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Le notizie della settimana:
- > Occhio alle truffe! Abusivismo finanziario: Consob oscura 4 nuovi siti internet abusivi
- > Pubblicato il Quaderno Fintech Consob dal titolo “A machine learning approach to support decision in insider trading detection
- > Controlli Consob sulle dichiarazioni non finanziarie: determinati i parametri previsti dall'articolo 6 del Regolamento Consob n. 20267 del 18 gennaio 2018 relativamente alle dichiarazioni non finanziarie pubblicate nel 2021 e nel 2022
- > Aggiornato l’elenco dei conglomerati finanziari al 31 dicembre 2021
- > Acf: rinnovata la composizione del Collegio
- > Iosco: call for action in materia di buone pratiche in tema di finanza sostenibile
- > Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre Autorità di vigilanza

- > Le decisioni della Commissione assunte nel corso della settimana
- > Le determinazioni dirigenziali assunte nel corso della settimana

Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.

- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -

Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

  • Bc Solutions Limited (sito https://euroinvestpartner.com e relative pagine https://webtrader.euroinvestpartner.com e https://crm.euroinvestpartner.com);
  • Sharkoption (sito www.sharkoption.com e relative pagine https://client.sharkoption.com e https://webtrader.sharkoption.com);
  • Coconors and Partners Llc (sito https://honestcapital.pro e pagina https://webtrader.c-invest.co);
  • Winnex Consulting (sito https://winexconsulting.com e relativa pagina https://client.winexconsulting.com).

Sale, così, a 809 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

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Pubblicato nella collana Consob dei Quaderni FinTech lo studio riguardante due metodi di intelligenza artificiale basati su unsupervised machine learning idonei a supportare l’attività di vigilanza volta a identificare potenziali casi di insider trading.

L’identificazione di potenziali casi di abuso di mercato è un’attività complessa e impegnativa a causa dell’enorme volume di dati da trattare e della molteplicità di fattori da prendere in considerazione nella valutazione della condotta operativa di ciascun investitore. L’obiettivo dell’analisi è quello di valutare l’eventuale continuità/discontinuità della condotta e la sua magnitudo, in termini assoluti e relativi.

Lo studio, sviluppato su data set anonimi, descrive le caratteristiche di due proof of concept che, impiegando metodi di artificial intelligence di tipo unsupervised machine learning, potrebbero utilmente supportare, una volta ultimata la sperimentazione dei prototipi, le analisi preliminari per l’individuazione di soggetti sospetti di condotte di insider trading, cui potrà seguire l’attività di indagine volta a raccogliere ulteriori elementi utili per ipotizzare singole fattispecie di abuso.

Il primo modello utilizza un metodo di clustering analysis. Questo metodo consente di identificare quei gruppi di investitori la cui attività di trading in prossimità di un evento price sensitive risulta non solo svolta in direzione premiante, ma anche caratterizzata da discontinuità operativa sia rispetto alla precedente storia di trading sia rispetto all’operatività tipica del gruppo di appartenenza.

In particolare, la clustering analysis elabora in primo luogo il modello di trading di ciascun investitore sulla base di selezionati parametri quantitativi (saldo netto in acquisto e vendita, concentrazione di trading e esposizione). Elaborando tali parametri, la metodologia, denominata k-means clustering, identifica gruppi omogenei di investitori con riferimento a uno specifico orizzonte temporale. Infine, attraverso l’analisi dell’evoluzione nel tempo della posizione assunta da ciascun investitore, l’analisi distingue i soggetti che, in prossimità di un evento price sentisitive, risultano aver modificato il loro comportamento di trading (cc.dd. investitori discontinui).

Il secondo modello mira a identificare piccoli gruppi di investitori che agiscono in direzionalità premiante ed in modo sincronizzato in prossimità di un evento price sensitive (cc.dd. insider ring).

La metodologia utilizzata, denominata Statistically Validated Networks - previa caratterizzazione dell’attività di trading di ogni investitore in tre possibili stati (buying, selling, buying-selling) - costruisce una rete di investitori caratterizzati da un’attività sincrona in termini di stati e di tempistica di trading. Partendo da una rete di investitori statisticamente validata vengono individuati gruppi omogenei di soggetti con attività simile che hanno operato in direzionalità premiante rispetto ad un evento price sensitive.

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Consob ha determinato i criteri previsti dall'articolo 6 del Regolamento n. 20267 del 2018, per l'esame dell'informazione non finanziaria, ai fini dell'individuazione dell'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie pubblicate nel 2021 e nel 2022 sono sottoposti a controllo (delibera n. 22524 e delibera n. 22525 del 30 novembre 2022).

