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Le notizie della settimana:
- > Comunicazioni Consob a tutela dei risparmiatori
- > Opa Solidus Bidco Spa su azioni Tas Spa: Consob approva il documento di offerta
- > Richiamo al rispetto delle misure restrittive adottate dalla Ue in risposta all'aggressione militare russa in Ucraina
- > Operazione di acquisto e annullamento di azioni proprie ed eventuale superamento della soglia rilevante per l'opa da consolidamento: quesito sull'esenzione dall'opa obbligatoria
- > ESMA: Peer review report e valutazione della supervisione sulle attività transfrontaliere da parte di alcune Autorità Nazionali Competenti (NCA) europee
- > Save The Date - 22 marzo 2022 - Global Money Week “Il futuro finanziario della generazione Z. L'approccio agli investimenti nel dopo pandemia”
- > Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre Autorità di vigilanza

- > Le decisioni della Commissione assunte nel corso della settimana

Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.

- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -

Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

  • Ft Global Financial Ltd (sito internet https://empirefxm.com e relativa pagina https://my.empirefxm.com);
  • Eudaimon Consultind Llc (siti internet https://tradingtech.io e https://aceinvesting.io);
  • Cornerfxtrade24 (sito internet https://cornerfxtrade24.co e relativa pagina https://client.cornerfxtrade24.co);
  • CryptoIfx Ltd (sito internet www.cryptoifx.com);
  • AlphaTradeplus (sito internet https://alphatradeplus.com e relativa pagina https://client.alphatradeplus.com).

Sale, così, a 651 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Consob ha inoltre vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 58/1998, l'offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria promossa da “GDenlinea” anche tramite il sito internet https://gdenlinea.net e le pagine facebook www.facebook.com/oficialgdenlinea e www.facebook.com/gdenlineaitalia in violazione dell'articolo 94-bis del medesimo decreto (delibera n. 22255 del 9 marzo 2022).

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Consob ha approvato il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto (opa) obbligatoria totalitaria promossa, ai sensi degli articoli 106, commi 1 e 3, lettera a) e 109 del d. lgs. n. 58 del 1998 e 45 del Regolamento Emittenti, da Solidus Bidco Spa sulle azioni emesse da Tecnologia Avanzata dei sistemi Spa (Tas) (delibera n. 22263 del 10 marzo 2022).

Tas è una società, costituita nel 1982, quotata su Euronext Milan (già Mta) sin dal 2000, leader in Italia nella fornitura di servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento per i sistemi di card management, accesso alle reti di pagamento e gestione degli ordini di borsa, che compare tra le 100 maggiori FinTech a livello globale.

A capo dell’omonimo gruppo, Tas serve le più importanti banche commerciali e centrali in Italia ed Europa, i maggiori centri di servizi finanziari e alcuni tra i principali global broker dealer.

Nel 2016 è stata oggetto di una complessa operazione di ristrutturazione dell’indebitamento e di rafforzamento patrimoniale e nell’ambito di tale operazione il controllo della società è stato trasferito dal fondo Audley European Opportunities Master Fund Limited, che ne deteneva l’87% del capitale, a Dario Pardi, già Presidente del CdA di Tas.

Nell’ambito della medesima operazione di management buy out Valentino Bravi, all’epoca già amministratore delegato dell’emittente, in accordo con Dario Pardi, è entrato nella catena di controllo di Tas acquistando, tramite la società da esso controllata Bravi Consulting, unitamente a taluni membri della sua famiglia, una quota della Gum International Srl, società che indirettamente controllava e controlla Tas ed il cui capitale è stato oggetto di trasferimento a Gilde.

Gilde è uno dei principali investitori europei di private equity in operazioni mid-market, gestisce fondi per oltre 3 miliardi di euro e ha uffici a Milano, Utrecht, Bruxelles, Francoforte e Zurigo.

