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Bollettino


Delibera n. 21933

Normativa generale dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e disciplina integrativa dei trattamenti economico e normativo applicati al personale distaccato presso la Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2021;

VISTA la Normativa generale dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato adottata con delibera n. 11412 del 23 ottobre 1998, recante Modalità di regolamentazione delle forme di ingresso in CONSOB, e VISTE le successive delibere n. 17683 del 1° marzo 2011, n. 17855 del 7 luglio 2011 e n. 18115 del 22 febbraio 2012, con le quali sono state adottate modifiche alla citata Normativa;

VISTA la Normativa generale dei distacchi presso la CONSOB, adottata con la menzionata delibera n. 11412 del 23 ottobre 1998, e VISTA la successiva delibera n. 17683 del 1° marzo 2011, con la quale sono state adottate modifiche alla predetta Normativa;

VISTA la delibera n. 17861 del 7 luglio 2011, recante la Disciplina integrativa dei trattamenti economico e normativo applicati al personale distaccato presso la CONSOB, e VISTE le successive delibere n. 17913 del 1° settembre 2011, n. 18116 del 22 febbraio 2012 e n. 18415 del 19 dicembre 2012, con le quali sono state adottate modifiche alla ridetta Disciplina;

RAVVISATA la necessità di modificare le menzionate Normativa generale dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e Disciplina integrativa dei trattamenti economico e normativo applicati al personale distaccato presso la CONSOB, per finalità, tra l’altro, di coerenza con le previsioni del predetto Regolamento del personale;

D E L I B E R A:

Art. 1

E' approvata la Normativa generale dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che, allegata alla presente delibera, ne costituisce parte integrante.

Art. 2

E' approvata la Disciplina integrativa dei trattamenti economico e normativo applicati al personale distaccato presso la CONSOB che, allegata alla presente delibera, ne costituisce parte integrante.

Art. 3

La presente delibera entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 2021. Contestualmente, sono abrogate la Normativa generale dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e la Disciplina integrativa dei trattamenti economico e normativo applicati al personale distaccato presso la CONSOB, approvate, rispettivamente, con delibera n. 11412 del 23 ottobre 1998 e con delibera n. 17861 del 7 luglio 2011, citate nelle premesse.

La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della CONSOB.

30 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona


NORMATIVA GENERALE DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

Art. 1

Il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dei dipendenti di cui all’art. 2, comma 8, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, così come modificato dall’art. 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281, dalla legge 23 giugno 1988, n. 230, e dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è regolato dalle seguenti disposizioni.

Art. 2

Ai fini dell’esercizio delle proprie attribuzioni, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa procede alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti classificati in relazione alle esigenze da soddisfare, alle funzioni da attribuire e alle caratteristiche dei candidati da assumere, come indicato nella Tabella di equiparazione allegata alla presente Normativa.

Le funzioni e le mansioni assegnate al personale assunto sono quelle stabilite per i segmenti professionali o le qualifiche del personale di ruolo corrispondenti, ovvero equivalenti.

Per i rapporti di lavoro classificabili nelle categorie “S.30”, “S.20”, “S.10”, “E.1” ed “E.2”, indicate nella Tabella di equiparazione allegata, la Commissione può stabilire, motivando, condizioni diverse da quelle generali previste dalla presente Normativa, in relazione alla particolarità delle funzioni da svolgere.

Art. 3

La Commissione procede all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato mediante selezione per l’accertamento del possesso dei requisiti culturali, professionali ed attitudinali richiesti. Le modalità di espletamento delle selezioni sono definite, in relazione alla tipologia del contratto da stipulare, attraverso apposito avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La Commissione, in deroga a quanto previsto al precedente comma, può procedere direttamente:

  • all’assunzione, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato classificabili nelle categorie “S.30”, “S.20”, “S.10”, “E.1” ed “E.2”, di personale in possesso delle specifiche caratteristiche, non rinvenibili tra il personale di ruolo, per l’espletamento delle funzioni da conferire;
  • all’assunzione di risorse da collocare in posizione di diretta personale collaborazione con i componenti della Commissione ovvero con il Direttore Generale, nei limiti di una unità per ciascuno di essi ovvero di due unità ove si rinunzi ad avvalersi di una delle unità di personale distaccato prevista ai sensi dell’art. 1 della relativa Normativa generale.