La norma regolamentare definisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i parametri rappresentativi del rischio in base ai quali individuare l’insieme dei soggetti le cui dichiarazione non finanziarie verranno sottoposte a controllo. In particolare, il comma 2 dell’articolo 6 del Regolamento n. 20267 del 2018 prevede che la Consob stabilisca per ogni anno i parametri per la selezione, tenendo fra l’altro conto:

  1. delle segnalazioni pervenute dall’organo di controllo o dal revisore incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio;
  2. dei casi in cui il revisore designato esprima un’attestazione con rilievi, un’attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un’attestazione;
  3. delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati;
  4. degli elementi acquisiti in relazione agli emittenti assoggettati al controllo sull’informativa finanziaria ai sensi dell’articolo 89-quater del Regolamento Emittenti che possano essere rilevanti per l’informativa non finanziaria.

La norma prevede, inoltre, modelli di selezione casuale per l'individuazione di ulteriori soggetti da includere nel controllo, anche in assenza di parametri di rischio significativi (comma 3, articolo 6).

Consob, per le dichiarazioni non finanziarie pubblicate nel 2021 e relative all’esercizio 2020, tenuto conto che non si sono verificati i presupposti per l’applicazione dei parametri stabiliti dal citato art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), ha determinato:

  1. con riferimento al parametro di cui al punto d) del suddetto articolo 6, comma 2, di individuare un gruppo di soggetti che siano stati selezionati ai fini dell’articolo 89-quater del Regolamento Emittenti, per i quali risultano maggiormente rilevanti tutte le aree di rischio per l’informativa non finanziaria evidenziate nel Public Statement dell’Esma, l’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari europei, recante le European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports;
  2. di considerare, ai fini della selezione, anche gli esiti dell’attività di vigilanza svolta dalla Consob sulle dichiarazioni non finanziarie pubblicate nel 2020 e relative all’esercizio 2019 di determinate società, in particolare nei casi in cui siano stati acquisiti elementi in merito alla presenza di aree di miglioramento nel contenuto delle dichiarazioni stesse o nelle procedure di raccolta dati e di redazione delle stesse.

Consob ha inoltre determinato che il criterio per la selezione casuale è l’estrazione di un certo numero di soggetti, al netto delle società individuate sulla base dei suddetti criteri, mediante un procedimento di generazione casuale dei numeri replicabile.

Consob ha, inoltre, determinato, per le dichiarazioni non finanziarie pubblicate nel 2022 e relative all’esercizio 2021:

  1. di tener conto degli elementi stabiliti dal succitato articolo 6, comma 2, lettere a) e c), ossia delle segnalazioni ricevute dall’organo di controllo e delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni e da soggetti interessati, dal momento che si sono verificati i presupposti per l’applicazione dei relativi parametri;
  2. di non tener, conto, invece, degli elementi di cui al punto b), non essendosi verificati i presupposti;
  3. con riferimento al parametro di cui al punto d) del suddetto articolo 6, comma 2 e tenuto conto del Public Statement dell’Esma recante le European common enforcement priorities for 2021 annual financial reports (“Ecep 2021”), di individuare un insieme di emittenti bancari che siano stati selezionati sulla base degli elementi acquisiti nell’ambito della vigilanza ex art. 89-quater del Regolamento Emittenti, coinvolti nel primo stress test climatico della Banca Centrale Europea, dando priorità agli emittenti mai selezionati nel recente passato per il controllo applicando altresì un criterio di rotazione;
  4. di considerare, ai fini della selezione, anche gli esiti dell’attività di vigilanza già svolta dalla Consob su determinate società, in particolare nei casi in cui siano stati acquisiti elementi in merito alla presenza di aree di miglioramento nel contenuto delle dichiarazioni stesse o nelle procedure di raccolta dati e di redazione delle stesse;
  5. di valorizzare altresì gli elementi che provengono dai revisori, diversi dai casi già considerati nei punti a) e b) del comma 2 dell’articolo 6 sopra citato, selezionando quei soggetti che hanno pubblicato una dichiarazione non finanziaria in relazione alla quale il revisore ha formalizzato una limitazione all’esame svolto su alcuni punti specifici della dichiarazione non finanziaria diversi dalle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (Ue) 2020/852 (“il Regolamento Tassonomia”);
  6. di prendere in considerazione le indicazioni fornite dall’Esma nell’Ecep 2021 con riferimento all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 del Regolamento Tassonomia, selezionando quelle società che non hanno fornito alcuna informazione in merito alla quota delle attività economiche ammissibili e non ammissibili alla Tassonomia nell’ambito dei tre indicatori previsti dal suddetto articolo, che riceve la sua prima applicazione a partire proprio dalle dichiarazioni non finanziarie 2021;
  7. di selezionare ulteriori dichiarazioni non finanziarie sulla base di un indicatore di rischio potenziale calcolato tenendo conto dei seguenti fattori: 1. informativa sulla rischiosità climatica del settore economico di operatività riveniente da studi e ricerche in materia della Banca Centrale Europea; 2. elementi utili, di fonte esterna, che sintetizzano il grado di sostenibilità dell’impresa, nelle tre dimensioni ambientale, sociale e di governance (“ESG”); 3. elementi indicativi di possibili comportamenti di greenwashing, tenendo conto della rilevanza assunta dai fattori ESG in sede di raccolta di capitali; 4. esperienza storica della società nella predisposizione e pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie, in base agli elenchi pubblicati dall’Istituto; 5. rilevanza dell’impatto dell’eventuale carenza informativa tenendo conto della tipologia della società, del suo eventuale ricorso al mercato del capitale di rischio, del carattere obbligatorio o volontario della dichiarazione pubblicata.