L’obbligo di promuovere l’offerta consegue al perfezionamento, il 25 gennaio 2022, dell’operazione di acquisizione da parte di Solidus BidCo di quote corrispondenti al 100% del capitale sociale di Gum International Srl e di una quota rappresentante il 33,51% del capitale sociale di 2BP Srl (essendo il restante 66,49% del capitale sociale di 2BP detenuto direttamente da Gum International), comportante a sua volta l’acquisto indiretto: i) del 100% del capitale sociale di Owl Spa (società facente capo a Gum International e che deteneva e detiene una quota pari al 73,2% del capitale di Tas; ii) del 73,2% del capitale di Tas.

L’acquisizione integra un’operazione di acquisto indiretto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 106, comma 3, lettera a), del Tuf e dell’articolo 45 del Regolamento Emittenti.

A latere dell’offerta - nonché presupposto dell’intera operazione in cui essa si colloca - si pone il reinvestimento nella catena di controllo dell’offerente da parte di alcuni dei soggetti venditori - segnatamente Valentino Bravi tramite la sua controllata Bravi Consulting - e Umberto Pardi.

I relativi contratti di re-investimento, descritti in sintesi nel documento relativo all’offerta, sono stati pubblicati ex articolo. 122 del Tuf.

L’offerta è promossa tramite Solidus Bidco, società veicolo costituita il 5 agosto 2021 ed interamente controllata da Solidus Holdco, a sua volta controllata con una partecipazione pari al 77,5% da Solidus Invest Bv, società di diritto olandese facente capo ai fondi Gilde Buy-Out Fund VI Cv; e Gilde Buy-Out Fund VI 2 Cv.

L’offerente e Owl detengono, congiuntamente considerate in quanto agenti in concerto ex articolo 101-bis e co-obbligate in solido ai sensi dell’articolo 109, comma 1, del Tuf, una partecipazione complessiva pari all’85,8% del capitale dell’emittente.

Secondo quanto dichiarato nel documento gli altri soggetti agenti di concerto con l’offerente, diversi da Owl non detengono azioni Tas.

L’offerta ha ad oggetto:

  • massime 11.831.549 azioni, rappresentative del 14,2% del capitale di Tas, ossia la totalità delle azioni ad oggi emesse dall’emittente dedotte la partecipazione Tas detenuta da Owl (pari al 73,2% del capitale) e le azioni acquistate direttamente dall’offerente sul mercato (pari al 12,628%), con varie operazioni di acquisto tra il 12 gennaio 2022 ed il 4 marzo 2022, per effetto delle quali l’offerente è arrivato quindi a detenere, direttamente e indirettamente, una partecipazione complessiva pari al 85,8%;
  • massime 1.663.102 azioni ordinarie, che potrebbero essere emesse da Tas entro il termine del periodo di adesione a fronte dell’assegnazione, su determinazione del consiglio di amministrazione, di un pari numero di opzioni da emettersi nell’ambito del piano di Stock Option 2020 - 2023 e del relativo aumento di capitale deliberato dall’assemblea competente il 28 aprile 2020.

L’offerente pagherà a ciascun aderente all’offerta un corrispettivo pari a 2,2 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta.

Il periodo di adesione all’offerta, concordato con Borsa Italiana, ha inizio il 14 marzo e terminerà il 1° aprile 2022, estremi inclusi, salvo proroghe.

L’offerta è volta a conseguire il delisting dell’emittente ed è stata promossa come primo investimento in Italia dei Fondi Gilde (ora Rivean) con l’intento di ampliare il business dell’emittente.

Nel caso in cui, a esito dell’offerta, per effetto delle adesioni e degli acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, l’offerente e le persone che agiscono di concerto venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell’emittente, l’offerente ha dichiarato la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell’emittente.

Nel caso in cui, ad esito dell’offerta e/o in adempimento dell’obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 2, del Tuf, l’offerente e le persone che agiscono di concerto venissero a detenere una partecipazione complessiva pari o superiore al 95% del capitale sociale dell’emittente, l’offerente ha dichiarato di avvalersi del diritto di acquistare la rimanenti azioni oggetto dell’offerta ai sensi dell’articolo 111 del Tuf.

