L'offerta di investimenti finanziari: prodotti atipici e beni diversi

L'offerta di investimenti finanziari: prodotti atipici e beni diversi

Cosa sono gli investimenti di natura finanziaria

Gli investimenti di natura finanziaria rappresentano forme di investimento "atipiche" che non ricadono nell'elenco degli strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF. Il medesimo articolo definisce "prodotti finanziari" gli "strumenti finanziari [forme di investimento tipizzate] e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria …".

Gli elementi qualificanti la nozione di investimento di natura finanziaria sono rinvenibili nella compresenza: (i) di un impiego di capitale; (ii) di un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) dell'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale. Gli investimenti di natura finanziaria costituiscono una specie del genere PRODOTTO FINANZIARIO

Gli elementi di "finanziarietà" di un'operazione sono da ricercare nelle oggettive pattuizioni/meccanismi contrattuali (sono, quindi, elementi intrinseci all'operazione), non nella intenzione/motivo soggettivo che spinge l'acquirente a impiegare il proprio denaro in una operazione, posto che l'obiettivo di conseguire un lucro è presente sia nelle operazioni finanziarie propriamente dette sia nelle operazioni di natura eminentemente commerciale.

I contratti di investimento hanno, quindi, una causa finanziaria. Come statuito dalla Corte di Cassazione "La causa negoziale è finanziaria [allorquando] la ragione giustificativa del contratto, e non il suo semplice motivo interno privo di rilevanza qualificante, consiste proprio nell'investimento del capitale (il "blocco" dei risparmi) con la prospettiva dell'accrescimento delle disponibilità investite, senza l'apporto di prestazioni da parte dell'investitore diverse da quella di dare una somma di denaro" (Cass. Sez. II Civ. Sent. n. 2736 del 2013).

Le proposte negoziali aventi ad oggetto investimenti di natura finanziaria possono avere come "sottostante" beni di tipo diverso.

Ad esempio se acquisto un quadro al prezzo di 9.000 di euro e il venditore si obbliga a riacquistarlo ad un prezzo maggiorato (es. 10.000 euro) ad una certa scadenza (es. dopo un anno) il differenziale tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita (1.000 euro) costituisce il rendimento del mio investimento, così come avviene nel caso di acquisto di un BOT o di una obbligazione senza cedola (tipo "zero-coupon"). La causa del contratto è puramente finanziaria e, solo apparentemente, rinvenibile nella compravendita del bene per finalità di godimento.

Chi vuole effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari cosa deve fare?

Il TUF (artt. 94 e ss.) prevede a carico del soggetto che intenda effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari la redazione di un prospetto informativo, documento che contiene tutta una serie di informazioni utili per l'investitore. Il prospetto informativo deve essere approvato dalla CONSOB che ne verifica la completezza, la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite.

E' sempre obbligatorio il prospetto informativo?

No, sono previsti casi di esenzione. Al riguardo, l'art. 34-ter del Regolamento Emittenti prevede le ipotesi di esenzione, tra cui quella relativa al controvalore totale dell'offerta calcolato nell'Unione Europea negli ultimi dodici mesi che non deve superare 5 milioni di euro e il numero dei destinatari dell'offerta che non deve essere superiore a 150. Riguardo tale seconda ipotesi si evidenzia che le offerte effettuate tramite il canale internet sono da considerarsi, per la natura del canale utilizzato - fatti salvi appositi presidi eventualmente adottati dal proponente - rivolte ad una platea generalizzata ed indistinta di destinatari, superiore alla soglia di esenzione di 150 destinatari.

N.B. Per consultare l'elenco dei prospetti autorizzati dalla Consob clicca qui.

Le offerte abusive di investimenti di natura finanziaria

I soggetti che mirano a raccogliere denaro dal pubblico dei risparmiatori fanno ricorso a schemi negoziali sempre nuovi nei quali è talvolta previsto a carico dell'investitore anche il compimento di attività latamente lavorative. Ciò al fine di conferire all'iniziativa una parvenza di liceità che spesso non hanno. Tali iniziative si caratterizzano per la prospettazione di rendimenti particolarmente vantaggiosi espressi in misura percentuale e con cadenza periodica. Il primo elemento che accomuna tutte queste iniziative, indipendentemente dal tipo di bene sottostante, è infatti la presenza di rendimenti oltremodo elevati.

Gli schemi negoziali più diffusi

Gli HIGH YIELD INVESTMENT PROGRAM o programmi d'investimento ad alto rendimento si caratterizzano per la presenza di un rendimento di elevatissima entità (anche 2% al giorno) per l'ottenimento del qual all'investitore viene chiesto il conferimento di capitali di modestissima entità (anche 5 o10 euro).

I PACCHETTI DI INVESTIMENTO variamente denominati (es. pubblicitari) prevedono a carico dell'investitore il conferimento di somme di denaro che possono variare da poche centinaia ad alcune migliaia di euro. L'importo del pacchetto può variare in funzione dei servizi ad esso collegati o, talvolta, al contenuto dell'attività (risibile) che l'investitore deve compiere. E' il caso ad esempio delle iniziative "pay to click". Per distinguere i pacchetti generalmente il proponente utilizza denominazioni che richiamano i "colori" (black, red, yellow, white, etc …) o i metalli preziosi (bronze, silver, gold, gold+, diamond …)

I CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE, spesso utilizzati da società che propongono investimenti, prevedono a carico dell'investitore il conferimento di una somma di denaro  - che può arrivare ad alcune decine di migliaia di euro- per finanziare l'attività della società proponente che si impegna, a sua volta,  a corrispondere all'investitore, a scadenze prestabilite,  un rendimento individuato in misura predefinita o in base a determinati parametri, garantendo anche la restituzione del capitale investito.

CONTRATTI COLLEGATI ALLA PRESUNTA VENDITA DI BENI PREZIOSI

Sono stati rilevati casi di società che offrivano agli utenti la possibilità di investire in "pacchetti"  per l'acquisto di diamanti/lingotti e monete d'oro cui era collegata la promessa - da parte del proponente - di rendimenti periodici predeterminati, con la possibilità per l'investitore di rientrare in possesso anche delle somme versate per il presunto acquisto del bene senza acquisire mai l'effettiva disponibilità del bene stesso.

N.B. Per consultare i provvedimenti di sospensione e divieto assunti dalla CONSOB nei confronti di chi ha effettuato un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in assenza di prospetto e di chi ha svolto attività pubblicitaria relativa all'offerta al pubblico clicca qui.