Art. 4

Salvo quanto previsto dall’art. 26–bis, comma 4, del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento, i contratti hanno la durata massima di cinque anni e sono rinnovabili una sola volta, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, decorsi almeno trenta giorni dalla scadenza del primo contratto.

In caso di rinnovo, il trattamento economico iniziale stabilito nel nuovo contratto è pari a quello percepito al termine del contratto precedente.

Art. 5

Ai dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applicano le disposizioni previste per il personale di ruolo all’uopo indicate nel Regolamento del personale.

Art. 6

Fermo restando quanto stabilito all’art. 26–bis, comma 4, del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento, la Commissione può disporre, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto contrattuale nei seguenti casi:

a) grave inosservanza delle disposizioni in tema di obblighi, divieti e incompatibilità vigenti per il personale di ruolo;

b) insufficiente rendimento;

c) ingiustificata assenza.

Nel caso di assenza per malattia di durata superiore al periodo di cui al successivo art. 7, comma 1, la risoluzione del rapporto opera di diritto al termine del periodo di malattia ivi previsto, senza necessità di preavviso. La cessazione del rapporto è dichiarata mediante provvedimento della Commissione notificato all’interessato.

Il rapporto contrattuale può essere altresì risolto con provvedimento della Commissione per dimissioni volontarie del dipendente, con preavviso, da parte dell’interessato, di almeno un mese dalla data in cui egli intende risolvere il contratto, salvo abbreviazione del termine concesso dalla Commissione.

Art. 7

In caso di malattia formalmente accertata il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi, con diritto all’intera retribuzione per i primi tre mesi ed alla metà per i successivi tre mesi.

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale per le quali l’INAIL abbia corrisposto l’indennità per inabilità temporanea assoluta, il dipendente avrà diritto alla conservazione del posto ed all’intera retribuzione per la durata della malattia ma non oltre la scadenza del contratto.

Ai fini della previdenza e dell’assistenza i dipendenti sono di norma iscritti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 8

Giusta quanto previsto dal Regolamento del personale, al dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato compete il trattamento economico determinato all’atto della costituzione del relativo rapporto.

Per il personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato classificabile nelle categorie “S.50” e “S.40”, il trattamento economico non può essere superiore a quello previsto per il personale di ruolo inquadrato nel quarto livello dei segmenti professionali, rispettivamente, di esperto e di consigliere.

Per il personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato classificabile nelle categorie “A.1”, “A.2”, “B.1”, “B.2”, “B.3” e “B.4”, il trattamento economico è pari a quello spettante al dipendente di ruolo di qualifica corrispondente, in base alla Tabella di equiparazione allegata.

Alla cessazione del rapporto contrattuale spetta ai dipendenti il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile.

Allegato n. 1
Tabella di equiparazione

Categorie contrattuali Segmenti professionali o Qualifiche del personale di ruolo
A.1 operatore
A.2 operatore capo
B.1 vice assistente
B.2 assistente
B.3 coadiutore
B.4 coadiutore principale
S.50 esperto
S.40 consigliere
S.30 direttore
S.20 direttore centrale
S.10 funzionario generale
E.1 vice Direttore Generale
E.2 Direttore Generale

DISCIPLINA INTEGRATIVA DEI TRATTAMENTI ECONOMICO E NORMATIVO APPLICATI AL PERSONALE DISTACCATO PRESSO LA CONSOB

La presente Disciplina è assunta a integrazione di quanto previsto dalla Normativa generale delle modalità di utilizzo presso la Consob di personale proveniente da altre amministrazioni, allo scopo di dare la più compiuta attuazione alle finalità perequative previste dall'art. 2 della citata Normativa.