L’offerente, esercitando il diritto di acquisto, adempirà, anche per conto delle persone che agiscono di concerto, altresì all’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, comma 1, del Tuf, nei confronti degli azionisti dell’emittente che ne abbiano fatto richiesta, dando pertanto corso ad un’unica procedura.

Qualora al termine dell’offerta non si verificassero i presupposti per procedere al delisting, l’offerente valuterà se proporre ai competenti organi dell’emittente e dell’offerente di perseguire il delisting mediante fusione per incorporazione dell’emittente nell’offerente o in altra società non quotata facente parte del medesimo gruppo a cui appartiene l’offerente.

Il comunicato dell’emittente redatto ai sensi degli articoli 103, comma 3, del Tuf e 39 del Regolamento Emittenti, approvato dal consiglio di amministrazione dell’emittente è allegato al documento di offerta corredato del parere degli Amministratori indipendenti.

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Consob, Banca d’Italia, Ivass e Uif richiamano l’attenzione dei soggetti vigilati sul pieno rispetto delle misure restrittive decise dall’Unione europea in risposta alla situazione in Ucraina.

Le misure sono consultabili sui siti della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, del Consiglio europeo, dell’Unità di Informazione Finanziaria - Uif e del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Si ricorda che le misure - adottate dall’Unione europea mediante Regolamenti e Decisioni - sono vincolanti nella loro totalità e sono direttamente e immediatamente applicabili in ciascuno degli Stati Membri.

I soggetti vigilati sono tenuti, pertanto, a rispettarle, mettendo in atto i controlli e i dispositivi necessari, monitorando costantemente l’aggiornamento delle misure in questione.

Ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione delle misure di congelamento applicate ai soggetti designati andranno tenute altresì in considerazione le indicazioni fornite dalla Uif con il Comunicato del 4 marzo 2022.

Nel contesto attuale, si richiama l’attenzione dei soggetti vigilati in merito all’esigenza di esercitare la massima vigilanza, con riferimento al rischio di attacchi informatici, di intensificare le attività di monitoraggio e difesa in relazione a possibili attività di malware e di adottare tutte le misure di mitigazione dei rischi che si rendano necessarie.

Si invitano, inoltre, i soggetti vigilati a considerare attentamente i piani di continuità aziendale (business continuity plan) e a garantire il corretto funzionamento e il pronto ripristino dei backup; in tale ambito, si sottolinea l’importanza di garantire la separazione dell’ambiente di backup da quello di esercizio, valutando la possibilità di prevedere soluzioni di backup offline (ossia che non siano fisicamente o logicamente collegati alla rete) dei sistemi e dei dati essenziali.

Si invitano, infine, i soggetti vigilati a prestare attenzione nel continuo agli aggiornamenti forniti dal Computer Security Incident Response Team - Italia (cfr. https://csirt.gov.it/contenuti?tags=Ucraina).

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Consob si è espressa in ordine all’applicabilità della fattispecie esimente prevista dall’articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento n. 11971 del 1999 (“Regolamento Emittenti”) rispetto all’operazione approvata dall’assemblea di Atlantia Spa di acquisto di azioni proprie e del successivo annullamento delle medesime

azioni acquisite; dal che ne deriva la non rilevanza della suddetta operazione ai fini del sorgere in capo ad Edizione Spa di un obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su azioni Atlantia in caso di eventuale superamento - per effetto dell’annullamento delle azioni proprie acquistate - della soglia prevista dagli articoli 106, comma 3, lettera b) del d. Lgs. n. 58 del 1998 (“Tuf”) e 46 del Regolamento Emittenti, per l’opa da “consolidamento”.

