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Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari

Adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato con delibere n. 16736 del 18 dicembre 2008, n. 17581 del 3 dicembre 2010, n. 18210 del 9 maggio 2012, n. 19094 dell’8 gennaio 2015 e 19548 del 17 marzo 2016)1

All’interno dell’articolato, le modifiche apportate con delibere n. 19548 del 17 marzo 2016 sono evidenziate in grassetto.

INDICE

LIBRO I

-

FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI
Art. 1

-

Fonti normative
Art. 2

-

Definizioni
LIBRO II

-

AUTORIZZAZIONI DELLE SIM E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO EXTRACOMUNITARIE E PROCEDURE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN ITALIA DA PARTE DI IMPRESE COMUNITARIE
Parte I

-

Disposizioni preliminari
Art. 3

-

Definizioni
Parte II

-

Albo
Art. 4

-

Albo
Art. 5

-

Contenuto dell'albo
Art. 6

-

Pubblicità dell'albo
Parte III

-

Procedimento di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento
Art. 7

-

Domanda di autorizzazione
Art. 8

-

Documentazione da allegare alla domanda riguardante la società richiedente
Art. 9

-

Documentazione relativa ai requisiti dei detentori di una partecipazione nella società richiedente
Art. 10

-

Verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della società richiedente
Art. 11

-

Istruttoria della domanda
Art. 12

-

Estensione delle autorizzazioni
Art. 13

-

Rinuncia alle autorizzazioni
Art. 14

-

Sospensione dei termini dell'istruttoria
Art. 15

-

Decadenza dall'autorizzazione
Art. 16

-

Comunicazioni sull'esercizio dei servizi e delle attività di investimento
Parte IV

-

Procedimento di autorizzazione relativo alle imprese di investimento extracomunitarie
Art. 17

-

Domanda di autorizzazione
Art. 18

-

Documentazione da allegare alla domanda
Art. 19

-

Istruttoria della domanda
Art. 20

-

Lingua degli atti
Art. 21

-

Disposizioni applicabili
Parte V

-

Imprese di investimento comunitarie
Art. 22

-

Stabilimento di succursali
Art. 23

-

Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali
Art. 24

-

Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento
Parte VI

-

Disposizioni finali
Art. 25

-

Disposizioni finali
LIBRO III

-

PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI
Parte I

-

Disposizioni preliminari
Art. 26

-

Definizioni
Parte II

-

Trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi/attività di investimento e dei servizi accessori
Titolo I

-

Informazioni, comunicazioni pubblicitarie e promozionali, e contratti
Capo I

-

Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali
Art. 27

-

Requisiti generali delle informazioni
Art. 28

-

Condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti
Art. 29

-

Informazioni sull’intermediario e i suoi servizi
Art. 30

-

Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela
Art. 31

-

Informazioni sugli strumenti finanziari
Art. 32

-

Informazioni sui costi e sugli oneri
Art. 33

-

Informazioni su OICR aperti
Art. 34

-

Modalità e termini delle informazioni
Art. 35

-

Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti
Art. 36

-

Informazioni su supporto duraturo e mediante sito Internet
Capo II

-

Contratti
Art. 37

-

Contratti
Art. 38

-

Contratti relativi alla gestione di portafogli
Titolo II

-

Adeguatezza, appropriatezza e "mera esecuzione o ricezione di ordini"
Capo I

-

Adeguatezza
Art. 39

-

Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli
Art. 40

-

Valutazione dell’adeguatezza
Capo II

-

Appropriatezza .
Art. 41

-

Informazioni dai clienti nei servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli
Art. 42

-

Valutazione dell’appropriatezza
Capo III

-

Mera esecuzione o ricezione di ordini .
Art. 43

-

Condizioni
Art. 44

-

Strumenti finanziari non complessi
Titolo III

-

Best execution
Capo I

-

Esecuzione di ordini per conto dei clienti
Art. 45

-

Misure per l’esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente
Art. 46

-

Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini
Art. 47

-

Verifica ed aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione
Capo II

-

Ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli .
Art. 48

-

Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente
Titolo IV

-

Gestione degli ordini dei clienti
Art. 49

-

Principi generali
Art. 50

-

Aggregazione e assegnazione
Art. 51

-

Assegnazione a seguito di aggregazione di ordini di clienti con disposizioni per conto proprio
Titolo V

-

Incentivi
Art. 52

-

Incentivi
Titolo VI

-

Rendiconti e registrazioni
Art. 53

-

Rendiconti nei servizi diversi dalla gestione di portafogli
Art. 54

-

Rendiconti nel servizio di gestione di portafogli
Art. 55

-

Obblighi di rendiconto aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli o le operazioni con passività potenziali
Art. 56

-

Rendiconti degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela
Art. 57

-

Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici
Titolo VII

-

Rapporti con controparti qualificate
Art. 58

-

Rapporti con controparti qualificate
Titolo VIII

-

Rapporti tra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti
Art. 59

-

Rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti
Parte III

-

Agenti di cambio
Art. 60

-

Agenti di cambio
Art. 61

-

Controllo contabile
Art. 62

-

Conferimento e revoca dell'incarico
Art. 63

-

Comunicazioni alle Autorità di controllo
LIBRO IV

-

PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR .
Parte I

-

Disposizioni preliminari
Art. 64

-

Definizioni
Parte II

-

Trasparenza e correttezza nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio
Titolo I

-

Prestazione del servizio
Art. 65

-

Regole generali di comportamento
Art. 66

-

Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio
Art. 67

-

Particolari disposizioni riguardanti i fondi di tipo chiuso (abrogato)
Titolo II Best execution
Capo I

-

Esecuzione di ordini per conto di OICR
Art. 68

-

Misure per l’esecuzione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR
Art. 69

-

Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione
Capo II

-

Trasmissione di ordini per conto di OICR
Art. 70

-

Misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR
Titolo III

-

Gestione degli ordini di OICR
Art. 71

-

Principi generali
Art. 72

-

Aggregazione e assegnazione
Titolo IV

-

Incentivi
Art. 73

-

Incentivi riguardanti gli OICR
Titolo V

-

Rendicontazioni e registrazioni
Art. 74

-

Informazioni sulle operazioni eseguite
Art. 75

-

Rendicontazioni periodiche (abrogato)
Art. 76

-

Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici
Art. 76-bis

-

Commercializzazione di OICR propri
Art. 76-ter

-

Società di gestione UE e GEFIA UE con succursale in Italia
Parte III

-

Trasparenza e correttezza nella commercializzazione di OICR di terzi
Art. 77

-

Commercializzazione di OICR di terzi
LIBRO V

-

OFFERTA FUORI SEDE / PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA
Parte I

-

Offerta fuori sede
Art. 78

-

Offerta fuori sede
Parte II

-

Promozione e collocamento a distanza .
Art. 79

-

Soggetti
Art. 80

-

Limiti all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza
Art. 81

-

Svolgimento
Parte III

-

Commercializzazione di servizi d’investimento altrui .
Art. 82

-

Offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui
 
LIBRO VI

-

DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE E DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE
Art. 83

-

Definizioni
Art. 84

-

Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche
Art. 85

-

Soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa
Art. 86

-

Modalità dell’informativa
Art. 87

-

Imprese di assicurazione
Art. 88

-

Distribuzione di prodotti bancari e assicurativi e servizi di investimento
LIBRO VII

-

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA ETICA O SOCIALMENTE RESPONSABILE
Art. 89

-

Obblighi informative
Art. 90

-

Obblighi di rendicontazione
LIBRO VIII

-

ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL’OFFERTA FUORI SEDE
Parte I

-

Disposizioni preliminari .
Art. 91

-

Definizioni
Parte II

-

Organismo
Art. 92

-

Tenuta dell’albo
Art. 93

-

Vigilanza della Consob
Art. 94

-

Informazioni tra la Consob e l’Organismo
Art. 95

-

Trattazione dei reclami contro i provvedimenti dell’Organismo
Art. 96

-

Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e dei soggetti abilitati
Parte III

-

Disciplina dell’albo
Art. 97

-

Albo unico dei consulenti finanziari
Art. 98

-

Sezioni territoriali
Art. 99

-

Requisiti per l’iscrizione
Art. 100

-

Prova valutativa
Art. 101

-

Iscrizione all’albo
Art. 102

-

Cancellazione dall’albo
Art. 103

-

Obblighi dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede nei confronti dell’Organismo
Art. 103-bis

-

Obblighi dei soggetti abilitati nei confronti dell’Organismo
Parte IV

-

Attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
Art. 104

-

Ambito di attività
Art. 105

-

Modalità di aggiornamento professionale
Art. 106

-

Incompatibilità
Art. 107

-

Regole generali di comportamento
Art. 108

-

Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti
Art. 109

-

Conservazione della documentazione
Parte V

-

Provvedimenti sanzionatori e cautelari
Art. 110

-

Sanzioni
Art. 111

-

Provvedimenti cautelari
Parte VI

-

Disposizioni finali e transitorie
Art. 112

-

Disposizioni finali e transitorie
LIBRO IX

-

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE .
Art. 113

-

Entrata in vigore e disposizioni transitorie
ALLEGATO N. 1

-

Schema di programma concernente l'attività iniziale
ALLEGATO N. 2

Sezione I

-

Documentazione relativa ai requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali e dei responsabili delle succursali

Sezione II

-

Documentazione relativa ai requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale
ALLEGATO N. 3

-

Clienti professionali privati
ALLEGATO N. 4

-

Comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti

LIBRO I
FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, commi 2, 2-quater e 2-quinquies, 19, comma 3, 23, comma 1, 25-bis, comma 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5, 31, comma 6, 32, comma 2, 33, comma 2, lettera e-bis), 117-ter e 201, comma 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) «gruppo»: l'insieme dei soggetti determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Testo Unico;

c) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 5, del Testo Unico, e di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso Testo Unico;

d) «servizi accessori»: i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del Testo Unico, nonché i servizi di cui alla sezione B della tabella allegata allo stesso Testo Unico;

e) «sede di esecuzione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), un internalizzatore sistematico, un market maker o altro negoziatore per conto proprio, nonché una sede equivalente di un paese extracomunitario;

f) «supporto duraturo»: qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni;

g) «sede» o «dipendenza»: una sede, diversa dalla sede legale dell'intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi o attività di investimento.

LIBRO II
AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE

PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 3
(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) «albo»: l'albo di cui all'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;

b) «sezione speciale»: la sezione dell'albo prevista dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

c) «sezione imprese extracomunitarie»: la sezione dell'albo nella quale sono iscritte le imprese di investimento extracomunitarie autorizzate ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, del Testo Unico operanti con o senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;

d) «elenco»: l'elenco delle imprese d'investimento comunitarie allegato all'albo istituito dall'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;

e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di investimento e che fornisce servizi e/o attività di investimento e servizi accessori dell'impresa stessa;

f) «Stato comunitario»: lo Stato appartenente all'Unione Europea;

g) «Stato extracomunitario»: lo Stato non appartenente all'Unione Europea;

h) «Stato membro d'origine»: lo Stato comunitario come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, n. 20 della Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004;

i) «Stato d'origine»: lo Stato extracomunitario in cui l'impresa di investimento ha la propria sede legale;

l) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività come definiti dall'articolo 1, comma 5, del Testo Unico;

m) «servizi accessori»: i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 6, del Testo Unico;

n) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: i servizi e le attività come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera s), del Testo Unico;

o) «partecipazione qualificata»: quella determinata in via generale dalla Banca d'Italia ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del Testo Unico;

p) «partecipazione rilevante»: quella determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del Testo Unico.

PARTE II
ALBO

Art. 4
(Albo)

1. Nell'albo di cui all'articolo 20 del Testo Unico sono iscritte:

a) le SIM;

b) nella sezione imprese extracomunitarie, le imprese di investimento extracomunitarie;

c) nella sezione speciale, le società di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. All'albo è allegato un elenco in cui sono iscritte le imprese di investimento comunitarie.

Art. 5
(Contenuto dell'albo)

1. Nell'albo, per ogni SIM iscritta sono indicati:

a) il numero d' ordine di iscrizione;

b) la denominazione sociale;

c) la sede legale;

d) la direzione generale;

e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento, con l'indicazione dei servizi e delle attività di investimento autorizzati e le relative limitazioni operative, ove esistenti;

f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53 e 56 del Testo Unico;

g) i paesi nei quali la SIM opera con o senza stabilimento di succursale, con specificazione dei servizi e delle attività di investimento interessati.

2. Nella sezione imprese extracomunitarie, per ciascuna impresa di investimento extracomunitaria iscritta sono indicati:

a) il numero d' ordine di iscrizione;

b) la denominazione sociale;

c) la sede legale;

d) la direzione generale;

e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori, di cui all'articolo 28 del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e attività autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;

f) le eventuali succursali nel territorio della Repubblica;

g) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53 e 56 del Testo Unico.

3. Nella sezione speciale, per ciascuna società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 iscritta sono indicati:

a) il numero d' ordine di iscrizione;

b) la denominazione sociale;

c) la sede legale;

d) la direzione generale;

e) gli estremi del provvedimento di autorizzazione;

f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53 e 56 del Testo Unico.

4. Nell'elenco allegato, per ciascuna impresa di investimento comunitaria iscritta sono indicati:

a) il numero d' ordine di iscrizione;

b) la denominazione sociale;

c) la sede legale;

d) la direzione generale;

e) i servizi e le attività ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;

f) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica dei servizi non ammessi al mutuo riconoscimento, di cui all'articolo 27, comma 4, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e delle attività autorizzati;

g) l'eventuale succursale nel territorio della Repubblica, individuata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, n. 26, della Direttiva 2004/39/CE.

Art. 6
(Pubblicità dell'albo)

1. L’albo è pubblicato nella parte “Albi ed Elenchi” del Bollettino, istituito in formato elettronico in apposita sezione del sito internet della Consob.

PARTE III
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

Art. 7
(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, sottoscritta dal legale rappresentante della società e in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob.

2. La domanda indica:

a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici e di telefax;

b) i servizi e le attività di investimento per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione;

c) l'elenco dei documenti allegati.

3. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad oggetto, anche congiuntamente, i servizi o le attività di:

a) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

b) gestione di portafogli;

c) ricezione e trasmissione di ordini;

d) consulenza in materia di investimenti,

la società precisa altresì se essa richiede l'autorizzazione allo svolgimento di tali servizi e attività senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa.

4. La Consob, entro 10giorni dal ricevimento, verifica la completezza della domanda e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.

5. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.

Art. 8
(Documentazione da allegare alla domanda riguardante la società richiedente)

1. La domanda di autorizzazione è corredata dei seguenti documenti riguardanti la società richiedente:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto munita della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda ovvero apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) certificato attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese rilasciato in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda ovvero apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) dichiarazione dell’incaricato del controllo contabile sulla società attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda;

d) per le società già operative, una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, riferita a una data non anteriore a 60 giorni dalla presentazione della domanda. Alla situazione patrimoniale è allegata una relazione dell’incaricato del controllo contabile sulla società;

e) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo con l’indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, nonché dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

f) copia del verbale della riunione dell’organo di amministrazione ovvero, in caso di amministratore unico, dell’organo di controllo della società, relativo all’accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui al successivo art. 10;

g) elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

h) documentazione relativa all’accertamento dei requisiti dei partecipanti al capitale di cui al successivo art. 9;

i) programma concernente l'attività iniziale, ivi compresa l’illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, redatto secondo lo schema di cui all’Allegato n. 1;

l) relazione sulla struttura organizzativa della società, redatta secondo le disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico. La relazione illustra altresì l’eventuale affidamento a terzi di funzioni operative;

m) documentazione attestante l'adesione della società a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell’articolo 59 del Testo Unico.

