Pubblicazioni

Newsletter


Notiziario settimanale - anno XXVII - N° 1 - 11 gennaio 2021

Le notizie della settimana:
- > Acf: in aumento i risarcimenti ai risparmiatori e i ricorsi accolti. Nel segno del "più" il bilancio dell’attività nel 2020
- > Trattamento contabile dei crediti d’imposta acquistati ai sensi dei decreti legge "Cura Italia" e "Rilancio"
- > Save The Date: Oggi, 11 gennaio 2021, ore 15.00 - Settimo seminario del ciclo online "Securities markets: trends, risks and policies"
- > Save The Date: 13 gennaio 2021, ore 15.00 - Ottavo seminario del ciclo online "Securities markets: trends, risks and policies"
- > Comunicato rivolto agli intermediari britannici operanti in Italia in merito alle disposizioni sulla Brexit contenute nel decreto "Milleproroghe"
- > Comunicato rivolto ai clienti di intermediari britannici operanti in Italia in relazione alla Brexit
- > Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità di vigilanza

Le decisioni della Commissione assunte nel corso della settimana

Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.

- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -

Aumentano le decisioni in favore dei risparmiatori, quasi raddoppiato il volume dei risarcimenti, cresce il numero dei ricorsi: questi alcuni dei dati principali del bilancio dell’attività dell’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) nel 2020, l’anno dell’emergenza sanitaria da Covid, che ha visto un ulteriore consolidamento del ruolo dell’Acf, l’organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra piccoli investitori e intermediari, operativo presso la Consob dal 2017.

1.772 i ricorsi pervenuti l’anno scorso all’Arbitro (+5,6% rispetto ai 1.678 del 2019). Sale con ciò a 7.113 il numero complessivo dei ricorsi trasmessi dai risparmiatori nel primo quadriennio di attività (2017/2020).

Il Sud si è confermato anche nel 2020 come l’area di provenienza del maggior numero di ricorsi (42,8%), seguito dal Centro (32,4%) e dal Nord (24,8%) del Paese.

Superiore ai 100 milioni di euro il valore complessivo dei risarcimenti richiesti nel 2020, oscillanti tra un minimo di 94,66 e un massimo di 500.000 euro, corrispondente al limite di competenza per valore dell’Acf. Il valore medio delle singole controversie è stato di poco inferiore ai 60.000 euro, in linea con quanto fatto registrare negli anni precedenti. A fine 2020 il valore complessivo dei risarcimenti richiesti nel quadriennio ha superato la soglia dei 400 milioni di euro.

Nel 2020 sono stati conclusi 1.514 procedimenti con un incremento del 13,2% rispetto ai 1.337 del 2019; 5.267, invece, le pronunce nel quadriennio 2017/2020.

Il Collegio ha tenuto 53 riunioni (46 nel 2019), prendendo 1.060 decisioni (853 nel 2019), di cui il 65% di accoglimento dei ricorsi, con un balzo del 10% rispetto al dato 2019, quando era stato accolto il 55% dei ricorsi esaminati. Quasi raddoppiato (+81,5%) il valore complessivo dei risarcimenti riconosciuti a favore dei risparmiatori: 28,5 milioni di euro nel 2020 a fronte dei 15,7 milioni di euro fatti registrare a consuntivo 2019. Sale così a 84,4 milioni il totale dei risarcimenti riconosciuti dal 2017 ad oggi, con una media pro-capite pari a circa 40.000 euro.

Sono stati 212 i provvedimenti di estinzione delle controversie presi dal Presidente nel 2020 a seguito di accordo conciliativo concluso direttamente tra le parti. Il dato, in crescita del 9,2% rispetto alle 194 estinzioni del 2019, conferma che l’Acf si sta progressivamente affermando anche come punto di riferimento nei rapporti tra risparmiatori e intermediari, tale da favorire la risoluzione spontanea delle controversie prima ancora che l’Arbitro si pronunci. Il totale quadriennale dei ricorsi estintisi anticipatamente sale così a 676.

