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Bollettino


Delibera n. 22134

Modifiche alla delibera del 15 dicembre 2020, n. 21639 e alla delibera del 15 dicembre 2020, n. 21640

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, con il quale è stato emanato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche “TUF”);

VISTO, in particolare, l’articolo 4-sexies, comma 1, del TUF, ai sensi del quale “la Consob e l’IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell’articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d’indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo”;

VISTO, in particolare, l’articolo 4-sexies, comma 2-bis, del TUF, ai sensi del quale la Consob, in conformità alle attribuzioni individuate dal comma 2 del medesimo articolo, esercita i poteri di vigilanza e di indagine di cui alla Parte II del TUF;

VISTO, in particolare, l’articolo 6-bis, comma 4, lettera a), del TUF, contenuto nella Parte II, Titolo I, Capo I, ai sensi del quale la Consob può, nell’ambito delle sue competenze, “chiedere a chiunque la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano essere pertinenti ai fini dell’esercizio della propria funzione di vigilanza”;

VISTO, in particolare, l'articolo 4-sexies, comma 5, del TUF, che ha delegato la Consob ad adottare con proprio regolamento, sentita l'IVASS, “le disposizioni attuative del comma 2, individuando altresì, a fini di vigilanza, modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, in conformità agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti;

VISTA la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche “Regolamento Emittenti”);

VISTA la delibera del 15 dicembre 2020, n. 21639, con la quale sono state adottate le modifiche del Regolamento Emittenti, in materia di modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs);

VISTA la delibera del 15 dicembre 2020, n. 21640, con la quale sono state adottate le disposizioni concernenti gli obblighi di rendere accessibili alla Consob informazioni e dati strutturati relativi ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (“PRIIPs”) da parte degli ideatori di PRIIPs;

VISTE le “Istruzioni operative sull’accesso ai KID PRIIPs e relative informazioni”, pubblicate sul sito internet della Consob;

RITENUTO opportuno accogliere le richieste di concedere un ulteriore e limitato periodo transitorio, in continuità con quanto già previsto all’articolo 2, comma 2, della delibera del 15 dicembre 2020, n. 21639, pervenute da alcune associazioni rappresentative dei soggetti vigilati e da alcuni soggetti vigilati, al fine di permettere il completamento delle implementazioni tecniche necessarie a conformarsi al nuovo regime previsto con riferimento alle modalità di accesso da parte della Consob ai KID dei PRIIPs;

RITENUTO, altresì, opportuno riconoscere un ulteriore e limitato periodo transitorio, in continuità con quanto già previsto all’articolo 3, commi 1 e 2, della delibera del 15 dicembre 2020, n. 21640, tenuto conto della connessione degli obblighi previsti dalla citata delibera n. 21640 con quelli previsti dalla delibera del 15 dicembre 2020, n. 21639;

CONSIDERATO opportuno favorire un passaggio ordinato e uniforme al nuovo regime da parte di tutta l’industria;

CONSIDERATA la necessità per la Consob, ai fini di un efficace espletamento delle funzioni di vigilanza alla medesima conferite dall'articolo 4-sexies del TUF, di disporre di dati strutturati relativi ai PRIIPs commercializzati in Italia;

SENTITA l’IVASS, ai sensi dell’articolo 4-sexies, comma 5, del TUF, con riferimento alla modifica apportata alla delibera del 15 dicembre 2020, n. 21639;

D E L I B E R A:

Art. 1
(Modifiche alla delibera del 15 dicembre 2020, n. 21639, relativa alle “Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, in materia di modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs)”)

1. All'articolo 2, comma 2, della delibera del 15 dicembre 2020, n. 21639, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle parole “28 febbraio 2022”.

Art. 2
(Modifiche alla delibera del 15 dicembre 2020, n. 21640, relativa alle “Disposizioni concernenti gli obblighi di rendere accessibili alla Consob informazioni e dati strutturati relativi ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (“PRIIPs”) da parte degli ideatori di PRIIPs”)

1. All'articolo 3 della delibera del 15 dicembre 2020, n. 21640, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, le parole “1° gennaio 2022” sono sostituite dalle parole “1° marzo 2022”;

b) nel comma 2, le parole “1° gennaio 2022” sono sostituite dalle parole “1° marzo 2022”.

Art. 3
(Disposizioni finali)

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana[1]. Essa entra in vigore il 31 dicembre 2021.

17 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona


[1] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 310 del 31.12.2021.

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