Consob anche in questo caso ha determinato che il criterio per la selezione casuale è l’estrazione di un certo numero di soggetti, al netto delle società individuate sulla base dei suddetti criteri, mediante un procedimento di generazione casuale dei numeri replicabile.

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Sulla base di quanto previsto dall’Accordo di Coordinamento sottoscritto il 31 marzo 2006, Consob, Banca d’Italia e Ivass hanno aggiornato l’elenco dei conglomerati finanziari italiani, vale a dire di quei gruppi societari che svolgono attività in misura significativa sia nel settore assicurativo sia in quello bancario e/o dei servizi di investimento.

La vigilanza sui conglomerati finanziari viene esercitata, ai sensi del d.lgs. n. 142/2005 (“decreto conglomerati”), con gli strumenti della vigilanza supplementare che si aggiungono a quelli utilizzati per l’esercizio delle vigilanze settoriali, al fine di monitorare in modo sistematico l’adeguatezza patrimoniale e la rischiosità del gruppo nel suo complesso, tenendo conto delle interrelazioni fra le attività assicurative e bancario/finanziarie svolte dalle sue diverse componenti.

L’elenco al 31 dicembre 2021 include un conglomerato finanziario a guida assicurativa sottoposto a vigilanza supplementare già lo scorso anno (Generali). L’Ivass mantiene il ruolo di Autorità coordinatrice sul conglomerato.

Nell’elenco non sono compresi i conglomerati finanziari che includono enti vigilati significativi, la cui identificazione spetta alla Banca Centrale Europea nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico.

La lista aggiornata dei conglomerati identificati al 31 dicembre 2021 è reperibile presso i siti di Consob, Banca d’Italia e Ivass.

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A partire dal prossimo 12 dicembre cambia la composizione del Collegio dell’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), l’organismo istituito presso la Consob per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra risparmiatori e intermediari (delibera n. 22516 del 23 novembre 2022).

Buona parte dei membri del Collegio, sia effettivi sia supplenti, arriva, infatti, l’11 dicembre alla scadenza naturale del proprio mandato, che ha la durata di tre anni rinnovabile una sola volta per ulteriori tre anni.

Di seguito i nuovi membri effettivi e supplenti:

Membri effettivi

  • Maria Debora Braga e Michele de Mari (entrambi già membri supplenti) su designazione della Consob;
  • Francesco De Santis su designazione delle associazioni di categoria degli intermediari finanziari;
  • Paolo Esposito su designazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu), organo di rappresentanza dei consumatori.

Resta in carica, invece, il Presidente dell’Acf, Gianpaolo Barbuzzi, il cui incarico quinquennale è stato rinnovato il 12 dicembre 2021 per ulteriori cinque anni.

Membri supplenti

  • Ugo Minneci, Margherita Mori, Giuseppe Santoni e Anna Scotti su designazione della Consob;
  • Nicoletta Mincato e Roberto Rosapepe su designazione delle associazioni di categoria degli intermediari;
  • Stefano Cherti e Ugo Malvagna su designazione del Cncu.

Restano, altresì, in carica Philipp Fabbio e Gustavo Olivieri, entrambi membri supplenti su designazione della Consob, nominati rispettivamente l’uno il 22 ottobre 2020 e l’altro il primo ottobre 2018, poi rinnovato il primo ottobre 2021 per un ulteriore triennio.

