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Notiziario settimanale - anno XXVII - N° 9 - 8 marzo 2021

Le notizie della settimana:
- > Servizi finanziari abusivi: Consob oscura 5 siti abusivi
- > Osservatorio interistituzionale sulla partecipazione femminile negli organi di amministrazione e controllo delle società italiane - Prima analisi ricognitiva
- > Rinvio delle disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2019/815 alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021
- > Prima applicazione del Regolamento (UE) 2019/2088: Richiamo di attenzione Consob
- > Regolamento (UE) 2019/2088 sulla disclosure in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari: Q&A Consob
- > Consob supporta le raccomandazioni della Task Force del Fsb sulla comunicazione di informazioni finanziarie relative al cambiamento climatico
- > Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità di vigilanza

Le decisioni della Commissione assunte nel corso della settimana

Le determinazioni dirigenziali assunte nel corso della settimana

Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.

- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

  • "FSCS.UK Limited" (sito internet https://fscs.uk);
  • NewTraders Holding Ltd (sito internet www.toltechfx.co);
  • Zurich Invests Ltd e ZH Companies BNK Ltd (sito internet www.zurichinvests.com);
  • "TradeFCX" e "Fxstarpro" (sito internet https://tradefcx.com);
  • "Fxstarpro"/Fxstarpro LTD (sito internet https://fxstarpro.com).

Sale, così, a 396 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

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Sono pubblicati i risultati della prima analisi ricognitiva sulla presenza femminile negli organi di amministrazione e controllo delle società italiane e sull’attuazione della legge Golfo-Mosca (n. 120 del 2011) condotta da un apposito Osservatorio interistituzionale, cui partecipano il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la CONSOB e la Banca d’Italia.

Istituito con il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 22 novembre 2018 dalle tre Istituzioni che vi partecipano, l’Osservatorio nasce come centro di raccolta dati e ricerche per “promuovere congiuntamente iniziative volte all’attuazione nel concreto della partecipazione femminile nei board, con la finalità di verificare nel tempo gli effetti dell’applicazione della legge n. 120/2011, anche sulla base di studi e analisi che consentano di individuare potenziali profili di criticità e attenzione”.

Nell’intento di risolvere il problema di sotto-rappresentazione delle donne nelle posizioni apicali delle imprese in Italia, la legge 12 luglio 2011, n. 120 (cosiddetta legge Golfo-Mosca) e il D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 hanno introdotto obblighi di equilibrio di genere nelle posizioni decisionali e negli organi di amministrazione e controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni e delle società le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati. La CONSOB e il Dipartimento per le pari opportunità vigilano sull’attuazione di tale normativa da parte, rispettivamente, delle società quotate e delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Il tema della diversità di genere è oggetto di interventi specifici anche nel settore bancario. La Banca d’Italia a fine 2020 ha posto in consultazione alcune modifiche alle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario per rafforzare l’attuale disciplina che già richiede a tutte le banche di assicurare l’adeguata diversificazione degli organi collegiali in termini di competenze, età, genere e provenienza geografica. Con le modifiche poste in consultazione, la Banca d’Italia propone l’introduzione di una quota di genere per cui almeno un terzo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche deve appartenere al genere meno rappresentato; sono inoltre proposte ulteriori indicazioni, non vincolanti, per favorire la presenza delle donne anche negli incarichi di maggiore rilievo.

Fra il 2011 e il 2019, si legge nel rapporto pubblicato oggi, la presenza delle donne negli organi di amministrazione delle società quotate in Borsa e delle società a controllo pubblico è salita rispettivamente dal 7% al 37% e dall’11% al 25%. Anche nel settore bancario la quota delle donne negli organi amministrativi è generalmente in crescita. Tuttavia, la presenza femminile varia dal 37% per le banche quotate al 15% per le non quotate. Viceversa, nelle società private, in cui non si applica la disciplina sulle “quote rosa”, la presenza femminile è cresciuta nello stesso arco di tempo a ritmo ben più lento, dal 22% al 24%. Gli incarichi di maggiore rilievo restano appannaggio prevalente degli uomini. Nelle società quotate solo il 2% delle donne negli organi amministrativi ricopre il ruolo di amministratore delegato, tale percentuale scende all’1% nelle banche.

