Pubblicazioni

Newsletter


Le notizie della settimana:
Occhio alle truffe! Abusivismo finanziario: Consob oscura 5 nuovi siti internet abusivi
Save the date - 9 giugno 2023: Incontro annuale della Consob con il mercato finanziario in Borsa Italiana
Crowdfunding per le imprese, adottato il nuovo Regolamento Consob
Arbitro per le Controversie Finanziarie, il regolamento si adegua alle novità sul crowdfunding
Unidata: la Consob approva il prospetto per l’Ipo
IA e abuso di mercato, l’imputazione degli illeciti va innovata
Save the date - 19 giugno 2023 - Seminario "La mappatura dei prodotti finanziari nella prospettiva della tutela del risparmiatore: presentazione del Quaderno Giuridico Consob n. 28”
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre Autorità di vigilanza

Le decisioni della Commissione assunte nel corso della settimana

Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.

- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 4 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

  • CapitalFxm (sito internet capitalfxm.com e relativa pagina https://client.capitalfxm.com);
  • Aw Fx Bank (sito internet https://awfxbank.com e relativa pagina https://my.awfxbank.com);
  • Index Accounting (siti internet optimainvesting.com, https://fincapindex.com e relativa pagina https://client.fincapindex.com);
  • Finex Finance Global (sito internet finexfinanceglobal.com).

Sale, così, a 903 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

La Consob ha inoltre sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” promossa dalla Finex Finance Global anche tramite il sito internet www.finexfinanceglobal.com (delibera n. 22726 del 1° giugno 2023).

torna al sommario

Il consueto incontro annuale della Consob con il mercato finanziario si terrà venerdì 9 giugno p.v. alle 11:00, a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, sede storica di Borsa Italiana. L'evento sarà fruibile in streaming dal sito dell'Istituto www.consob.it e in diretta televisiva su RAI2.

torna al sommario

La Consob ha adottato - sentita la Banca d’Italia - il Regolamento in materia di servizi crowdfunding per le imprese, completando così, per quanto di competenza della Consob, il processo di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Ue che disciplina il crowdfunding (1503 del 2020), e dai relativi Regolamenti delegati.

Il Regolamento Ue stabilisce che, dall’11 novembre 2023, potranno operare in Italia esclusivamente i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese autorizzati in base alla normativa europea.

I fornitori autorizzati in base alla normativa nazionale, che potranno prestare i servizi alle imprese solo fino al 10 novembre 2023, per proseguire oltre tale data senza interruzioni sono invitati a presentare in tempo utile la loro istanza di autorizzazione, anche in considerazione della tempistica per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi della disciplina europea. Gli operatori sono invitati a prestare attenzione alla completezza, chiarezza e coerenza delle informazioni contenute nell’istanza di autorizzazione da trasmettere all’Autorità di vigilanza.

Il testo della delibera di adozione del Regolamento e il documento sugli esiti della consultazione sono disponibili sul sito (https://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse).

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento della Consob è abrogato il Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line, adottato con delibera della Consob n. 18592 del 26 giugno 2013.

La Consob invita inoltre gli operatori a tener conto, nella predisposizione della loro domanda, di tutta la normativa rilevante, inclusi i Regolamenti delegati attuativi del Regolamento Ue 1503 del 2020, e a considerare gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia pubblicati per la consultazione il 17 maggio 2023 (Banca d'Italia - Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia in materia di fornitori specializzati di servizi di crowdfunding).

Al fine di agevolare gli operatori nel presentare l’istanza di autorizzazione, la Commissione ha reso disponibile un file compilabile [pubblicato al seguente link: https://www.consob.it/web/area-pubblica/crowdfunding-normativa-nazionale-secondaria] che sarà possibile utilizzare nella predisposizione della domanda. Il file traduce in formato editabile il formulario allegato al Regolamento delegato (Ue) 2022/2112 della Commissione del 13 luglio 2022 e contiene indicazioni di carattere operativo d’aiuto per la compilazione dello stesso.

torna al sommario

La Commissione ha apportato alcune modifiche al Regolamento sull’attività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf), allo scopo di confermare la competenza dell’Acf sulle controversie tra investitori e fornitori di servizi di crowdfunding a seguito del nuovo Regolamento Ue (1503 del 2020) che disciplina il settore (vedi delibera n. 22721 del 1° giugno 2023).

L’attuazione in Italia del Regolamento Ue, con il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 30, aveva abrogato l’articolo 50-quinquies del Tuf che disciplina i gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole medie imprese e per le imprese sociali (attività in cui ricade il crowdfunding) e che, essendo ricompreso nella parte II del Tuf, ricadeva automaticamente nella competenza dell’Acf.