2. Nei casi in cui la documentazione specificata al comma 1 sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal produrla. La domanda indica tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima.

Art. 9
(Documentazione relativa ai requisiti dei detentori di una partecipazione nella società richiedente)

1. La domanda di autorizzazione è corredata della documentazione prevista dalle disposizioni della Banca d'Italia ai fini della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono acquisire una partecipazione qualificata in una SIM e del gruppo della SIM ad assicurare una gestione sana e prudente della società e a non ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza.

2. Nel caso in cui il soggetto detentore di una partecipazione rilevante sia una persona fisica è presentata la seguente ulteriore documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui all’art. 14 del Testo Unico:

a) dichiarazione nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui è detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione è allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;

b) la documentazione prevista nell'Allegato n. 2.

3. Nel caso in cui il soggetto detentore di una partecipazione rilevante non sia una persona fisica, i requisiti di onorabilità di cui all’art. 14 del Testo Unico sono posseduti da tutti i componenti dell’organo di amministrazione e dal direttore generale, ovvero da chi svolge funzioni equivalenti. L’organo di amministrazione o, in caso di amministratore unico, l’organo di controllo di tale soggetto verifica la sussistenza dei requisiti.

4. Nel caso di cui al comma 3, viene presentata la seguente ulteriore documentazione:

a) dichiarazione nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui viene detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione è allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;

b) copia autentica del verbale della riunione dell’organo di amministrazione o, in caso di amministratore unico, dell’organo di controllo, del soggetto detentore la partecipazione rilevante, nel corso della quale sono stati verificati i requisiti di onorabilità. La relativa delibera dà atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La verifica va condotta distintamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione, che risulta dal verbale dell’organo competente.

Al verbale viene unita, in originale, tutta la documentazione presa a base delle valutazioni effettuate.

Nell’Allegato n. 2, Sezione II, è indicata la documentazione minima che la società acquisisce in sede di verifica e sono richiamati i requisiti formali di tale documentazione.

Non sono tenuti a presentare la documentazione di cui al presente comma i Ministeri nazionali.

5. Non sono tenuti a comprovare la sussistenza dei requisiti di onorabilità coloro che, al momento della presentazione della domanda, rivestono funzioni di amministrazione e direzione in:

a) banche, istituti di moneta elettronica, SIM, SICAV, SGR, SICAF, italiani, società di gestione di mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Testo Unico, società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'articolo 80 del Testo Unico, intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, imprese di assicurazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2092 ;

b) banche, istituti di moneta elettronica e imprese di investimento comunitarie, nonché società di gestione UE e GEFIA UE 3;

c) banche ed imprese di investimento extracomunitarie comunque autorizzate a prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica;

d) enti pubblici anche economici.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 10
(Verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della società richiedente)

1. La responsabilità della verifica, ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico, del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci supplenti, è rimessa all’organo di amministrazione o, in caso di amministratore unico, all’organo di controllo della società. Il verbale relativo alla delibera con la quale si è proceduto alla verifica dei requisiti dà atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La verifica va condotta distintamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione che risulta dal verbale dell’organo competente. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di cinque anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata.

2. Dai verbali di cui al comma 1 risultano le specifiche attività svolte da ciascun soggetto e la relativa durata valutate ai fini dell’accertamento dei requisiti di professionalità.

3. Dai verbali di cui al comma 1 risulta, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti di onorabilità. Nel verbale va fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti di esponenti per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.

4. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati presentano all’organo amministrativo la documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Nell'Allegato n. 2, Sezione I, è riportata la documentazione minima da acquisire in sede di verifica e sono richiamati i requisiti formali di tale documentazione. Resta ferma la facoltà della Consob di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

5. Gli esponenti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica o nei cui confronti sia stata avviata l’azione penale per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità comunicano tempestivamente tali circostanze all’organo amministrativo.

Art. 11
(Istruttoria della domanda)

1. La Consob, ricevuta la domanda, accerta la ricorrenza delle condizioni indicate agli articoli 19, comma 1 e 59, comma 1, del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della società e assicurata la capacità dell’impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento. Nei casi di cui all'articolo 60, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2004/39/CE, la deliberazione è preceduta dalla consultazione preventiva delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione rilevante nella società, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate immediatamente a conoscenza della Consob. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, la società provvede a presentare la relativa documentazione.

3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) alla società richiedente;

b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci della società richiedente;

c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

4. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

Art. 12
(Estensione delle autorizzazioni)

1. Le SIM che intendono essere autorizzate allo svolgimento di ulteriori servizi o attività di investimento inoltrano domanda alla Consob ai sensi dell'articolo 7. Analoga domanda è presentata da parte delle SIM, già autorizzate allo svolgimento dei servizi e attività di:

a) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

b) gestione di portafogli;

c) ricezione e trasmissione di ordini;

d) consulenza in materia di investimenti,

senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa, qualora le SIM stesse intendano svolgere le medesime attività con detenzione, anche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela ovvero con assunzione di rischi da parte della società stessa.

2. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) programma concernente l'attività iniziale, ivi compresa l’illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, redatto secondo lo schema di cui all’Allegato n. 1;

b) relazione concernente le conseguenti modifiche della struttura organizzativa della società, redatta secondo le disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico. La relazione illustra altresì l’eventuale affidamento a terzi di funzioni operative;

c) dichiarazione del soggetto incaricato del controllo contabile sulla società attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui gli ulteriori servizi o attività di investimento di cui al comma 1 comportino la modifica dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla Banca d’Italia;

d) nel caso in cui sia stato necessario procedere alla modifica dell'atto costitutivo e relativo statuto, copia autentica del verbale di assemblea e documentazione attestante la relativa iscrizione nel registro delle imprese.

3. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della società e assicurata la capacità dell’impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento.

4. Si applicano l'articolo 7, commi 4 e 5 e l'articolo 11, commi 3 e 4.

Art. 13
(Rinuncia alle autorizzazioni)

1. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi o attività di investimento, presentano apposita istanza di revoca alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.

2. Si applica l'articolo 11, commi 3 e 4.

Art. 14
(Sospensione dei termini dell'istruttoria)

1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui agli articoli 11, 12 e 13, sono sospesi:

a) nell'ipotesi in cui la società istante si sia avvalsa nella predisposizione della documentazione da allegare all'istanza di dichiarazioni sostitutive di cui all’allegato n. 2, quando risulti necessario controllarne la veridicità, fino alla data di ricezione, da parte della Consob, della documentazione dal soggetto o dall'amministrazione competente;

b) nelle ipotesi di cui all'articolo 60, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2004/39/CE, per il tempo necessario all'esperimento della consultazione preventiva ivi prevista;

c) nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute, fino alla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione;

d) nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 3, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;

e) nelle ipotesi di cui agli articoli 12 e 13, ove siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell’istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione dell'istruttoria.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera d), l’istanza di autorizzazione si considera revocata ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine di quattro mesi dalla ricezione della richiesta di elementi informativi inoltrata da parte della Consob.

Art. 15
(Decadenza dall'autorizzazione)

1. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio o attività di investimento autorizzato entro il termine di dodici mesi dalla data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima.

2. Le SIM che abbiano interrotto lo svolgimento di un servizio o di un’attività di investimento autorizzato lo riprendono entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 non decorrono o sono interrotti nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi i termini decorrono per intero dal momento del completamento degli accertamenti.

4. La decadenza è pronunciata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

5. La Consob può differire la pronuncia di decadenza qualora la SIM abbia omesso la comunicazione di interruzione dell'esercizio di servizi o di attività di investimento autorizzati prevista dall'articolo 16 e ciò sia necessario per la tutela degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, del Testo Unico.

Art. 16
(Comunicazioni sull'esercizio dei servizi e delle attività di investimento)

1. Le SIM comunicano immediatamente alla Consob ed alla Banca d'Italia le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'esercizio di ogni servizio o attività di investimento autorizzato.

PARTE IV
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO EXTRACOMUNITARIE

Art. 17
(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob. I termini dell'istruttoria sono sospesi finché le intese, previste dall’articolo 28, comma 1, lettera d) del Testo Unico, non siano state integrate al fine di consentire la vigilanza sulla stabilità patrimoniale e sul contenimento del rischio, nonché sul permanere delle condizioni che devono sussistere al momento dell'autorizzazione.

2. La domanda indica:

a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici e di telefax;

b) i servizi e le attività d'investimento e i servizi accessori per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione, con la specificazione di quelli che l'impresa intende svolgere mediante stabilimento di succursali;

c) l'elenco dei documenti allegati;

3. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad oggetto, anche congiuntamente, i servizi e attività di:

a) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

b) gestione di portafogli;

c) ricezione e trasmissione di ordini;

d) consulenza in materia di investimenti;

la domanda stessa precisa altresì se la società richiede l'autorizzazione allo svolgimento di tali servizi e attività senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa.

4. Si applica l'articolo 7, commi 4 e 5.

Art. 18
(Documentazione da allegare alla domanda)

1. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione riguardante l'impresa richiedente:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale certificato vigente dalla competente autorità dello Stato d'origine in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;

b) dichiarazione da parte dell’incaricato del controllo contabile sulla società o dell'organo, comunque denominato, titolare di funzioni equivalenti, attestante l'entità del capitale sociale versato e l'inesistenza a carico dell'impresa di procedure concorsuali o altre equivalenti;

c) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo con l’indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

d) indicazione del soggetto che esercita il controllo dell'impresa, secondo la nozione di controllo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

e) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti e principali rami di attività;

f) situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di inoltro della domanda;

g) programma concernente l'attività iniziale che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica contenente, in ogni caso, la descrizione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate, ivi compresa l’illustrazione delle modalità di ricerca della clientela, redatto secondo lo schema di cui all’Allegato n. 1;

h) copia autentica dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica, rilasciata dall'autorità competente dello Stato d'origine.

2. In caso di stabilimento di succursali, ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la domanda è altresì corredata della seguente documentazione:

a) descrizione della struttura organizzativa delle succursali redatta, ove compatibile, secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare, contenente, in ogni caso, la descrizione dell’eventuale affidamento a terzi di funzioni operative;

b) documenti riguardanti i responsabili delle succursali:

verbale della riunione dell’organo di amministrazione o, in caso di amministratore unico, dell’organo di controllo, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e di onorabilità dei responsabili delle succursali, nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui all’articolo 13 del Testo Unico. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'Allegato n. 2 presa a base delle valutazioni effettuate. Nell’Allegato n. 2 sono richiamati i requisiti formali di tale documentazione;

c) dichiarazione dell'avvenuto versamento del fondo di dotazione della prima succursale di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera d), del Testo Unico.

3. Si applica l'articolo 8, comma 2.

Art. 19
(Istruttoria della domanda)

1. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all'articolo 28 del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente ed all'autorità dello Stato d'origine.

2. Qualsiasi modificazione concernente i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, i soci esercenti il controllo dell'impresa di investimento, i responsabili della succursale dell'impresa stessa, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate immediatamente a conoscenza della Consob. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, l'impresa provvede a presentare la relativa documentazione.

3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) all'impresa richiedente;

b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo ed ai soci dell'impresa richiedente;

c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

4. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

Art. 20
(Lingua degli atti)

1. La domanda di autorizzazione di cui all’articolo 17 e le dichiarazioni e le notizie da fornire ai sensi degli articoli 18 e 19 devono essere prodotte in lingua italiana o nella lingua di uso corrente nel settore finanziario; fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua diversa devono essere accompagnati da apposita traduzione in lingua italiana.

Art. 21
(Disposizioni applicabili)

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16.

PARTE V
IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE

Art. 22
(Stabilimento di succursali)

1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali in Italia. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

2. La succursale può iniziare l'attività dal momento in cui riceve apposita comunicazione della Consob ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1.

3. La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 è preceduta da apposita comunicazione alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Art. 23
(Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali)

1. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare in Italia i servizi ammessi al mutuo riconoscimento senza stabilirvi succursali a condizione che la Consob sia stata informata dall'autorità dello Stato membro d'origine.

2. La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 è preceduta da apposita comunicazione alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Art. 24
(Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento)

1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dei servizi previsti ai sensi dell’art. 18, comma 5 del Testo Unico non ammessi al mutuo riconoscimento, da parte di imprese di investimento comunitarie.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

a) effettivo svolgimento nello Stato membro d'origine, in base alle disposizioni ivi vigenti, dei servizi che l'impresa di investimento intende svolgere nel territorio della Repubblica;

b) presentazione di un programma di attività nel quale siano, in particolare, indicati i servizi che l'impresa di investimento intende prestare, ivi compresa l’illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare nonché, in ogni caso, se i servizi stessi saranno prestati attraverso una succursale;

c) adozione di un assetto organizzativo e patrimoniale compatibile con il servizio da autorizzare.

3. La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa di investimento e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, nonché l'articolo 20.

4. La domanda indica:

a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale ed i relativi numeri telefonici e di telefax;

b) i servizi che l'impresa intende prestare;

c) l'elenco dei documenti allegati.

5. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:

a) attestazione, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, che l'impresa di investimento ivi svolge effettivamente e regolarmente i servizi per i quali è richiesta l'autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti in tale Stato;

b) programma di attività di cui al comma 2, lettera b), contenente, in ogni caso, la descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi e di ricerca della clientela, redatto secondo lo schema di cui all’Allegato n. 1;

c) relazione illustrativa dell’assetto organizzativo e patrimoniale adottato per lo svolgimento del servizio da autorizzare.

6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente ed all'autorità dello Stato membro d'origine.

7. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

8. La Consob e la Banca d'Italia comunicano all'impresa di investimento le condizioni, ivi comprese le norme di comportamento, secondo le quali, per motivi di interesse generale i servizi devono essere esercitati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, commi 2 e 3, 12, 13, 14, 15, 16 e 20.

PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente Libro si applicano anche alle istruttorie in corso alla data della sua entrata in vigore.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la Consob può chiedere la documentazione integrativa necessaria per l'istruttoria ed i termini per il compimento della stessa sono sospesi fino alla data di ricevimento da parte della Consob della documentazione completa.

LIBRO III
PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 26
(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) «agenti di cambio»: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del Testo Unico;

b) «intermediari autorizzati» o «intermediari»: le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi e di attività di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, le società di gestione del risparmio autorizzate anche alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le società di gestione UE che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti, i GEFIA UE con succursale in Italia, che prestano il servizio di gestione di portafogli, il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, le imprese di investimento e le banche comunitarie con succursale in Italia, nonché le imprese di investimento e le banche extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi e di attività di investimento in Italia 4;

c) «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori;

d) «cliente professionale»: il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato n. 3 al presente regolamento e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico;

e) «cliente al dettaglio»: il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata;

f) «ordine con limite di prezzo»: ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o ad un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato.

