Intestazione emittenti titoli diffusi

Emittenti titoli diffusi

Gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante sono definiti dall'art. 2-bis del regolamento Consob n. 11971/1999.

Tali soggetti sono tenuti, tra l'altro, a fornire al pubblico e alla Consob informazioni su fatti rilevanti o idonei a influenzare sensibilmente il prezzo dei titoli, devono mettere a disposizione la documentazione contabile  e informare il mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori (artt. 114-bis e 116 del  D.Lgs. n. 58/98, artt. 108-112, regolamento Consob n. 11971/99, comunicazione Consob n. 99018236 del 16.3.1999).

L'elenco compone la Sezione "Albi ed elenchi" del Bollettino della Consob, istitutito in formato elettronico con delibera Consob n. 15695 del 20 dicembre 2006.


ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI
TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE
(delibera n. 19702 del 03 agosto 2016)

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE

Situazione aggiornata al 29 luglio 2016

Il presente elenco è definito sulla base delle comunicazioni inviate dagli emittenti strumenti finanziari diffusi, ai sensi del comma 2 dell'art.108 del Regolamento Emittenti, adottato con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'acquisizione o la perdita dei requisiti che qualificano lo status di emittente diffuso. Tali requisiti sono indicati dall'art. 2-bis del medesimo Regolamento Emittenti.

Resta fermo che, ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del medesimo Regolamento Emittenti, indipendentemente dall'inclusione nel presente elenco, ai fini dell'applicazione di tutti gli obblighi previsti dal Testo unico, gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi, dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 2-bis del medesimo Regolamento Emittenti, fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni. In deroga al comma 1 del citato articolo 108 gli emittenti, i cui strumenti finanziari sono stati ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, si considerano diffusi a partire dal giorno successivo a quello di revoca di detta ammissione.