Per quanto riguarda gli organi di controllo delle società, la dinamica osservata è in linea con quella descritta per gli organi di amministrazione. La crescita della presenza femminile è significativa nelle società per le quali sono previste le quote di genere: a fine 2019 era pari al 39% (dal 7% del 2011) nelle quotate e al 33% (dal 17%) nelle società a controllo pubblico. Resta, invece, ben più contenuta nelle società private e nelle banche (rispettivamente 22% e 18%).

Ne risulta, quindi, che a fronte di un innegabile avanzamento rispetto alla situazione precedente all’entrata in vigore della legge 120/2011 permangano eterogeneità nella partecipazione femminile agli organi di amministrazione e controllo e ai processi decisionali delle società secondo l’esistenza e la natura dei vincoli normativi in materia di quote di genere.

L’Osservatorio interistituzionale auspica, pertanto, che l’analisi svolta possa costituire il punto di partenza di un percorso più ampio, attraverso il quale il tema della parità di genere negli organi di governo e controllo delle imprese potrà essere ulteriormente approfondito e indagato per trovare soluzioni adeguate, anche coerentemente con gli Obiettivi della Strategia della Commissione Europea sulla parità di genere 2020-2025.

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Il 26 febbraio 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) 2021/337 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la Direttiva 2004/109/CE (cd. Direttiva Transparency) per quanto riguarda l'uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali (cd. ESEF – Regolamento delegato (UE) n. 2019/815), per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

In particolare, il comma 7 dell’articolo 3 della suddetta Direttiva è stato così modificato: “7. Per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2020 o dopo tale data, tutte le relazioni finanziarie annuali sono predisposte in un formato elettronico unico di comunicazione, a condizione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, abbia effettuato un'analisi costi-benefici. Tuttavia, uno Stato membro può autorizzare gli emittenti ad applicare tale obbligo di comunicazione per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2021 o dopo tale data, purché tale Stato membro notifichi alla Commissione la propria intenzione di autorizzare tale rinvio entro il 19 marzo 2021, e che tale intenzione sia debitamente giustificata.”.

Lo Stato italiano ha esercitato tale opzione introducendo, con la Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. Milleproroghe), il comma 11-sexies all’articolo 3 del Milleproroghe secondo il quale “Le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

A seguito di tale intervento legislativo, lo Stato italiano ha effettuato la notifica alla Commissione europea in data 2 marzo 2021, come indicato nella pagina della Commissione europea al seguente link https://ec.europa.eu/info/publications/201211-esef-postponement_en.

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La Consob richiama l’attenzione in merito agli obblighi informativi in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Richiamo n. 3/21 del 4 marzo 2021).

Dal 10 marzo prossimo diverrà applicabile il Regolamento (UE) 2019/2088 sulla disclosure (SFDR) in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che introduce, in capo ai c.d. financial market participants (FMPs) e ai financial advisors (FAs), obblighi informativi in materia di sostenibilità a livello di entità e con riferimento ai “prodotti finanziari” definiti dal medesimo SFDR.

Gli obblighi previsti dal SFDR sono differenziati con riguardo sia all’oggetto di riferimento dell’informativa (informazioni riferite al soggetto/attività - “entity level” - oppure al prodotto finanziario - “product level”), sia alla modalità di fornitura (informativa sul sito web, informativa precontrattuale o informativa periodica).

Il Regolamento integra gli obblighi di informativa già previsti nelle vigenti discipline sui prodotti e sui servizi, mantenendo altresì i requisiti che tali discipline impongono ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari di agire nel migliore interesse degli investitori finali.

Per le norme del Regolamento che richiedono una disciplina di dettaglio, il 4 febbraio 2021 le ESAs, ossia le tre autorità di vigilanza Esma, Eba ed Eiopa, hanno pubblicato e trasmesso alla Commissione Europea la bozza di Final Report sui Regulatory Technical Standards (RTS) relativi al SFDR. Il Final Report copre le aree tematiche della rendicontazione sui principali impatti avversi sulla sostenibilità connessi alle decisioni/consigli di investimento; della disclosure pre-contrattuale e periodica sulle caratteristiche/obiettivi di sostenibilità del prodotto; della disclosure sul prodotto attraverso il website; dei modelli di informativa precontrattuale e periodica del prodotto (cd. templates).