In positiva flessione i casi di irricevibilità e/o inammissibilità dei ricorsi per riscontrate e non sanabili irregolarità: 242 i provvedimenti assunti dal Presidente nell’ultimo anno (-16,5% dai 290 del 2019), per complessivi 1.298 nel quadriennio. Il progressivo decremento delle situazioni di irregolarità accertate è segno di una conseguita migliore conoscenza dello strumento Acf da parte dei risparmiatori e di un suo più idoneo utilizzo.

Continua a crescere, nello stesso tempo, il numero di risparmiatori che preferiscono farsi assistere da un legale (oltre il 73% del totale nel 2020, rispetto al 69% del 2019), nonostante sia prevista la possibilità di presentare il ricorso all’Acf direttamente, senza assistenza e gratis. La rilevanza economica delle controversie in materia finanziaria e le difficoltà che molti risparmiatori tuttora incontrano nel tutelare personalmente i propri diritti sono fattori che concorrono ad alimentare questa tendenza.

Gli intermediari coinvolti nei procedimenti attivati dinanzi all’Arbitro Consob nel corso del 2020 sono stati 89 (93 nel 2019); 183 in tutto gli intermediari destinatari di almeno un ricorso da gennaio 2017 ad oggi, a fronte dei circa 1.100 intermediari autorizzati alla prestazione di servizi d’investimento attualmente aderenti al sistema Acf.

Le aree di maggiore criticità riscontrate nei rapporti tra risparmiatori ed intermediari si sono rivelate essere, anche nell’anno appena conclusosi, quelle relative all’informativa messa a disposizione dei clienti all’atto dell’investimento e alle situazioni di illiquidità di titoli diffusamente collocati negli anni scorsi tra investitori retail, che hanno reso di fatto impossibile per molti risparmiatori dismettere le partecipazioni detenute, oltretutto spesso caratterizzate da un notevole decremento di valore rispetto all’investimento iniziale.

Le oltre 3.200 decisioni sinora pubblicate e liberamente consultabili sul sito istituzionale (www.acf.consob.it), di cui 1.200 pubblicate nel solo 2020, forniscono un quadro vario e circostanziato degli aspetti più critici emersi.

È auspicabile, a questo proposito, il più ampio allineamento delle prassi operative degli intermediari agli orientamenti Acf in quanto ciò, oltre a consentire l’idoneo trattamento dei reclami della clientela, può rimuovere sul nascere situazioni di potenziale conflittualità, contribuendo per tale via a rinsaldare il rapporto di fiducia tra le parti, presupposto irrinunciabile per favorire processi di sempre più efficiente e tutelato utilizzo del risparmio privato.

torna al sommario

I decreti-legge n. 18/2020, cosiddetto "Cura Italia", e n. 34/2020, cosiddetto "Rilancio", hanno introdotto incentivi fiscali connessi sia con spese per investimenti, ad esempio "eco" e "sismabonus", sia con spese correnti, ad esempio i canoni di locazione ad uso non abitativo, ed erogati a famiglie e imprese sotto forma di crediti di imposta. La maggior parte di questi crediti d’imposta può essere ceduta dai beneficiari a terzi soggetti.

In relazione a tale cessione, il "Tavolo di coordinamento fra Consob, Banca d’Italia e Ivass in materia di applicazione degli Ias/Ifrs" ha pubblicato un documento con cui fornisce chiarimenti in merito al trattamento contabile e alla rappresentazione in bilancio di questi crediti da parte dell’ente che li acquista.

Il documento è pertanto rivolto ai soggetti vigilati dalle tre autorità, atteso che l’acquisto di questi crediti può essere di interesse per banche, compagnie assicurative e altri intermediari finanziari, e a tutti gli emittenti tenuti ad applicare i principi contabili internazionali, indipendentemente dal settore di operatività dell’impresa (industriale, bancario e altri).

