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Le notizie della settimana:
- > Comunicazioni Consob a tutela dei risparmiatori
- > Modifiche al Regolamento Emittenti per l’adeguamento delle disposizioni in materia di prospetto e di promozmiione e uso dei mercati di crescita per le Pmi: avviata consultazione con il mercato
- > Indicazioni sul processo di controllo e approvazione dei prospetti informativi da parte della Consob
- > Consob e Cassa Depositi e Prestiti firmano il protocollo d’intesa sugli interventi operati dal “Patrimonio Rilancio”
- > Safilo Group Spa: Consob approva il prospetto Ue della ripresa di offerta di nuove azioni
- > Oggi, 11 ottobre: primo seminario a.a. 2021-2022 del ciclo “Banca e Finanza” sul “Corporate Bond Flipping
- > Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità di vigilanza

- > Le decisioni della Commissione assunte nel corso della settimana

Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.

- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -

Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis), riguardo all’oscuramento dei siti mediante i quali è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

  • FinoMarkets (sito internet www.finomarkets.com);
  • Sealtd Ltd (sito internet www.sealtd.io e relative pagine https://trading.sealtd.io e https://secure.sealtd.io);
  • EurofxFinance Limited (sito internet www.eurofxfinance.com e relativa pagina https://client.eurofxfinance.com);
  • Seabreeze Partners Ltd (sito internet www.profitassist.co);
  • Xglobalfin (sito internet www.xglobalfin.com);
  • Aga Trading Platform Ltd (sito internet https://agatrading.club/ita).

Sale, così, a 522 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Consob ha altresì sospeso, in via cautelare per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico dei “piani di investimento” effettuata dalla Aga Trading Platform Ltd, anche tramite il sito https://agatrading.club/ita (delibera n. 22031 del 6 ottobre 2021).

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La Consob ha avviato una consultazione con il mercato in relazione alle modifiche da apportare al Regolamento Emittenti per il recepimento della disciplina europea in materia di prospetto che è stata recentemente interessata da alcuni interventi normativi di modifica di talune disposizioni del Regolamento (Ue) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (di seguito “Regolamento Prospetto”), volti anche a consentire, in connessione con la crisi pandemica in atto, alle imprese, ivi incluse le Pmi, di raccogliere capitali in tempi ristretti e con costi contenuti.

In particolare:

  • il 26 marzo 2021 è stato pubblicato il Regolamento delegato (Ue) 2021/528, di attuazione del Regolamento prospetto, così come modificato dal Regolamento (Ue) 2019/2115, in materia di promozione e uso dei mercati di crescita per le Pmi (c.d. regolamento “SME Listing”);
  • il 26 febbraio 2021 è stato pubblicato il Regolamento (Ue) 2021/337, che modifica il Regolamento prospetto per quanto riguarda il prospetto Ue della ripresa e introduce adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari.

Il primo atto normativo disciplina il contenuto del documento di esenzione da pubblicare, in luogo del prospetto, per le offerte e le ammissioni a quotazione di titoli emessi in occasione di operazioni di fusione, scissione e offerte pubbliche di scambio. Il secondo, che rientra nell’ambito delle misure volte a favorire la ripresa dell’economia reale dopo la crisi innescata dalla pandemia Covid-19 (c.d. Capital Market Recovery Package), ha introdotto, seppur in via transitoria, un nuovo schema di prospetto semplificato (prospetto Ue della ripresa o Recovery Prospectus), utilizzabile dalle imprese già quotate in mercati regolamentati o mercati di crescita per le Pmi, al fine di ridurre i tempi ed i costi collegati all’emissione di titoli.

Un primo intervento di modifica al Regolamento Emittenti proposto al mercato riguarda le disposizioni in materia di documento di esenzione.

Sul tema la normativa europea prevede alcuni casi di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte e le ammissioni a quotazione di titoli emessi in occasione di operazioni di fusione, scissione e offerte pubbliche di scambio (opsc). In tali circostanze, tuttavia, è previsto che in luogo del prospetto venga pubblicato un documento di esenzione.