In sintesi, l’operazione - che si pone in linea con le politiche di investimento e gli obiettivi di remunerazione degli azionisti comunicate al mercato dall’emittente - consiste:

i) in un buy back azionario, avente ad oggetto una quota non superiore al 15% del capitale, escluse le azioni proprie esistenti, da realizzarsi entro 18 mesi dalla relativa approvazione assembleare;

ii) nel successivo annullamento di tutte o parte le azioni proprie acquisite, da realizzarsi entro 24 mesi dalla medesima approvazione senza riduzione del capitale tenuto conto che le azioni emesse dall’emittente sono prive di valore nominale.

L’operazione potrebbe determinare il superamento da parte di Edizione - la quale attualmente detiene, tramite la sua controllata Sintonia Spa, il 33,1% del capitale ordinario di Atlantia e circa il 33,3% del capitale votante e la quale ha espressamente dichiarato la propria intenzione di non aderire al buy back - della soglia del 5% del capitale - rilevante ai sensi dell’articolo 106, comma 3, lettera c) del Tuf per il sorgere dell’opa da consolidamento, nell’arco temporale di 12 mesi previsto dall’articolo 46 del Regolamento Emittenti.

L’articolo 44-bis del Regolamento Emittenti prevede una fattispecie esimente da un eventuale obbligo di opa derivante da operazioni di buy back azionario, qualora la relativa proposta sia approvata dalla maggioranza degli indipendent shareholders in presenza della dovuta informativa pre-assembleare.

Entrambe le proposte di acquisto e annullamento di azioni proprie - stante l’informativa resa, ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 3, del Tuf nelle relazioni illustrative redatte ai sensi dell’articolo 125-ter del Tuf - sono state approvate dalla competente assemblea di Atlantia con più del 99% di voti favorevoli espressi dagli azionisti presenti - dunque anche dalla maggioranza degli indipendent shareholders.

Dunque, il quesito posto alla Consob aveva ad oggetto l’applicabilità del meccanismo del white-wash assembleare di cui all’articolo 44-bis del Regolamento Emittenti anche alla delibera di annullamento di azioni proprie.

Al riguardo, è stato ritenuto che l’operazione - buy back e annullamento senza riduzione del capitale - vada unitariamente considerata in virtù della comune e specifica finalità di consentire una remunerazione extra a favore di tutti gli azionisti nonché di cristallizzare nel tempo tale maggior remunerazione proprio mediante l’annullamento delle azioni acquistate. Alla luce di tale espressamente dichiarata unitarietà e reciprocità - il buy back è preordinato all’annullamento e l’annullamento ha il proprio naturale presupposto nel buy back - nonché della contestualità delle due delibere, nonché tenuto conto:

i) della possibilità garantita a tutti gli azionisti diversi da Edizione di esprimersi in assemblea a favore o sfavore dell’operazione,

ii) della circostanza per la quale, nel caso di specie, la delibera di annullamento andrebbe unicamente a cristallizzare il peso percentuale attribuibile agli azionisti che non abbiano aderito al buy back, si ritiene che, pur in assenza di un’espressa previsione normativa, il meccanismo del whitewash in funzione esimente di cui all’articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti possa applicarsi ad entrambe le delibere in questione, di acquisto e di annullamento.

Inoltre, è stato precisato che l’incremento percentuale che Edizione potrebbe ottenere per effetto del buy back e del conseguente annullamento non deve essere sommato, ai fini del raggiungimento della soglia del 5% per l’opa da consolidamento, alla percentuale acquistata da Edizione /Sintonia sul mercato nel periodo di 12 mesi da considerarsi ai fini dell’applicabilità dell’opa da consolidamento. In altri termini, Consob ritiene che una volta stabilita l’applicabilità al caso di specie dell’articolo 44-bis del Regolamento Emittenti (anche per la delibera di annullamento in virtù dell’interpretazione fornita) l’efficacia esimente della norma comporti la completa “sterilizzazione” della quota incrementale che sarà “acquisita” da Atlantia per effetto dell’annullamento delle azioni proprie.

