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Bollettino


Delibera n. 22018

Autorizzazione di First Trust Global Portfolios Limited all'esercizio, in Italia in regime di libera prestazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, di servizi di investimento ed iscrizione della stessa Società nell'albo di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche in Italia senza stabilirvi succursali nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali (come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF) in mancanza di una decisione della Commissione Europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del TUF e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (“Regolamento Intermediari”) e, in particolare, la Parte V che definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;

CONSIDERATO che il Regno Unito ha assunto, a far data dal 1° febbraio 2020, la condizione di Stato non UE e che, in data 31 dicembre 2020, si è concluso il periodo di transizione durante il quale la normativa europea ha continuato ad applicarsi nel Regno Unito ed al Regno Unito come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato Membro;

VISTO lo “European Union Withdrawal Act 2018” britannico, in particolare le sezioni 2 e 3;

VISTI i protocolli d'intesa (“MoUs”) tra l'Autorità europea dei valori mobiliari (“ESMA”) e le Autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, tra cui la Consob, con la Financial Conduct Authority del Regno Unito, sottoscritti in data 30 gennaio 2019;

VISTO il comunicato pubblicato dall'ESMA in data 17 luglio 2020 con il quale è stato rappresentato che la stessa ESMA, le autorità nazionali e la Financial Conduct Authority del Regno Unito hanno confermato che i citati MoUs siglati nel 2019 rimangono validi anche dopo la conclusione del periodo di transizione;

VISTE le notifiche pervenute dalla Financial Conduct Authority in base alle quali, ai sensi dell'art. 34 della direttiva 2014/65 UE (c.d. “MiFID II”), First Trust Global Portfolios Limited, fino alla data di conclusione del periodo di transizione (31 dicembre 2020), è risultata autorizzata a svolgere in Italia, attraverso l'utilizzo del passaporto europeo, in regime di libera prestazione, i servizi di investimento di: gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti, la cui vigilanza, per l'operatività nei confronti della clientela italiana, in base ai principi comunitari, era attribuita, in via diretta, alle competenti Autorità del Regno Unito;

VISTA la nota pervenuta il 21 aprile 2021, successivamente integrata con note pervenute il 23 aprile, 26 aprile e 6 maggio 2021, con le quali First Trust Global Portfolios Limited – non potendo più utilizzare il passaporto europeo a seguito della Brexit – ha presentato alla Consob istanza, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del TUF, al fine di essere autorizzata a prestare in Italia come impresa di paese terzo, nei confronti esclusivamente di investitori professionali di diritto, nella modalità della libera prestazione, i servizi di investimento di: gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere d), e) ed f) del TUF;

VISTE le informazioni integrative trasmesse, da ultimo in data 8 settembre 2021, da First Trust Global Portfolios Limited in relazione alla menzionata istanza di autorizzazione;

VISTE le informazioni fornite dalla Financial Conduct Authority, nella sua qualità di Autorità del Paese di origine competente a vigilare sulla First Trust Global Portfolios Limited;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RITENUTO che sussistono allo stato i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da First Trust Global Portfolios Limited;

D E L I B E R A:

First Trust Global Portfolios Limited, con sede nel Regno Unito, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del TUF, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2- quinquies, lettera a) e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF, senza detenzione, neanche temporanea, degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela, dei seguenti servizi di investimento:

  • gestione di portafogli di cui alla lettera d) dell'art. 1, comma 5, del TUF;
  • ricezione e trasmissione ordini di cui alla lettera e) dell'art. 1, comma 5, del TUF;
  • consulenza in materia di investimenti di cui alla lettera f) dell'art. 1, comma 5, del TUF.

First Trust Global Portfolios Limited viene iscritta nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'albo di cui all'art. 20 del TUF.

First Trust Global Portfolios Limited è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d'investimento di paesi terzi ai sensi del TUF ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.

La presente delibera verrà portata a conoscenza della First Trust Global Portfolios Limited nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

29 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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