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Le notizie della settimana:
- > Comunicazioni Consob a tutela dei risparmiatori
- > Elenco dei soggetti che hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria (Dnf) relativa all’esercizio finanziario avente inizio dal 1° gennaio 2020
- > Pubblicate le istruzioni per la partecipazione alla sandbox regolamentare
- > Save The Date, 23 novembre 2021 - Convegno ACF, Università di Roma e Anspc sul primo quinquennio di operatività dell’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf)
- > Save The Date, 23 novembre 2021 - Seminario in presenza e online Università Ca' Foscari di Venezia: “Scelte di investimento e sviluppo sostenibile”
- > Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità di vigilanza

- > Le decisioni della Commissione assunte nel corso della settimana

Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.

- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -

Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

  • Miva Solutions LLC/“DeliTraders” (sito https://delitraders.com e pagina https://client.delitraders.com);
  • Widdershins Group Ltd/“Asset Group” (siti https://assetgroup.io e https://assetgroup.cc e pagina https://webtrader.assetgroup.xyz);
  • “EuropeMarkets” e “EURTRADERS” (sito https://europemarkets.net);
  • STRAT Ltd (sito www.finexo.io e pagina https://client.finexo.io);
  • TechWare Limited (sito https://evotrade.com).

Sale, così, a 548 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo. A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

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Pubblicato l’elenco dei soggetti che nel periodo dal 1° gennaio al 2 novembre 2021 hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria relativa all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2020 (determinazione dirigenziale n. 54 dell’11 novembre 2021).

Il decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 ha introdotto, all'articolo 2, l'obbligo di pubblicare una dichiarazione (individuale o consolidata) di carattere non finanziario ("Dnf") in capo agli enti di interesse pubblico rilevanti (Eipr), come definiti nel decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, ossia società italiane emittenti valori mobiliari quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea, banche, imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione che abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario: un numero di dipendenti superiore a cinquecento e alla data di chiusura del bilancio abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro.

L'articolo 7 del citato decreto n. 254/2016 prevede, poi, che anche soggetti diversi dagli Eipr possano, in via volontaria, pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario, apponendo sulla dichiarazione la "dicitura di conformità" della medesima, qualora la stessa sia redatta attenendosi alle disposizioni del decreto medesimo.

L'articolo 3 del Regolamento Consob del 19 gennaio 2018, di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, approvato con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018 prevede al comma 3 che la Consob pubblichi annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti che hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria.

Con riguardo all’esercizio finanziario avente inizio a partire dal primo gennaio 2020, le Dnf pubblicate nel periodo dal 1° gennaio al 2 novembre 2021 sono:

  • 150 Dnf predisposte da società con azioni quotate;
  • 20 Dnf predisposte da emittenti con altri titoli quotati su mercati regolamentati (prevalentemente Irlanda e Lussemburgo);
  • 24 Dnf pubblicate da banche e assicurazioni con azioni non quotate;
  • 16 Dnf pubblicate in via volontaria ai sensi dell’articolo 7 del Decreto (Acque Venete, Aimag, Alba Leasing, Assimoco, Cassa Centrale Raffeisen dell’Alto Adige, Comer Industries, Feralpi, Gedi, Gruppo Torinese Trasporti, I.M.A., Illimity Bank, Inwit, Massimo Zanetti Beverage, Novamont, Techedge, Università Tor Vergata). Tra queste vi sono due società con azioni quotate in Italia che per numero di dipendenti non sarebbero tenute alla redazione della Dnf (Illimity Bank e Inwit) e alcune società i cui titoli sono stati revocati dalla negoziazione sull’Mta ma che hanno preferito comunque pubblicare una Dnf volontaria (Gedi, I.M.A., Massimo Zanetti Beverage e Techedge).

Pertanto, alla data del 10 novembre 2021, il numero totale delle Dnf pubblicate nel 2021 è pari a 210 (a fronte di 204 nel 2020).

Come nel 2020, nell’elenco sono state inserite le seguenti informazioni:

  • denominazione sociale;
  • categoria di appartenenza: società con azioni quotate in Italia, emittente altri titoli quotati, banca o assicurazione, Dnf volontaria;
  • l’opzione scelta dalla società in tema di collocazione della Dnf prevista dall’articolo 5 del Decreto 254/2016, distinguendo tra documenti inclusi nella relazione sulla gestione ovvero documenti distinti;
  • il framework di reportistica utilizzato. Si evidenzia, al riguardo, che tutte le società dell’elenco hanno utilizzato lo standard di reporting GRI.

