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Notiziario settimanale - anno XXVII - N° 4 - 1° febbraio 2021

Le notizie della settimana:
- > Servizi finanziari abusivi: Consob oscura 5 siti abusivi
- > Emittenti azioni quotate Pmi: aggiornamento dell’elenco
- > Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità di vigilanza

Le decisioni della Commissione assunte nel corso della settimana

Le determinazioni dirigenziali assunte nel corso della settimana

Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.

- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -

Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

  • “RevolutionFx” (siti internet https://revolution-fx.io e https://revolution-fx.cc);
  • “Dma Direct Ab” (sito internet https://dmadirectab.com e relativa pagina https://client.dmadirectab.com);
  • “Capitalcom Investment” (sito internet www.capitalcominvestment.com);
  • Broker Major Ltd (sito internet www.brokermajor24.com).

Sale, così, a 368 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

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Consob ha aggiornato l’elenco delle Piccole medie imprese (“Pmi”), ai sensi dell’articolo 1 w-quater.1) del Testo Unico della Finanza – Tuf (https://www.consob.it/web/area-pubblica/emittenti-quotati-pmi).

Le società che risultano comprese nell’elenco, aggiornato al 31 gennaio 2021, sono 155, rispetto alle 153 presenti nel precedente elenco stilato al 31 marzo 2020 (vedi “Consob Informa” n. 28/2020).

Sono state eliminate dall’elenco le seguenti 7 società:

  • AGC Biologics Spa, Cose Belle d’Italia Spa, Gedi Spa, Poligrafici Editoriale Spa e Stefanel Spa, in quanto non più quotate;
  • Juventus Football Club Spa e Falck Renewables Spa, in ragione della capitalizzazione superiore alla soglia di riferimento nell’intero triennio.

Hanno invece acquisito la qualifica di Pmi le seguenti 9 società:

  • Fila Spa, Ovs Spa, Rcs Spa, Neodecortech Spa, Pharmanutra Spa, Salcef Group Spa, Sicit Group Spa e Somec Spa in ragione della capitalizzazione (le ultime 5 società sono passate da Aim a Mta nel 2020);
  • Gvs Spa, in ragione del fatturato 2019.

L'elenco ricomprende le sole società italiane (aventi sede legale in Italia) con (almeno) azioni ordinarie ammesse a negoziazione sull’Mta. Sono, pertanto, escluse dall'elenco le società estere e le società italiane con sole azioni di risparmio quotate.

A seguito delle modifiche introdotte con il D.L. n. 76 del 16/7/2020 (c.d. decreto semplificazioni) e le conseguenti modifiche al Regolamento Emittenti, il parametro della capitalizzazione è diventato l’unico criterio per la qualificazione degli emittenti Pmi.

Ai fini della pubblicazione e dell’aggiornamento dell'elenco al 31 gennaio 2021, l'acquisizione della qualifica di Pmi discende dal non superamento della soglia relativa alla capitalizzazione (di 500 milioni di euro) in almeno uno degli anni del triennio precedente (2018-2019-2020). Per la perdita di tale qualifica, il requisito della capitalizzazione deve risultare superato per tre anni consecutivi; di conseguenza il superamento del limite per un solo anno (o per due) non comporta il venir meno della qualifica di Pmi.

Il decreto semplificazioni ha inoltre previsto una disciplina transitoria per i casi di Pmi che si qualificavano tali per il solo requisito del fatturato. In particolare, l’articolo 44-bis, comma 2, ha stabilito che questi emittenti continuano a mantenere la qualifica di Pmi per due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 120 dell’11.9.2020 del decreto semplificazioni.

In virtù del regime transitorio, sono presenti nell’elenco Pmi le società che alla data del 15 settembre 2020 possedevano tale qualifica in base al criterio del non superamento per il fatturato della soglia di 300 milioni di euro.

Secondo quanto previsto dall’articolo 2-ter del Regolamento Emittenti della Consob, recante “Disposizioni attuative della definizione di Pmi”, le condizioni relative alla capitalizzazione sono state verificate calcolando la media semplice delle capitalizzazioni giornaliere (prezzo ufficiale moltiplicato per il numero di azioni) per tutti gli emittenti azioni ordinarie quotate sul mercato regolamentato Mta gestito da Borsa Italiana. Il calcolo è stato effettuato per ciascuno dei tre anni solari consecutivi 2018-2019-2020.

