Aggregatore Risorse

Emir Regulatory Fitness and Performance Programme (Refit): pubblicate le modulistiche per la segnalazione relativa alla soglia di clearing e per la notifica dell'esenzione dall'obbligo di reporting dei contratti derivati infragruppo (21 giugno 2019)

Notifica alla Consob dell'esenzione dall'obbligo di segnalazione dei contratti derivati conclusi infragruppo ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Ue n. 648/2012 (Emir), modificato dal Regolamento UE n. 834/2019 (Refit)

Il Regolamento Ue Regulatory Fitness and Performance Programme – Refit  consente alle controparti di contratti derivati di essere esentate dall'obbligo di segnalazione dei contratti derivati conclusi infragruppo.

L'esenzione può essere applicata ove almeno una controparte sia una controparte non finanziaria (o, sarebbe classificata come controparte non finanziaria se fosse stabilita nell'Unione) e a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:

1) entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso perimetro di consolidamento e siano assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;

2) l'impresa madre non sia una controparte finanziaria;

3) la controparte abbia notificato l'intenzione di avvalersi dell'esenzione all'autorità competente;

4) l'autorità competente non abbia manifestato – entro tre mesi dalla notifica - disaccordo sulla sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1) e 2).

La notifica alla Consob  dovrà pervenire per il tramite di apposito modulo di seguito riportato   da compilare secondo le modalità in esso riportate.

 Cover del modulo

 Modulo per la notifica dell'esenzione


Notifica alla CONSOB sul monitoraggio della soglia di clearing ai sensi dell'articolo 4-bis e dell'articolo 10 del Regolamento Ue n. 648/2012 (Emir), modificato dal Regolamento UE n. 834/2019 (Refit)

Le modifiche apportate da Refit al Regolamento Emir introducono importanti novità sulla disciplina dell'obbligo di clearing sia per le controparti finanziarie che per le controparti non finanziarie.

Le Controparti finanziarie (Cf) che assumono posizioni in contratti derivati Otc (over the counter)  possono calcolare ogni 12 mesi la loro posizione media aggregata. Se la Cf non calcola le sue posizioni o se il risultato del calcolo, a livello di gruppo, supera la soglia per almeno una categoria di attività (asset class), la Cf informa immediatamente la Consob  e  l'Esma  e diviene soggetta all'obbligo di compensazione dei contratti derivati Otc appertenenti a tutte le asset class  soggette ad obbligo di compensazione.

Le Controparti non Finanziarie (Cnf) che assumono posizioni in contratti derivati Otc possono calcolare ogni 12 mesi la loro posizione  media aggregata.

Se il risultato del calcolo, a livello di gruppo, supera la soglia rispetto ad una o piu asset class, la Cnf  informa immediatamente la Consob e l'Esma  e diviene soggetta all'obbligo di compensazione per i contratti derivati Otc che appartengono alla o alle asset class per le quali è stata superata la soglia.

Se la Cnf  non calcola le sue posizioni, ne informa immediatamente la Consob e  l'Esma  e diviene soggetta all'obbligo di compensazione dei contratti derivati Otc  per tutte le asset class.

La comunicazione alla Consob  deve essere effettuata secondo quanto descritto nell'apposito  modulo  sotto riportato che indica altresì le modalità per comunicare il rientro dell'operatività al di sotto della soglia di clearing.

 Modulo per segnalazione soglia di compensazione

21 giugno 2019