I singoli servizi di investimento

I singoli servizi di investimento

 

 

1. Esecuzione di ordini per conto dei clienti

Se vogliamo acquistare o vendere un titolo (azione, titolo di Stato, ecc.) possiamo rivolgerci ad un intermediario che svolga il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti.

L'intermediario, ricevuto l'ordine di acquisto o vendita di un titolo, lo esegue (comunemente si dice che negozia il titolo) scegliendo fra più sedi di negoziazione:

  • mercati regolamentati;
  • sistemi multilaterali di negoziazione;
  • internalizzazione dell'ordine.

I mercati regolamentati sono luoghi di scambio di titoli, preventivamente ammessi a negoziazione sui mercati stessi, dove le proposte di acquisto e vendita di più operatori si incontrano in modo organizzato e sulla base di regole predeterminate dando luogo alla conclusione di contratti.

I mercati regolamentati sono autorizzati dalla Consob e gestiti da una apposita società di gestione (ad esempio Borsa Italiana spa, la principale società di gestione italiana) sulla base di un regolamento.

I sistemi multilaterali di negoziazione sono anch'essi luoghi di incontro fra molteplici proposte di acquisto e di vendita per la conclusione di contratti. Possono essere gestiti da società di gestione dei mercati regolamentati o da sim e banche. Più precisamente, la gestione di tali sistemi costituisce un distinto servizio di investimento.

L'internalizzatore dell'ordine, come si vedrà al capitolo successivo, è una banca o una sim che, su richiesta del cliente, vende al cliente strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso, operando quindi in "contropartita diretta".

L'intermediario che esegue gli ordini deve avere come obiettivo quello di perseguire nel miglior modo l'interesse del cliente, avendo riguardo ai seguenti fattori:

  • prezzo del titolo che si acquista o si vende;
  • costi di esecuzione dell'ordine;
  • rapidità e probabilità di esecuzione;
  • dimensione e natura dell'ordine.

Se l'ordine proviene da un comune risparmiatore (e non da una banca, compagnia di assicurazione o altro), l'intermediario deve privilegiare il prezzo del titolo e i costi di negoziazione, trovando la soluzione che assicuri al cliente il corrispettivo totale (prezzo + costi) più vantaggioso.

Per ottenere il miglior risultato l'intermediario, come già detto, ha a disposizione più sedi di negoziazione. La scelta deve essere effettuata sulla base di criteri precisi e predeterminati che costituiscono la sua strategia di esecuzione degli ordini.

La strategia di esecuzione determina per ciascuna categoria di strumenti finanziari le sedi di negoziazione che, secondo l'intermediario, permettono di ottenere in maniera duratura (e, pertanto, non episodica) il miglior risultato possibile. La strategia contiene poi i criteri che, di volta in volta, in relazione al singolo ordine, orienteranno la scelta della specifica sede.

L'intermediario deve informare il cliente, su supporto duraturo o tramite sito internet, dei tratti principali della propria strategia. Anche le successive modifiche, se rilevanti, dovranno essergli comunicate.

A che serve conoscere la strategia?

In primo luogo, se siamo risparmiatori attenti, potremmo trarne un giudizio sulla qualità del servizio che ci verrà prestato dall'intermediario. Più sono le sedi di esecuzione contemplate dagli intermediari, maggiore sarà l'impegno volto ad ottenere il miglior risultato possibile per il cliente.

Inoltre, ci consente di verificare se l'intermediario ha rispettato la strategia al fine di ottenere il miglior risultato possibile: su nostra richiesta, infatti, l'intermediario deve dimostrarci di aver eseguito l'ordine nel rispetto della strategia.

Il cliente può anche dare istruzioni specifiche, magari indicando che l'ordine venga eseguito su un mercato regolamentato piuttosto che su un sistema multilaterale di negoziazione.

In questo caso l'intermediario, esclusivamente per gli aspetti connessi alle istruzioni ricevute, è sollevato dal rispettare la strategia: è come se il cliente si facesse onere, con la sua scelta, di perseguire esso stesso il miglior risultato possibile, rinunciando ad affidare tale compito all'intermediario.

