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Bollettino


Richiamo di attenzione n. 1/21 del 16-2-2021

Oggetto: COVID 19 - misure di sostegno all'economia - Richiamo di attenzione sull'informativa da fornire:

  • da parte degli emittenti vigilati[1], degli organi di controllo[2] e delle società di revisione in relazione al bilancio 2020 redatto in conformità con i principi contabili internazionali;
  • dalle società che pubblicano le dichiarazioni non finanziarie 2020;
  • dagli emittenti con azioni quotate e dagli organi di controllo in occasione di assemblee per delibere sul capitale;
  • dai responsabili della redazione dei documenti di offerta e dei prospetti informativi;
  • dagli emittenti soggetti alla disciplina del MAR[3].

1. Relazioni finanziarie annuali il cui esercizio inizia il 1° gennaio 2020 o in data successiva

1.1. Informazione da rendere da parte degli emittenti vigilati

In occasione della predisposizione dei bilanci 2020 gli emittenti devono considerare quanto previsto dal documento dell'ESMA sulle priorità di vigilanza comuni europee 2020 del 28 ottobre2020 (“European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports[4]) che, alla luce delle conseguenze della pandemia da COVID-19, evidenzia le aree tematiche di particolare importanza ai fini della redazione dei bilanci.

Le aree individuate sono:

- l'applicazione del principio IAS 1Presentazione del bilancio”, con riferimento alle criticità connesse alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale (going concern), alle cause di incertezza sulle stime contabili, nonché alla rappresentazione delle voci impattate dal COVID-19;

- l'applicazione del principio IAS 36 “Riduzione di valore delle attività”, in relazione alle modalità di determinazione del valore recuperabile dell'avviamento e delle attività immateriali e materiali che possono essere impattate dal deterioramento delle prospettive economiche;

- l'applicazione del principio IFRS 9Strumenti finanziari” e del principio IFRS 7 “Strumenti finanziari: Informazioni integrative”, in considerazione dei rischi connessi alle attività e passività finanziarie, con particolare attenzione al rischio di liquidità e alla misurazione delle perdite attese su crediti da parte degli enti creditizi;

- l'applicazione del principio IFRS 16 “Leasing”,in relazione alle specifiche problematiche connesse alle conseguenze del COVID-19.

In tale contesto, deve essere prestata particolare attenzione al processo di pianificazione tenendo conto dei possibili impatti sugli obiettivi e sui rischi d'impresa derivanti: dalla pandemia, dall'utilizzo delle misure di sostegno all'economia e dalla loro eventuale interruzione. Gli emittenti devono assicurare che le valutazioni di bilancio basate sui piani aziendali risultino coerenti tra loro.

Su detti aspetti devono, altresì, essere fornite informazioni nelle relazioni sulla gestione, dando particolare evidenza alla descrizione dell'evoluzione del modello di business in risposta alla pandemia e delle azioni che le imprese hanno adottato e intendono adottare per affrontare l'incertezza a breve e medio termine sorta a seguito del COVID-19[5].

Gli emittenti che redigono il bilancio secondo le disposizioni della Banca d'Italia per gli intermediari bancari - adottate ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 136[6] - tengono conto delle indicazioni specifiche che gli organismi regolamentari e di vigilanza europei (EBA, ESMA, BCE) nonché l'IFRS Foundation hanno rivolto agli istituti di credito in ordine all'applicazione del principio contabile IFRS 9 con riguardo alla misurazione delle perdite attese su crediti. Tra questi si richiamano le istruzioni fornite dalla Vigilanza Bancaria della BCE a tutte le banche significative con la lettera del 4 dicembre 2020[7] nonché quelle fornite dalla Banca d'Italia nella Comunicazione del 15 dicembre 2020[8], con la quale è stato richiesto alle banche di fornire, a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2020, informazioni specifiche sugli effetti che il COVID-19 e le misure di sostegno all'economia hanno prodotto sulle strategie, gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi, nonché sulla situazione economico-patrimoniale degli intermediari.

Gli emittenti che si avvalgono della sospensione prevista dall'art. 6 del D. L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità” convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40) Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale, come di recente modificato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)[9] devono indicare nella nota integrativa al bilancio distintamente le perdite “con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio”, nonché le valutazioni in ordine alla tempistica con la quale prevedono di poter ottemperare agli obblighi di ripianamento delle stesse.

Deve essere convocata senza indugio l'assemblea ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c., sia nell'ipotesi in cui il capitale risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite[10], sia nell'ipotesi in cui le perdite abbiano portato il capitale al di sotto del minimo legale[11].