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La Iosco, organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza dei mercati finanziari, ha pubblicato - lo scorso 7 novembre - una call for action, rivolta agli organismi di normazione volontaria e alle associazioni di categoria operanti nei mercati finanziari.

L’obiettivo è promuovere l’adozione e implementazione, su base volontaria, di buone pratiche, comprensive di modelli, procedure e processi aziendali, da parte degli asset manager e dei fornitori di rating e data product ESG, nella prospettiva di accelerare gli sforzi globali per contrastare il rischio di greenwashing nelle more dell’evoluzione della normativa in materia.

Le good practice si basano sulle raccomandazioni già fornite dalla Iosco in precedenti rapporti (Report on Sustainability-related Practices, Policies, Procedures, and Disclosures in Asset Management industry; Report on Environmental, Social and Governance (ESG) Ratings and Data Products Providers).

Nella prima sezione del documento vengono fornite indicazioni di governance e individuate modalità di comportamento definite “buone pratiche” per gli asset manager, che riguardano ad esempio la necessità di sviluppare e implementare pratiche, politiche e procedure aziendali relative ai rischi e alle opportunità materiali in ambito ESG e la relativa disclosure, nonché un livello adeguato e coerente di trasparenza dei prodotti qualificati come “sostenibili” e, per tutti i prodotti, dei rischi e opportunità materiali connesse alla sostenibilità.

Nella seconda sezione del documento sono descritte buone pratiche rivolte ai provider di rating e data product ESG, la cui adozione è finalizzata a tutelare il mercato, gli utilizzatori e anche le società soggette al giudizio del provider.

Ad esempio, le buone pratiche hanno ad oggetto l’adozione di policy e procedure scritte volte a:

a) garantire rating e data product ESG di elevata qualità sulla base di fonti informative comunicate al pubblico, ove possibile, e altre fonti informative se necessario, e di metodologie chiare e trasparenti;

b) assicurare che le decisioni dei provider siano indipendenti, anche mediante l’identificazione, prevenzione o adeguata gestione e disclosure di potenziali conflitti di interesse;

c) assicurare un adeguato livello di trasparenza circa i processi e le metodologie impiegate, nonché qualificando chiaramente i rating e data product ESG per consentire all’utilizzatore una comprensione del purpose del prodotto.

Un particolare impegno è richiesto anche per la tutela delle società oggetto del rating/data product, con riguardo alla raccolta e agli utilizzi di informazioni confidenziali, alla trasparenza delle procedure seguite, alla fase di ingaggio e alla correzione di eventuali errori.

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Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

  • Cryptocoindeskfx (www.cryptocoindeskfx.com);
  • Orion Global Investment (https://orionglobalinvest.ltd);
  • Zeon Network (https://zeon.network);
  • Activfxtrade (https://activfxtrade.com);
  • Cryptocurrencyfxmining (www.cryptocurrencyfxmining.com);
  • Cooperhouse Capital and Fund Management Inc. (www.cooperhousecapfundmgt.com);
  • Glovefx Trade (www.glovefxtrade.com);
  • Exchangeincome.net (www.exchangeincome.net);
  • Ex Investment (www.ex-investment.com);
  • Blue Ray Investment Group (www.bluerayinvestmentgroup.com).
  • Exodustradfx.Com (https://exodustradfx.com);
  • Excryptotradefx (https://excryptotradefx.online);
  • UniversalSpotbank (https://universalspotbank.com)
  • Ckb Traders Investment (http://ckbmineinvestment.com);
  • Cryptocrestinvestment247 (www.cryptocrestinvestment247.com);
  • Crypto Live Capital (www.cryptolivecapitals.com);
  • Crypto Renewed (www.cryptorenewed.org);
  • Crypto Global Trades (www.cryptoglobaltrade.live);
  • Forex Crypto Payout (www.forexcryptopayout.com);
  • Exodusorbitalinvest.ltd (www.exodusorbitalinvest.ltd);
  • Great Western Bank (www.greatwesternintlbank.com);
  • Vine-investments.com (https://seainvention.wixsite.com/vine-investments);
  • Cryptoinvestmentcapital.com (www.cryptoinvestmentcapital.com);
  • Highstarinvest.com (www.highstarinvest.com);
  • Vadwell Trade Fx (www.vadwelltradefx.com);
  • Zenithinvestmentpty.com (www.zenithinvestmentpty.com);
  • Real Wealth Investment (https://realwealthinvestment.com);
  • Cryptoforextrading50 (https://cryptoforextrading50.com);
  • Fxcfdtraders (https://fxcfdtraders.co.uk);
  • Mondial Investments Limited (www.mondialinvestmentsltd.vip);
  • Eu Fx Bank (https://eufxbank.com);
  • Fxt-Traders (www.fxt-traders.ltd);
  • Index Fx (www.indexfx.online);
  • Luton Fx Trade (www.lutonfxtrade.net);
  • Fx Investment Miner (www.fx-investmentminer.com);
  • Fx Unlimited Trade / Unlimitedfxtrade (www.fxunlimitedtrade.com);
  • Fpmarketstrade / Fp Markets Trade (https://fpmarketstrade.com);
  • Stanfin Bank (https://www.stanfinbank.com);
  • Bwcinvest (https://bwcinvest.com);
  • Cryptofxflow Ltd (https://cryptofxflow.online);
  • Fxtgianttrades (https://www.fxtgianttrades.com);
  • Straton Hills (https://firstprimerabank.com);
  • Ultra Daily Fx Ltd (https://ultradailyfx.com);
  • Autofxtrades (https://autofxtrades.com);
  • Completepromarkets (https://completepromarkets.com);
  • Coin Express Market (https://coinexpressmarket.com);
  • Diamond Investment (https://diamondforex.co.uk);
  • Diamond Investment (www.diamond-investment.co);
  • Minnershubs.com (www.minnershubs.com);
  • Castle-Invest.Com (https://castle-invest.com);
  • Coastheritage Invest (www.coastheritage-invest.com);
  • Assets Financial Bank (www.assetsfinanb.com);
  • Deermarket.online (www.deermarket.online);
  • Digitalexchange-assets.com (www.digitalexchange-assets.com);
  • Extremefxmarkets Forex (www.extremefxmarket.com);
  • Global Wealth Asset Management (www.globalwealthasset.ltd);
  • Goldworldcrypto.com (www.goldworldcrypto.com);
  • Cryptofx Marketinginvest (www.cryptofxmarketinginvest.online).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