Il cliente può conferire l'ordine con le modalità indicate nel contratto. Potranno così esserci ordini scritti, verbali, telefonici o via internet.

Prima di eseguire un ordine di acquisto, l'intermediario deve informare il cliente sulle caratteristiche della tipologia di strumento finanziario che gli sta chiedendo di acquistare e sui relativi rischi.

L'intermediario deve anche valutare che l'operazione sia appropriata per il cliente.

A questo fine, deve informarsi sul grado di esperienza e conoscenza del cliente relativamente al tipo di strumento finanziario chiesto o proposto e, in particolare, deve tenere conto:

  • della sua familiarità con il tipo di operazione chiesta o proposta;
  • del volume, della frequenza, della natura delle operazioni realizzate in passato;
  • del suo livello di istruzione;
  • della sua professione.

Diffidiamo dell'intermediario che non ci chiede queste informazioni o ne minimizza l'importanza o, addirittura, ci invita a non fornirle: non sta facendo bene il suo lavoro perché senza queste informazioni non può valutare la nostra capacità di comprendere i rischi dell'investimento e, quindi, di valutare se è per noi appropriato.

Se non forniamo le informazioni, l'intermediario non potrà dirci (e ci avvertirà di questa circostanza) se l'investimento è appropriato o meno. Perché perdere questa forma di tutela per non dare qualche informazione?

Se invece diamo le informazioni, l'intermediario dovrà avvertirci nel caso ritenga l'operazione non appropriata. Se riceviamo questo avvertimento, pensiamoci: potrebbe non essere l'investimento giusto.

C'è un altro caso in cui l'intermediario non valuta l'appropriatezza dell'operazione: quando il cliente gli chiede di operare, sussistendone i requisiti normativi, quale mero esecutore di ordini (cd. execution only su strumenti finanziari non complessi).

Ricevuto l'ordine, l'intermediario deve darsi da fare per eseguirlo alle migliori condizioni. In questa fase, deve avvertire il cliente se riscontra difficoltà nell'esecuzione e, a sua volta, il cliente può domandare informazioni sullo stato dell'ordine.

Dopo aver eseguito l'ordine, l'intermediario deve inviare al cliente una comunicazione, su supporto duraturo, dove conferma l'esecuzione e indica:

  • il giorno e l'ora di esecuzione;
  • la tipologia dell'ordine;
  • la sede di esecuzione;
  • lo strumento finanziario oggetto di negoziazione;
  • il quantitativo di strumenti finanziari scambiati, il loro prezzo unitario e il corrispettivo pagato in totale;
  • la somma totale delle competenze e degli oneri pagati e, se il cliente lo richiede, la scomposizione della somma per le singole voci;
  • gli eventuali adempimenti a carico del cliente per poter "regolare" l'operazione (ad esempio, la consegna dei titoli venduti o del controvalore monetario per quelli acquistati);
  • la circostanza che il cliente abbia avuto come controparte lo stesso intermediario, un'impresa appartenente al suo stesso gruppo oppure un altro cliente dell'intermediario.

Sono tutte informazioni utili per verificare l'operato dell'intermediario. Leggiamole e conserviamole: se sorgerà una controversia sarà utile averle.

2. Negoziazione per conto proprio

Come già detto, la negoziazione per conto proprio è l'attività con cui l'intermediario, su ordine del cliente, gli vende strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso (comunemente, si dice che l'intermediario opera in "contropartita diretta").

Nell'attività di negoziazione per conto proprio l'intermediario:

  • impegna "posizioni proprie" e cioè soddisfa le esigenze di investimento o di disinvestimento della clientela con strumenti finanziari già presenti nel proprio portafoglio;
  • entra nel contratto di compravendita come controparte diretta dei clienti;
  • esegue gli ordini dei clienti.

Così intesa, l'attività di negoziazione per conto proprio costituisce una modalità di svolgimento di un altro servizio di investimento: l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, descritto al capitolo precedente.

Ne consegue che l'intermediario che negozia per conto proprio deve non solo essere autorizzato per questo servizio ma, anche, per il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti.

