policy ritardo pubblicazione informazioni privilegiate
La Consob ha adottato una policy interna che disciplina i casi in cui gli emittenti possono essere autorizzati a ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate a potenziale impatto sistemico, in conformità all'art. 17, paragrafo 5, del Regolamento europeo sugli abusi di mercato (MAR). L'istituto si affianca a quello ordinario accessibile a tutti gli emittenti ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, MAR.
Perché il ritardo nella comunicazione possa essere autorizzato l'emittente deve mostrare che: (a) sussista il rischio che la diffusione immediata delle informazioni privilegiate comprometta la propria stabilità e quella del sistema finanziario; (b) sussista un interesse pubblico a ritardare la comunicazione; (c) sia garantita la riservatezza delle informazioni.
La policy delinea l'iter del processo di valutazione da parte della Consob e gli scambi di informazioni con le autorità di vigilanza prudenziale.
Con l'occasione si segnala che oggi l'ESMA ha pubblicato, nelle "Questions and Answers on the market abuse regulation (MAR)", tre Q&A concernenti l'articolo 17, paragrafo 5, MAR, attinenti, rispettivamente, alla valutazione della sussistenza delle condizioni per chiedere l'autorizzazione (Q&A n. 5.3), alla durata attesa del ritardo (Q&A n. 5.4) e, in caso di mancata autorizzazione, all'impossibilità di ritardare in via ordinaria la pubblicazione ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, MAR (Q&A n. 5.5).