Whistleblowing - Come rispondiamo alle segnalazioni

Come rispondiamo alle segnalazioni

La CONSOB risponde al segnalante per informarlo, nei limiti consentiti dalle norme sul segreto istruttorio e dalle norme di riservatezza riguardanti l'informazione al mercato, circa l'utilizzo dell'esposto, nei casi seguenti:

  • per comunicare, se del caso, che la CONSOB non ha competenza nelle materie oggetto dell'esposto e per segnalare l'avvenuta trasmissione dello stesso esposto all'Autorità competente, qualora ciò non si sia già verificato per iniziativa dell'esponente;
  • per informare dell'avvenuta richiesta di chiarimenti inviata al soggetto vigilato e del riscontro fornito da quest'ultimo nei casi in cui l'esposto abbia ad oggetto presunte inadempienze di intermediari abilitati con riguardo al mancato riscontro ad un reclamo ovvero a specifiche richieste del cliente relative ad informazioni, documenti o al trasferimento di un dossier titoli;
  • per comunicare che l'esposto formerà oggetto di approfondimenti nell'ambito dell'attività di vigilanza e che gli atti e i provvedimenti della CONSOB concernenti i soggetti vigilati, finalizzati alla tutela di interessi di carattere generale, sono pubblicati, di norma, nel sito Internet dell'Istituto;
  • per dare conferma dell'avvenuta ricezione della segnalazione, con le seguenti eccezioni:
    • l'esposto è anonimo o sottoscritto con nome di fantasia;
    • l'esponente ha esplicitamente chiesto di non ricevere la suddetta conferma;
    • qualora la conferma della ricezione della segnalazione possa mettere a repentaglio la tutela dell'identità del segnalante.

Non è dovuta risposta nei casi di esposti indirizzati dai risparmiatori ai soggetti vigilati e trasmessi alla CONSOB per mera conoscenza.