In concreto, per acquistare o vendere titoli dobbiamo rivolgerci ad un intermediario autorizzato all'esecuzione degli ordini per conto dei clienti. Se questo intermediario è anche autorizzato alla negoziazione per conto proprio, potrà internalizzare l'ordine a condizione che questa soluzione possa ottenere il miglior risultato possibile per il cliente.

Nell'eseguire l'ordine del cliente il negoziatore per conto proprio dovrà rispettare tutte le regole disposte per il servizio di esecuzione di ordini descritte al capitolo precedente.

3. Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

La gestione di sistemi multilaterali di negoziazione è un servizio di investimento che consente di far incontrare, sulla base di regole predeterminate, proposte di acquisto e di vendita provenienti da una pluralità di operatori.

I sistemi multilaterali di negoziazione sono assimilabili ai mercati regolamentati, con la differenza che possono essere gestiti non solo da società di gestione di mercati regolamentati ma anche da sim e banche autorizzate alla prestazione di questo servizio.

I soggetti autorizzati devono rispettare determinati requisiti e regole per garantire un processo di negoziazione equo, ordinato e trasparente nei confronti degli utenti e comunicare alla Consob una serie di informazioni relative ai soggetti e agli strumenti ammessi alla negoziazione, alle regole di funzionamento del sistema e alle regole di vigilanza adottate per garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni.

E' comunque un servizio che non viene di norma prestato "direttamente" a favore del risparmiatore (in quanto da lui richiesto o a lui proposto).

Dal punto di vista dei risparmiatori, il sistema multilaterale di negoziazione non è altro che una delle sedi di negoziazione che l'intermediario esecutore di ordini utilizza al fine di conseguire il miglior risultato possibile per i clienti.

4. Ricezione e trasmissione di ordini

Se vogliamo acquistare o vendere un titolo possiamo rivolgerci, oltre che a un intermediario autorizzato all'esecuzione di ordini, anche ad un intermediario che offre il servizio di ricezione e trasmissione di ordini.

Attraverso questo servizio, l'intermediario che ha ricevuto un ordine di acquisto o di vendita non lo esegue direttamente (come farebbe l'esecutore di ordini), ma lo trasmette a un altro intermediario per la sua esecuzione.

Ma perché dovremmo rivolgerci a un trasmettitore di ordini piuttosto che a un esecutore?

Attraverso il servizio di trasmissione di ordini, deleghiamo al nostro intermediario la scelta di un altro intermediario che dovrà eseguire l'ordine. Sarà quindi il trasmettitore di ordini che dovrà individuare il negoziatore capace di ottenere il miglior risultato possibile che, se siamo comuni risparmiatori, è dato dalla soluzione che assicura il miglior corrispettivo totale.

Per individuare il negoziatore più adeguato, il trasmettitore di ordini sfrutterà la sua esperienza e professionalità per valutare le strategie di esecuzione di ordini dei vari intermediari presenti sul mercato.

A nostra volta, per scegliere il trasmettitore di ordini, possiamo valutare la sua strategia di trasmissione, con la quale l'intermediario individua per ciascuna categoria di strumenti finanziari i soggetti negoziatori ai quali trasmettere l'ordine.

A parte queste differenze ci sono molte analogie con il servizio di esecuzione di ordini per quanto riguarda le modalità di conferimento degli ordini, gli obblighi dell'intermediario di informare correttamente il cliente, di valutare l'appropriatezza delle operazioni e di fornire la rendicontazione del servizio prestato.

5. Sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente

Le società che emettono strumenti finanziari generalmente li offrono ai risparmiatori attraverso offerte al pubblico (anche dette sollecitazioni all'investimento).

L'offerta avviene per il tramite di intermediari che contattano gli investitori attraverso le reti di distribuzione (sportelli bancari, promotori finanziari, ecc.).

In sostanza, il servizio di sottoscrizione e/o collocamento consiste nella distribuzione di strumenti finanziari, nell'ambito di un'offerta standardizzata, sulla base di un accordo con l'emittente (o offerente).

Esistono varie forme di questo servizio.