Il documento ha l’obiettivo di chiarire alcuni dubbi applicativi e assicurare un’omogeneità di comportamento da parte degli operatori.

Il testo integrale del documento è disponibile sui siti www.consob.it, www.bancaditalia.it e www.ivass.it.

torna al sommario

Oggi, 11 gennaio, alle ore 15.00 la prof.ssa Yazhou Ellen HE (University of Manchester) presenta uno studio dal titolo: "ES Risks and Shareholder Voice".

Il webinar è il settimo di un ciclo di 10 seminari organizzati da Consob, Esma e Università Bocconi, attraverso il centro di ricerca Baffi – Carefin, sui seguenti temi: microstruttura del mercato, post-trading ed efficienza del mercato; corporate governance e sostenibilità; tutela degli investitori e innovazione finanziaria.

Nadia Linciano (Responsabile Ufficio Studi Economici Consob) apre i lavori e il Prof. Giovanni Petrella (Università Cattolica) discute il paper.

Link per partecipare: https://global.gotomeeting.com/join/755296861.

torna al sommario

Il 13 gennaio, alle ore 15.00 il Prof. Nicola Borri (Università Luiss) presenta uno studio dal titolo: "Cryptomarket Discounts".

Il webinar è l’ottavo di un ciclo di 10 seminari organizzati da Consob, Esma e Università Bocconi, attraverso il centro di ricerca Baffi - Carefin, sui seguenti temi: microstruttura del mercato, post-trading ed efficienza del mercato; corporate governance e sostenibilità; tutela degli investitori e innovazione finanziaria.

Claudia Guagliano (Esma) apre i lavori e Maha Al-Saadi (Deutsche Börse) discute il paper.

Link per partecipare: https://global.gotomeeting.com/join/755296861.

torna al sommario

L’articolo 22 del decreto-legge 31 dicembre 2020 n° 183 (cd. "Milleproroghe") reca disposizioni sull’operatività degli intermediari e delle imprese di assicurazione britanniche dopo lo scadere del periodo di transizione (31 dicembre 2020) previsto dall’Accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

L’articolo si propone, tramite l’estensione di alcune previsioni del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, di agevolare un’ordinata gestione del passaggio dal regime fondato sul principio di mutuo riconoscimento in ambito europeo a quello applicabile agli intermediari di paesi terzi e, per tal via, una maggiore tutela degli interessi dei clienti.

Di seguito vengono richiamate le disposizioni relative agli intermediari che prestano servizi di investimento (di seguito, anche gli "intermediari"), rinviando per quelli che prestano attività bancaria e assicurativa ai siti, rispettivamente, della Banca d’Italia (https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/index.html) e dell’Ivass (https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/brexit/index.html).

E’ previsto che gli intermediari che hanno presentato, entro la data di entrata in vigore del citato decreto-legge, un’istanza per operare in Italia come impresa di paese terzo ovvero per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l’attività ma per i quali non sia ancora intervenuto il rilascio o il diniego dell’autorizzazione, possano continuare a prestare il servizio/attività già esercitato prima del termine del periodo di transizione, fino al rilascio dell’autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2021.

In tale periodo, è consentito svolgere le sole attività per le quali è stata richiesta l’autorizzazione, limitandosi alla gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l’acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere mentre sono consentite le attività «life-cycle event » per i contratti derivati in essere non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale.

Gli intermediari legittimati a proseguire l’attività fino al rilascio dell’autorizzazione (e comunque non oltre il 30 giugno 2021) sono soggetti alla normativa nazionale applicabile alle imprese di paesi terzi e alla vigilanza delle competenti autorità italiane.

Gli intermediari che operano in regime di libera prestazione di servizi non possono prestare servizi di investimento nei riguardi della clientela al dettaglio come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera m-duodecies, del Tuf, e dei clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del Tuf.