La proposta regolamentare prevede che, in caso di offerte pubbliche di scambio, il documento di esenzione da sottoporre ad approvazione preventiva sia trasmesso all’Istituto entro la data di presentazione del documento opsc (articolo 34-ter, comma 02, lettera b). Tale termine, infatti, appare funzionale a consentire all’Istituto di svolgere un’istruttoria parallela dei due documenti nell’ottica di un allineamento dei termini di pubblicazione degli stessi a beneficio della completezza del quadro informativo da offrire agli investitori.

Per ciò che riguarda il documento di esenzione da non sottoporre ad approvazione, la proposta regolamentare prevede che la pubblicazione avvenga entro e non oltre la data di pubblicazione del documento d’offerta ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento Emittenti [articolo 34-ter, comma 02, lettera a)]. Tale modifica dell’attuale disposizione (che prevede una pubblicazione anticipata coincidente con il termine per la presentazione della bozza di documento opa) consente infatti all’emittente d’incorporare mediante riferimento nel documento di esenzione le informazioni contenute nel documento d’offerta.

Con riferimento al documento di esenzione da pubblicare in occasione di offerte al pubblico/ammissioni alle negoziazioni in un mercato regolamentato connesse ad operazioni di fusione/scissione, per il quale non è mai prevista l’approvazione della Consob, nel testo posto in consultazione si propone di sostituire l’attuale obbligo (non oltre quindici giorni antecedenti la data di assegnazione dei titoli) con una previsione che individui come termine ultimo di pubblicazione del documento di esenzione non oltre la data di avvio della negoziazione dei titoli (articolo 57, comma 2, del Regolamento Emittenti).

Per ciò che riguarda il prospetto Ue della ripresa (Recovery Prospectus) l’obiettivo del legislatore europeo è quello di fornire al mercato una nuova forma di prospetto dal contenuto semplificato, di agevole produzione da parte degli emittenti e facilmente comprensibile per gli investitori - in particolare per gli investitori al dettaglio - che al contempo dovrebbe richiedere una rapida verifica da parte delle autorità competenti. Il nuovo schema di prospetto può essere adottato dagli emittenti azioni già ammesse su un mercato regolamentato o un mercato di crescita per le Pmi da almeno 18 mesi, per le offerte al pubblico di azioni o ammissione alle negoziazioni, promosse fino al 31 dicembre 2022. Gli emittenti possono redigere tale prospetto soltanto se il numero di azioni che intendono offrire rappresenta, insieme al numero di azioni eventualmente già offerte attraverso un prospetto Ue della ripresa in un periodo di 12 mesi, non più del 150% del numero di azioni già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un mercato di crescita per le Pmi, a seconda del caso, alla data di approvazione del prospetto Ue della ripresa.

Trattandosi di una fonte normativa di rango primario e direttamente applicabile, le nuove disposizioni europee contenute nel Regolamento (Ue) 2021/337 non necessitano di un intervento specifico di recepimento da parte del regolatore nazionale. Per quanto non espressamente disciplinato dal citato regolamento europeo risulteranno applicabili le disposizioni contenute nel citato Regolamento europeo, anche con riferimento al procedimento di approvazione. Ciò anche tenuto del carattere temporaneo (fino al 31 dicembre 2022) della normativa del EU Recovery Prospectus.

Infine per quanto riguarda il coordinamento del Regolamento Emittenti alle nuove norme del Tuf a seguito del d.lgs. n. 17/2021, il Regolamento risulta già sostanzialmente allineato alle nuove disposizioni in materia, per effetto della revisione già effettuata con la delibera n. 21016 del 24 luglio 2019.

Tuttavia si è ravvisata la necessità di apportare nuove modifiche di mero coordinamento normativo e di esercitare la delega in materia di vigilanza sull’attività pubblicitaria relativa ad un’offerta al pubblico contenuta nell’articolo 101, comma 1, del Tuf, secondo cui “La Consob individua con proprio Regolamento, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, le modalità e i termini per l'acquisizione della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità effettuata in Italia concernente un'offerta”.