Una prima differenziazione riguarda le operazioni di sottoscrizione o di collocamento. Si ha sottoscrizione quando i titoli offerti sono di nuova emissione e vengono immessi per la prima volta sul mercato. Si ha invece collocamento quando si tratta di titoli già emessi che vengono successivamente venduti.

Il collocamento, o la sottoscrizione, possono essere realizzati in forma pubblica, e quindi rivolti a tutti gli investitori indistintamente, ovvero in forma privata, cioè indirizzati ad una selezionata cerchia di investitori, di norma professionali (banche, compagnie di assicurazione, ecc.).

Il collocamento, o la sottoscrizione, possono avvenire "con" o "senza" assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

Nel caso di collocamento "senza", l'intermediario assume solo l'obbligo di ricercare presso il pubblico i soggetti interessati alla sottoscrizione o all'acquisto degli strumenti finanziari da collocare; il rischio di un insuccesso nel collocamento grava solo sull'emittente.

Nel caso in cui, invece, l'intermediario sottoscriva o acquisti egli stesso preventivamente i titoli, o comunque presti una garanzia per la riuscita dell'operazione, assume su di sé il rischio del buon esito dell'operazione. Se dovessero rimanere dei titoli invenduti, l'intermediario collocatore ne resterebbe proprietario, se li aveva preventivamente acquistati, ovvero sarebbe obbligato ad acquistarli lui stesso qualora aveva assunto una garanzia in questo senso.

E' evidente che se l'intermediario assume su di sé il rischio dell'operazione ha un ulteriore interesse a collocare tutti i titoli offerti.

Nella prestazione del servizio, l'intermediario deve operare nell'interesse del cliente e adempiere a tutti gli obblighi imposti per la prestazione dei servizi di investimento.

Dovrà quindi fornire le necessarie informazioni ai clienti, valutare l'appropriatezza dell'operazione, gestire correttamente eventuali conflitti di interesse e operare sulla base di un contratto scritto.

Può accadere che l'emittente (anche detto società prodotto) retroceda al collocatore delle somme di denaro sotto forma di incentivi. La percezione di tali incentivi deve essere volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente (ad esempio consentendo un diretto accesso ad una maggiore varietà di prodotti) e non deve ostacolare l'adempimento da parte dell'intermediario dell'obbligo di servire al meglio gli interessi dei clienti.

I soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di collocamento, con o senza assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, possono svolgere attività di offerta fuori sede ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), tramite il ricorso alla figura professionale del promotore finanziario.

Per offerta fuori sede si intendono la promozione ed il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento.

6. Gestione di portafogli

Se non abbiamo competenze o tempo da dedicare ai nostri risparmi, possiamo incaricare un intermediario di impiegare in tutto o in parte il nostro patrimonio in strumenti finanziari attraverso il servizio di gestione di portafogli.

L'intermediario deciderà per nostro conto quali strumenti finanziari andranno a comporre il nostro portafoglio al fine di valorizzarlo e provvederà anche a tutte le operazioni necessarie per acquistarli o venderli. Se lo vogliamo, possiamo ordinare noi stessi di acquistare o vendere determinati titoli.

Prima di prestare il servizio, l'intermediario deve valutare che il servizio offerto (o richiesto) sia adeguato per il cliente e cioè che, sulla base delle informazioni acquisite dal cliente stesso, corrisponda ai suoi obiettivi di investimento senza esporlo a rischi da lui non sopportabili o non comprensibili.

Il giudizio di adeguatezza riguarderà, innanzi tutto, il servizio stesso: non tutte le gestioni (o "linee") sono uguali, differenziandosi in base alle caratteristiche e al grado di rischio.

Nello svolgimento del servizio l'intermediario dovrà poi sempre valutare che ogni singola operazione di investimento sia adeguata per il cliente, calibrando così la gestione sulle specifiche caratteristiche e esigenze del cliente.

Per valutare seriamente l'adeguatezza, l'intermediario deve chiedere al cliente alcune informazioni: non si può stabilire se un'operazione è adeguata se non si conosce l'esperienza in materia di investimenti, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del cliente.

Se il cliente si rifiuta di fornire le informazioni, l'intermediario dovrà astenersi dal fornire il servizio.

