma 5, lettere b) e c-bis) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998)1

- esecuzione di ordini per conto dei clienti di cui all'art. 1, comma 5, lettera b) del TUF;

- collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente di cui all'art. 1, comma 5, lettera c-bis) del TUF.

Servizi accessori (di cui al n. 4 dell'allegato 1, sezione B, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998)

- servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento di cui all'Allegato 1, sezione B, numero 4, del TUF.

____

(1) Con le seguenti modalità operative: senza detenzione, neanche temporanea, degli delle disponibilità liquide della clientela.

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