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Brexit: l'Esma richiama gli intermediari ai doveri informativi verso la clientela sull'impatto dell'uscita del Regno Unito dalla Ue (Comunicato stampa del 20 dicembre 2018)

L'Esma (European Securities and Markets Authority), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ha richiamato l'attenzione degli intermediari attivi nella prestazione dei servizi d'investimento, affinché forniscano alla propria clientela le informazioni relative alle implicazioni che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit) può avere per le relazioni con i clienti stessi. L'Esma ha altresì richiamato gli intermediari ad informare la clientela sulle misure correlate alla Brexit che gli operatori hanno adottato o intendono adottare.

La "dichiarazione" (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/librar/esma35-43-1328_brexit_statement_information_to_clients.pdf) è rivolta sia agli intermediari con sede nel Regno Unito che prestano servizi d'investimento negli altri Stati europei (EU27) sia agli intermediari istituiti negli Stati dell'EU27 che operano con clienti nel Regno Unito.

In particolare, l'Esma evidenzia che - al fine di evitare potenziali disagi alla clientela derivanti dalla poca chiarezza delle notizie disponibili - gli intermediari interessati dalla Brexit devono assicurarsi di fornire informazioni chiare ai clienti che potrebbero subire degli impatti a livello contrattuale e/o di servizio. Tali informazioni devono essere veicolate al più presto possibile, non appena disponibili, e devono riguardare almeno le seguenti aree:

  • l'impatto dell'uscita del Regno Unito per l'intermediario e per il business svolto e le correlate implicazioni sul rapporto tra l'intermediario medesimo e i clienti;
  • le azioni che l'intermediario sta adottando, quali ad esempio le misure di carattere organizzativo, per gestire le richieste di chiarimento dei clienti;
  • le implicazioni per i clienti delle eventuali ristrutturazioni/riorganizzazioni aziendali e, in particolare, le eventuali significative modifiche dei termini contrattuali;
  • gli specifici diritti dei clienti, derivanti dalla normativa o dai contratti, in tali circostanze, ivi incluso, il diritto di cancellazione del contratto, ovvero il diritto di fare ricorso, qualora applicabile.

L'Autorità europea e le Autorità nazionali competenti per la vigilanza sulla prestazione dei servizi d'investimento continueranno a monitorare gli sviluppi di tale evento, anche mediante l'interazione con gli intermediari interessati, al fine di valutare il grado di preparazione dei medesimi alla Brexit e di assicurare che la clientela possa ricevere un'informativa adeguata.

20 dicembre 2018