Gli intermediari che prestano servizi di investimento in Italia mediante lo stabilimento di succursale mantengono l’adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie italiano (Arbitro per le Controversie Finanziario) e aderiscono al Fondo Nazionale di Garanzia (FNG) secondo il relativo Statuto.

Entro il termine di trenta giorni successivi alla fine del periodo di transizione, gli intermediari britannici dovranno prendere contatti con il FNG e perfezionare gli atti richiesti per l’adesione, compreso l'adempimento degli obblighi di contribuzione.

Per consentire ai clienti di conoscere quale sistema di indennizzo è chiamato a tutelarli, gli intermediari suddetti dovranno fornire ai medesimi clienti adeguate informazioni il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre quaranta giorni dal giorno successivo al termine del periodo di transizione.

La comunicazione ai clienti dovrà essere chiara e formulata in un linguaggio semplice. I clienti dovranno inoltre essere resi edotti del referente da contattare per richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti.

In caso di diniego dell’autorizzazione, gli intermediari britannici devono cessare le attività per le quali non hanno ricevuto l’autorizzazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi dalla comunicazione del diniego, secondo modalità e tempi che non rechino pregiudizio ai clienti.

Anche durante questo periodo, tali intermediari continuano a essere soggetti alle disposizioni applicabili alle imprese di paesi terzi e ai relativi poteri delle autorità di vigilanza; sono altresì assicurate, per gli intermediari operanti con succursale, le tutele rappresentate dai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e dai sistemi di indennizzo italiani, nonché gli obblighi informativi previsti sopra.

Il decreto, infine, reca specifiche previsioni con riguardo agli effetti sui rapporti contrattuali in essere per gli intermediari chiamati a cessare l’attività, anche a seguito di mancata presentazione di una specifica domanda di autorizzazione o di diniego di autorizzazione. Tali intermediari devono, tra l’altro, restituire ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari, secondo le istruzioni ricevute dai clienti stessi.

Tutti gli intermediari britannici che prestano servizi di investimento in Italia sono chiamati ad assicurare ai clienti un’adeguata informazione riguardo agli effetti della Brexit sui rapporti contrattuali in essere.

torna al sommario

Dal 1° gennaio 2021, dopo lo scadere del periodo transitorio previsto dall’Accordo di recesso, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (Brexit) avrà rilevanti implicazioni sulla prestazione dei servizi finanziari ai clienti europei da parte degli intermediari britannici.

Questi ultimi non possono più operare in Italia in base al principio del mutuo riconoscimento e possono prestare servizi di investimento solo se hanno ottenuto una nuova autorizzazione in Italia in base al vigente regime domestico per le imprese di paesi terzi.

Al riguardo si precisa che nel Bollettino della Consob (http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino) sono consultabili le delibere di autorizzazione delle imprese di investimento britanniche, con indicazione dei servizi autorizzati e delle eventuali limitazioni operative o relative alla tipologia di clientela.

Nel corso 2020, le autorità italiane ed europee hanno intensificato gli sforzi per limitare i possibili disagi per i clienti. La Consob ha più volte richiamato l’attenzione degli intermediari britannici a un’ordinata gestione delle mutate condizioni operative discendenti dalla Brexit (http://www.consob.it/web/area-pubblica/brexit-consob) e, più recentemente, si è rivolta anche ai clienti di tali intermediari, invitandoli, tra l’altro, a verificare di avere ricevuto un’informazione adeguata (comunicato stampa del 12 novembre 2020).

Per assicurare un’ordinata gestione di questo processo, il decreto-legge "Milleproroghe" ha previsto norme specifiche a tutela dei clienti di intermediari aventi sede nel Regno Unito.

In particolare, per evitare discontinuità nella prestazione dei servizi di investimento e ridurre al minimo i disagi per i clienti, è stato previsto che le imprese di investimento e le banche del Regno Unito che hanno presentato, rispettivamente, alla Consob e alla Banca d’Italia un’istanza di autorizzazione non ancora perfezionata alla data del 31 dicembre possano comunque continuare ad operare fino all’ottenimento dell’autorizzazione.