In tali casi, nelle relazioni illustrative predisposte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e nella relazione sulla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2446, primo comma, c.c. deve essere riportata una informativa sulla situazione in cui versano gli emittenti, sull'importo e la natura delle perdite maturate nel corso dell'esercizio per le quali intervengono le misure di sospensione, sulle motivazioni delle decisioni adottate in merito all'eventuale rinvio delle delibere ex artt. 2446 e 2447 c.c., nonché sulla tempistica di ripianamento delle perdite e/o di ricostituzione del capitale sociale.

1.2. Verifiche degli organi di controllo

Gli organi di controllo devono: (i) rafforzare i flussi informativi con l'organo di amministrazione preposto alla redazione del progetto di bilancio; (ii) promuovere un'efficace e tempestiva comunicazione con i revisori, al fine del reciproco scambio di informazioni utili per lo svolgimento dei rispettivi compiti anche ai sensi dell'art. 150, comma 3, del TUF.

Gli organi di controllo sono inoltre tenuti a promuovere un tempestivo confronto con i corrispondenti organi delle controllate, ai sensi dell'art. 151 del TUF, qualora utile per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza.

Deve altresì essere prestata particolare attenzione alle valutazioni effettuate dagli emittenti in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale e all'adeguatezza del sistema di controllo interno - anche tenendo conto delle situazioni in cui l'emittente si sia avvalso della sospensione della disciplina di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. (cfr. par. 1.1.), nonché dei rischi connessi alle difficoltà di effettuare controlli in loco a causa delle restrizioni connesse alla pandemia da COVID-19 - fornendone informativa nelle relazioni ex art. 153 del TUF.

Particolare attenzione deve essere prestata, infine, nella predisposizione delle osservazioni alla relazione sulla situazione patrimoniale pubblicata ai sensi del già citato art. 2446, comma 1, c.c.

1.3. Verifiche delle società di revisione

I revisori nello svolgimento delle procedure di audit devono prestare particolare attenzione agli impatti che possono derivare dalle incertezze connesse agli effetti della pandemia e al venir meno delle misure di sostegno all'economia, tali da incrementare ulteriormente il livello di judgement insito nelle valutazioni di bilancio. Ciò con particolare riguardo alle stime contabili, al going concern e alla relativa disclosure. Al tal fine i revisori devono innalzare il livello di scetticismo professionale per renderlo adeguato alle circostanze.

I revisori devono inoltre valutare gli elementi che possono dar luogo a rischi di errori significativi dovuti a frodi, pianificando laddove ritenuto necessario procedure di revisione aggiuntive. Gli effetti della crisi pandemica potrebbero infatti determinare una particolare pressione sul management in considerazione delle potenziali difficoltà nel raggiungimento dei target di bilancio pianificati; le limitazioni connesse alle misure restrittive e la transizione al remote working potrebbero inoltre mettere a rischio l'efficacia operativa dei sistemi di controllo interno delle società sottoposte a revisione.

Resta fermo che i revisori devono porre in essere adeguate interlocuzioni con i responsabili delle attività di governance e acquisire appropriati elementi probativi ed informazioni aggiornate sino alla data di emissione della relazione di revisione.

Gli aspetti che nel contesto sopra evidenziato sono stati maggiormente significativi nella revisione del bilancio devono essere riportati nella relazione di revisione (“aspetti chiave”). Nei casi in cui siano state incontrate rilevanti difficoltà nella conclusione delle procedure di revisione a causa di limitazioni nello svolgimento delle stesse, i revisori devono valutarne attentamente gli effetti ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio.

2. Dichiarazioni di carattere non finanziario 2020

Gli organi di amministrazione e di controllo e i revisori delle società che pubblicano dichiarazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 2016 devono, ciascuno per quanto di propria competenza, considerare le indicazioni fornite dall'ESMA, nel documento sulle priorità di vigilanza[12], relativamente:

- all'impatto della pandemia di COVID-19 sulle tematiche non finanziarie, evidenziando le azioni di mitigazione adottate;

- alle questioni sociali e attinenti al personale, con particolare attenzione ai profili riguardanti la salute, la sicurezza sul lavoro e il remote working, nonché alle politiche adottate in materia verso i propri dipendenti e collaboratori;

- al business model e alla creazione di valore, evidenziando le principali tendenze e i fattori che possono influire sul modello di business dell'emittente, il grado di resilienza di tale modello alle conseguenze di eventi eccezionali come il COVID-19 e le conseguenze sulla capacità dell'impresa di continuare a creare valore nel tempo;

- ai rischi relativi al cambiamento climatico, pur in un contesto complesso e difficile come quello venutosi a determinare a seguito del diffondersi del nuovo virus;

- alle interconnessioni esistenti tra informazioni finanziarie e non finanziarie, evidenziando come la situazione finanziaria e la performance dell'impresa siano stati impattati dagli eventi generati dal COVID-19.

