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Bollettino


Delibera n. 22632

Decadenza per rinuncia espressa della Pairstech Capital Management LLP dall'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF") allo svolgimento in Italia dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere d), e) e f) del TUF e dei servizi accessori di cui all'allegato 1, sezione B, nn. 4 e 7, del medesimo TUF

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, adottato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018;

VISTO il regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la propria delibera n. 21975 del 28 luglio 2021, con la quale Pairstech Capital Management LLP è stata autorizzata alla prestazione - senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela - dei servizi di investimento di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, di gestione di portafogli di ricezione e trasmissione di ordini e di consulenza in materia di investimenti nonché dei servizi accessori di cui all'allegato 1, sezione B, nn. 3, 4, 5 e 7, del TUF in regime di libera prestazione di servizi, di cui all'art. 28, comma 6, del medesimo TUF;

VISTA la nota del 29 dicembre 2022 con la quale Pairstech Capital Management LLP ha presentato istanza di decadenza per rinuncia espressa dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento di gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti e dei servizi accessori di cui all'allegato 1, sezione B, nn. 4 e 7, del TUF;

VISTI i successivi chiarimenti e le informazioni integrative fornite da Pairstech Capital Management LLP in data 20 febbraio 2023;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RITENUTO che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

D E L I B E R A:

La decadenza per rinuncia espressa della Pairstech Capital Management LLP dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento di gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, rispettivamente, lettere d), e) e f), e dei servizi accessori di cui all'allegato 1, sezione B, nn. 4 e 7, del TUF.

Pairstech Capital Management LLP rimane iscritta all'Albo delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF e autorizzata, in regime di libera prestazione di servizi, di cui all'art. 28, comma 6, del medesimo TUF, al servizio di investimento di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela) e ai seguenti servizi accessori: consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese; ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.

La presente delibera verrà portata a conoscenza della società interessata nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel bollettino della Consob.

Avverso tale provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

17 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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