Per evitare che la modifica normativa successiva all’attuazione del Regolamento Ue potesse determinare l’esclusione dall’ambito di operatività dell’Acf di controversie che la normativa nazionale riconduce alla competenza dell’Arbitro, si sono rese dunque necessarie alcune modifiche al Regolamento dell’Acf.

In particolare, è stato necessario integrare l’articolo 4, comma 1, del Regolamento Acf, che ne definisce il relativo ambito di operatività, includendovi un espresso riferimento al Regolamento (Ue) 2020/1503 al fine di precisare che le controversie relative alla violazione da parte di fornitori di servizi di crowdfunding degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza stabiliti dalla disciplina europea nei confronti degli investitori rientrano nella competenza dell’Acf.

torna al sommario

La Consob ha approvato il prospetto per l’ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan (segmento Star) delle azioni di Unidata, che contestualmente smetteranno di essere negoziate nel sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan.

Il prospetto - che riporta gli elementi di rischiosità relativi all’emittente, al gruppo, al mercato in cui essi operano e agli strumenti finanziari oggetto di ammissione a quotazione - è finalizzato esclusivamente all’ammissione delle azioni ordinarie della società alla negoziazione sull’Euronext Milan, per cui non è prevista un’offerta al pubblico indistinto in Italia o all’estero.

Con la quotazione su Euronext Milan, Unidata potrà beneficiare di una maggiore visibilità verso partner strategicie investitori istituzionali, di una possibile maggiore liquidità dei titoli e dell’accesso ad un mercato del capitale di rischio di maggiore dimensione e con un maggior numero di investitori attivi rispetto a Euronext Growth Milan.

Unidata opera nel settore delle telecomunicazioni ed è specializzata nell’ideazione e realizzazione di reti complesse per la connettività ultra veloce. Il gruppo Unidata, fondato nel 1985, opera principalmente nel Lazio offrendo servizi di Internet Service Provider (Isp), come accesso a internet e hosting, nonché servizi cloud e di co-locazione attraverso il proprio data center e di telefonia vocale in tecnologia Voice over Internet Protocol (VoIP). Il 28 febbraio 2023 Unidata ha acquisito il 100% del gruppo Twt, considerato uno dei primari operatori nel campo delle telecomunicazioni e dei servizi di connessione e comunicazione e operativo soprattutto nel Nord Italia.

Alla data del prospetto informativo, Unidata è controllata da Uninvest, che detiene il 55,04% del capitale sociale ed esercita il 55,04% dei diritti di voto. Alla data di inizio delle negoziazioni l’emittente continuerà ad essere controllata di diritto da Uninvest e, conseguentemente, non risulterà essere contendibile. L’emittente riporta che non è soggetto ad alcuna attività di direzione e coordinamento.

torna al sommario

Come applicare il quadro delle regole che ruota attorno alla Market Abuse Directive (Mar), e a chi imputare illeciti finanziari come l’abuso di mercato, di fronte a sistemi di intelligenza artificiale (IA) in grado di produrre decisioni d’investimento autonome e per i quali non sempre è possibile individuare un apporto umano, di fronte all’opacità della black box che racchiude gli algoritmi?

È l’interrogativo cui tenta di dare una risposta il Quaderno Giuridico n. 29 della Consob intitolato “AI e abusi di mercato: le leggi della robotica si applicano alle operazioni finanziarie?” a firma di Federico Consulich (Università di Torino), Marco Maugeri (Università Europea di Roma), Carlo Milia (responsabile dell’ufficio abusi di mercato della Consob), Tommaso Nicola Poli e Gianfranco Trovatore, entrambi dell’ufficio studi giuridici della Consob.

Se nei sistemi di IA ‘deboli’ è possibile risalire alle istruzioni dall’uomo, i sistemi ‘forti’ sono dotati di capacità di auto-apprendimento e producono output autonomi e imprevedibili rispetto agli input iniziali, ponendo la necessità – specie nel trading - di meccanismi innovativi di imputazione degli illeciti che sappiano equilibrare la tutela dell’integrità dei mercati con le esigenze di innovazione tecnologica.