3. Documenti o prospetti informativi

I responsabili della redazione dei prospetti di offerta pubblica/ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari nonché dei relativi supplementi devono riportare informazioni aggiornate in merito ai piani aziendali e agli impatti sulla dinamica gestionale prospettica derivanti dalla riacutizzazione/prosecuzione della pandemia, indicando – nell'ambito delle assunzioni sottostanti all'aggiornamento del piano – le ipotesi formulate circa la durata della pandemia e il venir meno delle misure di sostegno all'economia. L'analisi di sensitività del piano deve tenere in considerazione, laddove necessario, diversi possibili scenari al fine di riflettere adeguatamente la rischiosità connessa all'evoluzione della pandemia da COVID-19.

Nel caso in cui il prospetto non includa dati previsionali,devono essere fornite informazioni aggiornate in merito alle modifiche apportate alle strategie e agli obiettivi per effetto della pandemia da COVID-19.

I documenti di offerta pubblica di acquisto o scambio devono riportare elementi informativi atti a dar conto degli impatti conoscibili della pandemia da COVID-19 in corso sullo specifico business aziendale dell'offerente e del gruppo di appartenenza, sulle relative prospettive nonché sui programmi futuri elaborati in relazione all'offerta; anche il comunicato dell'emittente, in relazione alle informazioni previste dall'art. 39, comma 1, lett. e) e f) del Regolamento Emittenti,deve riportare elementi informativi relativi agli eventuali impatti derivanti dalla prosecuzione della pandemia da COVID-19 e del venir meno delle misure di sostegno all'economia.

4. Assemblee per delibere su aumenti di capitale

In vista delle assemblee convocate per deliberare sugli aumenti di capitale nell'ambito dei quali ci si avvalga delle misure temporanee di cui all'art. 44 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”)[13], gli emittenti devono fornire nelle relazioni illustrative redatte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF informativa con riferimento: a) ai quorum deliberativi semplificati previsti temporaneamente (sino al 30 giugno 2021) in deroga agli artt. 2368, comma 2, e 2369, commi 3 e 7, c.c. per alcune ipotesi di aumento di capitale[14]; b) all'ipotesi in cui l'emittente intenda avvalersi della facoltà di deliberare l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, come modificato dall'art. 44, comma 4, del Decreto Semplificazioni, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente[15], con le relative motivazioni.

5. Informativa price-sensitive

Qualora nel corso delle attività di pianificazione o redazione dell'informativa finanziaria consuntiva, la Società dovesse registrare significative difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi del piano industriale resi pubblici, tale circostanza deve formare oggetto di un tempestivo profit warning.

Si richiama infine l'utilità della consultazione delle Linee Guida Consob per la gestione delle informazioni privilegiate pubblicate nell'ottobre del 2017 ai fini dell'adempimento a detti obblighi di comunicazione.

IL PRESIDENTE
Paolo Savona


[1] Si fa rifermento agli emittenti quotati che hanno l'Italia come stato membro d'origine, agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”) e agli emittenti strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione.

[2] Si fa riferimento agli organi di controllo delle società con azioni quotate come definite dall'art. 119 del TUF anche in qualità di audit committee ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.

[3] Si fa riferimento agli emittenti strumenti finanziari soggetti agli obblighi di cui all'articolo 17, Paragrafo 1, del Regolamento UE n. 596/2014, vigilati dalla Consob.

[4] L'ESMA ha pubblicato in data 28 ottobre 2020 le priorità di vigilanza comuni europee 2020 (“European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports” c.d. ECEP – di seguito anche “Documento ESMA”) con le quali ha individuato le seguenti aree di attenzione con riferimento ai bilanci 2020: IAS 1 “Presentazione del bilancio”; IAS 36 “Riduzione di valore delle attività”; IFRS 9 “Strumenti finanziari” e IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative”; IFRS 16 “Leasing”. Nel comunicato stampa di accompagnamento alla suindicata comunicazione si rappresenta che: “ESMA and European national enforcers will monitor and supervise the application of the IFRS requirements as well as any other relevant provisions outlined in the Statement, with national authorities incorporating them into their reviews and taking corrective actions where appropriate”. Cfr. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1041_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2020.pdf. Si fa, in particolare, riferimento alla Sez. 1 del Documento.