Alla luce di quanto sopra detto, Consob ritiene che, un eventuale superamento da parte di Edizione/Sintonia della soglia da opa da consolidamento per effetto dell’operazione di acquisto e annullamento di azioni proprie, non comporti il sorgere di un obbligo di opa, in quanto:

i) entrambe le proposte relative all’acquisto ed all’annullamento delle azioni proprie sono state approvate con le maggioranze richieste dall’articolo 44-bis del Regolamento Emittenti ossia con il voto favorevole della maggioranza degli indipendent shareholder presenti in assemblea, stante l’informativa resa, ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 3, del Tuf nelle relazioni illustrative redatte ai sensi dell’articolo 125-ter del Tuf ed attinenti le proposte in questione;

ii) l’efficacia esimente prevista dal comma 2 dell’articolo 44-bis, del Regolamento Emittenti rispetto al comma 1 del medesimo articolo, si ritiene, nel caso di specie, applicabile all’intera operazione in quanto essa è da considerarsi unitariamente comprensiva del buy back e del successivo e conseguente annullamento di tutte o parte delle azioni proprie acquistate.

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L’Esma, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. ha pubblicato lo scorso 10 marzo un primo Rapporto di esperti (peer review report) - a cui ha partecipato anche la CONSOB con un proprio delegato - recante la valutazione dell’attività di supervisione svolta da sei Autorità Nazionali Competenti (NCA) di alcuni Stati membri Ue sulle attività transfrontaliere svolte in libera prestazione prestate dalle imprese d’investimento e dalle banche soggette alla loro vigilanza. Segnatamente, le sei NCA interessate alla peer review sono: AFM (Paesi Bassi), BaFin (Germania), CNB (Repubblica Ceca), CSSF (Lussemburgo), CySEC (Cipro) e MFSA (Malta).

Ai sensi degli articoli 16, paragrafo 1, e 30, paragrafo 4, del regolamento (UE)1095/2010, l’ESMA ha pubblicato due raccomandazioni indirizzate all‘Autorità cipriota Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), le cui attività di vigilanza sulle imprese di investimento attive in libera prestazione si sono rivelate insufficienti.

CySEC risulta infatti avere, tra l’altro, non solo il livello più alto di attività transfrontaliere in libera prestazione in uscita svolte dalle imprese cipriote, ma anche il maggior numero (a) di reclami e (b) di richieste di cooperazione da parte di altre NCA relativamente alle suddette attività.

CySEC dovrà informare l'ESMA se intende conformarsi a tali raccomandazioni entro due mesi.

E’ la prima volta che tali raccomandazioni - finalizzate a stabilire pratiche di vigilanza coerenti, efficienti ed efficaci nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria - sono indirizzate dall’ESMA ad una NCA.

L’Esma ha ribadito la necessità che le NCA europee migliorino il loro approccio nelle fasi di autorizzazione, di vigilanza continuativa e di enforcement, correlandolo alle attività transfrontaliere delle imprese di investimento e calibrando la vigilanza in base alla natura, portata e complessità delle attività transfrontaliere di tali imprese e ai rischi che ciò comporta. Il tutto con il fine di garantire ai clienti retail lo stesso livello di protezione indipendentemente dalla sede dell'impresa che offre i relativi servizi.

Garantire la protezione degli investitori retail e il corretto funzionamento del mercato unico sono infatti ad avviso dell’Esma presupporti essenziali per lo sviluppo della capital market union e rappresentano la missione dell’Autorità europea e delle Autorità di vigilanza nazionali.

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Consob, con l’Università degli Studi di Milano (Dipartimento di studi internazionali giuridici e storico-politici), l’Università degli Studi di Sassari (Dipartimento di scienze economico-aziendali - Disea) e l’Associazione italiana formatori Lazio, organizza il 22 marzo alle 15.00 un evento di educazione finanziaria nell’ambito del Global Money Week, dedicato in particolare ai giovani.