Si procederà alla successiva integrazione dell’elenco in discorso, qualora necessario, con le ulteriori società che dovessero pubblicare la Dnf, anche in via volontaria, entro il 31 dicembre 2021.

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A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021 n. 100 che disciplina le modalità di svolgimento della sperimentazione in Italia di attività di tecno-finanza (FinTech) e all'annuncio dell'apertura della prima finestra temporale per la presentazione delle richieste di ammissione alla sandbox regolamentare (che prende avvio da oggi, 15 novembre 2021, con chiusura il 15 gennaio 2022) nella sezione dedicata sul sito internet della Consob https://www.consob.it/web/area-pubblica/consob-tech sono disponibili il modello di domanda di ammissione alla sandbox, nonché della documentazione di ausilio agli operatori interessati alla sperimentazione.

In particolare, nella citata sezione del sito internet, sono reperibili un documento recante la declinazione dei criteri richiesti per la partecipazione alla sandbox, con una serie di indicatori che possono aiutare i soggetti interessati a verificare il possesso dei citati requisiti, nonché delle FAQ che chiariscono, con un linguaggio semplice, gli snodi principali della disciplina sandbox. Tali documenti sono stati redatti congiuntamente con la Banca d'Italia e l'Ivass; anche tali Autorità rendono disponibili i citati documenti nelle versioni dedicate alla propria sperimentazione.

È, altresì, disponibile il regolamento emanato dalla Consob per disciplinare l'adozione dei provvedimenti di propria competenza relativi alla sandbox regolamentare. Il citato regolamento implementa quanto previsto dal D.M. n. 100/2021 stabilendo regole procedimentali che si innestano nell'assetto organizzativo della Consob. Nella redazione del testo si è assicurato il necessario coordinamento con gli analoghi atti della Banca d'Italia e dell'Ivass che sono resi disponibili dalle citate Autorità.

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Si terrà il prossimo 23 novembre, dalle 14.30, presso la Sala delle Lauree della Facoltà di Economia della Sapienza, un convegno dal titolo Il primo quinquennio di operatività dell’ACF - Per un rinnovato ruolo delle Adr nei mercati finanziari.

Il convegno sarà organizzato dall’Arbitro per le Controversie Finanziare (ACF) insieme alla Sapienza Università di Roma e all’Associazione nazionale per lo studio dei problemi del credito (Anspc) e sarà l’occasione per fare un consuntivo sull’attività svolta dall’Arbitro per le controversie finanziarie in questi cinque anni e una riflessione sul ruolo dei meccanismi e delle procedure di Alternative Dispute Resolution (ADR).

Dopo i saluti istituzionali di Giovanni Di Bartolomeo (Direttore Dipartimento di Economia e Diritto, Sapienza Università di Roma) e Paolo Savona (Presidente Consob),il programma del convegno prevede gli interventi di Gianpaolo E. Barbuzzi (Presidente ACF) 5 anni di ACF: una sfida aperta” e di Domenico Siclari (Sapienza Università di Roma) “I sistemi di ADR in ambito bancario e finanziario tra funzione giustiziale, amministrazione e supervisione”.

Successivamente, è prevista la Tavola rotondaPer un rinnovato ruolo delle ADR nei mercati finanziari”, coordinata da Filippo Cucuccio (Direttore Generale ANSPC) con la partecipazione di Magda Bianco (Banca d’Italia), Stefano De Polis (Ivass), Antonio Pinto (Confconsumatori-Puglia), Rinaldo Sali (Camera Arbitrale di Milano), Giovanni Tartaglia Polcini (Magistrato Ordinario e Docente Universitario) e Gianfranco Torriero (Abi).

Le conclusioni sono a cura di Guido Alpa (Sapienza Università di Roma).

Per il programma dei lavori si prega di fare riferimenti alla locandina pubblicata al seguente link: https://www.consob.it/web/area-pubblica/seminari-e-convegni.

Per iscriversi al convegno e ricevere il link per il collegamento in streaming o per partecipare in presenza è necessario scrivere a roberta.loconte@uniroma1.it.

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L'iniziativa si colloca all'interno dell'insegnamento 'Money Matters' dell'Università Ca' Foscari di Venezia; è rivolta a studenti di corsi di laurea diverse da quelle economico manageriali e avrà per tema l'importanza dei temi ESG (Environment, Social, Governance) per gli investimenti, alla luce anche delle nuove tendenze emerse in seguito alla crisi Covid.