Per quanto riguarda, invece, il regime transitorio, è stato esaminato il fatturato risultante dai bilanci 2018 e 2019 per le società che in tali anni presentano una capitalizzazione superiore alla soglia di 500 milioni di euro (ossia non si qualificavano già Pmi in base al parametro della capitalizzazione). Per i criteri di calcolo del fatturato si applica l’articolo 2-ter del Regolamento Emittenti vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto semplificazioni. Le società che risultano Pmi per il solo fatturato ai sensi e per gli effetti del regime transitorio sono state evidenziate nell’elenco con un asterisco.

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Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Austria (Financial Market Autority - Fma) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Mymoneyclub.co.uk (www.mymoneyclub.co.uk);
  • Mizuho International (email: joseph.thomas@mizuho.grouppw.com), clone di società autorizzata;
  • City FX Broker (www.cityfxbroker.com);
  • BBVA Trade (www.bbvatrade.co.uk), clone di società autorizzata;
  • Citadel Holdings Plc (www.citadelholdingsplcuk.com);
  • Ocean Loans (http://ocean-loans.net);
  • TheAlert Nation (www.thealertnation.com);
  • Bondcomparethemarketuk.com (www.bondcomparethemarketuk.com);
  • Loanline/ Loan Line (email: loans@thefinanceinsider.co.uk), clone di società autorizzata; 
  • Broker Major Ltd (www.brokermajor-fx.com, www.brokermajor24.com, www.brokermajor.com);
  • Black Diamond Finance / Black Diamond Online (www.blackdiamondfinance.com), clone di società autorizzata;
  • MIR Capital S.C.A (https://www.mircapitalsca.com);
  • Betterrate.co.uk / Betterrate.org.uk (www.betterrate.co.uk, www.betterrate.org.uk);
  • www.fixedukbond.com;
  • UKBond Comparison (www.ukbondcomparison.com);
  • UK Fixed Bonds (www.uk-fixedbonds.com; uk-fixed-bond.com);
  • Berkeley Square Partners (https://www.theberkeleysquare.com), clone di società autorizzata;
  • Fresh Finance UK Limited / Fresh Finance Limited (email: uklenderteam@gmail.com; your-loan-approved-uk-best-lenders@googlegroups.com; credit-finance-loan-approved-email@googlegroups.com);
  • Blue Whale Investment Management (www.bluewhaleinvestmentmanagementltd.com);
  • PrimeXQ (https://primexq.com). Clone di società autorizzata;
  • Flexiquid (www.flexiquid.com);
  • Amazon Home (https://sites.google.com/view/nwbz/home);
  • Finding Investments For You (www.findinginvestmentsforyou.co.uk);
  • UK Bonds Compare (www.ukbonds-compare.com);
  • My UK Bonds (www.my-uk-bonds.com);
  • BIMFX24 (https://www.bimfx24.com).

Segnalate dalla Cssf:

  • Meta Finance Trade (www.metafinancetrade.com);
  • Metals Finance Invest S.A. / M.F.I. Luxembourg (www.metals-finance.com);
  • Bitcryptoprofit (www.bitcryptoprofit.com);
  • Keytrade Bank Luxembourg S.A. (https://bkt-inter.eu). Clone di intermediario bancario autorizzato.

Segnalate dalla Amf:

  • www.any-trades.com;
  • www.b2trades.com;
  • www.bcpprivate.com;
  • www.mycoinology.com;
  • www.rush-fx.com;
  • www.bitcoincode.store/click/geo_bitcoin_code_roi;
  • www.bitcoinlifestyle.io;
  • www.bitcoinrevolution.org;
  • www.btcbrokerz.com;
  • www.extra-gains.com/bitcoincode;
  • www.kracoin.fr;
  • www.xemanage.com/bitcoinstorm.

Segnalate dalla Fma (Austria):

  • Dundee Wealth Management AG (email: info@dundeewealthmgmt.eu);
  • Coinsoft / VC Management LLC (www.coinsoft.io). La prima società è stata già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa" n. 1/2021 dell'11 gennaio 2021);
  • FXT Brokers ( www.fxtbrokers.com);
  • Solutions Markets / Kiqiwk Holdings Intl Limited (www.solutionsmarkets.co). La seconda società è stata già oggetto di delibera Consob n. 21626 del 10 dicembre 2020. In seguito, in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 45/2020 del 14 dicembre 2020).

