Pubblicazioni

Avvisi ai risparmiatori


Nab Europe Limited (www.nabconsulting.eu) - Swiss Management Corporation Ltd (https://fx24.one) - "Expertsystemsfx" (client.expertsystemsfx.com) - "FXOptexGroups" e "FxOptexGroup" (https://fxoptexgroups.com, pagina https://client.fxoptexgroups.com) - "Italiano Invest2 (www.italianoinvest.com) - QubitTech Corporation (www.qubittech.dev)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (articolo 4, comma 3-bis), riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

  • Nab Europe Limited (sito internet www.nabconsulting.eu);
  • Swiss Management Corporation Ltd (sito internet https://fx24.one);
  • “Expertsystemsfx” (sito internet client.expertsystemsfx.com);
  • “FXOptexGroups” e “FxOptexGroup” (sito internet https://fxoptexgroups.com e relativa pagina https://client.fxoptexgroups.com);
  • “Italiano Invest” (sito internet www.italianoinvest.com);
  • QubitTech Corporation (sito internet www.qubittech.dev).

Sale, così, a 391 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Consob ha altresì sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria promossa da QubitTech Corporation tramite il sito internet www.qubittech.dev (delibera n. 21737 del 25 febbraio 2021).

* * *

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

>

(pubblicata in "Consob Informa" n. 8/2021 del 1° marzo 2021)