Il Global Money Week è un’iniziativa promossa dall’Ocse, l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, dedicata ai giovani fin dall’età prescolare per sensibilizzarli sull’importanza di acquisire le conoscenze, le abilità e i comportamenti necessari per prendere decisioni finanziarie coerenti con le proprie esigenze e possibilità.

Il tema trattato da Consob e dalle Università di Milano e Sassari e dall’Associazione dei formatori è “Il futuro finanziario della generazione Z. L'approccio agli investimenti nel dopo pandemia.

Interverranno all’incontro, coordinato da Giovanni Seu (giornalista e responsabile dei rapporti con i media):

  • Allegra Canepa (Dipartimento di studi internazionali giuridici e storico-politici dell’Università di Milano) sul tema “L’investimento ai tempi della generazione Z tra influencer e social media”;
  • Monica Cossu (Dipartimento di scienze economico-aziendali - Disea dell’Università di Sassari) sul tema “Generazione Z ed educazione finanziaria”;
  • Stefano Cera (Associazione italiana formatori Lazio) “Strumenti per una digital financial education”;
  • Paolo Maggini (Consob) con “Il racconto di un’esperienza formativa con la generazione Z”.

L’evento sarà trasmetto online sul canale youtube della Consob e su www.twitch.tv/convegno.

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Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores - Argentina - Cnva), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

  • German Gilts (www.germangilts.com);
  • Rescapinvestment.com (www.rescapinvestment.com);
  • Realcryptoworld.com (www.realcryptoworld.com);
  • Rubblecoins.com (www.rubblecoins.com);
  • Segiotrade.ltd (www.segiotrade.ltd);
  • Surebinaryincomtrade.com (www.surebinaryincomtrade.com);
  • Stormer Fxtrade Option (www.stormerfxtradeoption.com);
  • Sugexcryptopro.com (www.sugexcryptopro.com);
  • Spin Capitals (www.spincapitals.com);
  • Chilizpreco (https://chilizpreco.com);
  • Coinaffirm.com (https://coinaffirm.com/);
  • Coin Fox Ltd (https://coinfoxltd.com);
  • Coin Cloud Fx (https://coincloudfx.com;
  • Coin Gainers (https://coingainers.ltd);
  • Coin Investment Trade (https://coininvestmenttrade.com);
  • Forbes Fixed Rates (www.forbesfixedrates.com), clone di società autorizzata;
  • Premier Forex (www.premierforex.ltd), clone di società autorizzata;
  • Hauer Capital Partners (www.hauercapitalpartners.com);
  • Andersen-International (www.andersen-international.com);
  • Corum Consulting Group (www.corumconsultinggrp.com);
  • Ozo Fx (www.ozofx.com);
  • Nesistec Limited (www.nesiscapital.com);
  • Myfxstar (www.myfxstar.org);
  • Coinshare.ltd (https://coinshare.ltd);
  • Coin-Trade.cash (https://coin-trade.cash);
  • Coinyield-Investment (https://coinyield-investment.com);
  • UK Fixed Income Bond (https://get.ukfixedincomebond.com);
  • Gs-Partnership (www.gs-partnership.com);
  • Hantec Funds (www.hantecfunds.com);
  • Hub Finance (www.hub-finance.com);
  • Metrotrade (www.metrotrade.world);
  • Pillar Crypto (www.pillarcrypto.com);
  • Perfect-Trade Invest (www.perfecttrade.site);
  • Elite Chain Capital (https://elitechaincapital.com);
  • Empire Miner (https://empireminer.com);
  • E-Quantumoptions.com (https://e-quantumoptions.com);
  • Twix Marshals (www.twixmarshalsfx.com);
  • Fxfastgrowingcapital (www.fxfcapita.online);
  • Roicrypto.icu (www.roicrypto.icu);
  • Mytradefx (www.mytradefx.biz);
  • Garrett Capital Partners (http://www.garrettcapitalpartners.com);
  • Callister Capital Group Llc (http://callistercapitalgroupllc.com).