In tale contesto, tenuto conto che la delega alla Consob, nel mantenere fermo l’obbligo di trasmissione del materiale pubblicitario, prevede che vengano disciplinate sia le “modalità” che i “termini” per l'acquisizione delle comunicazioni pubblicitarie, nel testo posto in consultazione è stato introdotto il nuovo comma 01, all’articolo 34-octies del Regolamento Emittenti ai sensi del quale “Coloro che intendono effettuare qualsiasi tipo di pubblicità sul territorio nazionale concernente un’offerta trasmettono alla Consob la relativa documentazione pubblicitaria contestualmente alla sua diffusione, secondo le modalità stabilite in apposite istruzioni pubblicate sul sito internet della Consob”.

La consultazione, il cui testo è disponibile sul sito della Consob, terminerà l’8 novembre 2021.

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Pubblicato sul sito Consob, anche in lingua inglese, un documento contenente un riepilogo di tutte le indicazioni volte ad agevolare l’efficiente e tempestiva approvazione dei prospetti informativi da parte della Commissione e supportare i soggetti esterni negli adempimenti richiesti per il deposito degli stessi.

Nel documento è innanzitutto riportato l’elenco della normativa applicabile ai prospetti da pubblicare per l’offerta pubblica e/o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.

Quindi, sono descritte le modalità per l’attivazione del cosiddetto “prefiling” ossia la possibilità per l’emittente/offerente/soggetto che richiede l’ammissione alla negoziazione di fare richiesta di un incontro preliminare con i

competenti Uffici della Consob - ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis (caso di offerta al pubblico) o dell’articolo 52, comma 1-bis (caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato) o dell’articolo 63, comma 2 (caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico) del Regolamento Consob 11971/99 (Regolamento Emittenti). Vi sono poi le indicazioni per la redazione della domanda di approvazione del prospetto (o di parti costitutive dello stesso), descritti i Sistemi informatici di trasmissione della domanda di approvazione del prospetto, le credenziali di accesso e le modalità di invio della domanda di approvazione del prospetto, o di parti costitutive dello stesso. Sono indicati anche i punti di contatto Consob competente per la lavorazione della richiesta, i tempi di approvazione e svolgimento del procedimento amministrativo, spiegazioni sul rigetto motivato dell’approvazione del prospetto e sullo scambio di corrispondenza nel corso dell’istruttoria.

Infine, sono indicate le modalità per la trasmissione della bozza finale del prospetto, per la comunicazione dell’esito della decisione di Commissione al soggetto istante, per il deposito e pubblicazione del prospetto, il ritiro della domanda di approvazione e per la richiesta di passaportazione, per l’archivio dei prospetti depositati e passaportati, le istruzioni operative per i supplementi, per i documenti di registrazione universale, per i prospetti costituiti da documenti distinti, per la richiesta di trasferimento dell’approvazione del prospetto all’Autorità di un diverso Stato membro Ue e le modalità di determinazione dei contributi di vigilanza.

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La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) e la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) hanno firmato, il 29 settembre scorso, il protocollo sugli interventi operati dal “Patrimonio Rilancio”, ai sensi dell’articolo 27, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77.

Con il protocollo Consob e Cdp, quest’ultima per conto del Patrimonio Destinato, intendono definire i princìpi generali volti a regolare i flussi informativi e gli adempimenti tra Cdp e la Consob relativi agli interventi operati dal Patrimonio Rilancio in società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati, ferma restando la normativa, anche regolamentare, relativa agli obblighi informativi connessi alla partecipazione al capitale sociale di tali società.

Le peculiari modalità di intervento del Patrimonio Rilancio volte a privilegiare la speditezza dei processi e l’efficienza nelle erogazioni, rendono opportuna una standardizzazione delle informazioni che Cdp dovrà fornire al mercato in occasione di investimenti del Patrimonio Rilancio in società quotate.