Per maggiori informazioni si veda la locandina (https://www.consob.it/documents/46180/46181/20211123_sostenibilita.pdf/5b3972d1-f297-4b3c-8bb9-452e917c8769); per partecipare scrivere a rigons@unive.it.

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Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Austria (Financial Market Autority - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

  • Kingsland Consulting LLC (www.kingslandconsultingllc.com);
  • Bulls&Bears Trades (https://bullsbearstrades.com), clone di società autorizzata;
  • Greenhill International LLC (www.greenhillinternationalllc.com);
  • Own Loans (https://ownloans.co.uk), clone di società autorizzata;
  • Lenderbizz (https://www.lenderbizz.com), clone di società autorizzata;
  • Finance and Currency Limited (https://www.financeandcurrencylimmited.com), clone di società autorizzata;
  • NPJ Asset Management (http://www.npjassetmanagement.com), clone di società autorizzata;
  • UMarketz (www.umarketz.com, www.schoolfortraders.com, https://umarketz.net);
  • Barbon Advisors Professions (www.barbonadvisors.com), clone di società autorizzata;
  • Income Bonds UK (https://www.incomebonds.uk/, www.bestbonds.today, www.ukincomebonds.com, https://uk-bonds.co/, Incomebonds.org);
  • Comparewhatsbest.com (www.comparewhatsbest.com);
  • Getabetterfixedrate.com (www.getabetterfixedrate.com);
  • Wolf (www.missold-investment.com).

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

  • www.54xiaoyang.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

  • Irun Holdings (www.irun-holdings.com);
  • ABSystem;
  • Aspehire Corp (www.aspehire.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

  • FX-BID (https://fx-bid.co);
  • Consen Smart (https://consensmart.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

  • Lehman Capital Ltd (https://pexmoncoin.com);
  • Bulls&Bears Trades (https://bullsbearstrades.com), segnalata anche dalla Fca, vedi sopra;
  • Agkapital (https://agkapital.com);
  • Ftse Financial Ltd (https://www.ftseifc.com);
  • https://gestion-fortune.com, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Financial Market Authority (Fma) - Austria:

  • StormGain LLC ( https://stormgain.com).

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LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
(i documenti immediatamente disponibili nel sito sono evidenziati tramite link; gli altri provvedimenti saranno disponibili nei prossimi giorni)

Albi ed elenchi
  • Autorizzata l’iscrizione di Firmaid Srl, con sede in Sant’Omero (TE), nel registro previsto dall'articolo 50-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (delibera n. 22070 del 3 novembre 2021).
  • Autorizzata l’iscrizione di Trusters Emt Srl, con sede in Milano, nel registro previsto dall'articolo 50-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (delibera n. 22071 del 3 novembre 2021).
  • Autorizzata l’iscrizione di Partnersincrowd Srl, con sede in Genova, nel registro previsto dall'articolo 50-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (delibera n. 22072 del 3 novembre 2021).
  • Autorizzata la Tcw Italy Sim Spa, con sede in Milano, all’esercizio dei servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, lettere: c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; e) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari. L’autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento è rilasciata con le seguenti modalità operative: “senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela” e iscrizione della società nell’albo di cui all’art.20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (delibera n. 22074 del 10 novembre 2021).
  • Autorizzata l’iscrizione di Reastartup Srl, con sede in Milano nel registro previsto dall'articolo 50-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (delibera n. 22075 dell’11 novembre 2021).
  • Autorizzata la Marex Financial, con sede nel Regno Unito, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del Tuf, a svolgere, in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori d seguito indicati: servizi e attività di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; ricezione e trasmissione di ordini); servizi accessori di cui all’Allegato 1, sezione B, nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato; concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l’impresa che concede il credito o il prestito). Marex Financial è iscritta nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell’albo di cui all’articolo 20 del Tuf ed è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto (delibera n. 22076 dell’11 novembre 2021).
  • Autorizzata la KYTE Broking Limited, con sede nel Regno Unito, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del Tuf, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, dei seguenti servizi e attività di investimento: servizi e attività di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettere b), e) e g-bis) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (esecuzione di ordini per conto dei clienti; ricezione e trasmissione di ordini; gestione di sistemi organizzati di negoziazione e, in particolare, del sistema organizzato di negoziazione denominato “KYTE Broking Ltd Organised Trading Facility”. KYTE Broking Limited è iscritta nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell’albo di cui all’articolo 20 del Tuf ed è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto (delibera n. 22077 dell’11 novembre 2021).
Contrasto all’abusivismo (art. 7-octies Tuf)

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