Segnalate dalla Cnmv:

  • Avex Capital (https://avexcapital.com/es). Già segnalata dalla Finansinspektionen - (Fi)(v."Consob Informa" n. 38/2020 del 26 ottobre 2020);
  • Ballion Investment Ltd (https://ballion.net);
  • Comex Limited (https://comextrades.com);
  • Doxera Group Limited (https://doxera.biz);
  • Garton Invest / Mine FactoryLtd Limited (https://gartoninvest.co);
  • Gmbanc (https://gmbanc.io/es);
  • Imc Trades / Kbs Capital Markets Ltd (https://imctrades.com/es). Già destinataria di delibera Consob n. 21504 del 17 settembre 2020. In seguito, in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 45/2020 del 14 dicembre 2020);
  • Chambers Investment Trading Pty Ltd (https://investchambers.com);
  • Market Corp Investment (https://marketcorpinvest.com);
  • Markets Swiss / Holding Plc (www.marketsswiss.com). Già segnalata dalla Finma (v. "Consob Informa" n. 36/2020 del 12 ottobre 2020);
  • Master Trade Int Corp (https://mastertradeinternationalcorporation.com);
  • Cludfin Ou (https://parker-prime.com/es);
  • Swiss Prime (https://swissprime.cc). Già segnalata dalla Finma (v. “Consob Informa" n. 42/2020 del 23 novembre 2020);
  • https://tessline.tech/;
  • Tiomarkets Ltd (https://tiomarkets.com);
  • Astrica Ltd (https://vipforexpro.com);
  • Mutual Fund Investment / Investmfi Ltd (https://investmfi.com);
  • United Trading Ltd (www.theunitedtrading.com).

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LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
(i documenti immediatamente disponibili nel sito sono evidenziati tramite link; gli altri provvedimenti saranno disponibili nei prossimi giorni)

Albi ed elenchi
  • Aggiornato l’elenco delle “Pmi” ai sensi dell’articolo 1 w-quater. 1) del Testo Unico della Finanza – Tuf (decisione del 27 gennaio 2021).
  • Disposta l’iscrizione nell’albo delle SIM di Hamilton Court Foreign Exchange Securities Trading Company – Società di Intermediazione Mobiliare Spa, in forma abbreviata Hamilton Court Fx Sim Spa, con sede a Milano, nell’albo di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La Società è autorizzata all’esercizio dei servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed f) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relativi a: a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; f) consulenza in materia di investimenti. L’autorizzazione alla prestazione dei suddetti servizi di investimento è rilasciata con le seguenti modalità operative: “senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela” (delibera n. 21703 del 27 gennaio 2021).
Contrasto all’abusivismo (art. 7-octies Tuf)

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LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
(i documenti immediatamente disponibili nel sito sono evidenziati tramite link; gli altri provvedimenti saranno disponibili nei prossimi giorni)

Quote per l’elezione degli organi di amministrazione e controllo
  • Il Responsabile della Divisione Corporate Governance della Consob, sulla base delle previsioni dell’articolo 147-ter del d.lgs. n. 58/1998 (Testo unico della finanza - Tuf) e degli articoli 144-ter e seguenti del Regolamento Emittenti, ha determinato la quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati per l’elezione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate che hanno chiuso l’esercizio sociale al 31 dicembre 2020. Con riferimento ai criteri di determinazione del flottante, la Commissione ha ritenuto che non si debba tener conto anche delle comunicazioni di partecipazioni effettuate dagli azionisti sulla base delle delibere con cui, alla luce dell’emergenza connessa all’epidemia da Covid-19, la Consob ha previsto per le società ad azionariato particolarmente diffuso un regime transitorio di trasparenza proprietaria rafforzata rispetto a quanto previsto dall’articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, in considerazione dell’eccezionalità del provvedimento e della sua efficacia limitata nel tempo. Il testo integrale della determinazione dirigenziale (n. 44 del 29 gennaio 2021) è disponibile sul sito internet www.consob.it, corredata dalla tabella con l’indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione della quota di partecipazione.

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CONSOB INFORMA (Reg. al Trib. di Roma n. 250 del 30/10/2013) - Direttore responsabile: Manlio Pisu - Comitato di redazione: Antonella Nibaldi (coordinatrice), Claudia Amadio, Riccardo Carriero, Luca Cecchini, Laura Ferri, Chiara Tomaiuoli, Alfredo Gloria - Direzione e redazione: CONSOB Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono: (06) 84771 - fax: (06) 8417707. E' possibile inviare documenti o segnalazioni alla redazione utilizzando l'Area interattiva del sito www.consob.it dove per altro CONSOB INFORMA è consultabile al link "Area pubblica/pubblicazioni/newsletter".