Le ESAs, il 25 febbraio 2021 hanno, altresì, pubblicato un Supervisory Statement con cui evidenziano che gli operatori - al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza informativa previsti dagli articoli 2 bis, 4, 8, 9, e 10 del SFDR - nelle more dell’applicazione dei pertinenti RTS, (allo stato prevista con decorrenza dal 1° gennaio 2022, ferma restando l’applicazione del Regolamento a decorrere dal 10 marzo 2021), potranno far riferimento alla bozza di Final Report sugli RTS pubblicata il 4 febbraio 2021, sebbene tali RTS possano subire modifiche nel processo di adozione in corso.

Le comunicazioni periodiche trasmesse alla Consob ai sensi della delibera n. 17297/2010 sono integrate con l’illustrazione delle misure adottate e dei controlli svolti per conformarsi alle previsioni del SFDR.

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Consob, oltre al Richiamo di attenzione n. 3/21 del 4 marzo 2021, ha pubblicato una Questions and Answers (Q&A) con l’obiettivo di chiarire quali siano gli obblighi in materia di informativa precontrattuale sui prodotti conseguono dall’applicazione del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla disclosure in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari a decorrere dal 10 marzo 2021.

La Q&A in particolare, chiarisce che:

  • con riferimento agli Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio) e agli Ibip (Insurance-based investment products) che, alla data del 10 marzo p.v., risultano avere offerte aperte, la documentazione precontrattuale dovrà essere aggiornata al fine di includervi le informazioni previste dagli articoli 6, 7, comma 2, 8 e 9 del SFDR;
  • per gli Oicvm (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) italiani e i Fia (fondi di investimento alternativi) italiani aperti non riservati occorrerà procedere all’aggiornamento del prospetto informativo in conformità a quanto previsto dagli articoli 18 e 27 del Regolamento Emittenti;
  • per i Fia chiusi non riservati gestiti da Gefia italiani le informazioni saranno introdotte secondo la modalità previste dall’articolo 13-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti;
  • per i Fia riservati gestiti da Gefia italiani occorrerà procedere all’aggiornamento del documento d’offerta di cui all’articolo 28 del Regolamento Emittenti. L’aggiornamento del documento d’offerta dei Fia riservati al solo fine di includervi le informazioni previste dal SFDR non implica l’espletamento della procedura ex articolo 43, comma 7, del Tuf, per le modifiche rilevanti, in quanto integra il patrimonio informativo per i sottoscrittori alla luce di una sopravvenuta prescrizione normativa.

La versione aggiornata del prospetto dovrà essere trasmessa alla Consob secondo le vigenti istruzioni operative.

Con riferimento agli Oicr e agli Ibip la cui offerta sarà avviata dal 10 marzo 2021 in poi, la documentazione informativa precontrattuale dovrà essere predisposta in conformità alle previsioni del SFDR.

Infine la Q&A chiarisce che per gli Oicr e gli Ibip ad offerta chiusa non risulta necessario procedere al suddetto aggiornamento, fermo restando che l’orientamento in parola potrà essere riconsiderato alla luce di eventuali chiarimenti adottati nelle competenti sedi comunitarie.

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La Consob supporta le raccomandazioni relative alle modalità di rendicontazione delle informazioni necessarie per valutare i rischi e le opportunità legate al cambiamento climatico, pubblicate nel luglio 2017 dalla Task Force on Climate-related Financial Disclosures (Tcfd), costituita nell’ambito del Financial Stability Board – Fsb.

L’iniziativa si inquadra nella strategia dell’Istituto volta a promuovere il raggiungimento degli obiettivi Ue di incremento degli investimenti in impieghi connotati da sostenibilità ambientale e sociale. Consob incoraggia gli operatori all’adesione volontaria alle raccomandazioni della Tcfd e a redigere la Dichiarazione non finanziaria (Dnf) per aumentare la trasparenza nei mercati finanziari sui rischi e le opportunità legati al clima.