Come per tutti i servizi di investimento, l'intermediario dovrà anche darci una serie di informazioni sull'attività da lui prestata. Oltre a quelle comuni a tutti i servizi, dovremo anche sapere:

  • le caratteristiche della gestione del nostro portafoglio - L'intermediario dovrà indicarci gli obiettivi (incremento del capitale nel lungo periodo, conservazione del capitale, ecc.) e i livelli di rischio della gestione, i tipi di strumenti finanziari (e le relative proporzioni) che possono comporre il portafoglio (si possono avere, ad esempio, gestioni obbligazionarie, azionarie, bilanciate ovvero in quote di fondi) e i tipi di operazioni che possono essere compiute dal gestore;
  • se significativo il parametro di riferimento – E' un indicatore al quale raffrontare il rendimento del portafoglio del cliente;
  • l'eventuale effetto leva   – L'intermediario dovrà dirci se intende sfruttare tale possibilità;
  • l'eventuale delega di gestione – L'intermediario deve dirci se intende delegare a terzi la gestione;
  • il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari;
  • la soglia di perdita oltre la quale il cliente deve essere avvertito.

Queste informazioni devono essere riportate anche nel contratto.

Fra gli obblighi del gestore c'è anche quello di evitare o di gestire correttamente i conflitti di interessi e di informarci esaurientemente al riguardo.

Oltre a decidere quali titoli acquistare o vendere, l'intermediario deve anche negoziarli. Potrà provvedervi da solo, ovvero trasmettere gli ordini ad altro intermediario autorizzato. In ogni caso, dovrà applicare ogni misura per raggiungere il migliore risultato possibile.

Delegare la gestione del nostro patrimonio ad un intermediario specializzato potrebbe essere una buona idea. Ma va comunque controllato. A questo fine il cliente riceve, almeno ogni sei mesi e su supporto duraturo, la rendicontazione delle attività di gestione.

Siamo d'accordo: le rendicontazioni non sono mai documenti appassionanti. Ma siamo sicuri di non voler proprio sapere cosa sta facendo l'intermediario con i nostri soldi?

Dedichiamo quindi qualche minuto a questo documento. Potremo conoscere:

  • i titoli contenuti nel portafoglio e la loro valutazione;
  • il saldo contante all'inizio ed alla fine del periodo;
  • il totale dei costi a carico del cliente con indicazione delle singole voci (su richiesta l'intermediario dovrà fornire un riepilogo ancora più dettagliato);
  • il rendimento conseguito nel periodo raffrontato con quello del parametro di riferimento;
  • l'importo dei dividendi, interessi e altri pagamenti ricevuti nel periodo;
  • i dettagli delle operazioni eseguite nel periodo. In particolare, dovranno essere comunicati il giorno e l'ora di esecuzione, la tipologia dell'ordine, la sede di esecuzione, il quantitativo, il prezzo unitario e il corrispettivo totale. Queste informazioni, su richiesta del cliente, possono essere rese di volta in volta per ogni singola operazione;
  • i diritti conferiti dai titoli in portafoglio (ad esempio il diritto a partecipare alle assemblee nel caso di azioni, ovvero il diritto di acquistare titoli nel caso di obbligazioni convertibili, ecc.).

La regola è che il rendiconto venga inviato ogni sei mesi. In alcuni casi è invece trasmesso:

  • ogni tre mesi se il cliente lo chiede espressamente;
  • almeno una volta al mese se il contratto con l'intermediario autorizza la gestione di un portafoglio caratterizzato da effetto leva;
  • almeno ogni dodici mesi se il cliente ha anche chiesto di ricevere volta per volta le informazioni sulle singole operazioni eseguite dal gestore.

L'intermediario ha anche un altro obbligo: deve tempestivamente comunicarci le eventuali perdite che superino la soglia indicata nel contratto: un ulteriore strumento per tenere sotto controllo il suo operato.

7. Consulenza in materia di investimenti

Se non siamo particolarmente portati verso la materia degli investimenti, forse è bene farci assistere da un consulente.

La consulenza in materia di investimenti è un servizio di investimento in cui il consulente, su sua iniziativa o dietro richiesta del cliente, fornisce consigli o raccomandazioni personalizzate circa una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.

