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Bollettino


Delibera n. 21880

Autorizzazione di Artemis Investment Management LLP all'esercizio di servizi di investimento in Italia in regime di libera prestazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche in Italia senza stabilirvi succursali nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali (come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2- quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF) in mancanza di una decisione della Commissione Europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del TUF e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (“Regolamento Intermediari”) e, in particolare, la Parte V che definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;

CONSIDERATO che il Regno Unito ha assunto, a far data dal 1° febbraio 2020, la condizione di Stato non UE e che, in data 31 dicembre 2020, si è concluso il periodo di transizione durante il quale la normativa europea ha continuato ad applicarsi nel Regno Unito ed al Regno Unito come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato Membro;

VISTO lo “European Union Withdrawal Act 2018” britannico, in particolare le sezioni 2 e 3;

VISTI i protocolli d'intesa (“MoUs”) tra l'Autorità europea dei valori mobiliari (“ESMA”) e le Autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, tra cui la Consob, con la Financial Conduct Authority del Regno Unito, sottoscritti in data 30 gennaio 2019;

VISTO il comunicato pubblicato dall'ESMA in data 17 luglio 2020 con il quale è stato rappresentato che la stessa ESMA, le autorità nazionali e la Financial Conduct Authority del Regno Unito hanno confermato che i citati MoUs siglati nel 2019 rimangono validi anche dopo la conclusione del periodo di transizione;

VISTE le note pervenute il 29 gennaio 2021 (prot. n. 0108639/21) e il 5 febbraio 2021 (prot. n. 0141851/21), con le quali Artemis Investment Management LLP ha presentato alla Consob, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del TUF, istanza di autorizzazione per poter operare in Italia come impresa di paese terzo nei confronti esclusivamente di investitori professionali di diritto, nella modalità della libera prestazione relativamente ai servizi e attività di investimento di: gestione di portafogli e ricezione e trasmissione di ordini di cui all'art. 1, comma 5, lettere d) ed e) del TUF;

VISTE le informazioni integrative trasmesse, da ultimo in data 25 maggio 2021, da Artemis Investment Management LLP in relazione alla menzionata istanza di autorizzazione;

VISTE le informazioni fornite dalla Financial Conduct Authority, nella sua qualità di Autorità del Paese di origine competente a vigilare sulla Artemis Investment Management LLP;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RITENUTO che sussistono allo stato i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da ARTEMIS Investment Management LLP;

D E L I B E R A:

ARTEMIS Investment Management LLP è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del TUF, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF, senza detenzione neanche temporanea di strumenti finanziari e disponibilità liquide di pertinenza dei clienti, dei servizi di investimento di gestione di portafogli e di ricezione e trasmissione di ordini, di cui all'art. 1, comma 5, lettere d) ed e), del TUF.

ARTEMIS Investment Management LLP è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d'investimento di paesi terzi ai sensi del TUF ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.

La presente delibera verrà portata a conoscenza di ARTEMIS Investment Management LLP nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

4 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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