PARTE II
TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

TITOLO I
INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI, E CONTRATTI

Capo I
Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali

Art. 27
(Requisiti generali delle informazioni)

1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.

2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono:

a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;

b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;

c) alle sedi di esecuzione, e

d) ai costi e oneri connessi.

Art. 28
(Condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti)

1. Ai fini di cui all’articolo 27, comma 1, gli intermediari assicurano che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, rivolte a clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio, o probabilmente dagli stessi ricevute, soddisfino le condizioni di cui al presente articolo.

2. Le informazioni:

a) includono la denominazione dell’intermediario;

b) non sottolineano gli eventuali vantaggi potenziali di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario senza fornire anche un’indicazione corretta ed evidente di eventuali rischi rilevanti;

c) hanno un contenuto e sono presentate in modo che siano con ogni probabilità comprensibili per l’investitore medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;

d) non celano, minimizzano od occultano elementi o avvertenze importanti.

3. Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari o soggetti che prestano servizi di investimento o accessori, esse soddisfano le seguenti condizioni:

a) il raffronto è presentato in modo corretto ed equilibrato;

b) le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate;

c) i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto vengono indicati.

4. Quando le informazioni contengono un’indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, esse soddisfano le condizioni seguenti:

a) tale indicazione non costituisce l’elemento predominante della comunicazione;

b) le informazioni forniscono dati appropriati sui risultati riguardanti:

b1) i cinque anni immediatamente precedenti, ovvero

b2) l’intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l’indice finanziario è stato creato o il servizio di investimento è stato fornito se inferiore a cinque anni, oppure

b3) un periodo più lungo eventualmente deciso dall’intermediario.

In ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;

c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono chiaramente indicati;

d) le informazioni contengono l’avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri;

e) quando tale indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato comunitario nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni indicano chiaramente tale valuta e avvertono che il rendimento può aumentare o diminuire a causa di oscillazioni del cambio;

f) quando l’indicazione è basata sui risultati lordi, viene comunicato l’importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri.

5. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a elaborazioni basate su dati storici, esse devono riguardare uno strumento finanziario o un indice finanziario e soddisfano le condizioni seguenti:

a) le elaborazioni basate su dati storici sono basate su dati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari che siano identici o soggiacenti allo strumento finanziario in questione;

b) per quanto riguarda i dati storici reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), e) e f);

c) le informazioni contengono l’avviso in forma evidente che i dati si riferiscono a elaborazioni basate su dati storici e che i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Quando le informazioni contengono stime sui risultati futuri, esse soddisfano le condizioni seguenti:

a) non si basano né contengono riferimenti a proiezioni di risultati passati;

b) si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;

c) quando l’informazione è basata sui risultati lordi, viene comunicato l’importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri;

d) evidenziano che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

7. Quando le informazioni fanno riferimento ad uno specifico trattamento fiscale esse indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.

8. Le informazioni non possono indicare o suggerire che l’autorità competente avalla o approva i prodotti o i servizi oggetto dell’informazione.

Art. 29
(Informazioni sull’intermediario e i suoi servizi)

1. Gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio le seguenti informazioni generali, ove siano pertinenti:

a) il nome e l’indirizzo dell’intermediario e i relativi recapiti;

b) le lingue nelle quali il cliente può comunicare con l’intermediario e ricevere da questo documenti e altre informazioni;

c) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra l’intermediario e il cliente, anche, se pertinente, per l’invio e la ricezione di ordini;

d) una dichiarazione che l’intermediario è autorizzato e il nome e il recapito dell’autorità competente che l’ha autorizzato;

e) quando l’intermediario opera tramite un agente collegato in conformità dell’articolo 23 della direttiva n. 2004/39/CE, una dichiarazione in tal senso in cui viene specificato lo Stato membro in cui tale agente è registrato;

f) la natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire all’investitore a rendiconto dell’attività svolta, di cui agli articoli da 53 a 56;

g) se l’intermediario detiene strumenti finanziari o somme di denaro di clienti, una descrizione sintetica delle misure adottate per assicurare la loro tutela;

h) il sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi pertinente, con una descrizione sintetica delle modalità di copertura dello stesso;

i) una descrizione, anche in forma sintetica, della politica seguita dall’intermediario in materia di conflitti di interesse;

l) ogniqualvolta il cliente lo richieda, maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse su un supporto duraturo o tramite il sito Internet dell’intermediario purché le condizioni di cui all’articolo 36, comma 2, siano soddisfatte.

2. Quando prestano il servizio di gestione di portafogli, gli intermediari adottano un metodo appropriato di valutazione e comparazione dei risultati della gestione, anche mediante indicazione di un parametro di riferimento significativo, che sia coerente con gli obiettivi di investimento del cliente e con i tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del cliente, in modo da consentire al cliente la valutazione del servizio prestato.

3. Quando gli intermediari propongono di fornire il servizio di gestione di portafogli ad un cliente al dettaglio o ad un potenziale cliente al dettaglio, forniscono, in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, le informazioni seguenti, ove pertinenti:

a) informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente;

b) i dettagli di eventuali deleghe della gestione con specificazione dell’ampiezza della delega;

c) la descrizione del parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;

d) i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;

e) gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità.

Art. 30
(Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela)

1. Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti a clienti al dettaglio forniscono a tali clienti le informazioni di cui ai commi seguenti, ove pertinenti, anche ai sensi del regolamento della Banca d’Italia adottato in conformità all’articolo 6, comma 1, del Testo Unico.

2. Gli intermediari informano il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio della eventuale possibilità che gli strumenti finanziari o le somme di denaro di tale cliente siano detenuti da un terzo per conto dell’intermediario, nonché della responsabilità che essi si assumono, conformemente al diritto nazionale applicabile, per qualsiasi atto od omissione del terzo medesimo e delle conseguenze che l’eventuale insolvenza di quest’ultimo determinerebbe per il cliente.

3. Quando gli strumenti finanziari del cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possono essere detenuti in un “conto omnibus” da un terzo, gli intermediari informano il cliente di questo fatto e gli forniscono un avviso evidente circa i rischi che ne derivano.

4. Quando i conti che contengono strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti al cliente o potenziale cliente possono o potranno essere soggetti ad un ordinamento giuridico extracomunitario, gli intermediari forniscono informativa di tale circostanza ed indicano in che misura i diritti del cliente o potenziale cliente relativi a tali strumenti finanziari o somme di denaro possano esserne influenzati.

5. Gli intermediari informano il cliente circa l’esistenza e i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l’intermediario medesimo, o il subdepositario, vanta o può vantare sugli strumenti finanziari o sulle somme di denaro del cliente, o di eventuali diritti di compensazione esistenti in relazione ad essi.

6. Gli intermediari prima di utilizzare, per proprio conto o per conto di un altro cliente, strumenti finanziari detenuti per conto di un cliente al dettaglio, forniscono allo stesso in tempo utile, su un supporto duraturo, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l’utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per l’intermediario, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano.

Art. 31
(Informazioni sugli strumenti finanziari)

1. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.

2. La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:

a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell’effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell’investimento;

b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi;

c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;

d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti.

3. Se l’intermediario fornisce ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario che è oggetto di un’offerta al pubblico in corso ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente agli articoli 94 e seguenti del Testo Unico, l’intermediario medesimo comunica al cliente o potenziale cliente le modalità per ottenere il prospetto.

4. Quando è probabile che i rischi connessi con uno strumento finanziario o con un’operazione finanziaria che combinano tra loro due o più strumenti o servizi finanziari diversi siano superiori ai rischi connessi alle singole componenti, l’intermediario fornisce una descrizione adeguata delle singole componenti e del modo in cui la loro interazione accresce i rischi.

5. Nel caso di strumenti finanziari che incorporano una garanzia di un terzo, le informazioni relative a tale garanzia includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possa compiere una valutazione corretta della garanzia.

Art. 32
(Informazioni sui costi e sugli oneri)

1. Gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio e potenziali clienti al dettaglio informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi, comprendenti, ove pertinenti, i seguenti elementi:

a) il corrispettivo totale che il cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario o al servizio di investimento o accessorio, comprese tutte le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse, e tutte le imposte che verranno pagate tramite l’intermediario o, se non può essere indicato un corrispettivo esatto, la base per il calcolo dello stesso cosicché il cliente possa verificarlo;

b) quando una parte qualsiasi del corrispettivo totale di cui alla lettera a) deve essere pagata o è espressa in valuta estera, l’indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili;

c) l’indicazione della possibilità che emergano altri costi per il cliente, comprese eventuali imposte, in relazione alle operazioni connesse allo strumento finanziario o al servizio di investimento, che non sono pagati tramite l’intermediario o imposti da esso;

d) le modalità per il pagamento.

Ai fini della lettera a), le commissioni applicate dall’intermediario vengono in ogni caso indicate separatamente.

Art. 33
(Informazioni su OICR aperti)

1. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori relativo all’offerta di quote o azioni di OICR aperti redatto in conformità alle pertinenti disposizioni comunitarie è idoneo ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall’articolo 31, nonché dall’articolo 32 limitatamente ai costi ed agli oneri propri dell’OICR, incluse le commissioni di entrata e uscita 5.

Art. 34
(Modalità e termini delle informazioni)

1. Ai fini di cui all’articolo 27, comma 2, gli intermediari si attengono alle disposizioni del presente articolo.

2. Gli intermediari forniscono al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, in tempo utile prima che sia vincolato da qualsiasi contratto per la prestazione di servizi di investimento o accessori, le informazioni concernenti i termini del contratto.

3. Gli intermediari forniscono le informazioni di cui agli articoli da 29 a 32 ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori.

4. Gli intermediari forniscono ai clienti professionali le informazioni di cui all’articolo 30, commi 4 e 5, in tempo utile prima della prestazione del servizio interessato.

5. Le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 vengono fornite su un supporto duraturo o tramite il sito Internet dell’intermediario, purché le condizioni di cui all’articolo 36, comma 2, siano soddisfatte.

6. Gli intermediari notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite ai sensi degli articoli da 29 a 32. La notifica viene fatta su supporto duraturo, se le informazioni alle quali si riferisce erano state fornite su supporto duraturo.

7. Gli intermediari assicurano che le informazioni contenute nelle comunicazioni pubblicitarie e promozionali siano conformi a quelle che l’impresa fornisce ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e accessori.

8. Quando una comunicazione pubblicitaria o promozionale contiene un’offerta o un invito di cui alle successive lettere a) e b) e specifica le modalità di risposta o include un modulo attraverso il quale può essere data una risposta, essa include le informazioni di cui agli articoli da 29 a 32 che siano rilevanti per tale offerta o invito:

a) offerta a concludere un contratto in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o accessorio con qualsiasi persona che risponda alla comunicazione;

b) invito a qualsiasi persona che risponda alla comunicazione a fare un’offerta per concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o accessorio.

9. Il comma 8 non si applica se, per rispondere ad un’offerta o ad un invito contenuti nella comunicazione promozionale, il potenziale cliente al dettaglio deve far riferimento ad uno o più altri documenti, che, singolarmente o congiuntamente, contengono tali informazioni.

Art. 35
(Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti)

1. Gli intermediari comunicano su supporto duraturo ai clienti la loro nuova classificazione in qualità di cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata.

2. Gli intermediari informano i clienti, su supporto duraturo, circa l’eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.

3. Gli intermediari possono, su loro iniziativa o su richiesta del cliente:

a) trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5), del Testo Unico nonché ai sensi dell’articolo 58, comma 2;

b) trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale di diritto.

Art. 36
(Informazioni su supporto duraturo e mediante sito Internet)

1. Quando, ai fini del presente regolamento è prescritto che le informazioni siano fornite su un supporto duraturo, gli intermediari:

a) utilizzano un supporto cartaceo;

b) utilizzano un supporto duraturo non cartaceo a condizione che:

i) tale modalità risulti appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra l'intermediario e il cliente; e

ii) il cliente o potenziale cliente sia stato avvertito della possibilità di scegliere tra supporto duraturo cartaceo o non cartaceo, ed abbia scelto espressamente quest’ultimo.

2. Quando, ai sensi degli articoli 29, 30, 31, 32, 34 e 46, comma 3, gli intermediari forniscono informazioni ad un cliente tramite un sito Internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al cliente, devono ricorrere le condizioni seguenti:

a) l’utilizzo del sito Internet risulta appropriato per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra l'intermediario e il cliente;

b) il cliente acconsente espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma;

c) al cliente è comunicato elettronicamente l’indirizzo del sito Internet e il punto del sito in cui si può avere accesso all’informazione;

d) le informazioni sono aggiornate;

e) le informazioni sono continuamente accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di acquisirle.

3. Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche viene considerata come appropriata per il contesto in cui il rapporto tra l’intermediario e il cliente si svolge o si svolgerà se vi è la prova che il cliente può avere accesso regolare a Internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo e-mail ai fini di tale rapporto può essere considerata come un elemento di prova.

Capo II
Contratti

Art. 37
(Contratti)

1. Gli intermediari forniscono a clienti al dettaglio i propri servizi di investimento, diversi dalla consulenza in materia di investimenti, sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata al cliente.

2. Il contratto:

a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate;

b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;

c) indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni;

d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta;

e) indica e disciplina, nei rapporti di esecuzione degli ordini dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini, nonché di gestione di portafogli, la soglia delle perdite, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente;

f) indica le remunerazioni spettanti all’intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in conformità dell’articolo 52;

g) indica se e con quali modalità e contenuti in connessione con il servizio di investimento può essere prestata la consulenza in materia di investimenti;

h) indica le altre condizioni contrattuali convenute con l'investitore per la prestazione del servizio;

i) indica le eventuali procedure di conciliazione e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell’articolo 32-ter del Testo Unico.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori.

Art. 38
(Contratti relativi alla gestione di portafogli)

1. In aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 37, il contratto con i clienti al dettaglio relativo alla gestione di portafogli:

a) indica i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;

b) indica gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità;

c) indica se il portafoglio del cliente può essere caratterizzato da effetto leva;

d) fornisce la descrizione del parametro di riferimento, ove significativo, al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;

e) indica se l’intermediario delega a terzi l’esecuzione dell’incarico ricevuto, specificando i dettagli della delega;

f) indica il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente 6.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il contratto specifica la possibilità per l’intermediario di investire in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in derivati o in strumenti illiquidi o altamente volatili; o di procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio.

TITOLO II
ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA E “MERA ESECUZIONE O RICEZIONE DI ORDINI”

Capo I
Adeguatezza

Art. 39
(Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli)

1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:

a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;

b) alla situazione finanziaria;

c) agli obiettivi di investimento.

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell’importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione:

a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;

b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;

c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.

3. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari.

4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera c), includono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell’investimento, ove pertinenti.

5. Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.

6. Quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi.

7. Gli intermediari non possono incoraggiare un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

Art. 40
(Valutazione dell’adeguatezza)

1. Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri:

a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;

b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;

c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio.

Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente.

2. Quando forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli ad un cliente professionale gli intermediari possono presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, egli abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del comma 1, lettera c).

3. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale considerato tale di diritto ai sensi dell’Allegato n. 3 al presente regolamento ovvero del regolamento emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico, gli intermediari possono presumere, ai fini del comma 1, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.

Capo II
Appropriatezza

Art. 41
(Informazioni dai clienti nei servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli)

1. Gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore d’investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto. Si applica l’articolo 39, commi 2, 5 e 7.

Art. 42
(Valutazione dell’appropriatezza)

1. Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, e sulla base delle informazioni di cui all’articolo 41, gli intermediari verificano che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.

2. Gli intermediari possono presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale.

3. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

4. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui all’articolo 41, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente, che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Capo III
Mera esecuzione o ricezione di ordini

Art. 43
(Condizioni)

1. Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi;

b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;

c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e che pertanto l’investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;

d) l’intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

Art. 44
(Strumenti finanziari non complessi)

1. Uno strumento finanziario che non sia menzionato all’articolo 43, comma 1, lettera a), è considerato non complesso se soddisfa i seguenti criteri:

a) non rientra nelle definizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis), lettere c) e d), del Testo Unico, nonché nelle definizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g) h), i) e j) del Testo Unico;

b) esistono frequenti opportunità di cedere, riscattare od ottenere altrimenti il corrispettivo di tale strumento a prezzi che siano pubblicamente disponibili per i partecipanti al mercato. Tali prezzi devono essere quelli di mercato o quelli messi a disposizione, ovvero convalidati, da sistemi di valutazione indipendenti dall’emittente;

c) non implica alcuna passività effettiva o potenziale per il cliente che vada oltre il costo di acquisizione dello strumento;

d) sono pubblicamente disponibili informazioni sufficientemente complete e di agevole comprensione sulle sue caratteristiche in modo tale che il cliente al dettaglio medio possa prendere una decisione informata in merito alla realizzazione o meno di un’operazione su tale strumento.

TITOLO III
BEST EXECUTION

Capo I
Esecuzione di ordini per conto dei clienti

Art. 45
(Misure per l’esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente)

1. Gli intermediari adottano tutte le misure ragionevoli e, a tal fine, mettono in atto meccanismi efficaci, per ottenere, allorché eseguono ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

2. Per stabilire l’importanza relativa dei fattori di cui al comma 1, gli intermediari tengono conto dei seguenti criteri:

a) caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;

b) caratteristiche dell’ordine del cliente;

c) caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine;

d) caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.

3. Nel rispetto dei commi 1 e 2, gli intermediari adottano una strategia di esecuzione degli ordini finalizzata a:

a) individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente;

b) orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate ai sensi della lettera a).

4. Gli intermediari evitano di strutturare o applicare le commissioni secondo modalità che comportano una discriminazione indebita tra una sede di esecuzione e l’altra.

5. Quando gli intermediari eseguono ordini per conto di un cliente al dettaglio:

a) la selezione di cui al comma 3, lettera a), è condotta in ragione del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione. I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine. Fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio;

b) la scelta di cui al comma 3, lettera b), è condotta sulla base del corrispettivo totale. A tal fine, sono considerate anche le commissioni proprie e i costi dell’impresa per l’esecuzione dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.

6. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, l’intermediario esegue l'ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni.

Art. 46
(Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini)

1. Gli intermediari:

a) forniscono informazioni appropriate ai propri clienti circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi dell’articolo 45, comma 3;

b) specificano ai clienti se la strategia prevede che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

2. Gli intermediari:

a) ottengono il consenso preliminare del cliente sulla strategia di esecuzione degli ordini;

b) ottengono il consenso preliminare esplicito del cliente prima di procedere all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Tale consenso può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni.

3. Ai sensi del comma 1, lettera a), gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio, in tempo utile prima della prestazione del servizio, le seguenti informazioni sulla loro strategia di esecuzione:

a) l’indicazione dell’importanza relativa assegnata ai fattori di cui all’articolo 45, comma 1 o della procedura con la quale viene determinata l’importanza relativa di tali fattori;

b) l’elenco delle sedi di esecuzione sulle quali l’intermediario fa notevole affidamento per adempiere al proprio obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere in modo duraturo il migliore risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti;

c) un avviso chiaro ed evidente che eventuali istruzioni specifiche del cliente possono pregiudicare le misure previste nella strategia di esecuzione limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

4. Le informazioni di cui al comma 3 vengono fornite su supporto duraturo o tramite un sito Internet nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 36, comma 2.

5. Gli intermediari devono essere in grado di dimostrare ai loro clienti, su richiesta, che hanno eseguito gli ordini in conformità della strategia di esecuzione.

Art. 47
(Verifica ed aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione)

1. Gli intermediari controllano l'efficacia delle loro misure di esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze.

2. Gli intermediari riesaminano le misure e la strategia di esecuzione con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi incluse nella strategia di esecuzione.

3. Gli intermediari comunicano ai clienti qualsiasi modifica rilevante apportata alla strategia di esecuzione adottata.

Capo II
Ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli

Art. 48
(Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente)

1. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli gli intermediari adottano tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti tenendo conto dei fattori e dei criteri di cui all’articolo 45, commi 1 e 2. Per i clienti al dettaglio, si tiene conto dei principi di cui all’articolo 45, comma 5.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari stabiliscono anche una strategia di trasmissione che identifica, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

3. Gli intermediari forniscono informazioni appropriate ai loro clienti sulla propria strategia di trasmissione stabilita ai sensi del presente articolo.

4. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, l’intermediario è tenuto ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute.

5. Gli intermediari controllano l’efficacia della strategia di cui al comma 2 ed in particolare verificano la qualità dell'esecuzione da parte dei soggetti identificati per l’esecuzione degli ordini, e, se del caso, pongono rimedio ad eventuali carenze.

6. Gli intermediari riesaminano la strategia di trasmissione con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità dell’impresa di continuare ad ottenere il migliore risultato possibile per i propri clienti.

7. Il presente articolo non si applica quando l’intermediario che presta il servizio di gestione di portafogli e/o di ricezione e trasmissione degli ordini esegue altresì gli ordini ricevuti o le decisioni di negoziare per conto del portafoglio dei suoi clienti. In tali casi si applica il Capo I.

TITOLO IV
GESTIONE DEGLI ORDINI DEI CLIENTI

Art. 49
(Principi generali)

1. Gli intermediari che trattano ordini per conto dei clienti applicano misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione dello stesso intermediario.

2. In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, gli intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei clienti adottano misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine gli intermediari possono trasmettere gli ordini del cliente con limite di prezzo a un mercato regolamentato e/o a un sistema multilaterale di negoziazione. Si applica l’articolo 31 del Regolamento n. 1287/2006/CE.

3. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari adempiono alle seguenti condizioni quando trattano gli ordini dei clienti:

a) assicurano che gli ordini eseguiti per conto dei clienti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;

b) trattano gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente;

c) informano il cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena vengono a conoscenza di tali difficoltà.

4. Se l’intermediario ha la responsabilità di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro, di pertinenza dei clienti, ricevuti a regolamento dell’ordine eseguito siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del cliente.

5. Gli intermediari non fanno un uso scorretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adottano tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei loro soggetti rilevanti, come definiti dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis del Testo Unico.

6. Il presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2 e dal comma 3, lettera c), si applica anche agli intermediari autorizzati alla gestione di portafogli.

Art. 50
(Aggregazione e assegnazione)

1. Gli intermediari possono trattare l’ordine di un cliente o un’operazione per conto proprio in aggregazione con l’ordine di un altro cliente solo quando le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a) deve essere improbabile che l’aggregazione degli ordini e delle operazioni vada a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati;

b) ciascun cliente per il cui ordine è prevista l’aggregazione è informato che l’effetto dell’aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine;

c) è stabilita e applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che preveda in termini sufficientemente precisi una ripartizione corretta degli ordini aggregati e delle operazioni. La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.

2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti, gli intermediari ripartiscono le relative operazioni conformemente con la propria strategia di assegnazione degli ordini.

3. Il presente articolo si applica anche agli intermediari autorizzati alla gestione di portafogli, ad eccezione del comma 1, lettera b). Il comma 1, lettera b) si applica nel caso di istruzioni specifiche del cliente.

Art. 51
(Assegnazione a seguito di aggregazione di ordini di clienti con disposizioni per conto proprio)

1. Gli intermediari che hanno aggregato operazioni per conto proprio con uno o più ordini di clienti non possono assegnare le relative operazioni in un modo che sia dannoso per un cliente.

2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti con operazioni per conto proprio, gli intermediari assegnano le operazioni eseguite al cliente prima che all’intermediario. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche all’intermediario se, conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), senza l’aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto.

3. In ogni caso gli intermediari, nel quadro della strategia di assegnazione degli ordini di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), adottano misure volte ad impedire una riassegnazione delle operazioni per conto proprio eseguite in combinazione con ordini di clienti secondo modalità svantaggiose per il cliente.

4. Il presente articolo si applica anche agli intermediari autorizzati alla gestione di portafogli.

TITOLO V
INCENTIVI

Art. 52
(Incentivi)

1. Gli intermediari non possono, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio ad un cliente, versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie ad eccezione di:

a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi;

b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

b1) l’esistenza, la natura e l’importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;

b2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l’adempimento da parte dell’intermediario dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;

c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell’impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti.

2. Gli intermediari, ai sensi del comma 1, lettera b), punto b1), possono comunicare i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, in forma sintetica, comunicando ulteriori dettagli su richiesta del cliente.

TITOLO VI
RENDICONTI E REGISTRAZIONI

Art. 53
(Rendiconti nei servizi diversi dalla gestione di portafogli)

1. I clienti ricevono dall'intermediario rendiconto dei servizi prestati. I rendiconti comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per loro conto.

2. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l’offerta fuori sede:

a) gli intermediari forniscono prontamente al cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine;

b) nel caso di un cliente al dettaglio, gli intermediari inviano al cliente un avviso su supporto duraturo che confermi l’esecuzione dell’ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se l’impresa di investimento riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.

3. Le disposizioni previste dal comma 2, lettera b), non si applicano quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente al dettaglio da un diverso soggetto.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, gli intermediari forniscono al cliente, su sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine.

5. Nel caso di ordini per un cliente al dettaglio relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, gli intermediari si attengono a quanto previsto dal comma 2, lettera b), ovvero forniscono al cliente al dettaglio, almeno ogni sei mesi, le informazioni di cui al comma 6.

6. L’avviso di cui al comma 2, lettera b) contiene le informazioni seguenti, se pertinenti, anche secondo quanto previsto all’allegato I, tabella 1 del Regolamento n. 1287/2006/CE:

a) l’identificativo dell’intermediario che compie la comunicazione;

b) il nome o altro elemento di designazione del cliente;

c) il giorno di esecuzione;

d) l’orario di esecuzione;

e) la tipologia dell’ordine (ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine);

f) l’identificativo della sede di esecuzione;

g) l’identificativo dello strumento;

h) l’indicatore acquisto/vendita;

i) la natura dell’ordine, in caso non si tratti di acquisto/vendita;

j) il quantitativo;

k) il prezzo unitario;

l) il corrispettivo totale;

m) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora il cliente al dettaglio lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci;

n) le responsabilità del cliente in relazione al regolamento dell’operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza al cliente;

o) se la controparte del cliente è lo stesso intermediario o un’altra impresa del suo gruppo o un altro cliente dell’intermediario, a meno che l’ordine non sia stato eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima.

7. Ai fini di cui alla lettera k) del comma 6 quando l’ordine è eseguito in tranche, l’intermediario può fornire al cliente informazioni in merito al prezzo di ciascuna tranche o al prezzo medio. Qualora venga fornito il prezzo medio, l’intermediario informa il cliente al dettaglio, su sua richiesta, in merito al prezzo di ciascuna tranche.

8. L’intermediario può fornire al cliente le informazioni di cui al comma 6 utilizzando codici standard, a condizione di fornire una spiegazione dei codici utilizzati.

Art. 54
(Rendiconti nel servizio di gestione di portafogli)

1. Gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli forniscono ai clienti rendiconti periodici, su supporto duraturo, del servizio svolto a meno che tale rendiconto sia fornito da un altro soggetto.

2. I rendiconti periodici di cui al comma 1 forniti ai clienti al dettaglio includono le informazioni seguenti, ove pertinenti:

a) il nome dell’intermediario;

b) il nome o altro elemento di designazione del conto del cliente al dettaglio;

c) il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) se il valore di mercato è indisponibile, il saldo contante all’inizio e alla fine del periodo oggetto del rendiconto e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto;

d) l’importo totale delle competenze e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per ciò che riguarda le competenze di gestione totali e i costi totali connessi all’esecuzione, compresa, ove pertinente, la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione in voci più dettagliata;

e) un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento eventualmente convenuto tra l’intermediario e il cliente;

f) l’importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del cliente;

g) informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio;

h) per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, le informazioni di cui all’articolo 53, comma 6, lettere da c) a l), ove pertinenti, a meno che il cliente non scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite; in tal caso si applica il comma 5.

3. Nel caso di clienti al dettaglio, i rendiconti periodici di cui al comma 1 vengono forniti a cadenza semestrale, salvo nei seguenti casi:

a) se il cliente lo richiede, il rendiconto periodico è fornito ogni tre mesi;

b) nei casi in cui si applica il comma 5, il rendiconto periodico è comunque fornito almeno ogni 12 mesi;

c) quando il contratto tra l’intermediario e il cliente al dettaglio autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico è fornito almeno una volta al mese.

4. Gli intermediari informano i clienti al dettaglio che essi hanno il diritto di presentare richieste ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma 3, lettera a). Il rendiconto periodico previsto dal comma 3, lettera b), è fornito con cadenza semestrale in relazione ai portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettera c) o di cui all’articolo 1, comma 3, del Testo Unico.

5. Qualora il cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, gli intermediari forniscono prontamente a tale cliente, all’atto dell’esecuzione di un’operazione, le informazioni essenziali su supporto duraturo.

6. Nel caso di cui al comma 5, qualora il cliente interessato sia un cliente al dettaglio, l’intermediario invia una comunicazione di conferma dell’operazione, contenente le informazioni di cui all’articolo 53, comma 6, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se l’intermediario riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma.

7. Il comma 6 non si applica nei casi in cui la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente al dettaglio da un altro soggetto.

Art. 55
(Obblighi di rendiconto aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli o le operazioni con passività potenziali)

1. Gli intermediari che svolgono il servizio di gestione di portafogli per clienti al dettaglio o amministrano conti di clienti al dettaglio che includono una posizione aperta scoperta su operazioni con passività potenziali, comunicano al cliente eventuali perdite che superino una soglia predeterminata convenuta tra l’intermediario e il cliente non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.

Art. 56
(Rendiconti degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela)

1. Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o disponibilità liquide di clienti inviano, quanto meno una volta all’anno, a ciascun cliente un rendiconto di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide, su supporto duraturo.