Il decreto specifica che non è permessa alle imprese di investimento e alle banche la possibilità di continuare a prestare, al termine del periodo di transizione, servizi e attività di investimento in regime di libera prestazione di servizi nei riguardi dei clienti al dettaglio come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera m-duodecies, del Tuf, e dei clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del Tuf.

Durante questo "periodo di grazia" – dal 1° gennaio 2021 sino al rilascio dell’autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2021– tali intermediari non potranno stipulare nuovi contratti né modificare quelli esistenti; i clienti degli intermediari che operano con succursale saranno assistiti da un sistema di indennizzo italiano e potranno continuare ad accedere all’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf).

Per consentire agli investitori di conoscere quale sistema di indennizzo è responsabile della protezione dei loro risparmi, i prestatori di servizi di investimento del Regno Unito dovranno fornire ai propri clienti le informazioni previste dalla legge, il più presto possibile e, in ogni caso, entro il 10 febbraio 2021.

Il decreto prevede inoltre che, in caso di diniego dell’autorizzazione, gli intermediari devono cessare i servizi e le attività di investimento non autorizzati, secondo modalità e tempi tali da non recare pregiudizio ai clienti; dovranno, inoltre, porre in essere tutte le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi dalla data del diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Anche durante questo periodo saranno assicurate le tutele dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e dei sistemi di indennizzo per gli investitori per gli intermediari britannici operanti in Italia con succursale.

Il decreto impone inoltre ai prestatori di servizi di investimento britannici, in particolare se hanno usufruito del "periodo di grazia", di assicurare un’adeguata informativa ai clienti sugli effetti della Brexit.

Si invitano comunque i clienti a prendere contatto direttamente con gli intermediari con cui intrattengono rapporti, specie qualora non abbiano ricevuto le necessarie informazioni, per ottenere tutte le indicazioni sulla possibilità di proseguire o meno i rapporti in essere.

Con riferimento agli intermediari del Regno Unito che cessano la prestazione dei servizi e delle attività di investimento in Italia (anche a seguito del diniego dell’autorizzazione), il decreto prevede la restituzione ai clienti delle disponibilità liquide, dei beni e degli strumenti finanziari di loro pertinenza, secondo le istruzioni fornite dai clienti stessi. È dunque essenziale che i clienti forniscano tempestivamente istruzioni agli intermediari (ad esempio, indicando un Iban per accreditare le somme).

Si raccomanda nuovamente alla clientela che intenda recedere dal contratto o trasferirlo presso un altro operatore autorizzato di attivarsi tempestivamente e nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge (che possono prevedere modalità particolari di esercizio dei diritti dei clienti).

La Consob sta provvedendo ad aggiornare l’elenco delle imprese di investimento dell’Ue e di quelle dei paesi extra Ue abilitate a operare in Italia dal 1° gennaio 2021, fornendo inoltre adeguata evidenza - nell’apposita sezione del proprio sito istituzionale (http://www.consob.it/web/area-pubblica/imprese-di-investimento) - delle imprese del Regno Unito non più autorizzate a offrire servizi alla clientela italiana nonché di quelle che potranno continuare a operare ai sensi del citato decreto-legge.

I clienti delle banche e delle imprese di assicurazione britanniche possono fare riferimento alle informazioni contenute, rispettivamente, nei siti della Banca d’Italia (https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/index.html) e dell’Ivass (https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/brexit/index.html).