[5] Al riguardo, l'ESMA ha pubblicato in data 17 aprile 2020 specifiche indicazioni sulle modalità di rappresentazione degli Indicatori Alternativi di Performance alla luce degli impatti della pandemia (cfr. ESMA32-51-370 Questions and answers – ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures), richiamate nel Documento ESMA del 28 ottobre 2020.

[6] Circolare di Banca d'Italia n. 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” del 2005.

[7] Lettera della BCE del 4 dicembre 2020 “Identification and measurement of credit risk in the context of the coronavirus (COVID 19) pandemic”. In particolare, con tale lettera la BCE evidenzia che, in relazione alla valutazione del rischio di credito, è fondamentale che gli enti significativi raggiungano il giusto equilibrio tra evitare un'eccessiva prociclicità e assicurarsi che i rischi cui sono (o saranno) esposti si riflettano adeguatamente nei processi interni di misurazione e gestione dei rischi, nei bilanci e nelle segnalazioni regolamentari, e che tale processo dovrebbe anche tenere conto della cessazione degli interventi di sostegno pubblico attualmente disponibili.

[8] Comunicazione del 15 dicembre 2020 della Banca d'Italia - Integrazioni alle disposizioni della Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia ed emendamenti agli IAS/IFRS. Assumono rilievo, al riguardo, le informazioni di dettaglio richieste dalla Banca d'Italia nelle tabelle di nota integrativa della Parte B (Informazioni sullo Stato Patrimoniale), della Parte C (Informazioni sul Conto Economico) e della Parte E (Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura) concernenti i finanziamenti oggetto di “moratorie” o altre misure di concessione in essere alla data di riferimento del bilancio, o che costituiscono nuova liquidità concessa con il supporto di garanzie pubbliche.

[9] Tale norma consente alle società per azioni e società a responsabilità limitata - “per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” – di sospendere temporaneamente alcune disposizioni in materia di riduzione del capitale per perdite (art. 2446, commi 2 e 3, e 2482-bis, commi 4, 5 e 6, c.c.), riduzione del capitale al di sotto del limite legale (art. 2447 e 2482-ter c.c.) e scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (di cui agli articoli 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c.). È prevista la possibilità di rinviare sino “al quinto esercizio successivo” l'obbligo di ripianare le perdite (artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, c.c.) e, in ipotesi di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, l'obbligo dell'assemblea di procedere all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale. Sino alla data di tale assemblea non opera inoltre la causa di scioglimento della società.

Si rammenta che la versione previgente dell'art. 6 del Decreto Liquidità faceva riferimento a un diverso periodo temporale: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data”.

[10] L'art. 6 del Decreto Liquidità in commento non sospende infatti l'applicazione del comma 1 dell'art. 2446 del codice civile a mente del quale “Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione”.

[11] L'art. 6, comma 3, del Decreto Liquidità prevede che l'assemblea debba essere comunque convocata senza indugio e che la stessa “in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale”, possa deliberare di rinviare tali decisioni sino al quinto esercizio successivo.

[12] Cfr. Sez. 2 del citato Documento ESMA “European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports” del 28 ottobre 2020.

[13] In particolare, sono consentite due misure temporanee, efficaci fino al 30 giugno 2021, volte a facilitare la ricapitalizzazione delle imprese nel difficile periodo congiunturale connesso alla pandemia da COVID-19:

- l'abbassamento dei quorum necessari per approvare le delibere concernenti gli aumenti di capitale con nuovi conferimenti e la delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale (per aumenti da deliberare fino al 30 giugno 2021), prevedendo che sia sufficiente il voto favorevole della maggioranza del capitale presente in assemblea (invece dei 2/3), a condizione che sia presente almeno la metà del capitale sociale;

- la possibilità, per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, di deliberare aumenti di capitale mediante nuovi conferimenti con esclusione del diritto di opzione (ex art. 2441, comma 4, secondo periodo c.c.), anche in mancanza di espressa previsione statutaria e nei limiti più ampi del 20% del capitale sociale preesistente (anziché del 10%).

[14] Cfr. art. 44, comma 1, D.L. Semplificazioni: “In deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la meta' del capitale sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranza più elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto: a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile; b) l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per aumenti di capitale da deliberare fino al 30 giugno 2021”.

[15] Cfr. art. 44, comma 3, D.L. Semplificazioni “Sino alla data del 30 giugno 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente”.

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