Art. 1

Ai fini della presente Disciplina per "personale distaccato" si intende il personale comandato, distaccato o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, proveniente da altre amministrazioni o enti pubblici, anche economici, così come previsto dall’art. 1 della Normativa generale delle modalità di utilizzo presso la Consob di personale proveniente da altre amministrazioni.

Art. 2

Il personale di cui all'art. 1 conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento in base alla normativa dell'amministrazione o ente di provenienza, compatibilmente con le esigenze di servizio e con le previsioni di cui al successivo art. 6.

Art. 3

La competenza ad assumere la decisione di acquisire personale distaccato, nei limiti stabiliti dall'art. 1 della Normativa generale delle modalità di utilizzo presso la Consob di personale proveniente da altre amministrazioni, spetta alla Commissione.

Art. 4

La Commissione individua le mansioni che il dipendente distaccato è chiamato in concreto a prestare presso la Consob, avuto riguardo alle esigenze di servizio.

La Commissione provvede ad equiparare il dipendente distaccato ad uno dei segmenti professionali (e, nell’ambito degli stessi, ad uno dei livelli previsti) o ad una delle qualifiche previste dal Regolamento del personale della Consob. Detta equiparazione è disposta sulla base delle mansioni che il dipendente è chiamato in concreto a svolgere presso la Consob e tenuto conto della posizione ricoperta e dell'anzianità di servizio possedute presso l'amministrazione o ente di provenienza.

Le Organizzazioni Sindacali presenti in Istituto sono informate, in via preventiva e per ogni provvedimento di distacco presso la Consob, circa le mansioni che il dipendente interessato sarà chiamato in concreto a prestare presso l'Istituto, la posizione ricoperta e l'anzianità di servizio possedute presso l'Amministrazione di provenienza.

In attuazione dell’art. 3 della Normativa generale delle modalità di utilizzo presso la Consob di personale proveniente da altre amministrazioni, per il periodo di distacco è reso indisponibile il corrispondente posto, nell'organico riservato alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nella categoria contrattuale equiparata al segmento professionale o alla qualifica prevista dal Regolamento del personale.

Art. 5

La Commissione determina il trattamento economico del personale distaccato sulla base dei criteri stabiliti nella presente Disciplina.

Al personale distaccato spetta, a decorrere dalla data del distacco, il trattamento economico accessorio di cui al successivo comma, detratto quanto complessivamente percepito allo stesso titolo presso l'amministrazione o ente di appartenenza.

Per trattamento economico accessorio spettante al personale distaccato si intendono i seguenti emolumenti disciplinati dal Regolamento del personale della Consob:

  • compensi e maggiorazioni per le prestazioni rese oltre il normale orario di lavoro ovvero per le prestazioni fornite nel corso della giornata destinata al riposo settimanale, nei giorni semifestivi, nelle giornate feriali non lavorative, nelle giornate di festività infrasettimanale;
  • compenso per sfalsamento dell'orario di lavoro;
  • compenso per turno;
  • premio di presenza;
  • indennità di residenza;
  • premio di produttività;
  • premio di laurea;
  • gratifica;
  • efficienza aziendale;
  • indennità di autista;
  • compenso per prestazioni in locali sotterranei;
  • compenso per maneggio di valori di proprietà dell'Istituto;
  • trattamento di missione;
  • buono pasto;
  • indennità di funzione.

Art. 6

Per tutta la durata del distacco al personale di cui all'art. 1 si applica il Regolamento del personale della Consob, fatta eccezione per gli istituti e le norme incompatibili con la condizione di personale distaccato o con lo stato giuridico di personale dipendente da altra amministrazione o ente.

Art. 7

Fermo quanto previsto dalla presente Disciplina, non è ammessa alcuna forma di discriminazione nei confronti del personale temporaneamente distaccato.

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