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

  • Crypto Infinite Miners (www.miningcryptouniverse.com);
  • https://venusfundslimited.com, clone di società autorizzata;
  • Leumi Vest (www.leumi-vest.net);
  • PrimeFirm Trade (www.primefirmtrade.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

  • Sense Reserve (https://sense-reserve.com);
  • Sense Bank (https://sense-bank.com);
  • Acorn Funds (www.acornfundslimited.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

  • Finance and Currency Limited (https://www.financeandcurrencylimmited.com);
  • Mytradingcollege (https://mytradingcollege.com);
  • CentaurBtc (https://www.centaurbtc.com).

Segnalate dalla Finansinspektionen (Fi) - Svezia:

  • Target Global Investments (www.targetglobalinvestments.com);
  • Tredexo (www.tredexo.com);
  • MM Global Pvt (www.mmglobalpvt.org).

L'Autorità di vigilanza della Svezia, la Finansinspektionen (FI) avvisa i risparmiatori che alcuni soggetti affermano illegalmente di rappresentare FI o di collaborare con l'Autorità, stanno contattando gli investitori con offerte finanziarie attraverso e-mail e attraverso un sito web con dominio fi-fsa-se.com, simile a quello dell'Autorità.

La FI raccomanda ai risparmiatori, in caso di minimo dubbio, di verificare sempre sui canali Istituzionali le credenziali degli intermediari e di contattare l'Autorità di vigilanza.

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

  • Lsaf S.r.l / Ls Group.

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

  • Paragontraders Sa (www.paragontraders.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

  • Wirextrading Ltd (www.wirextrading.com);
  • Barone Enterprise / Barone Enterprise, Fzco (https://baroneenterprise.io);
  • https://22-trading.com, clone di società autorizzata;
  • Appex Capital Ltd (https://appexcapital.com);
  • Bitcoin Pro (https://helperedge.com/bp);
  • Bots Hungari Kft (https://www.revenyou.io, https://es.bots.io);
  • Corecoin Limited (www.corecoin.net,);
  • https://eurotrade.co;
  • Iconoptions Limited (https://iconoptions.com);
  • Arvis Capital Limited (www.investmarkets.com);
  • www.investreliance.com;
  • Kapital Trade, clone di società autorizzata;
  • https://lenoxinvestmentltd.com;
  • https://primebitts.net;
  • Swiss Alliance Fx (www.swissalliancefx.com);
  • https://the-bitcoinpro.com/es;
  • Ingenue Consulting Llc. (https://tradon.io);
  • Ultimate Trade Services Limited / Fx Coins Limited (www.ultimate-tradeinvestment.ltd);
  • https://vertotrades.com;
  • Wealthwaysfx Ltd (www.wealthwayzfx.com).

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) - Paesi Bassi:

  • Oxilian Dev Works Ltd / Ecomarkets (https://ecomarkets.com);
  • Alpha Trade Financials Ltd (www.alphafx24.com);
  • Tradex-Premium (https://tradex-premium.com);
  • Magnates Trade (www.magnatestrade.com);
  • OctexTrade (https://www.octextrade.com).

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LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
(i documenti immediatamente disponibili nel sito sono evidenziati tramite link; gli altri provvedimenti saranno disponibili nei prossimi giorni)

Offerte pubbliche di acquisto e di scambio
  • Approvato il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto (Opa) obbligatoria totalitaria promossa, ai sensi degli artt. 106, comma 3, lettera a) e 109 del d. lgs. n. 58 del 1998, da Solidus Bidco Spa su azioni emesse da Tecnologia Avanzata dei sistemi Spa (Tas) (delibera n. 22263 del 10 marzo 2022).
Contrasto all'abusivismo (art. 7-octies Tuf)
  • Ordine, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:

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