Le raccomandazioni della Tcfd sono richiamate nell'ambito degli Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario della Commissione Europea, in base ai quali la Consob effettua la vigilanza sulle dichiarazioni non finanziarie ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Consob di attuazione del d.lgs. n. 254/2016.

Gli Orientamenti della Commissione europea che fanno riferimento alle raccomandazioni della Tcfd sono stati richiamati altresì dall’Esma nelle European common enforcement priorities (Ecep) per la vigilanza sui report finanziari e non finanziari del 2020.

Il supporto alle raccomandazioni della Tcfd si inquadra nel contesto delle iniziative assunte dalla Consob per sensibilizzare gli emittenti a rendere informazioni di sostenibilità attendibili e comparabili.

La buona qualità delle informazioni sui cambiamenti climatici contenute nei reporting di sostenibilità delle imprese – osserva Anna Genovese, Commissaria Consob – rappresenta una condizione indispensabile per indirizzare il risparmio verso l’economia reale e per tutelare gli investitori nel contesto della regolazione di trasparenza sulla finanza sostenibile”.

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Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Austria (Financial Market Authority - Fma), (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Armenia (Central Bank of Armenia – Cba), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Lincoln Consulting Group LLC (www.lincolnconsultinggrp.com);
  • Dalsari (www.dalsari.com);
  • BlueWater International Advisors LLC (www.bluewaterinternationaladvisorsllc.com);
  • Uk Savings Plans (www.uksavingsplans.com);
  • Capital Financial Services LLC (www.capitalfinancialserv.com);
  • Corporate Finance Solutions Inc. (www.corporatefinancesolutionsinc.com);
  • Investment Finder Uk (https://www.investmentfinder-uk.com);
  • Triola (https://www.triolagroup.com);
  • The Investment Search (http://theinvestmentsearch.com);
  • Top Bond Search (www.topbondsearch.com);
  • Comparebonds.org (www.comparebonds.org);
  • ISA Compare Uk (https://www.isacompareuk.com);
  • Uk Better Bonds (https://ukbetterbonds.com);
  • InvestSelect (https://investselect.uk);
  • Bond Select Uk (https://www.bondselect-uk.com);
  • Compare Bond Market (www.comparebondmarket.com);
  • The Best Bond Rates (www.bestbondrates.com);
  • Uk Interest Rate Comparisons (www.uk-interest-rate-comparisons-uk.com);
  • Bond Rates Online (www.bondratesonline.com);
  • National ISA Review Centre (www.nationalisareviewcentre.co.uk);
  • BondhubUK (email: info@bondhub.uk);
  • Capitalmarketsearch.com (www.capitalmarketsearch.com).

Segnalata dalla Sfc:

  • 豐收證券期貨(香港)有限公司 (www.fsfutures.cc, solo nome cinese).

Segnalate dalla Fma (Austria):

  • Solutions Markets / Kiqiwk Holdings Intl Limited (www.solutionsmarkets.co). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21728 del 18 febbraio 2021 ed in seguito l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione, ha disposto l’oscuramento del sito internet www.solutionsmarkets.co (v. “Consob Informa" n. 7/2021 del 22 febbraio 2021);
  • My Coin Elite ( www.mycoinelite.com).

Segnalate dalla Finma:

Segnalata dalla Fsa:

Segnalata dalla Cba:

  • Unit Asset Fund Private Contract Investment Fund / Delta Business Management LTD (email: info@fbsuk.com).

Segnalate dalla Bcsc:

Segnalata dalla Knf:

  • Akcja Złota SA.

Segnalate dalla Cnmv:

  • Group-Openbk (https://market.openbk-online.com/login), clone di società autorizzata;
  • Insta-Trading / Protiviti Group Ltd / Protiviti International Eood (https://www.insta-trading.com/);
  • Eurofx / Donnybrook Consulting Ltd (https://eurofx.trade).

Segnalate dalla Afm:

  • Blackbird Solutions Inc. / Xchangebit (https://xchangebit.io);
  • Fin-Toward (www.fin-toward.com).