L’informativa alla Consob da parte di Cdp, nel rispetto della normativa applicabile, avrà pertanto carattere, sotto il profilo dei contenuti, il più possibile standardizzato e seriale, al fine di facilitare e velocizzare gli adempimenti connessi alla disciplina della trasparenza societaria cui sarà tenuta Cdp e al fine di fornire una più chiara informativa al mercato sulle finalità degli investimenti effettuati per conto del Patrimonio.

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Consob ha approvato il prospetto informativo - redatto in regime di informativa semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis del Regolamento (Ue) 1129/2017 come integrato dal Regolamento (Ue) 2021/337, c.d. prospetto Ue della ripresa - relativo all’offerta e all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato telematico azionario (Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, delle azioni ordinarie di nuova emissione di Safilo Group Spa.

Il prospetto rappresenta il primo caso di prospetto Ue della ripresa sottoposto all’approvazione della Consob. Il 26 febbraio 2021 è stato pubblicato, nell’ambito del Recovery Package, il Regolamento (Ue) 2021/337 di modifica del Regolamento prospetto, il quale ha introdotto, tra l’altro, una nuova tipologia di prospetto “breve” denominato prospetto Ue della ripresa, dal contenuto semplificato, che dovrebbe risultare “facile da produrre per gli emittenti, di facile comprensione per gli investitori, in particolare quelli al dettaglio, che desiderano finanziare gli emittenti e di facile controllo e approvazione da parte delle Autorità competenti. Il prospetto Ue della ripresa riguarda solo le azioni e può essere redatto solo da determinati soggetti. L’applicazione del prospetto Ue della ripresa è esclusa per le emissioni con un elevato effetto diluitivo.

Tra i soggetti legittimati a redigere un prospetto (Ue) della ripresa vi sono “gli emittenti le cui azioni siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato continuativamente da almeno 18 mesi e che emettano azioni fungibili con azioni esistenti emesse in precedenza”. Inoltre è possibile redigere un prospetto (Ue) della ripresa solo se il numero delle azioni che si intende offrire rappresenta non più del 150% del numero di azioni già ammesse alla negoziazione.

Il gruppo Safilo è attivo nel mercato dell’occhialeria a livello internazionale attraverso la creazione, produzione e distribuzione all’ingrosso e al dettaglio, attraverso il canale e-commerce, di occhiali da sole, montature per occhiali da vista, caschi e maschere per lo sport.

L’emittente è indirettamente controllato, ai sensi dell’articolo 93 del Tuf, da Hal Holding Nv, per il tramite di Multibrands Italy Bv, con una partecipazione pari a circa il 49,8% del capitale sociale. Altro azionista rilevante dell’emittente è Bdl Capital Management, gestore di taluni fondi titolari in aggregato di una partecipazione nel capitale dell’emittente pari a circa il 14,99%.

L’attività del gruppo Safilo, già segnata da risultati economici significativamente negativi nel 2019 a causa della svalutazione dell’avviamento a seguito del mancato rinnovo di importanti licenze, è stata altresì influenzata negativamente dalla pandemia da Covid-19.

L’aumento di capitale costituisce una delle azioni poste in essere successivamente all’approvazione del Piano 2020-2024 (avvenuta nel dicembre 2019), resesi necessarie a seguito del calo dell’operatività causato dalla diffusione della pandemia, volte a sostenere il Piano e a consentire il raggiungimento degli obiettivi reddituali e finanziari ad esso sottostanti previsti per il 2024. In particolare, l’aumento di capitale è finalizzato al rimborso del debito contratto con l’azionista di riferimento Multibrands per finanziare, unitamente ad altre risorse, le acquisizioni avvenute nel 2020.

L’assemblea straordinaria dei soci dell’emittente il 30 luglio 2021 ha deliberato l’esecuzione di un aumento di capitale scindibile di massimo 135 milioni di euro, mediante emissione di nuove azioni da offrirsi in opzione ai soci. Alla data del prospetto sussistono impegni di sottoscrizione dell’aumento di capitale soggetti a condizione e non assistiti da garanzia di esatto adempimento.

