Nei servizi/attività di investimento

Nei servizi/attività di investimento

Intermediari autorizzati

I diritti degli investitori quando un intermediario presta un servizio o un'attività di investimento

Le responsabilità degli investitori quando un intermediario presta un servizio e attività di investimento

Intermediari autorizzati

Per garantire una migliore protezione al risparmiatore la legge prevede che i servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio possono essere prestati solo da banche e da altri soggetti abilitati: quando il risparmiatore decide di investire i propri risparmi può verificare che l'intermediario con cui entra in contatto sia stato autorizzato.

La Consob pubblica sul proprio sito i provvedimenti adottati nei confronti di soggetti che offrono prodotti finanziari senza le dovute autorizzazioni (ad esempio la sospensione o il divieto di effettuare un'offerta senza aver pubblicato il prospetto) e i nominativi dei soggetti, segnalati anche da autorità di vigilanza estere, che sono privi dell'autorizzazione per la prestazione dei servizi di investimento. Inoltre gli stessi risparmiatori possono segnalarci di essere entrati in contatto con un soggetto che presta servizi di investimento senza le dovute autorizzazioni.

I diritti degli investitori quando un intermediario presta un servizio o un'attività di investimento

  • Diritto generale ad ottenere la prestazione del servizio di investimento da parte dell'intermediario in base ai principi e regole di condotta definiti dalla disciplina di riferimento: (i) agire in modo onesto, equo e professionale, (ii) fornire informazioni appropriate e complete e (iii) offrire dei servizi che tengano conto della situazione individuale del risparmiatore.
  • Ricordando sin da subito che la regola fondamentale per investire è conoscere (e il suo corollario, se non si conosce, è meglio non investire), il diritto di carattere generale può essere declinato, tempo per tempo, in una serie articolata di diritti di contenuto specifico:
    1. ricevere dall'intermediario, prima di investire, informazioni su: (i) servizi offerti, (ii) caratteristiche e rischi dei tipi di strumenti finanziari che si possono acquistare o negoziare, (iii) modalità di esecuzione degli ordini e (iv) costi dei servizi offerti;
  1. essere classificato prima della prestazione del servizio di investimento, a seconda dei requisiti, in cliente al dettaglio o cliente professionale; in tale contesto viene evidenziata la circostanza che il cliente al dettaglio riceve il livello massimo di tutela previsto per l'investitore;
  2. stipulare il contratto con l'intermediario, nel caso di cliente al dettaglio, in forma scritta (ad eccezione del servizio di consulenza in materia di investimenti);
  3. ricevere l'assistenza dall'intermediario, a seconda del servizio di investimento prestato, sotto diverse gradazioni via via decrescenti in termini di tutela: dalla valutazione di adeguatezza dell'investimento a quella di appropriatezza fino all'esclusione di ogni valutazioni nel caso della mera esecuzione di ordini (inserimento di link alla parte del sito in cui si tratta in dettaglio del test di appropriatezza/adeguatezza);
  4. essere informato dell'esistenza degli eventuali: (i) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie (cd. "incentivi") pagati o ricevuti da un intermediario in connessione alla prestazione di un servizio di investimento, della loro natura e portata e (ii) conflitti di interesse;
  5. ricevere dall'intermediario, dopo aver investito, la rendicontazione dell'attività prestata, comprensiva dei costi applicati.

Le responsabilità degli investitori quando un intermediario presta un servizio e attività di investimento

  • Regole fondamentali che un risparmiatore è bene che adotti durante il rapporto con gli intermediari
    1. Prima di investire: (i) verificare se l'intermediario è in possesso delle autorizzazioni richieste ad operare in Italia, (ii) acquisire le informazioni necessarie dagli intermediari (e dai promotori finanziari che operano per conto degli intermediari), (iii) diffidare delle proposte "improbabili" (ad esempio le cd. "catene di San Antonio" o le promesse di rendimenti eccessivamente alti e "fuori mercato") e (iv) considerare con attenzione i prodotti "rischiosi" (titoli non quotati, strumenti finanziari derivati, compresa l'operatività sul Forex)
    2. Al momento di concludere il contratto: (i) pretendere che il contratto sia concluso nelle forme dovute e (ii) consegnare il denaro da investire solo nelle forme previste dal contratto ed, in particolare, non consegnare mai denaro in contanti nel caso in cui il contatto con l'intermediario avvenga tramite promotori finanziari (iii) non firmare mai contratti e moduli senza aver letti o, addirittura, senza che siano stati compilati delegando poi l'intermediario a riempirli;
    3. Una volta concluso il contratto, controllare la regolarità dell'attività svolta dall'intermediario.
    4. In caso di insolvenza di un intermediario: possibilità di chiedere l'intervento del Fondo Nazionale di Garanzia al fine di ottenere l'indennizzo previsto e le connesse modalità operative.

Particolari cautele comportamentali devono essere adottate dall'investitore nel caso di investimenti on line: è importante avere consapevolezza del carattere "internazionale" di internet e valutare criticamente le informazioni disponibili nei "forum" in rete:

Se qualcosa non è in linea rispetto a quanto sopra rappresentato relativamente ai diritti e alle responsabilità:

  • per prima cosa è bene cercare un chiarimento informale con il soggetto con il quale normalmente si hanno i rapporti (promotore finanziario o dipendente dell'intermediario distributore);
  • se ciò non fosse sufficiente, occorre effettuare un reclamo formale nei confronti dell'intermediario distributore;
  • oltre al reclamo presso l'intermediario, se si ritiene che l'intermediario o il promotore abbiano violato regole di correttezza o di comportamento, è opportuno inviare un esposto alla CONSOB, chiarendo cosa può comportare l'attivazione di questa iniziativa.