Consigli e raccomandazioni personalizzati vuol dire che questi sono presentati come adatti al cliente o basati sulle sue caratteristiche. Non sono consulenza, pertanto, le raccomandazioni e i consigli rivolti al pubblico con mezzi di comunicazione di massa (giornali, televisioni, internet, ecc.).

Le raccomandazioni e i consigli, inoltre, devono suggerire di acquistare, vendere, scambiare o anche continuare a detenere uno specifico strumento finanziario.

Non costituiscono consulenza in senso proprio, ma consulenza generica, quei consigli che normalmente gli intermediari danno in merito non ad un determinato strumento finanziario ma ad un tipo di strumento finanziario (azioni, obbligazioni, quote di fondi, ecc.), ovvero alla composizione del portafoglio (un po' più di azioni, un po' meno di obbligazioni, privilegiare il mercato americano piuttosto che quello asiatico, ecc.).

Questa attività può essere un momento preparatorio e strumentale a tutti i servizi di investimento (e soprattutto della consulenza in senso proprio) e gli intermediari, nel prestarla, devono rispettare le regole previste per il servizio che stanno offrendo.

Possono prestare la consulenza in materia di investimenti gli intermediari, anche tramite promotori finanziari, e le persone fisiche e le società in possesso di particolari requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e solidità patrimoniale iscritti in un apposito albo di consulenti finanziari.

La consulenza in senso proprio assicura un elevato grado di tutela, perché mette al servizio dell'investitore la professionalità del consulente che suggerirà solo operazioni ritenute adeguate, assumendosene anche la responsabilità.

Per svolgere seriamente il compito, l'intermediario deve chiedere al cliente alcune informazioni: non si può stabilire se un'operazione è adeguata se non si hanno notizie su conoscenza e esperienza in materia di investimenti, situazione finanziaria e obiettivi di investimento del cliente.

Senza queste informazioni, l'intermediario non può "raccomandarci" nulla e, quindi, deve astenersi dal fornirci il servizio (per saperne di più sulla valutazione di adeguatezza).

Oltre a valutare l'adeguatezza il consulente dovrà fornirci tutte le informazioni necessarie ed evitare o gestire correttamente i conflitti di interessi (per saperne di più su questi argomenti vedi Parte dedicata ai servizi di investimento in generale).

Di norma è riscontrabile una connessione tra la prestazione del servizio di consulenza e la prestazione di altri servizi (di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione o collocamento), nel senso che chi, ad esempio, esegue l'ordine del cliente gli fornisce anche il servizio di consulenza.

Un aspetto importante della consulenza è il rapporto che lega il consulente alla società che emette i prodotti oggetto delle sue raccomandazioni.

Può accadere, infatti, che il soggetto stesso che presta la consulenza sia emittente di strumenti finanziari (o che lo siano altre società del suo gruppo): si pensi ad una banca appartenente a un gruppo di cui fa parte anche una società di gestione di fondi comuni.

Può anche accadere che il consulente riceva degli incentivi (sotto forma di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie) dalla società che emette i prodotti consigliati.

Sono situazioni che il consulente deve gestire con correttezza e delle quali deve informarci. Valutiamo queste informazioni: nulla ci impedisce di scegliere fra più consulenti quello che riteniamo si trovi in situazione migliore per operare in assoluta indipendenza.

8. Servizi accessori

I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento possono prestare anche i seguenti servizi accessori:

  • custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
  • locazione di cassette di sicurezza;
  • concessione di finanziamenti per effettuare operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene il soggetto che concede i finanziamenti;
  • consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, industriale e in materia di concentrazione e acquisti di imprese;
  • servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari;
  • ricerca in materia di investimenti, analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti strumenti finanziari;
  • intermediazione in cambi collegata alla prestazione di servizi di investimento.

Per prestare servizi accessori non occorre, a differenza dei servizi di investimento, alcuna autorizzazione e, quindi, li possono prestare anche soggetti non autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento. Se però vengono prestati da intermediari autorizzati, questi devono rispettare le regole di condotta previste per i servizi di investimento.