torna al sommario

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Austria (Financial Market Autority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) e Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • The Best UK Investment (https://offer.thebestukinvestment.com);
  • Guardian Bonds (www.guardian-bonds.com);
  • First UK Bonds (http://www.firstukbonds.com);
  • Investor Checker (www.investorchecker.com, https://investchecker.online);
  • Team PLTNM (https://teampltnm.com);
  • Codex Crypto (https://www.codexcrypto.com), clone di società autorizzata;
  • Coinsoft (https://www.coinsoft.io);
  • Compare Uk Bonds / Compare-uk-bonds (www.compare-uk-bonds.co.uk);
  • Plutus.pro ( www.Plutus.pro; www.plutopro.com);
  • Secure Finance (https://www.securefinanceltd.com), clone di società autorizzata;
  • Compare Investment Group (www.compareinvestmentgroup.co.uk);
  • Smart Investor Centre (www.smartinvestorcentre.co.uk);
  • FRCM Mangement (www.financereserve.com), clone di società autorizzata;
  • Global Trade (https://www.global-trade.io);
  • GPK Financial Planning Ltd / GPK Financial (www.gpkfinancial.co.uk), clone di società autorizzata;
  • Emoney Finance (EMF) (www.emoneyfinance.co.uk);
  • UK Saving Bonds (www.uksavingbonds.com);
  • Baird Europe (Baird Capital) / Baird Financial Services (www.accountsbaird.com, www.baird-europe.com), clone di società autorizzata;
  • Covestium Limited Investment Consultant (www.covestiumltd.com), clone di società autorizzata;
  • bondcompare.org;
  • Full Funding Circle / Fullfunding Circle (www.fullfunding-circle.com), clone di società autorizzata;
  • Phase Asset Management (www.phaseassetmanagement.com, www.investment.phaseassetmanagement.com), clone di società autorizzata;
  • Lombard London / Lombard AM (Lombardlondon.com, Lombardam.com), clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Cnmv:

  • KW Investments Limited / Key Way Solutions Ltd (https://clicktrades.com/es), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Cbi:

  • Pershing Securities Limited (http://www.pershingsecuritieslimited.com), clone di società autorizzata;
  • SGZ Bank Ireland (https://sgz-bank.com), clone di società autorizzata;
  • MAN Asset Management (www.man-am.com), clone di società autorizzata;
  • MyCreditBucks (https://www.mycreditbucks.com);
  • Atlantic Capital Management (www.atlanticcm.co.uk), clone di società autorizzata;
  • TD Global Finance (https://tdglobalfinance.co.uk; www.tdgfinance.co.uk; www.tdglobal-finance.co.uk; https://td-finance.com), clone di società autorizzata;
  • Sands Capital (www.sandscap.co.uk), clone di società autorizzata;
  • Elkwood Financial (www.elkwoodfinancial.com), clone di società autorizzata;
  • Custom Markets / QIAIF PLC (www.cmqplc.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Cssf:

  • 500.trade (www.500.trade);
  • Global Markets Association (www.gm-associations.com).

Segnalate dalla Fma:

Segnalate dalla Fsma:

  • Bitcoin Buyer;
  • Bitcoin Prime (www.bitcoinprime.net);
  • Immediate Edge (www.immediate-edge.co);
  • BitCapitals (www.bit-capitals.com);
  • Brokerunity (www.brokerunity.com);
  • Bubblext (www.bubblext.com);
  • Cryptenix (www.cryptenix.com);
  • FDI Funds (www.fdifunds.com);
  • Financial Reserve Capital Management (www.financereserve.com);
  • GCG International (www.gcginternational.net);
  • GFX Royal (www.gfxroyal.com);
  • Global CTB (www.globalctb.com);
  • Migotrade (www.migotrade.com);
  • Safe IG (www.safeig.com);
  • Asse-groupe (www.asse-groupe.com);
  • Brookfield Investment Fund PLC (https://brookfieldinvestmentfundsplc.net), clone di società autorizzata;
  • Create Capital Invest (www.createcapitalinvest.com);
  • Patrimoine Connect (https://4gste3-12qxt9901mnd.com);
  • www.vuelex.com.