Il 4 ottobre 2021 il CdA dell’emittente ha determinato le condizioni economiche dell’aumento di capitale. L’offerta ha ad oggetto massime 137.851.923 nuove azioni, da offrire in opzione agli azionisti dell’emittente nel rapporto di 1 nuova azione ogni 2 azioni possedute, al prezzo di offerta di 0,979 euro per ciascuna nuova azione (di cui 0,253 euro da imputarsi a capitale sociale e 0,726 euro a sovrapprezzo). Tale prezzo incorpora uno sconto del 23,7% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto (Terp) delle azioni ordinarie del gruppo Safilo, calcolato sulla base del prezzo di riferimento delle azioni Safilo del 4 ottobre 2021.

L’offerta in opzione inizia l’11 ottobre 2021 e terminerà il 28 ottobre 2021. I diritti di opzione sono negoziabili sull’Mta dall’11 al 22 ottobre 2021 (estremi inclusi).

I diritti di opzione non esercitati entro il termine del periodo di offerta saranno offerti in Borsa entro il mese successivo alla fine del periodo di offerta, per almeno due giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del codice civile. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta in Borsa verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

I risultati dell’offerta al termine del periodo di offerta verranno comunicati entro 5 giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta, mediante diffusione di apposito comunicato.

Il prospetto riporta gli elementi di rischiosità relativi all’emittente e al gruppo ad esso facente capo, e in particolare ai rischi connessi alle incertezze relative alla diffusione della pandemia da Covid-19, alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, all’attività operativa ed al settore in cui esso opera, al quadro legale e normativo, nonchè agli strumenti finanziari offerti.

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Il primo seminario del Dipartimento di Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale del ciclo “Banca e Finanza”, organizzato con le università israeliane Ben Gurion University of Negev e Bar-Ilan University, a.a. 2021-2022, dal titolo: “Corporate Bond Flipping” si svolgerà oggi, 11 ottobre, alle 15.00. Relatrice: Stanislava (Stas) Nikolova (University of Nebraska-Lincoln).

Il seminario si svolgerà in “dual mode”.

Per partecipare in presenza in aula 100, via Necchi 9, Università Cattolica, Milano, è necessario essere in possesso del green pass e prenotarsi attraverso una mail a: dip.segesta@unicatt.it.

Per partecipare on line, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, si può utilizzare il seguente link: Professor Stas Nikolova's seminar.

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Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) Fine modulosegnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

  • comparefixedratestoday.com (https://comparefixedratestoday.com);
  • bettersavingsandbonds.com (https://bettersavingsandbonds.com);
  • ukcomparenow.com (https://ukcomparenow.com);
  • ukbestcomparison.com (https://ukbestcomparison.com);
  • FixedRateReturnISA limited (www.ukcompare247.com).

Segnalata dalla Financial Markets Authority (Fma) - Nuova Zelanda:

  • Cullman Mutual Capital (www.cmcadvisory.com).

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

  • www.alpsmarkets.com/fr (http://www.alpsmarkets.com/fr);
  • www.finantiko.net/fr;
  • www.fxctinvestments.com/fr (http://www.fxctinvestments.com/fr);
  • www.fxpoint.co;
  • www.glluckfx.cc;
  • www.pegasus-invest.com;
  • www.platinumhitech.com (http://www.platinumhitech.com);
  • www.radixinvest.com;
  • www.rodrigmarkets.com;
  • fr.samtradefx.com;
  • www.tcapitaltrading.com (http://www.tcapitaltrading.com);
  • www.topcapitalinvest.com;
  • www.bitcointrader.site/fr;
  • daily-investment-deals-now.com/bitcoin-trader;
  • intertradesfx.com;
  • fr.kiplar.com.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

  • Alpha-Tech Group (www.protrade.fm).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