Segnalata dalla Cssf:

  • DaxKapital (www.daxkapital.com).

Segnalata dalla Fsma:

  • Antares (www.antares.trade).

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LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
(i documenti immediatamente disponibili nel sito sono evidenziati tramite link; gli altri provvedimenti saranno disponibili nei prossimi giorni)

Orientamenti Consob - Finanza sostenibile
  • Prima applicazione del Regolamento (Ue) 2019/2088: Richiamo di attenzione Consob in merito agli obblighi informativi in materia di sostenibilita’ nel settore dei servizi finanziari (Richiamo n. 3/2021 del 4 marzo 2021).
Società quotate
  • Consob ha diffidato Unicredit Spa ad adeguare la composizione del Consiglio di Amministrazione al criterio di riparto tra i generi stabilito dall’articolo 147-ter, comma 1-ter, del d.lgs. n. 58/98 (Tuf), nel testo attualmente applicabile, entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. A decorrere dalla prossima assemblea di rinnovo dell’organo amministrativo convocata per il giorno 15 aprile 2021, troverà pertanto applicazione l’articolo 147-ter, comma 1-ter, del Tuf come modificato dalla legge n. 160 del 27 dicembre 20191, nella parte in cui prevede che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (delibera n. 21738 del 3 marzo 2021).
Albi ed elenchi
  • Autorizzata la Stifel Nicolaus Europe Limited, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del Testo unico della finanza - Tuf, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e/o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a) e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, i servizi di investimento e i servizi accessori indicati nell’allegato alla delibera di autorizzazione (delibera n. 21739 del 3 marzo 2021). La Stifel Nicolaus Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.
Contrasto all’abusivismo (art. 7-octies Tuf)

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LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
(i documenti immediatamente disponibili nel sito sono evidenziati tramite link; gli altri provvedimenti saranno disponibili nei prossimi giorni)

Emittenti azioni quotate con soglie di comunicazione ridotte

Gli elenchi sono stati aggiornati come segue:

1) inserendo Abitare In Spa, PharmaNutra Spa e Poligrafica S. Faustino Spa (i) nella Sezione B dell’elenco n. 1 allegato alla determinazione dirigenziale n. 40 del 9 ottobre 2020, inerente alle società qualificabili Pmi ai sensi dell'art. 1 w-quater.1 del Tuf, cui si applica, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del Tuf, l'ulteriore soglia del 3% per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nonché (ii) nell’elenco n. 2 allegato alla determinazione dirigenziale n. 39 del 21 settembre 2020, inerente alle società cui si applica, ai sensi dell'articolo 120, comma 4-bis, del Tuf, l'ulteriore soglia del 5% al raggiungimento o superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione delle dichiarazioni di intenzioni;

2) espungendo OVS Spa dalla Sezione Adell’elenco n. 1 allegato alla citata determinazione dirigenziale n. 40 del 9 ottobre 2020, inerente alle società non qualificabili Pmi ai sensi dell'articolo 1 w-quater.1 del Tuf, cui si applica, ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del Tuf, l'ulteriore soglia dell’1% per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti ed inserendo la medesima OVS nella Sezione B dell’elenco n. 1 allegato alla medesima determinazione dirigenziale, inerente alle società qualificabili Pmi ai sensi dell'articolo 1 w-quater.1 del Tuf, cui si applica, ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del Tuf, l'ulteriore soglia del 3% per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti;

3) espungendo Techedge Spa (i) dalla Sezione B dell’elenco n. 1 allegato alla determinazione dirigenziale n. 40 del 9 ottobre 2020, nonché (ii) dall’elenco n. 2 allegato alla determinazione dirigenziale n. 39 del 21 settembre 2020;

4) espungendo RCS Mediagroup Spa e Sanlorenzo Spa (i) dalla Sezione A dell’elenco n. 1 allegato alla determinazione dirigenziale n. 40 del 9 ottobre 2020, nonché (ii) dall’elenco n. 2 allegato alla determinazione dirigenziale n. 39 del 21 settembre 2020.

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