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Bollettino


Delibera n. 21995

Decadenza per rinuncia espressa della Epic SIM S.p.A. dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento e cancellazione della stessa Società dall'albo delle SIM

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, adottato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, in vigore dal 20 febbraio 2018;

VISTO il regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la propria delibera n. 18733 del 18 dicembre 2013, con la quale la Epic Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. (in forma abbreviata "Epic SIM S.p.A.") è stata autorizzata alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, di cui all'art. 1, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (con le seguenti limitazioni operative: "senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della Società stessa") ed è stata iscritta (al numero 287) nell'albo di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto;

VISTA la propria delibera n. 19429 del 28 ottobre 2015, con la quale è stata disposta l'estensione dell'autorizzazione della Epic SIM S.p.A. alla prestazione del servizio di investimento di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di cui all'art. 1, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (con le seguenti limitazioni operative: "senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della Società stessa");

VISTA la propria delibera n. 20270 del 24 gennaio 2018, con la quale, in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, è stata disposta per le SIM, già autorizzate al servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, e, in particolare, per la Epic SIM S.p.A., l'autorizzazione al servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente ed è stata, tra l'altro, riconosciuta alla stessa SIM l'autorizzazione "di diritto" alla prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, limitatamente alla sottoscrizione e compravendita di strumenti finanziari di propria emissione;

VISTA la nota del 24 febbraio 2021, con la quale la Epic SIM S.p.A. ha presentato istanza di decadenza per rinuncia espressa dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento e di conseguente cancellazione della stessa SIM dall'albo di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la successiva nota dell'8 luglio 2021 con la quale la Epic SIM S.p.A. ha trasmesso le informazioni integrative richieste;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RITENUTO che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

D E L I B E R A:

La decadenza per rinuncia espressa della Epic Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. – in forma abbreviata Epic SIM S.p.A. – dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento con conseguente cancellazione della stessa Società dall'albo delle SIM di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La presente delibera verrà portata a conoscenza della Società interessata nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel bollettino della Consob.

Avverso tale provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

15 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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