2. Il rendiconto delle attività dei clienti di cui al comma 1 include le informazioni seguenti:

a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dall’impresa di investimento per il cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto;

b) in che misura eventuali strumenti finanziari o disponibilità liquide della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;

c) l’entità di eventuali benefici maturati dal cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati.

Nei casi di operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate o sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.

3. Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o disponibilità liquide del cliente e prestano al cliente il servizio di gestione di portafogli possono includere il rendiconto di cui al comma 1 nel rendiconto periodico che essi forniscono ai sensi dell’articolo 54, comma 1.

Art. 57
(Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici)

1. Gli intermediari registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dai clienti, e mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dai clienti.

TITOLO VII
RAPPORTI CON CONTROPARTI QUALIFICATE

Art. 58
(Rapporti con controparti qualificate)

1. Sono controparti qualificate i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5) del Testo Unico.

2. Sono altresì controparti qualificate le imprese di cui all’Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) non già richiamate al comma 1, a cui sono prestati i servizi ivi menzionati, nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva n. 2004/39/CE, dall’ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato extracomunitario in cui hanno sede. Gli intermediari ottengono da tali controparti la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate.

3. Alla prestazione dei servizi di investimento, e dei servizi accessori ad essi connessi, a controparti qualificate, non si applicano le regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 56, ad eccezione del comma 2 dell’articolo 49. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 35.

4. La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale ovvero, in via espressa, come un cliente al dettaglio. La richiesta è soggetta al consenso dell’intermediario.

5. Quando, ai sensi del comma 4, una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, si applicano le disposizioni relative alle richieste di trattamento quale cliente non professionale di cui agli ultimi tre capoversi dell’allegato n. 3, parte I.

TITOLO VIII
RAPPORTI TRA GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE E I PARTECIPANTI

Art. 59
(Rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti)

1. Nei rapporti fra intermediari autorizzati alla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi sistemi non si applicano le regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 57.

PARTE III
AGENTI DI CAMBIO

Art. 60
(Agenti di cambio)

1. Gli agenti di cambio sono tenuti all'osservanza del presente regolamento.

Art. 61
(Controllo contabile)

1. Agli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, ad eccezione degli articoli 156, comma quinto, 157, 158, 159, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8, 165 e 165-bis, le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI del Testo Unico e gli articoli 145 e 145-bis del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti.

2. La società di revisione, oltre a quanto previsto dall'articolo 155, comma 1, del Testo Unico, verifica:

a) che l'organizzazione e le procedure interne garantiscano il rispetto degli obblighi di rendicontazione e di registrazione degli ordini e delle operazioni eseguite per conto dei clienti;

b) con cadenza almeno trimestrale, la consistenza delle singole posizioni dei clienti e la separazione del loro patrimonio da quello di pertinenza dell'agente di cambio anche sulla base degli estratti conto emessi dai subdepositari.

Art. 62
(Conferimento e revoca dell'incarico)

1. L'incarico conferito dall'agente di cambio dura nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

2. L'agente di cambio revoca l'incarico quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. La società di revisione a cui è stato revocato l'incarico continua ad esercitare l'attività di controllo contabile fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico, ovvero fino al conferimento d’ufficio da parte della Consob.

3. La Consob conferisce d'ufficio l'incarico di revisione e ne determina il corrispettivo qualora, trascorsi sessanta giorni dalla scadenza dell'incarico ovvero dalla comunicazione prevista dall'articolo 163, comma 5, del Testo Unico, l'agente di cambio non abbia provveduto ad un nuovo conferimento. La Consob delibera nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del suddetto termine.

Art. 63
(Comunicazioni alle Autorità di controllo)

1. L'agente di cambio comunica alla Consob e alla Banca d'Italia il conferimento dell'incarico e i contenuti dell'accordo nonché le motivazioni dell'eventuale revoca.

2. La società di revisione, senza indugio:

a) trasmette alla Consob e alla Banca d'Italia la relazione sul bilancio di esercizio;

b) comunica alle stesse Autorità le eventuali irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche previste dall'articolo 61, comma 2.

LIBRO IV
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR

PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 64
(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) …omissis… 7

b) «servizio di gestione collettiva del risparmio»: il servizio come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera n) del Testo unico 8;

b-bis) «regolamento (UE) n. 231/2013»: il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 9;

b-ter) «gestori»: la società di gestione del risparmio, la SICAV e la SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni 10;

b-quater) «soggetti rilevanti»: i soggetti definiti dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico 11;

c) …omissis… 12

d) …omissis… 13

e) …omissis… 14

1-bis. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente libro valgono le definizioni contenute nel Testo Unico 15.

PARTE II
TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

TITOLO I
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 65 16
(Regole generali di comportamento)

1. Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, i gestori 17:

a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei partecipanti agli OICR e dell’integrità dei mercati;

b) assicurano che l’attività di gestione sia svolta in modo indipendente, in conformità degli obiettivi, della politica di investimento e dei rischi specifici dell’OICR, come indicati nella documentazione d’offerta ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello statuto dell’OICR;

c) acquisiscono una conoscenza e una comprensione adeguata delle condizioni di liquidabilità degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito, anche sulla base di sistemi di valutazione corretti, trasparenti e adeguati 18;

d) assicurano parità di trattamento a tutti gli investitori di uno stesso OICR gestito e si astengono da comportamenti che possano pregiudicare gli interessi di un OICR a vantaggio di un altro OICR o di un cliente.

e) …omissis... 19

1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), i gestori, limitatamente alla gestione di FIA italiani riservati, possono operare un trattamento di favore nei termini previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA 20.

1-ter. I gestori applicano, altresì, gli articoli 17, paragrafo 2 e 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 231/2013 21.

Art. 66 22
(Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio)

1. I gestori applicano l’articolo 18, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, i gestori, per ciascun OICVM gestito23 :

a) acquisiscono le informazioni, affidabili e aggiornate, necessarie per formulare previsioni ed effettuare analisi;

b) definiscono le conseguenti strategie generali di investimento;

c) prima di disporre l'esecuzione delle operazioni, effettuano - tenendo conto delle caratteristiche del potenziale investimento - analisi di tipo qualitativo e quantitativo sul contributo dello stesso ai profili di rischio-rendimento e alla liquidità dell’OICR gestito;

d) …omissis... 24

2. I gestori conservano, per ciascun OICR gestito, la documentazione inerente alla prestazione del servizio di gestione collettiva, da cui devono risultare le analisi realizzate, le strategie deliberate e i controlli effettuati 25.

Art. 67
(Particolari disposizioni riguardanti i fondi di tipo chiuso)

…omissis... 26

TITOLO II
BEST EXECUTION

Capo I
Esecuzione di ordini per conto di OICR

Art. 68
(Misure per l’esecuzione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR)

1. Nell’esecuzione degli ordini su strumenti finanziari, ai gestori si applica l’articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 231/201327 .

2. …omissis... 28

3. …omissis... 29

3-bis. Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso in cui una SICAV abbia designato per la gestione del proprio patrimonio una società di gestione del risparmio, quest’ultima deve ottenere preventivamente il consenso della SICAV sulla strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del presente articolo 30.

4. Limitatamente alla gestione di OICVM, le società di gestione del risparmio e le SICAV rendono disponibili agli investitori informazioni appropriate circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 1 e su ogni modifica rilevante della stessa. Tali soggetti forniscono informazioni appropriate agli investitori circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 1 31.

Art. 69
(Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione)

1. Nella verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione, i gestori applicano l’articolo 27, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 231/201332 .

2. …omissis... 33

2-bis. …omissis... 34

Capo II
Trasmissione di ordini per conto di OICR

Art. 70
(Misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR)

1. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva i gestori applicano l’articolo 28, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013 35.

2. …omissis... 36

3. …omissis... 37

4. …omissis... 38

5. …omissis... 39

5-bis. …omissis... 40

TITOLO III
GESTIONE DEGLI ORDINI DI OICR

Art. 71
(Principi generali)

1. Nella gestione degli ordini i gestori applicano l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 231/201341 .

2. …omissis... 42

3. …omissis... 43

4. …omissis... 44

Art. 72
(Aggregazione e assegnazione)

1. Nell’aggregazione e assegnazione degli ordini, i gestori applicano l’articolo 29 del regolamento (UE) n. 231/2013 45.

2. …omissis... 46

2-bis. …omissis... 47

2-ter. …omissis... 48

TITOLO IV
INCENTIVI

Art. 73
(Incentivi riguardanti gli OICR)

1. Ai gestori si applica l’articolo 24 del regolamento (UE) n. 231/2013 in materia di incentivi.

2. Ai gestori di OICVM si applica il comma 1, limitatamente alle attività di gestione e amministrazione degli OICVM medesimi 49.

TITOLO V
RENDICONTAZIONI E REGISTRAZIONI

Art. 74
(Informazioni sulle operazioni eseguite)

1. I gestori adempiono agli obblighi di informativa sull’esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso nei confronti di un investitore previsti dall’articolo 26, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso in cui le società di gestione e la SICAV ricevano la conferma dell’esecuzione da un terzo, essa deve essere fornita all’investitore al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo.

2. I gestori applicano l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 231/2013. In caso di gestione di OICVM, la conferma di esecuzione dell’ordine contiene, altresì, le ulteriori informazioni seguenti:

a) la data e l’orario di ricezione dei mezzi di pagamento;

b) la natura dell’ordine (sottoscrizione, rimborso);

c) il numero delle quote o azioni dell’OICR attribuite;

d) il valore unitario al quale le quote o le azioni sono state sottoscritte o rimborsate e il giorno cui tale valore si riferisce;

e) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora l’investitore lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci;

f) le responsabilità dell’investitore in relazione al regolamento dell’operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna, nonché i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza all’investitore.

3. Nel caso di ordini che vengano eseguiti periodicamente per conto di un investitore, limitatamente alla gestione di OICVM, le società di gestione del risparmio e le SICAV, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 231/2013, possono fornire all’investitore, almeno ogni sei mesi, le informazioni di cui al comma 2 50.

Art. 75
(Rendicontazioni periodiche)

…omissis... 51

Art. 76
(Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici)

1. I gestori registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori e mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dagli investitori 52.

Art. 76-bis 53
(Commercializzazione di OICR propri)

1. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 26, 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44 e 49, commi 1, 3 e 5, del presente regolamento 54.

2. Alla commercializzazione di quote o azioni di OICVM propri da parte di società di gestione del risparmio e di SICAV si applica l’articolo 52 55.

Art. 76-ter
(Società di gestione UE e GEFIA UE con succursale in Italia)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano altresì alle società di gestione UE e ai GEFIA UE i quali prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione collettiva del risparmio 56.

PARTE III
TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR DI TERZI
57

Art. 77
(Commercializzazione di OICR di terzi) 58

1. Le società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi osservano i principi e le regole generali del Testo Unico in tema di distribuzione di strumenti finanziari 59.

2. Alle società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi si applicano gli articoli 26, 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 49, commi 1, 3 e 5, 52, 53 e 57 del presente regolamento 60.

3. …omissis... 61

LIBRO V
OFFERTA FUORI SEDE PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA

PARTE I
OFFERTA FUORI SEDE

Art. 78
(Offerta fuori sede)

1. Nell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari disciplinati dall'articolo 30 del Testo Unico, le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, le SICAF, i GEFIA UE e la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, nel rapporto diretto con la clientela si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede al fine di adempiere alle prescrizioni di cui al Libro III 62.

2. Nell’attività di offerta fuori sede di quote o azioni di OICR, le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE si attengono ai limiti e alle previsioni di cui agli articoli 76-bis e 77 63.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche all'offerta fuori sede dei servizi accessori e dei fondi pensione aperti da parte delle imprese di investimento.

PARTE II
PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA

Art. 79
(Soggetti)

1. Le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le banche italiane e extracomunitarie, le banche comunitarie con succursale in Italia e la società Poste Italiane -Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, autorizzate allo svolgimento del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis), del Testo Unico nonché, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati alla prestazione del medesimo servizio, possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di prodotti finanziari nonché di servizi e attività d’investimento prestati da altri intermediari.

2. Le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le imprese di investimento extracomunitarie possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza anche dei prodotti e servizi di cui all'articolo 78, comma 3.

3. Le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di quote o azioni di OICR in conformità a quanto previsto dagli articoli 76-bis e 77 64.

4. …omissis... 65

5. Le SIM, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del Testo Unico, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, i GEFIA UE, gli agenti di cambio, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, le imprese di investimento e le banche extracomunitarie nonché le imprese di investimento e le banche comunitarie con succursale in Italia comunque abilitate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza dei propri servizi e attività d’investimento 66.

6. Non costituiscono promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza le attività svolte nei confronti dei clienti professionali di cui all’articolo 26, comma 1, lettera d).

Art. 80
(Limiti all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza)

1. La promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza non possono effettuarsi e, qualora intrapresi, devono essere immediatamente interrotti, nei confronti dei clienti che si dichiarino esplicitamente contrari al loro svolgimento o alla loro prosecuzione. A tale fine è fornita espressa indicazione della possibilità per i clienti di opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.

Art. 81
(Svolgimento)

1. Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza i soggetti di cui all’art. 79 osservano le disposizioni del Libro III.

2. …omissis... 67

PARTE III
COMMERCIALIZZAZIONE DI SERVIZI D’INVESTIMENTO ALTRUI

Art. 82
(Offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui)

1. Nell’offerta fuori sede e nella promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui, gli intermediari interessati si organizzano in modo da assicurare il rispetto delle regole di condotta applicabili al servizio commercializzato.

2. Nell’offerta fuori sede e nella promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui, l’intermediario è responsabile della completezza e dell'accuratezza delle informazioni trasmesse al soggetto che presta il servizio. L’intermediario che presta il servizio è responsabile della prestazione dello stesso sulla base delle informazioni trasmesse.

LIBRO VI
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE E DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Art. 83
(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) “prodotti finanziari assicurativi”: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

b) “soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa”: le SIM e le imprese di investimento comunitarie, le banche italiane e comunitarie, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, anche quando operano per il tramite di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dipendenti, collaboratori o altri incaricati 68.

Art. 84
(Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche)

1. Le banche rispettano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 78, 80 e 113, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento nonché di cui al regolamento congiunto Consob-Banca d’Italia nelle materie sub lettere d), e), i), j), l), m) e n) dell’articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico, anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari.

2. Il comma 1 si applica anche alle vendite effettuate con tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 85
(Soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa)

1. Nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa rispettano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 49, comma 1, 50, 51, 52, 53, 57, 78, 80 e 113, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento nonché di cui al regolamento congiunto Consob-Banca d’Italia nelle materie sub lettere d), e), i), j), l), m) e n) dell’articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico.

2. I soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa, fermo restando quanto previsto al precedente comma, forniscono altresì al contraente, prima della sottoscrizione della proposta o del documento contrattuale, le seguenti informazioni:

a) la loro denominazione, la loro sede legale e i loro recapiti;

b) il riferimento al registro degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in cui sono iscritti e l’indicazione circa i mezzi esperibili per verificare che siano effettivamente registrati;

c) le procedure che consentono al contraente di presentare reclamo al soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa o all’impresa di assicurazione, ovvero ricorsi ad organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie;

d) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione;

e) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa detenuta da imprese di assicurazione;

f) con riguardo al prodotto finanziario assicurativo proposto:

1) se forniscono consulenze basate su un’analisi imparziale. In tale circostanza i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa sono tenuti a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;

2) e, in virtù di un obbligo contrattuale, siano tenuti a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;

3) se non siano vincolati a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non forniscano consulenze fondate sull’obbligo, di cui al precedente punto 1), di fornire un’analisi imparziale. In tal caso comunicano, su richiesta del contraente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.

3. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto avente ad oggetto prodotti finanziari assicurativi, i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa devono, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal contraente, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale contraente e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto della specie. Tali precisazioni si articolano diversamente a seconda della complessità del contratto assicurativo proposto.

4. I soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa rispettano le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano.

Art. 86
(Modalità dell’informativa)

1. L’informativa da fornire ai contraenti a norma dell’articolo 85 deve essere comunicata:

a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;

b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti.

2. L’informativa da fornire ai contraenti a norma dell’articolo 85, commi 2 e 3, deve essere trasmessa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile ed accessibile per il contraente. Detta informativa può, tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente. In tali casi i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa provvedono a fornire l’informativa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.

Art. 87
(Imprese di assicurazione)

1. Alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, effettuata dalle imprese di assicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, comma 1, ad eccezione della lettera g), 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 49, comma 1, 50, 51, 52, 53, 57, 80 e 113, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento nonché di cui al regolamento congiunto Consob-Banca d’Italia nelle materie sub lettere d), e), i), j), l), m) e n) dell’articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico.

2. L’informativa da fornire ai contraenti ai sensi del comma precedente deve essere comunicata:

a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;

b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;

c) su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile ed accessibile per il contraente.

Detta informativa può, tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente. In tali casi le imprese di assicurazione provvedono a fornire l’informativa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.

3. Le imprese di assicurazione si dotano di idonee procedure per garantire l’adeguata formazione, l’aggiornamento professionale e il rispetto delle regole di comportamento di cui al comma 1, anche quando operano per il tramite di reti distributive, e ne verificano in concreto l’osservanza.

Art. 88
(Distribuzione di prodotti bancari e assicurativi e servizi di investimento)

1. Gli intermediari che svolgono sia il servizio di distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e/o da imprese di assicurazione disciplinato dal presente Libro, sia il collocamento di strumenti finanziari e/o la consulenza in materia di investimenti, considerano unitariamente il rapporto con i clienti al fine di adempiere in modo uniforme e coordinato alle regole di condotta applicabili.

LIBRO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA ETICA O SOCIALMENTE RESPONSABILE

Art. 89
(Obblighi informativi)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, nel prospetto informativo redatto secondo gli schemi di cui all’Allegato 1B del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e nei contratti di cui all’articolo 37 del presente regolamento, relativi a prodotti e servizi qualificati come “etici” o “socialmente responsabili”, i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione forniscono le seguenti informazioni:

a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il prodotto o servizio è qualificato come etico o socialmente responsabile;

b) i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù degli obiettivi e delle caratteristiche di cui alla lettera a);

c) le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell’esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;

d) l’eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura;

e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), compresa la presenza di organi specializzati istituiti all’interno dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione e le relative funzioni;

f) l’adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati.

2. Una sintetica illustrazione delle informazioni di cui al comma 1 deve essere resa disponibile nel sito internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione.

Art. 90
(Obblighi di rendicontazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, almeno nell’ultima rendicontazione dell’anno relativa a prodotti e servizi qualificati come “etici” o “socialmente responsabili”, i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione forniscono con riferimento ai dodici mesi precedenti:

a) l’illustrazione dell’attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli strumenti finanziari individuati ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera b);

b) le informazioni in merito all’eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;

c) le informazioni circa l’eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili, in forma sintetica, nel sito internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione.

LIBRO VIII
ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL’OFFERTA FUORI SEDE 69

PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 91
(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) “regolamento ministeriale”: il regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del Testo Unico;

b) “Organismo”: l’Organismo di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico 70;

c) “albo”: l’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico71 ;

d) “ consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”: il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede iscritto all’albo di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico 72;

e) “sezioni territoriali”: le sezioni dell’albo indicate all’articolo 98;

f) “soggetti abilitati”: i soggetti che devono avvalersi di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede a norma della parte II, titolo II, capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa 73;

g) “prove valutative”: le prove valutative di cui all’articolo 31, comma 5, del Testo Unico;

h) “contributo di vigilanza”: la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

i) “contributo dovuto all’Organismo”: la contribuzione prevista dall’articolo 31, comma 4, del Testo Unico.

PARTE II
ORGANISMO

Art. 92
(Tenuta dell’albo)

1. Nella tenuta dell’albo, l’Organismo:

a) procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti stessi ed alle cancellazioni dall’albo, comunicandole agli interessati, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;

b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall’albo;

c) svolge ogni altra attività necessaria ai fini dell’iscrizione all’albo, compresa l’indizione e l’organizzazione dello svolgimento delle prove valutative;

d) predispone e rende pubbliche le procedure adottate al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte, indicando, tra l’altro, i termini dei procedimenti di propria competenza;

e) aggiorna tempestivamente l’albo sulla base dei provvedimenti adottati nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede dall’Autorità giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo 74;

f) verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’albo.

Art. 93
(Vigilanza della Consob)

1. La Consob può richiedere all’Organismo la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.

2. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività e conformemente ad apposite previsioni statutarie, la Consob può sostituire temporaneamente con un commissario gli organi dell’Organismo. L’indennità spettante al commissario è determinata dalla Consob ed è a carico dell’Organismo.

Art. 94
(Informazioni tra la Consob e l’Organismo)

1. La Consob e l’Organismo si scambiano informazioni al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni.

2. Al fine di garantire un più rapido ed efficace scambio di informazioni, la Consob e l’Organismo utilizzano un unico sistema informativo nell’assolvimento dei propri compiti. Le modalità di utilizzo e di accesso ai dati di tale sistema sono stabilite dalla Consob, nell’osservanza di quanto disposto ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del Testo Unico, mediante apposito manuale operativo.

3. L’Organismo, qualora venga a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza sui consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, ne dà immediata comunicazione alla Consob. Nei casi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 55, comma 2, del Testo Unico, l’Organismo verifica preventivamente presso l’Autorità giudiziaria competente le informazioni di cui dispone, acquisendo idonea documentazione che trasmette senza indugio alla Consob 75.

Art. 95
(Trattazione dei reclami contro i provvedimenti dell’Organismo)

1. L’interessato può presentare alla Consob reclamo contro i provvedimenti adottati dall’Organismo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione. Qualora ravvisi un’irregolarità sanabile, la Consob assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il reclamo improcedibile. La Consob formula le proprie osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento del reclamo 76.

2. Ove il reclamo non sia manifestamente infondato, la Consob comunica all’interessato e all’Organismo l’avvio dell’esame delle circostanze oggetto del reclamo. In esito all’istruttoria, previa valutazione delle eventuali osservazioni presentate dall’Organismo rispetto ai contenuti del reclamo, la Consob comunica all’interessato e all’Organismo le proprie considerazioni.

Art. 96
(Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e dei soggetti abilitati) 77

1. I requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e dei soggetti abilitati di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico sono i seguenti 78.

2. Le associazioni dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede 79:

a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;

b) devono avere tra i propri associati esclusivamente consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede regolarmente iscritti all’albo 80;

c) devono avere un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti all’albo al 31 dicembre dell’anno di riferimento ed un’articolazione sul territorio nazionale in almeno dieci regioni; alle regioni sono assimilabili le province autonome 81.

3. Le associazioni dei soggetti abilitati:

a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;

b) devono avere tra i propri associati soggetti abilitati che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti all’albo al 31 dicembre dell’anno di riferimento 82.

PARTE III
DISCIPLINA DELL’ALBO

Art. 97
(Albo unico dei consulenti finanziari) 83

1. Sono iscritte all’albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all’articolo 99.

2. Per ciascun iscritto sono indicati nell’albo:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all’estero, domicilio eletto in Italia e luogo di residenza all’estero, con i relativi indirizzi;

d) data di iscrizione all’albo;

e) per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che esercitano l’attività, denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede opera 84;

f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede 85.

3. L’Organismo tiene a disposizione del pubblico l’albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet.

4. La Consob trasmette tempestivamente all’Organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti adottati e comunicati ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede 86.

Art. 98
(Sezioni territoriali)

1. L’albo è articolato in sezioni territoriali corrispondenti alle sezioni territoriali dell’Organismo.

2. Le sezioni territoriali dell’albo sono individuate dall’Organismo in numero non inferiore a due e nel rispetto del principio della sostanziale omogeneità delle sezioni stesse con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti 87.

Art. 99
(Requisiti per l’iscrizione)

1. Per conseguire l’iscrizione all’albo è necessario:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;

b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale;

c) aver superato la prova valutativa di cui all’articolo 100 del presente regolamento ovvero quella prevista dalle norme vigenti all’epoca in cui la prova valutativa è stata sostenuta ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall’Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale 88.

Art. 100
(Prova valutativa)

1. La prova valutativa, avente carattere teorico-pratico, è indetta con cadenza almeno annuale dall’Organismo con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. La prova valutativa deve consentire di verificare l’effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede 89.

2. La prova valutativa verte almeno sulle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, disciplina dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario 90.

3. La prova è organizzata e valutata dall’Organismo, il quale a tal fine si avvale di commissioni esaminatrici composte da soggetti dotati di provata competenza professionale, nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilità stabilite dall’Organismo. Ciascuna commissione esaminatrice è composta da almeno tre membri. In ogni caso la maggioranza dei componenti la commissione stessa deve essere rappresentata da soggetti non iscritti all’albo unico dei consulenti finanziari. né esponenti o dipendenti di soggetti abilitati 91.

4. L’Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalità di svolgimento della prova e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alla prova valutativa.

5. Per partecipare alla prova valutativa il candidato deve essere munito del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale.

Art. 101
(Iscrizione all’albo)

1. Previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti prescritti, l’Organismo procede all’iscrizione all’albo, con l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 97, comma 2.

2. Il provvedimento di iscrizione all’albo è adottato entro il termine stabilito dall’Organismo con proprio regolamento. Qualora entro tale termine non sia stato adottato alcun provvedimento, la domanda di iscrizione si intende accolta 92.

3. La domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

4. Il procedimento di iscrizione può essere sospeso, a seguito di richiesta della Consob all’Organismo, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti dalla Consob nei confronti del soggetto interessato. L’Organismo comunica all’interessato l’inizio e il termine della sospensione 93.

Art. 102
(Cancellazione dall’albo)

1. L’Organismo procede alla cancellazione del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dall’albo in caso di 94:

a) domanda dell’interessato;

b) perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo richiamati dall’articolo 99, lettera a);

c) mancato pagamento del contributo di vigilanza;

d) mancato pagamento del contributo previsto dall’Organismo;

e) decesso 95.

1-bis. La domanda di cancellazione prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione 96.

2. L’Organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e), previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti 97.

2-bis. La Consob accerta il mancato pagamento del contributo di vigilanza di cui al comma 1, lettera c), e ne dà comunicazione all'Organismo, che procede senza indugio alla cancellazione 98.

2-ter. La radiazione, deliberata dalla Consob, comporta l'istantanea cancellazione dall'albo 99.

3. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d) ricorrono decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo.

4. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede cancellati dall’albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché 100:

a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall’articolo 99, lettera a), ovvero abbiano corrisposto i contributi dovuti;

b) nel caso previsto dal comma 2-ter, siano decorsi cinque anni dalla data della notifica della delibera di radiazione 101.

5. Il procedimento di cancellazione previsto nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), può essere sospeso, a seguito di richiesta della Consob all’Organismo, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti, anche di natura ispettiva, disposti dalla Consob nei confronti del soggetto interessato. Il procedimento di cancellazione è sospeso per il periodo di efficacia dei provvedimenti di sospensione cautelare di cui all’articolo 55, comma 1, del Testo Unico e di sospensione dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico. L’Organismo comunica all'interessato l’inizio ed il termine della sospensione 102.

6. La cancellazione dall’albo non preclude l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, del Testo Unico 103.

Art. 103
(Obblighi dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede nei confronti dell’Organismo) 104

1. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede sono tenuti a comunicare senza indugio all’Organismo 105:

a) il luogo di conservazione della documentazione di cui all’articolo 109;

b) ogni variazione degli elementi informativi di cui alla lettera a) e all’articolo 97, comma 2, lettera c) 106.

2. …omissis… 107.

3. Nell’esercizio dei propri compiti, l’Organismo può chiedere ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti 108.

Art. 103-bis 109
(Obblighi dei soggetti abilitati nei confronti dell’Organismo)

1. I soggetti abilitati comunicano all’Organismo il venir meno in capo ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo 110.

2. I soggetti abilitati trasmettono all'Organismo i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente 111.

3. …omissis… 112.

4. I soggetti abilitati collaborano con l’Organismo al fine dell’accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità dei richiedenti l’iscrizione e degli iscritti all’albo.

PARTE IV
ATTIVITA’ DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL’OFFERTA FUORI SEDE
113

Art. 104
(Ambito di attività)

1. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l’attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell’incarico loro conferito 114.

Art. 105
(Modalità di aggiornamento professionale)

1. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede sono tenuti all’aggiornamento professionale mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza. A tal fine i soggetti abilitati si dotano di idonee procedure per garantire l’adeguata formazione e l’aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede operanti per loro conto 115.

Art. 106
(Incompatibilità)

1. L’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è incompatibile 116:

a) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;

b) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede 117;

c) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede 118;

d) con l’iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;

d-bis) con l’esercizio dell’attività di consulente finanziario autonomo di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico 119;

e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Art. 107
(Regole generali di comportamento)

1. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l’incarico 120.

2. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all’articolo 31, comma 7, del Testo Unico, ed in ogni altro caso in cui l’ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. È comunque vietato l’uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali 121.

Art. 108
(Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti)

1. Al momento del primo contatto, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede 122:

a) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico 123;

b) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una comunicazione conforme al modello di cui all’Allegato n. 4.

2. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede consegna al cliente o al potenziale cliente la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati 124.

3. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede assolve gli obblighi informativi nei confronti del cliente o del potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta 125.

4. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede verifica l’identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede rilascia al cliente o al potenziale cliente copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto 126.

5. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente 127:

a) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità 128;

b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.

6. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento 129.

7. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato dall’intermediario con il cliente lo preveda e sempre che:

a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente all’utilizzo dei codici da parte del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede;

b) l’utilizzo avvenga con modalità tali da far constatare all’intermediario l’impiego dei codici da parte del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede;

c) l’utilizzo da parte del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede comporti l’automatica disabilitazione dei codici stessi 130.

Art. 109
(Conservazione della documentazione)

1. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nel luogo comunicato ai sensi dell’articolo 103, copia della seguente documentazione:

a) contratti promossi per suo tramite;

b) altri documenti sottoscritti dai clienti o dai potenziali clienti;

c) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede ha operato nel corso del tempo 131.

2. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 57 del presente regolamento e le disposizioni previste in materia di conservazione delle registrazioni dal regolamento adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico.

PARTE V
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E CAUTELARI

Art. 110 132
(Sanzioni)

1. Le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico sono irrogate dalla Consob, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.

2. Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob:

a) dispone la radiazione in caso di:

1) violazione della disposizione di cui all’articolo 31, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico;

2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;

3) contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;

4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente;

5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

6) sollecitazione all’investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;

7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo, o comunque al medesimo collegati;

b) dispone la sospensione dall’albo di cui all’articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico, in caso di:

1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all’articolo 104;

2) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell’articolo 106;

3) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 107, comma 2;

4) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 108, comma 3;

5) violazione della disposizione di cui all’articolo 108, comma 4;

6) accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall’articolo 108, comma 5;

7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell’articolo 108, comma 6;

8) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all’articolo 109;

c) irroga la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in caso di:

1) inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 103;

2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 108, commi 1 e 2.

3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.

Art. 111 133
(Provvedimenti cautelari)

1. Ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’articolo 55, comma 1, del Testo Unico, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall’albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione.

2. Ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’articolo 55, comma 2, del Testo Unico, la Consob valuta, nei limiti dei poteri alla stessa attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è stato sottoposto alle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d’imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata ed, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell’idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede 134.

PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 112
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Con successive delibere, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, verrà disposta la data di inizio di operatività dell’Organismo e l’entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II e III del presente Libro.

2. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni di cui ai Capi II e III del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell’8 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni. Le Commissioni regionali e provinciali per l’[albo dei promotori finanziari] continuano ad operare fino alla data di inizio di operatività dell’Organismo 135.

2-bis. I soggetti iscritti alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 all’[albo unico nazionale dei promotori finanziari] tenuto dalla Consob sono iscritti dall’Organismo all’albo unico previsto dall’articolo 31, comma 4, del Testo Unico nella medesima situazione in cui si trovano iscritti all’[albo unico nazionale dei promotori finanziari] tenuto dalla Consob 136.

3. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, per la comunicazione o trasmissione alle Commissioni regionali e provinciali per l’[albo dei promotori finanziari] di informazioni o documenti non rispondenti al vero è prevista la sanzione della radiazione e per la violazione dell’articolo 11 del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell’8 aprile 1997, la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico. Per le violazioni individuate nel presente comma, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore 137.

LIBRO IX
ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 113
(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Gli intermediari provvedono agli adempimenti in tema di informazioni nei confronti della clientela in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui agli articoli da 29 a 32, 35, comma 2, 46 e 52, comma 1, lettera b1), in occasione del primo contatto utile o, in mancanza, non oltre il 30 giugno 2008.

3. Nei confronti della clientela in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già classificata quale operatore qualificato, la comunicazione di cui all’articolo 35, comma 1, quale cliente al dettaglio, è effettuata in occasione del primo contatto utile o, in mancanza, non oltre il 30 giugno 2008.

4. I clienti privati riconosciuti dagli intermediari quali operatori qualificati ai sensi della disciplina previgente, sulla base di parametri simili a quelli di cui all’Allegato 3, sezione II, al presente regolamento, possono continuare ad essere considerati clienti professionali.

5. Le società di gestione del risparmio e le SICAV provvedono agli adempimenti di cui all’articolo 67 entro il 29 febbraio 2008 e agli adempimenti in tema di informazioni nei confronti degli investitori in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui agli articoli 68, comma 4, 70, comma 3 e 73, comma 1, lettera b1), in occasione del primo contatto utile o, in mancanza, non oltre il 30 giugno 2008.

6. Le società di gestione del risparmio e le SICAV di cui all’articolo 77 del presente regolamento provvedono, nei confronti della clientela in essere alla data di entrata in vigore del medesimo, agli adempimenti previsti dai richiamati articoli 29, comma 1, 30, 31, 32, 35, comma 2 e 52, comma 1, lettera b1), in occasione del primo contatto utile o, in mancanza, non oltre il 30 giugno 2008. Le predette società di gestione del risparmio e SICAV osservano il comma 3 del presente articolo.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento adottato con delibera Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni.


ALLEGATO N. 1

Schema di programma concernente l'attività iniziale

A) Illustrazione di ciascuno dei servizi e delle attività di investimento di cui si richiede l’autorizzazione.

1. Descrizione dettagliata delle tipologie di operazioni previste, ivi compresi i prodotti oggetto delle operazioni e le tipologie di sedi previste per l’esecuzione degli ordini.

2. Descrizione dettagliata dei servizi accessori che saranno esercitati congiuntamente al servizio o all’attività di investimento di cui si richiede l'autorizzazione.

3. Descrizione degli investimenti relativi al servizio o all'attività di investimento, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) investimenti attuati, relativo ammontare, piani di ammortamento, finalità, forme di finanziamento relative, durata e oneri.

b) investimenti in corso di attuazione, relativo ammontare, finalità e tempi previsti di realizzazione, piani di ammortamento nonché forme di finanziamento relative, durata e oneri.

c) investimenti previsti, relativo ammontare, forme di finanziamento e tempi di realizzazione previsti.

4. Eventuale piano di assunzione del personale e relativo stato di attuazione, ovvero indicazione del personale in carico da impiegare per lo svolgimento del servizio o dell’attività di investimento di cui si richiede l'autorizzazione.

5. Descrizione dettagliata delle procedure interne finalizzate all'esercizio del servizio o della attività di investimento.

6. Luoghi in cui si intende esercitare il servizio o l’attività di investimento, con specifica indicazione di eventuali sedi secondarie o dipendenze, dell’eventuale ricorso a consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e/o a strumenti di comunicazione a distanza 138.

7. Descrizione dei fattori strategici, di mercato e di prodotto che conducono alla realizzabilità del progetto di avvio del servizio o dell'attività di investimento, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) prodotti sottostanti;

a.1) politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti;

a.2) mercato potenziale, con riguardo alla tipologia di clienti, alle eventuali aree geografiche, alle modalità previste per acquisire clientela;

a.3) mercato effettivo esistente, con riguardo a clientela potenziale già individuata;

b) volume di affari realizzabile nel corso dei successivi tre esercizi, ripartito per ciascun esercizio, con dettagliata rappresentazione degli elementi certi e/o ipotetici - opportunamente documentati - che ne consentano l'apprezzabilità;

b.1) fatturato conseguente alle previsioni di cui al precedente punto b);

b.2) politica di remunerazione adottata;

c) costi operativi stimati nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio, con rappresentazione degli elementi certi e/o ipotetici - opportunamente documentati - che ne consentano l'apprezzabilità;

c.1) politica di remunerazione adottata per la distribuzione/commercializzazione anche fuori sede;

d) politica finanziaria perseguita, in considerazione degli effetti finanziari conseguenti agli investimenti effettuati, in corso di realizzazione o previsti nel corso dei successivi tre esercizi;

d.1) effetti stimati di quanto indicato al punto d), ripartiti per ciascun esercizio, con dettagliata rappresentazione degli elementi certi e/o ipotetici - opportunamente documentati - che ne consentano l'apprezzabilità;

e) quota dei costi fissi destinata al servizio o all’attività di investimento;

f) evoluzione del risultato operativo stimato per i tre esercizi successivi, ripartito per ciascuno di essi;

g) indicazione del momento in cui si prevede la profittabilità del servizio o dell’attività di investimento.

B) Illustrazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attesa dallo svolgimento dei servizi e attività di investimento, dei servizi accessori, nonché delle attività connesse e strumentali.

1. Bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi, elaborati anche con riferimento a scenari alternativi, da cui risultino:

a) gli investimenti che la società intende effettuare, con indicazione dell’ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento, nonché della durata o dei tempi di realizzazione;

b) i costi operativi, distinti per categoria;

c) i risultati economici attesi;

d) l’andamento del cash-flow;

e) l’andamento del patrimonio di vigilanza e dei requisiti prudenziali stimati.

Nella predisposizione dei bilanci di cui sopra, si avrà cura di evidenziare le ipotesi sulle quali si basano le previsioni di volta in volta effettuate.

2. Modalità con le quali si intende assicurare le condizioni di equilibrio economico nella fase di avvio dell’attività, anche in caso di volume di affari inferiore alle attese ovvero di costi operativi superiori a quelli stimati.

C) Informazioni aggiuntive in caso di istanze di autorizzazione da parte di società già operative.

1. Descrizione delle attività svolte in precedenza e delle modalità di dismissione delle attività non compatibili con quelle consentite alle SIM.

2. Descrizione delle iniziative, e i relativi tempi di attuazione, per riconvertire le risorse umane e adeguare quelle tecnologiche alle esigenze dei processi di produzione che caratterizzano l’attività delle SIM.


ALLEGATO N. 2

SEZIONE I

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ
DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E DEI RESPONSABILI DELLE SUCCURSALI (Nota 1)

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell’UE

1. certificato generale del casellario giudiziale;

2. certificato dei carichi pendenti;

3. dichiarazione di non essere stato destinatario di sanzioni penali o di provvedimenti incidenti sulla capacità di agire che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 13 del TUF;

4. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;

5. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati diversi dall’Italia condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri;

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 13 del TUF. I certificati sono corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione.

Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato produce una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale conferma la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;

2. dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 13 del TUF;

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. la documentazione sub A);

2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ
DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E DEI RESPONSABILI DELLE SUCCURSALI

1. curriculum vitae sottoscritto dall’interessato (Nota 2);

2. dichiarazione dell'impresa, società o ente presso le quali è stato maturato il periodo minimo necessario all’assunzione della carica e/o certificazioni di enti universitari, ordini professionali, ovvero attestazioni di attività di insegnamento.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI INDIPENDENZA

1. dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta la sussistenza dei requisiti di indipendenza (Nota 3).

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER GLI ESPONENTI AZIENDALI
E PER I RESPONSABILI DELLE SUCCURSALI

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. 445 del 2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.

I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (Nota 4).

Gli intermediari che intendano consentire ai propri esponenti aziendali ovvero ai propri responsabili di succursale di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute. A tal fine, gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.

Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dall'intermediario a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

Inoltre, è necessario che l’organo amministrativo si attenga nei controlli a comportamenti non formali bensì volti ad assicurare il rispetto sostanziale della normativa vigente. A tal fine, dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute.

A titolo esemplificativo si riporta un modello di dichiarazione sostitutiva che, per quanto di competenza, si ritiene conforme alla vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti delle SIM.


MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA VALIDO PER GLI ESPONENTI AZIENDALI E PER I RESPONSABILI DELLE SUCCURSALI

Spett. Le (Nota 5) ____________________

____________________________

____________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt_____________________________ nat__ a ______________________________ provincia di___________________(______) il __/__/__, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di__________________________ di codesta______________________________

visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di (Nota 6)___________________

presso (Nota 7) ______________________

dal______al______;

[….]

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

- di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (Nota 8):





(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva a





- di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a


- di non essere assoggettat_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure:



- di non essere assoggettat_ a misure cautelari di tipo personale ovvero di essere assoggettat_ alle seguenti misure:


(D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, riportata in calce alla presente;

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da___ sottoscritt_.

Il/La sottoscritt_ si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo e data ________________________

Il dichiarante

___________________________________

(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso______________________________, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento (___________________________________) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (___________________________________).

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

_________________________________
NOTE PER LA COMPILAZIONE

1.  I documenti attestanti i requisiti di onorabilità sono rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda.

2.  Nel curriculum vitae risulta lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 del D.M. 468/98.

3.  Nelle more delle disposizioni ministeriali che stabiliranno i suddetti requisiti di indipendenza ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Testo Unico, i soggetti interessati sono comunque tenuti a dimostrare, ai sensi del comma 3 bis del medesimo articolo, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti o richiamati dal codice civile. I documenti attestanti i requisiti di indipendenza sono rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda.

4.  Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

5.  Indicare la Ragione sociale della SIM autorizzanda.

6.  Indicare:

- l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese e/o

- le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SGR o della SICAV e/o

- l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento e/o

- le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

7.  Indicare la società/ente ovvero lo studio professionale presso il quale si è maturata l’esperienza.

8.  Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.


SEZIONE II

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ
DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE (Nota 1)

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell’UE

1. certificato generale del casellario giudiziale;

2. certificato dei carichi pendenti;

3. dichiarazione di non essere stato destinatario di sanzioni penali o di provvedimenti incidenti sulla capacità di agire che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 13 del TUF;

4. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;

5. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati diversi dall’Italia condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri;

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 13 del TUF. I certificati sono corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione.

Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato produce una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale conferma la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;

2. dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 13 del TUF;

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. la documentazione sub A);

2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER I PARTECIPANTI AL CAPITALE

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. 445 del 2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.

I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (Nota 2).

Le persone fisiche che intendano acquisire una partecipazione qualificata in un intermediario possono avvalersi della possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive secondo lo schema di seguito riportato.

Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita da società o enti che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, tali soggetti dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.

A tal fine gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.

Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dall'intermediario a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

Inoltre, è necessario che l’organo amministrativo si attenga nei controlli a comportamenti non formali bensì volti ad assicurare il rispetto sostanziale della normativa vigente. A tal fine, dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, A titolo esemplificativo si riporta un modello di dichiarazione sostitutiva che, per quanto di competenza, si ritiene conforme alla vigente normativa in materia di requisiti dei partecipanti al capitale delle SIM.

Nell'ipotesi in cui la società istante, nella predisposizione della documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione (cfr. art. 14, comma 1, lettera a, del regolamento), si avvalga di dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti al capitale, la Consob effettua controlli su tale documentazione, a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (cfr. art. 71, DPR n. 445/2000).


MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA VALIDO
PER I PARTECIPANTI AL CAPITALE

Spett. Le (Nota 3)_________ ___________

____________________________________

____________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt______________________________________________________________ nat__ a ____________________________________ provincia di__________________________(______) il __/__/__, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di___________________________ di codesta______________________________,

visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 469,

DICHIARA

– di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

– di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

– di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

– di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

– di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

– di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (Nota 4):




Luogo e data__________________

Il dichiarante

(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso ___________________________________________________________, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento (___________________________________) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (___________________________________).

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

______________________________
NOTE PER LA COMPILAZIONE

1.  I documenti attestanti i requisiti di onorabilità sono rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda.

2.  Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

3.  Indicare la ragione sociale della società partecipante al capitale della SIM autorizzanda, ovvero, in caso di persone fisiche, quanto segue: Consob per il tramite della SIM autorizzanda.

4.  Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.


ALLEGATO N. 3

CLIENTI PROFESSIONALI PRIVATI

Un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

I. Clienti professionali di diritto

Si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:

(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:

a) banche;

b) imprese di investimento;

c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;

d) imprese di assicurazione;

e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;

f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;

g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;

h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);

i) altri investitori istituzionali;

l) agenti di cambio;

(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

- totale di bilancio: 20 000 000 EUR,

- fatturato netto: 40 000 000 EUR,

- fondi propri: 2 000 000 EUR.