Lo studio vaglia le possibili soluzioni per reprimere violazioni dell’integrità dei mercati ad opera di sistemi di Ia: dare a questa una personalità giuridica, ipotesi resa tuttavia impossibile dalle difficoltà nell’attribuire a sistemi di Ia colpa o dolo e nell’eseguire le sanzioni; superare il concetto di responsabilità ponendo a carico della collettività il costo causato dall’illecito; infine ricondurre la responsabilità al produttore, programmatore, o utente che con l’uso di Ia abbia creato il rischio di un illecito.

Un approccio, quest’ultimo, che trova un precedente nella proposta di Regolamento Ue sull’intelligenza artificiale dove un principio di precauzione e di prevenzione sono applicati, rispettivamente, per i sistemi di Ia a rischio inaccettabile e i sistemi di Ia a rischio alto.

Tuttavia, se la creazione di un rischio in grado di produrre l’evento è sufficiente all’imputazione, fra le attività ad alto rischio potrebbe essere ricompreso anche il trading, con relativo obbligo da parte dei soggetti della filiera produttiva di osservare una serie di requisiti di conformità in mancanza dei quali sorgerebbe una responsabilità di natura amministrativa.

torna al sommario

Consob e Università Bocconi di Milano organizzano il 19 giugno dalle 10 alle 13 un seminario di presentazione del Quaderno Giuridico Consob n. 28 dal titolo "La mappatura dei prodotti finanziari nella prospettiva della tutela del risparmiatore” presso l’Università Bocconi, Aula N04 Piazza Sraffa 13, Milano.

I lavori saranno aperti da Marco Ventoruzzo (Università Bocconi) e Chiara Mosca (Commissaria Consob). Ne discutono Paola Lucantoni (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), Andrea Perrone (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e Emanuele Rimini (Università degli Studi di Milano). Modera Michele Siri (Università degli Studi di Genova).

Concluderà i lavori Antonella Sciarrone Alibrandi (Università Cattolica del Sacro cuore di Milano).

torna al sommario

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

  • Trezo Capital (www.trezocapital.com, www.trezocapital.co);
  • Phunemz Coins Fx (www.phunemzcoinsfx.com);
  • Fx Plannet / Fxplannet (www.fxplannet.com).

Segnalate dalla Comissão de Valores Mobiliários (Cvm) - Brasile:

  • Fundiza Ltd (https://pt.fundiza.com);
  • Po Trade Ltd (https://pocketoption.com/pt);
  • Arvis Capital Ltd (www.investmarkets.com/international);
  • Investmarkets (www.investmarkets.com/international);
  • Nixse Ltd (https://pt.nixse.com).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

  • https://www.mon-acces-personnel.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

  • Mavpcapital (https://mavpcapital.wixsite.com/mavpcapital;
  • Clair Capital (https://claircapital.co);
  • Fx Mundo (https://www.fxmundo.com);
  • Loden Servicess Ltd (https://lodenservicess.com);
  • Omegarox Ltd (https://omegarox.com);
  • Openmarkets (https://openmarkets.cfd);
  • Oxshare Llc (https://oxshare.com);
  • Verum Investments Inc (www.verumhk.com);
  • Zenith Visual Cointrade (https://zenithvisualcointrade.org).

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

  • smitrade.com, www.smitrade.eu.

torna al sommario

LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA

Consob - Regolamenti
Prospetti
  • Approvato il documento di registrazione di FinecoBank Spa relativo all’offerta di titoli diversi dai titoli di capitale destinati agli investitori al dettaglio (decisione del 1° giugno 2023).
Albi ed elenchi
  • Autorizzata la Xconnect Trading Limited, con sede nel Regno Unito, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del Tuf, a svolgere, in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e di clienti professionali, come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, il servizio di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, con le seguenti modalità operative: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela. Xconnect Trading Limited viene iscritta nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell’Albo di cui all’articolo 20 del Tuf. La società è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto (delibera n. 22719 del 1° giugno 2023).
Contrasto all'abusivismo (art. 7-octies Tuf)
  • Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:

torna al sommario

CONSOB INFORMA (Reg. al Trib. di Roma n. 250 del 30/10/2013) - Direttore responsabile: Manlio Pisu - Comitato di redazione: Antonella Nibaldi (coordinatrice), Claudia Amadio, Riccardo Carriero, Luca Cecchini, Domenico Conti, Laura Ferri, Chiara Tomaiuoli, Alfredo Gloria - Direzione e redazione: CONSOB Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono: (06) 84771 - fax: (06) 8417707. E' possibile inviare documenti o segnalazioni alla redazione utilizzando l'Area interattiva del sito www.consob.it dove per altro CONSOB INFORMA è consultabile al link "Area pubblica/pubblicazioni/newsletter".