Segnalate dalla Cmvm:

  • Grand Capital Ltd (https://pt.grandcapital.net);
  • João Fernandes (https://joaovfernandes.pt);
  • https://market.net24-secure.com, clone di società autorizzata.

torna al sommario

LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
(i documenti immediatamente disponibili nel sito sono evidenziati tramite link; gli altri provvedimenti saranno disponibili nei prossimi giorni)

Albi ed elenchi
  • Disposta l’iscrizione di Upsidetown Srl, con sede in Milano, nel registro dei gestori previsto dall’articolo 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (delibera n. 21662 del 22 dicembre 2020).
  • Disposta l’iscrizione di Foxcrowd Srl, con sede a Firenze, nel registro dei gestori previsto dall’articolo 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (delibera n. 21661 del 22 dicembre 2020).
  • Autorizzata, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Tuf), laGoldman Sachs Asset Management International (private unlimited company), allo svolgimento, in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e/o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a) e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, dei servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettere b), d), e), f) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela (esecuzione di ordini per conto dei clienti, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, consulenza in materia di investimenti) nonché ai servizi accessori di cui ai nn. 4, 5 e 7 dell’Allegato 1, sezione B, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento, ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari, servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori. La delibera assume efficacia dal giorno successivo alla data di conclusione del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, ossia dal 1° gennaio 2021. Dalla data di efficacia, la Goldman Sachs Asset Management International (private unlimited company) opererà in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf e sarà sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto (delibera n. 21667 del 29 dicembre 2020).
  • Autorizzata, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Tuf), la MFM Investment Ltd allo svolgimento, in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di clienti al dettaglio e/o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a) e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, dei servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettere b), d), e), f), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998(esecuzione di ordini per conto dei clienti, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti) nonché ai servizi accessori di cui all’Allegato 1, sezione B, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato). La delibera assume efficacia dal giorno successivo alla data di conclusione del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, ossia dal 1° gennaio 2021. Dalla data di efficacia, la MFM Investment Ltd opererà in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf e sarà sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto (delibera n. 21668 del 29 dicembre 2020).
  • Autorizzata, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Tuf), la Barclays Capital Securities Limited allo svolgimento, in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a) e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, dei servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettere a), b), e) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini). La delibera assume efficacia dal giorno successivo alla data di conclusione del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, ossia dal 1° gennaio 2021. Dalla data di efficacia, la Barclays Capital Securities Limited opererà in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf e sarà sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto (delibera n. 21669 del 29 dicembre 2020).
  • Autorizzata, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Tuf), la Jane Street Financial Limited allo svolgimento, in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a) e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, dei servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti). La delibera assume efficacia dal giorno successivo alla data di conclusione del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, ossia dal 1° gennaio 2021. Dalla data di efficacia, la Jane Street Financial Limited opererà in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf e sarà sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto (delibera n. 21670 del 29 dicembre 2020).
  • Autorizzata, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Tuf), la Jefferies International Limited allo svolgimento, in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a) e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, dei servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettere a), b), e) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela ( negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini) nonché ai servizi accessori di cui all’Allegato 1, sezione B, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento, ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari, servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori). La delibera assume efficacia dal giorno successivo alla data di conclusione del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, ossia dal 1° gennaio 2021. Dalla data di efficacia, la Jefferies International Limited opererà in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf e sarà sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto (delibera n. 21671 del 29 dicembre 2020).

torna al sommario

CONSOB INFORMA (Reg. al Trib. di Roma n. 250 del 30/10/2013) - Direttore responsabile: Manlio Pisu - Comitato di redazione: Antonella Nibaldi (coordinatrice), Claudia Amadio, Riccardo Carriero, Luca Cecchini, Laura Ferri, Chiara Tomaiuoli, Alfredo Gloria - Direzione e redazione: CONSOB Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono: (06) 84771 - fax: (06) 8417707. E' possibile inviare documenti o segnalazioni alla redazione utilizzando l'Area interattiva del sito www.consob.it dove per altro CONSOB INFORMA è consultabile al link "Area pubblica/pubblicazioni/newsletter".