(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

I soggetti elencati possono richiedere al prestatore del servizio un trattamento quale cliente al dettaglio e gli intermediari possono convenire di fornire loro un livello più elevato di protezione. Quando il cliente è un'impresa come definita in precedenza, l’intermediario deve informarla, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, essa viene considerata di diritto un cliente professionale e verrà trattata come tale a meno che l’intermediario e il cliente convengano diversamente. L’intermediario deve inoltre informare il cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell'accordo per ottenere un maggior livello di protezione.

Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

A tal fine, i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con il prestatore del servizio che stabilisca i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

II. Clienti professionali su richiesta

II.1. Criteri di identificazione

Gli intermediari possono trattare i clienti diversi da quelli inclusi alla sezione I, che ne facciano espressa richiesta, come clienti professionali, purché siano rispettati i criteri e le procedure menzionati di seguito. Non è comunque consentito presumere che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie elencate alla sezione I.

La disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita quando, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente, l’intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive comunitarie nel settore finanziario può essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Nel corso della predetta valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;

- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;

- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

II.2. Procedura

I clienti definiti in precedenza possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:

- i clienti devono comunicare per iscritto all’intermediario che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;

- l’intermediario deve avvertire i clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;

-  i clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.

Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a protezione, devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per accertarsi che il cliente che chiede di essere considerato cliente professionale soddisfi i requisiti indicati nella sezione II al punto 1.

Gli intermediari devono adottare per iscritto misure interne appropriate per classificare i clienti. Spetta ai clienti professionali informare il prestatore del servizio di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia l’intermediario constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali deve adottare provvedimenti appropriati.


ALLEGATO N. 4

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI 139

Ai sensi della normativa vigente, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede 140:

* deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico 141;

* deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;

* nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al presente regolamento;

* con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente od al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l’adeguatezza ai sensi dell’articolo 40 del presente regolamento. In particolare il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:

a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;

b) la situazione finanziaria;

c) gli obiettivi di investimento;

e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l’intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi 142;

* con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l’appropriatezza delle operazioni. In particolare il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio 143;

* non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;

* deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

* deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

* può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

aa) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

bb) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera aa);

cc) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;

* nel caso in cui l’intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;

* non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

* non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati.


Note:

1. La delibera e l’annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007 e in CONSOB, e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.2, ottobre 2007. La delibera n. 16736 del 18.12.2008 è pubblicata nella G.U. n. 303 del 30.12.2008 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2008; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 17581 del 3.12.2010 è pubblicata nella G.U. n. 290 del 13.12.2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.1, dicembre 2010; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 18210 del 9.5.2012 è pubblicata nella G.U. n. 112 del 15 maggio 2012 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 5.1., maggio 2012; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato nella disciplina prevista nell’art. 3 della medesima delibera. La delibera n. 19094 dell’8 gennaio 2015 è pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 65 del 19 marzo 2015 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 1.2, gennaio 2015; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze n. 30 del 5 marzo 2015, attuativo dell’articolo 39 del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998, pubblicato nella G.U. n. 65 del 19 marzo 2015. La delibera n. 19548 del 17 marzo 2016 è pubblicata nella G.U. n. 69 del 23 marzo 2016 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2016; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U..

2. Lettera così modificata con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che dopo la parola: “SGR,” ha inserito la parola: “SICAF,”.

3. Lettera così modificata con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola “armonizzate” con le parole “UE e GEFIA UE”.

4. Lettera modificata dapprima con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito le parole: “le società di gestione del risparmio autorizzate anche alla prestazione del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti e le società di gestione armonizzate che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti,” con le parole “le società di gestione del risparmio autorizzate anche alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le società di gestione UE che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti, i GEFIA UE con succursale in Italia, che prestano il servizio di gestione di portafogli, il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di ricezione e trasmissione di ordini,”.

5. Comma modificato dapprima con delibera n. 18210 del 9.5.2012 che ha sostituito l’espressione “Un prospetto semplificato relativo a parti” con l’espressione: “Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori relativo all’offerta di quote o azioni” e poi con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “delle” con la parola: “alle”.

6. Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che, nell’alinea, ha sostituito la parola: “art.” con la parola: “articolo”.

7. Lettera soppressa con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

8. Lettera dapprima sostituita con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi così modificata con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che dopo la parola “lettera n)” ha soppresso le parole: “, nn. 1), 2) e 3)”.

9. Lettera inserita con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

10. Lettera inserita con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

11. Lettera inserita con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

12. Lettera soppressa con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

13. Lettera soppressa con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

14. Lettera soppressa con delibera n. 18210 del 9.5.2012.

15. Comma inserito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

16. Articolo dapprima sostituito con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 nei termini indicati nelle successive note.

17 . Alinea così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito le parole: “le società di gestione del risparmio e le SICAV” con le parole “i gestori”.

18 . Lettera così sostituita con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

19 . Lettera abrogata con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

20 . Comma inserito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

21 . Comma inserito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

22. Articolo dapprima sostituito con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 nei termini indicati nelle successive note.

23 . Alinea così sostituito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

24 . Lettera abrogata con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

25 . Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito le parole: “Le società di gestione del risparmio e le SICAV” con le parole “I gestori”.

26 . Articolo abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

27 . Comma così sostituito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

28 . Comma dapprima modificato con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

29 . Comma abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

30. Comma dapprima inserito con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito le parole: “Nel caso” con le parole “Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso”.

31. Comma sostituito dapprima con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

32. Comma così sostituito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

33 . Comma abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

34. Comma dapprima aggiunto con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

35. Comma così sostituito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

36. Comma dapprima modificato con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

37. Comma dapprima sostituito con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

38. Comma abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

39. Comma abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

40. Comma dapprima aggiunto con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

41. Comma dapprima modificato con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi così sostituito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

42. Comma abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

43. Comma abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

44. Comma abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

45. Comma dapprima modificato con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi così sostituito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

46. Comma abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

47. Comma dapprima aggiunto con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

48. Comma dapprima aggiunto con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

49. Articolo dapprima modificato con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi così sostituito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

50. Articolo dapprima modificato con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi così sostituito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

51. Articolo abrogato con delibera n. 18210 del 9.5.2012.

52. Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito le parole: “Le società di gestione del risparmio e le SICAV” con le parole: “I gestori”.

53. Articolo dapprima inserito con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 nei termini indicati nelle successive note.

54. Comma così sostituito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

55. Comma così sostituito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

56. Articolo dapprima inserito con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi così sostituito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

57. Rubrica così sostituita con delibera n. 18210 del 9.5.2012.

58. Rubrica così sostituita con delibera n. 18210 del 9.5.2012.

59. Comma così modificato con delibera n. 18210 del 9.5.2012 che dopo le parole: “Le società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR” ha aggiunto le parole: “di terzi”.

60. Comma così sostituito con delibera n. 18210 del 9.5.2012.

61. Comma abrogato con delibera n. 18210 del 9.5.2012.

62. Comma così modificato dapprima con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito le parole “armonizzate, le SICAV” con le parole “UE, le SICAV, le SICAF, i GEFIA UE” e poi con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole “promotori finanziari” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

63. Comma così sostituito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

64. Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito le parole “Le società di gestione del risparmio e le SICAV” con le parole “Le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE” e le parole “nei limiti di cui all’articolo” con le parole “in conformità a quanto previsto dagli articoli 76-bis e”.

65. Comma abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

66. Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “armonizzate” con le parole: “UE, i GEFIA UE”.

67 . Comma abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

68. Comma così modificato con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole “promotori finanziari” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

69. Rubrica così modificata con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole “promotori finanziari” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

70. L’art. 1, comma 36 della L. n. 208 del 28.12.2015 n. 208 ha disposto che i riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo. Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. Il comma 41 della L. n. 208 del 28.12.2015 ha disposto che: “entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 36, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, nell'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce: a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari; b) la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

71. Lettera così modificata con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole “albo unico dei promotori finanziari” con le parole “albo unico dei consulenti finanziari”. L'art. 1, comma 37 della L. n. 208 del 28.12.205 ha disposto che: “l'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di « albo unico dei consulenti finanziari». Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo del presente comma".

72. Lettera così modificata con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole “promotore” e “promotore finanziario” e con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

73. Lettera così modificata con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole “promotori finanziari” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

74. Lettera così modificata con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotori” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

75. Comma così modificato con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotori” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

76. Comma così sostituito dalla delibera n. 16736 del 18.12.2008.

77. Rubrica così modificata con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotori” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

78. Comma così modificato con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotori” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

79. Alinea così modificato con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotori” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

80. Lettera così modificata con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotori” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

81. Lettera così modificata con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotori” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

82. Lettera così modificata con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotori” e “promotori finanziari” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

83. Rubrica così modificata con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “albo unico dei promotori” con le parole “albo unico dei consulenti finanziari”.

84. Lettera modificata dapprima dalla delibera n. 16736 del 18.12.2008 che ha inserito le parole: “per i promotori che esercitano l’attività,” e poi dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotori” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede” e la parola “promotore” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

85. Lettera così modificata dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotore” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

86. Comma così modificato con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotori” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

87. Comma così modificato dalla delibera n. 17581 del 3.12.2010 che ha sostituito la parola: “tre” con la parola: “due”.

88. Lettera così modificata dalla delibera n. 16736 del 18.12.2008 che ha inserito le parole: “ovvero quella prevista dalle norme vigenti all’epoca in cui la prova valutativa è stata sostenuta”.

89. Comma così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotore” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

90. Comma così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotore” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

91. Comma dapprima modificato dalla delibera n. 16736 del 18.12.2008 che ha sostituito la parola:“cinque” con la parola: “tre” e poi dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole “albo dei promotori” con le parole “albo unico dei consulenti finanziari”.

92. Comma così sostituito dalla delibera n. 16736 del 18.12.2008.

93. Comma dapprima aggiunto dalla delibera n. 16736 del 18.12.2008 e poi così modificato dalla delibera n. 17581 del 3.12.2010 che ha sostituito le parole: “è sospeso” con parole: “può essere sospeso, a seguito di richiesta della Consob all’Organismo,”;

94. Alinea così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotore” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

95. Lettera così modificata dalla delibera n. 16736 del 18.12.2008 che ha sostituito le parole: “radiazione dall’albo deliberata dalla Consob” con la parola: “decesso.”

96. Comma inserito dalla delibera n. 16736 del 18.12.2008.

97. Comma così sostituito dalla delibera n. 16736 del 18.12.2008.

98. Comma inserito dalla delibera n. 16736 del 18.12.2008.

99. Comma inserito dalla delibera n. 16736 del 18.12.2008.

100. Alinea così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotori” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

101. Lettera così sostituita dalla delibera n. 16736 del 18.12.2008.

102. Comma dapprima sostituito dalla delibera n. 16736 del 18.12.2008 e poi così modificato dalla delibera n. 17581 del 3.12.2010 che ha sostituito le parole: “è sospeso” con le parole: “può essere sospeso, a seguito di richiesta della Consob all’Organismo,” e, nel secondo periodo, ha soppresso la parola: “inoltre”.

103. Comma dapprima aggiunto dalla delibera n. 16736 del 18.12.2008 e poi così modificato dalla delibera n. 17581 del 3.12.2010 che ha soppresso le parole: “nei casi previsti dal comma 1, lettere a), b), c) e d),”.

104. Rubrica così modificata dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotori” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

105. Alinea così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotori” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

106. Lettera così modificata dalla delibera n. 16736 del 18.12.2008 che ha sostituito la parola: “precedente” con la parola: “a)”.

107. Comma dapprima sostituito dalla delibera n. 16736 del 18.12.2008 e poi soppresso dalla delibera n. 17581 del 3.12.2010.

108. Comma così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotori” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

109. Articolo dapprima inserito dalla delibera n. 16736 del 18.12.2008 e poi modificato con delibere n. 17581 del 3.12.2010 e n. 19548 del 17.3.2016 nei termini indicati nelle successive note.

110. Comma così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotori” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

111. Comma così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotori” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

112. Comma soppresso dalla delibera n. 17581 del 3.12.2010.

113. Rubrica così modificata dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole “promotori finanziari” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

114. Comma così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotori” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

115. Comma così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole “promotori finanziari” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

116. Alinea così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotore” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

117. Lettera così modificata dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotore” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

118. Lettera così modificata dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotore” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

119. Lettera dapprima inserita dalla delibera n. 17581 del 3.12.2010 e poi modificata dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole “consulente finanziario” con le parole “consulente finanziario autonomo”.

120. Comma dapprima sostituito dalla delibera n. 17581 del 3.12.2010 e poi modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotori” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

121. Comma così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotori” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

122. Alinea così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotore” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

123. Lettera così modificata dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotore” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

124. Comma così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotore” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

125. Comma così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotore” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

126. Comma così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotore” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

127. Alinea così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotore” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

128. Lettera così modificata dalla delibera n. 17581 del 3.12.2010 che ha sostituito le parole: “assegni bancari o assegni circolari” con le parole: “assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali”.

129. Comma così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotore” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

130. Comma dapprima sostituito dalla delibera n. 17581 del 3.12.2010 e poi così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotore” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

131. Comma così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotore” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

132 L’art. 1, comma 36 della L. n. 208 del 28.12.2015 n. 208 ha disposto che i riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo. Vedi anche le norme transitorie previste dal comma 41 della L. n. 208 del 28.12.2015.

133 L’art. 1, comma 36 della L. n. 208 del 28.12.2015 n. 208 ha disposto che i riferimenti all'Organismo nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo. Vedi anche le norme transitorie previste dal comma 41 della L. n. 208 del 28.12.2015.

134. Comma così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole “promotore” e “promotore finanziario” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

135. La delibera n. 19548 del 17.3.2016, in recepimento dell'art. 1, comma 37 della L. n. 208 del 28.12.205, ha modificato la denominazione “albo unico dei promotori finanziari” in “albo unico dei consulenti finanziari”. [Trattandosi di norme transitorie recepite prima dell’adozione della delibera n. 19548 del 17.3.2016 nel testo è stata mantenuta la vecchia denominazione].

136. Comma inserito dalla delibera n. 16736 del 18.12.2008. La delibera n. 19548 del 17.3.2016, in recepimento dell'art. 1, comma 37 della L. n. 208 del 28.12.205, ha modificato la denominazione “albo unico dei promotori finanziari” in “albo unico dei consulenti finanziari”. [Trattandosi di norme transitorie recepite prima dell’adozione della delibera n. 19548 del 17.3.2016 nel testo è stata mantenuta la vecchia denominazione].

137. La delibera n. 19548 del 17.3.2016, in recepimento dell'art. 1, comma 37 della L. n. 208 del 28.12.205, ha modificato la denominazione “albo unico dei promotori finanziari” in “albo unico dei consulenti finanziari”. [Trattandosi di norme transitorie recepite prima dell’adozione della delibera n. 19548 del 17.3.2016 nel testo è stata mantenuta la vecchia denominazione].

138. Punto così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole “promotori finanziari” con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

139. Rubrica così modificata dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole “promotore finanziario” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

140. Alinea così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole “promotore finanziario” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

141. Punto così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotore” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

142. Punto così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotore” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

143. Punto così modificato dalla delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito la parola “promotore” con le parole “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.