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Modifiche al Provvedimento Consob/Banca d'Italia sul Post-trading in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e agevolazione dell'esercizio dei diritti in recepimento della Direttiva (UE) 2017/828 (Shareholder Rights Directive 2) - Documento di consultazione congiunto Consob/Banca d'Italia del 3 agosto 2020

A seguito dell'adozione del d.lgs. 49/2019, con cui è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva (UE) 2017/828 - c.d. Shareholder Rights Directive 2 ("SHRD 2") - che modifica la direttiva 2007/36/CE sull'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, si rende necessario completare il processo di attuazione della direttiva in Italia. In particolare, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, è chiamata ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'adozione  degli  atti  di  esecuzione  di  cui agli articoli 3-bis, paragrafo 8, 3-ter, paragrafo 6, e 3-quater, paragrafo 3, della stessa direttiva, le modifiche della propria normativa in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e agevolazione dell'esercizio dei diritti sociali da parte degli azionisti di società quotate nei mercati regolamentati.

A tal fine, la Consob e la Banca d'Italia avviano una consultazione del mercato sulla proposta delle modifiche da apportare al Provvedimento unico Consob/Banca d'Italia sul post-trading del 13 agosto 2018. La consultazione terminerà il 25 settembre 2020.

Documento di consultazione Consob/Banca d'Italia del 3 agosto 2020 [PDF]

03 agosto 2020