  • https://h5.forbestrade.com;
  • https://markets-prime.com;
  • Currency Board Ou (www.galesbank.com);
  • Dev Global Llc (https://www.itgmarket.net);
  • Vermillion Consulting Llc (https://tedex.live/#, https://webtrader.tedex.top);
  • Bitfinex (https://www.xxcryptoken.com).

Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:

  • Dulcet Group Llc (https://northprofit.cc/).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

  • Bitnancex (https://bitnancex.com).

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LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
i documenti immediatamente disponibili nel sito sono evidenziati tramite link

Prospetti
  • Autorizzata la commercializzazione in Italia di quote del fondo di investimento europeo a lungo termine “Finint ELTIF Capital For Innovation”, ai sensi dell’articolo 4-quinquies.1 del d.lgs. n. 58/1998, gestito dalla Finit Sgr Spa (decisione del 30 novembre 2022).
  • Approvata la nota informativa relativa al programma di offerta al pubblico di certificati emessi dalla Banca Cesare Ponti Spa (decisione del 30 novembre 2022).
Contrasto all'abusivismo (art. 7-octies Tuf)
  • Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:

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LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
i documenti immediatamente disponibili nel sito sono evidenziati tramite link

Quote per l’elezione degli organi di amministrazione e controllo
  • Il Responsabile della Divisione Corporate Governance della Consob, sulla base delle previsioni dell’articolo 147-ter del d.lgs. n. 58/1998 (Testo unico della finanza - Tuf) e degli articoli 144-ter e seguenti del Regolamento Emittenti, ha determinato la quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati per l’elezione degli organi di amministrazione e controllo della società I Grandi Viaggi Spa, che ha chiuso l’esercizio sociale al 31 ottobre 2022 (soglia individuata al 2,5%). Il testo integrale della determinazione dirigenziale n. 71 del 30 novembre 2022 è disponibile sul sito internet www.consob.it, corredata dalla tabella con l’indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione della quota di partecipazione.

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CONSOB INFORMA (Reg. al Trib. di Roma n. 250 del 30/10/2013) - Direttore responsabile: Manlio Pisu - Comitato di redazione: Antonella Nibaldi (coordinatrice), Claudia Amadio, Riccardo Carriero, Luca Cecchini, Laura Ferri, Chiara Tomaiuoli, Alfredo Gloria - Direzione e redazione: CONSOB Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono: (06) 84771 - fax: (06) 8417707. E' possibile inviare documenti o segnalazioni alla redazione utilizzando l'Area interattiva del sito www.consob.it dove per altro CONSOB INFORMA è consultabile al link "Area pubblica/pubblicazioni/newsletter".