  • Wealthtrade247 Ltd (www.wealthtrade247.com);
  • https://22-trading.com;
  • Absystem / Arbitrage Broker Systems / Donnybrook Consulting Ltd (https://absystem.pro);
  • https://bancodecryptos.com;
  • Binocryptogain.com Ltd (https://binocryptogain.com);
  • Bit3cexchange Ltd (https://bit3cexchange.com);
  • Bitfxwintrade.com Ltd (https://bitfxwintrade.com);
  • Bitprimetrader Ltd (www.bitprimetrader.com);
  • Bsl Corporation Limited (www.bslcorporationltd.co);
  • Btcada (https://www.btcgfx.com);
  • Clever Trade / Berlly World Ltd (https://clever-trade.com);
  • CryptoFxts Ltd (www.cryptofxts.com);
  • Cryptohashminesfx Ltd (www.cryptohashminesfx.com);
  • Cryptopoolextraction Ltd (https://cryptopoolextraction.com);
  • Cryptostrapp Ltd (www.cryptostrapp.com);
  • Dailycoinmine360 Ltd (www.dailycoinmine360.com);
  • Digital Gold (https://wap.dggdusdt.com, https://wap.dgusdt.xyz);
  • ExcellentFxTrading Ltd (www.excellentfxtrading.com);
  • FalconOption Ltd (www.falconoption.com);
  • Fenix Trading Solutions Sl;
  • Financial Trust Coin Ltd (www.financialtrustcoin.com);
  • Ftsefx (https://www.ftsefx.net);
  • Fxglobalstockmarket Ltd (https://fxglobalstockmarket.com);
  • Fxtmcoinstrading Ltd (https://fxtmcoinstrading.com);
  • Ganancias Deportivas Online, S.A. (https://gdenlinea.net);
  • www.groupbtc.com;
  • Hightradingfx Ltd (www.hightradingsfx.com);
  • https://huitongcaifu.net;
  • Mandex-foxminers Ltd (www.mandex-foxminers.com);
  • Neo Omatic / Mellifluous Group Ltd (https://neoomatic.com, https://neoomatic.co);
  • Ozonfcorporate / Ozon F Corporation / Ozon Finance (https://ozonfcorporation.bond);
  • RingMinersFx Ltd (www.ringminersfx.com);
  • Safecryptotrade ltd (www.safecryptotrade.com);
  • Satoshiminingstream Ltd (https://satoshiminingstream.com);
  • TradeBitEdge Ltd (www.tradebitedge.com);
  • Tradecity24fx Ltd (www.tradecity24fx.com);
  • Tradecoinsfx Ltd (www.tradecoinsfx.com);
  • Ugpay Group A.G. (https://ugpay.group/es);
  • Universal-Foxminer Ltd (www.universal-foxmineronline.com);
  • Virtualtrade24 Ltd (https://virtualtrade24.com).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

  • Infinitrade / Company Universal s.r.o. (Infinitrade), clone di società autorizzata;
  • IB Finance (www.ib-finance.lu), clone di società autorizzata.

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LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
(i documenti immediatamente disponibili nel sito sono evidenziati tramite link; gli altri provvedimenti saranno disponibili nei prossimi giorni)

Prospetti
  • Approvato il prospetto informativo, c.d. prospetto UE della ripresa, relativo all’offerta e all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato telematico azionario (Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, delle azioni ordinarie di nuova emissione di Safilo Group Spa (decisione del 6 ottobre 2021);
  • Approvato il documento di registrazione ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento Ue/2017/1129 relativo a titoli diversi dai titoli di capitale destinati agli investitori al dettaglio della Bper Banca Spa (decisione del 6 ottobre 2021).
Contrasto all’abusivismo (art. 7-octies Tuf)

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CONSOB INFORMA (Reg. al Trib. di Roma n. 250 del 30/10/2013) - Direttore responsabile: Manlio Pisu - Comitato di redazione: Antonella Nibaldi (coordinatrice), Claudia Amadio, Riccardo Carriero, Luca Cecchini, Laura Ferri, Chiara Tomaiuoli, Alfredo Gloria - Direzione e redazione: CONSOB Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono: (06) 84771 - fax: (06) 8417707. E' possibile inviare documenti o segnalazioni alla redazione utilizzando l'Area interattiva del sito www.consob.it dove per altro CONSOB INFORMA è consultabile al link "Area pubblica/pubblicazioni/newsletter".